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6 maggio 1952
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29 aprile 1981
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26 dicembre 1987
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19 agosto 2009
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Art. 122.
(( (Quote spettanti ai piloti cancellati dal registro).)) ((1. I piloti effettivi con un'anzianita' di servizio superiore a cinque anni completi, dal momento della loro cancellazione dal registro partecipano alla ripartizione dei proventi della corporazione dei piloti in ragione di:
a) due quote per ogni anno di servizio prestato, anche in qualita' di provvisorio, per i primi dieci anni dalla cancellazione;
b) una quota ed otto decimi a partire dall'undicesimo anno dalla cancellazione, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote.
2. Le frazioni di anno superiori a sei mesi sono computate come anno intero, quando sono superati i cinque anni completi.
3. Nel computo dei cinque anni si tiene conto dell'eventuale iscrizione dei piloti in piu' registri. Il pilota cancellato dal registro per ammissione in altra corporazione non partecipa alla ripartizione dei proventi della corporazione di provenienza, se ha maturato cinquanta quote nella corporazione di appartenenza al momento della cancellazione dal registro piloti. L'eventuale partecipazione alla ripartizione della corporazione di provenienza e' comunque integrativa di quella della corporazione di appartenenza, con il massimo complessivo di cinquanta quote.
4. In caso di invalidita' assoluta e permanente di un pilota iscritto nel registro da piu' di cinque anni completi, verificatasi per causa di servizio ed accertata con le modalita' di cui all'articolo 103, questi partecipa alla ripartizione in ragione di tante quote quante ne avrebbe maturate all'atto del raggiungimento dell'eta' per il collocamento a riposo, con un massimo di cinquanta quote.
5. In caso di dimissioni, il diritto alla corresponsione delle quote decorre dal compimento del sessantesimo anno d'eta'.
6. I piloti pensionati continuano a beneficiare del regime di partecipazione alla ripartizione dei proventi della corporazione in ragione di due quote e mezza per ogni anno di servizio prestato, anche in qualita' di provvisorio, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote.
7. I piloti effettivi con anzianita' di servizio inferiore a dieci anni completi possono rinunciare all'applicazione, nei loro confronti, del regime di partecipazione ai proventi della corporazione previsto dal presente articolo ed optare per il trattamento di fine servizio di cui all'articolo 121-bis. Tale opzione e' irrevocabile ed e' esercitata con comunicazione scritta alla corporazione di appartenenza. In questo caso i piloti partecipano anche alla ripartizione dei compensi in ragione delle quote maturate alla data di esercizio dell'opzione.))
(( (Quote spettanti ai piloti cancellati dal registro).)) ((1. I piloti effettivi con un'anzianita' di servizio superiore a cinque anni completi, dal momento della loro cancellazione dal registro partecipano alla ripartizione dei proventi della corporazione dei piloti in ragione di:
a) due quote per ogni anno di servizio prestato, anche in qualita' di provvisorio, per i primi dieci anni dalla cancellazione;
b) una quota ed otto decimi a partire dall'undicesimo anno dalla cancellazione, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote.
2. Le frazioni di anno superiori a sei mesi sono computate come anno intero, quando sono superati i cinque anni completi.
3. Nel computo dei cinque anni si tiene conto dell'eventuale iscrizione dei piloti in piu' registri. Il pilota cancellato dal registro per ammissione in altra corporazione non partecipa alla ripartizione dei proventi della corporazione di provenienza, se ha maturato cinquanta quote nella corporazione di appartenenza al momento della cancellazione dal registro piloti. L'eventuale partecipazione alla ripartizione della corporazione di provenienza e' comunque integrativa di quella della corporazione di appartenenza, con il massimo complessivo di cinquanta quote.
4. In caso di invalidita' assoluta e permanente di un pilota iscritto nel registro da piu' di cinque anni completi, verificatasi per causa di servizio ed accertata con le modalita' di cui all'articolo 103, questi partecipa alla ripartizione in ragione di tante quote quante ne avrebbe maturate all'atto del raggiungimento dell'eta' per il collocamento a riposo, con un massimo di cinquanta quote.
5. In caso di dimissioni, il diritto alla corresponsione delle quote decorre dal compimento del sessantesimo anno d'eta'.
6. I piloti pensionati continuano a beneficiare del regime di partecipazione alla ripartizione dei proventi della corporazione in ragione di due quote e mezza per ogni anno di servizio prestato, anche in qualita' di provvisorio, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote.
7. I piloti effettivi con anzianita' di servizio inferiore a dieci anni completi possono rinunciare all'applicazione, nei loro confronti, del regime di partecipazione ai proventi della corporazione previsto dal presente articolo ed optare per il trattamento di fine servizio di cui all'articolo 121-bis. Tale opzione e' irrevocabile ed e' esercitata con comunicazione scritta alla corporazione di appartenenza. In questo caso i piloti partecipano anche alla ripartizione dei compensi in ragione delle quote maturate alla data di esercizio dell'opzione.))
Commentari • 22
- 1. La Riforma Cartabia ad un anno dall’entrata in vigoreSarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 3 giugno 2024 · 56.99837
[…] Sino al 28 febbraio 2023, i provvedimenti e gli atti stragiudiziali per valere come titolo per l'esecuzione forzata dovevano essere muniti della formula esecutiva. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 13/06/2016, n. 6720Provvedimento: […] in parte qua del d.p.r. 28 maggio 2009 n. 104 contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 concernente l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) in materia di licenziamento dei piloti e ripartizione dei compensi” pubblicato sulla G.U. n. 179 del 4 agosto 2009, reso in conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 maggio 2009, e di ogni altro atto connesso e presupposto anche non noto;Leggi di più...
- riequilibrio finanziario·
- criterio contributivo·
- modifica delle quote di partecipazione ai piloti marittimi·
- cancellazione dal registro dei piloti·
- irragionevolezza·
- contraddittorietà·
- violazione art. 7 legge 241/90·
- commissione consultiva art. 15 legge 84/1994·
- art. 1 legge 241/90·
- garanzie partecipative·
- proporzionalità delle modifiche·
- equilibrio tra entrate e spese·
- regolamento ministeriale·
- interesse ad agire·
- riduzione quote per infermità