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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 11754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11754 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Manuela Massimo Esposito - Giudice rel. /est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21117 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili, promossa con ricorso
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Pasquale MARIANO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 C.F._2 in atti, dall'avv. Ilaria IMPARATO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/10/2024, premesso: Parte_1 di aver contratto matrimonio con in Napoli il 19/05/2015; CP_1 che dal matrimonio erano nati due figli: , il 26.3.2012, e il 12.7.2015; Per_1 Per_2
1 che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che il predetto giudizio di separazione consensuale era stato definito con sentenza, passata in giudicato, n. 10112 del 06.11.2023;
che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli, la loro collocazione prevalente presso la madre, posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno a titolo di contributo nel mantenimento dei minori di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e previsto che l'assegno unico per i figli, ammontante ad euro 375,00 mensili, venisse percepito interamente dalla sig.ra ; era stato altresì pattuito dalle parti di Pt_1 effettuare opere di divisione dell'abitazione familiare, in comproprietà, con spese a carico del sig. ; CP_1
che perdurava lo stato di separazione;
che non erano stati effettuati i lavori di divisione dell'abitazione familiare e che le condizioni economiche del sig. erano migliorate, rispetto all'epoca della separazione;
CP_1 ciò premesso, concludeva:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare:
• ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 19.05.2015 in Napoli con regime di separazione dei beni trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dell'anno
2015, del Comune di Napoli, Atto n. 9, Parte II, Serie A Sez. G tra il Sig.
e la Sig.ra ; CP_1 Parte_1
Modificare:
i provvedimenti assunti in sede di ricorso di separazione consensuale:
• assegnare la casa coniugale sita in Napoli al Viale Colli Aminei n. 245, alla
Sig.ra in uno ai figli minori e che Parte_1 Persona_3 Persona_4 saranno affidati ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento prevalente presso la madre;
• prevedere a carico del Sig. il pagamento del 50% dell'importo dovuto a Pt_1 titolo di merito gravante sull'immobile pari a complessivi euro 700,00;
• prevedere un obbligo al versamento del contributo al mantenimento dei due figli minori pari ad Euro 600,00(seicento) mensili in capo al Sig. da CP_1
2 versare alla moglie entro il giorno quattro di ciascun mese a mezzo bonifico.
Confermare: tutti gli altri provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente al diritto di visita del padre, al calendario delle festività ed al regime delle spese extra da suddividere al 50% tra i coniugi.
• In ogni caso: emettere ogni provvedimento di giustizia con condanna di parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di procedura con attribuzione allo scrivente procuratore anticipatario.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla domanda di divorzio e deduceva, tra l'altro, di non lavorare, mentre la sig.ra lavorava come operatrice socio-sanitaria, con Pt_1 contratto a tempo indeterminato;
che lui, dopo la separazione, aveva continuato a occuparsi della gestione dei figli;
che non era intervenuta riconciliazione tra i coniugi e non era possibile la ricostituzione di una comunione materiale e spirituale;
evidenziava che non era stata effettuata la divisione della casa perché non era effettivamente possibile, che si sarebbe trasferito dai propri genitori, bisognosi di assistenza e non nelle possibilità di aiutarlo economicamente;
ciò premesso, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, concludeva per la pronuncia di divorzio, l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione della casa coniugale alla stessa, la regolamentazione del diritto di visita padre-figli; concludeva altresì perché venisse posto a carico del sig. un assegno, a titolo CP_1 di contributo nel mantenimento dei minori, di euro 400,00 complessivi (euro 200,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e perché venisse disposta la percezione dell'assegno unico per i figli al 50% a ciascun genitore.
Veniva depositata memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. da parte resistente.
All'udienza del 23/10/2025, le parti comparivano personalmente, assistite dai difensori costituiti, e aderivano alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 473 bis. 21 c.p.c., in seguito all'audizione delle parti. Ad integrazione della predetta proposta, pattuivano ulteriori condizioni.
I difensori chiedevano recepirsi le condizioni come accettate dalle parti nonché gli accordi come raggiunti ad integrazione delle stesse e rimettere la causa in decisione senza termini. Il Giudice recepiva in via d'urgenza le condizioni di cui alla proposta conciliativa come accettate dalle parti e integrate sulla base degli accordi raggiunti in udienza e rimetteva la causa
3 in decisione senza termini, previa acquisizione del parere del P.M., onerando la parte più diligente al deposito dell'attestato di passaggio in giudicato della sentenza separativa, non presente in atti. Veniva depositato l'attestato di passaggio in giudicato della sentenza separativa.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti, all'udienza del 23.10.2025, hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice, accettando le seguenti condizioni:
“affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre e assegnazione della casa coniugale alla stessa, con previsione del diritto del padre di tenerli con sé almeno due pomeriggi a settimana che le parti si impegnano a comunicarsi preventivamente, sulla base degli impegni lavorativi delle stesse, dall'uscita di scuola dei minori sino alle ore 20,00 e due fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 20,00 con prelevamento e riaccompagnamento presso il domicilio materno, salvo diverso accordo tra le parti;
i minori trascorreranno con il padre 15 giorni anche non continuativi durante il periodo estivo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio di ciascun anno, ad anni alterni il giorno del 24, 25 dicembre, il 31 dicembre e 1 gennaio, pasqua e lunedì in Albis e ogni altro giorno rosso di calendario;
i minori staranno con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico dello stesso e della festa del papà così come staranno con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico della stessa e della festa della mamma;
i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno preferibilmente con entrambi i genitori in caso di disaccordo ad anni alterni;
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese, l'importo mensile di € 450,00, mediante bonifico bancario per il mantenimento dei figli minori e tale importo sarà rivalutato annualmente, a partire dall'anno Per_1 Per_2 prossimo, in base alle variazioni Istat;
- Ad integrazione del predetto assegno a carico del sig. a titolo di CP_1 contributo nel mantenimento dei figli minori e la sig.ra Per_1 Per_2 Parte_1 continuerà a percepire il 100% dell'Assegno Unico per i minori, ammontante all'attualità ad euro 400 complessivi;
4 - il sig. resta onerato a provvedere al 50% delle eventuali spese CP_1 straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA;
- rinuncia delle parti reciproca ad ogni altra domanda formulata.”
Ad integrazione delle predette condizioni, all'udienza del 23.10.2025, le parti hanno altresì pattuito quanto segue: “che si daranno preventiva comunicazione per iscritto dei giorni e degli orari in cui il padre starà con i minori, alla luce degli impegni lavorativi delle parti;
pattuiscono altresì che continueranno a versare, come già avviene, la rata di mutuo al 50%, e che tutte le utenze domestiche e spese condominiali ordinarie saranno intestate alla sig.ra Pt_1 con decorrenza da oggi.”
In ordine agli accordi intervenuti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario stante l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Quanto alle spese di giudizio, ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1 nei confronti di , così provvede: CP_1
- pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Napoli il 19.05.2015 (atto n. 29, parte II, s. A, sez. G, reg. Atti CP_1
Matrimonio anno 2015);
- disciplina le condizioni accessorie del divorzio come da condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, accettata dalle parti, integrate alla luce degli accordi sopraggiunti tra le parti, riportate in parte motiva;
- prende atto delle pattuizioni aventi carattere esclusivamente obbligatorio;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in
5 conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
- compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Massimo Esposito Dott. Raffaele Sdino
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