Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5132 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
. ) I E A 4 5 132/01 D 7 S O S A 7 T R A 8 9 T S T 1 O S I o P A z r G R M a REPU I E ' T m R L L 6 L A I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A e I D D g g N , e LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E L G O T L O 9 N 1 L . 1^ sezione civile oggetto E t r A O S A ( D B E composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: pensione di reversibilità e divorzio: ripartizione.dr. Corrado Carnevale Presidente dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere R.G. N. 12131/99 12808/99 dr. Massimo Bonomo Consigliere cron. 10182 dr. Giuseppe Maria Berruti Consigliere dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 23.11.2000 S ENT ENZA sui ricorsi riuniti, iscritti ai n.ri 12131 e 12808 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposti DA CA ZA, elettivamente domiciliata in Roma pres- so l'avv. Osvaldo Fassari, che la rappresenta e difen- de, per procură speciale autenticata per notar Natoli del 3.11.2000, depositata in Cancelleria 1'11.11.2000. др RICORRENTE
CONTRO
FA AR, domiciliata elettivamente in Roma, V. Salandra n.6, presso l'avv. Giovanna Fiore che, con l' avv. Giuseppe Zola del foro di Milano, la rappresenta 2175 2000 - 2 - e difende, per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale. CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE NONCHE' REGIONE SICILIA, in persona del Presidente della Giun- ta p.t., ex lege domiciliato in Roma presso l'Avvoca- tura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12. INTIMATA avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, Sez.civ., n. 102, del 28 gennaio 15 marzo 1999. U- - dita, all'udienza del 23 novembre 2000, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentiti gli avv. Osvaldo Fassari e Gianfranco Barbaria, per delega, per le par- ti costituite, che chiedono l'accoglimento del rispet- tivo ricorso e il rigetto di quello avverso. Udito il P.M. dr. Libertino Alberto Russo, che conclude per l' accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell' incidentale. Svolgimento del processo Con sentenza dell'8 maggio 1998, il Tribunale di Pat- ti, in accoglimento parziale della domanda di LF AR, divorziata da AN AF Argentina, già dipendente della Regione siciliana deceduto il 23 maggio 1995, riconosceva all'istante una quota di £. 300.000 della pensione di reversibilità spettante alla 3 vedova NC ZO, ex art. 9 L. 898/70. La AR proponeva appello e la Corte d'appello di Messina, con sentenza 15 marzo 1999, ritenuto che le somme dovute a titolo di pensione di reversibilità an- dassero ripartite tra l'ex coniuge e la vedova, in ri- gorosa proporzione alle durate legali dei rispettivi matrimoni con il defunto, attribuiva all'appellante il 59% e alla ZO il 41% della pensione, a decorrere dalla data del decesso dello AF. Per la cassazione di questa sentenza ricorre per quat- tro motivi illustrati da memoria la ZO che, in su- bordine, eccepisce l'illegittimità costituzionale del- l'art. 9 L. 898/70, modificato dall'art. 13 L. n. 74/87. La AR resiste con controricorso e propone ricor- so incidentale con un unico motivo, illustrato con me- moria. La Regione siciliana non svolge attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Anzitutto va disposta la riunione dei due ricorsi pro- posti contro la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c. Sempre in via preliminare deve dichiararsi inammissi- bile il ricorso incidentale, con cui la AR si limita ad eccepire l'inammissibilità dell'impugnazione dell'altra parte per difetto di interesse, senza censu- rare alcun punto della sentenza impugnata.
1. Il primo motivo del ricorso principale deduce vio- lazione dell'art. 9 della L. 898/70, come modificato dall'art. 13 della L. 74/87, e insufficiente motiva- zione, per avere la Corte territoriale ritenuto la du- rata legale dei rispettivi matrimoni unico criterio di ripartizione delle quote di pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e il divorziato e per non a- ver dato rilievo alla effettiva convivenza.
1.1. I commi 3 e 4 dell'art. 9 della L. n. 878/70, co- me modificati dalla L. n. 74 del 1987, conferiscono al coniuge "rispetto al quale è stata pronunciata senten- za" di divorzio "se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5,...il diritto...alla pensione di reversibilità" e, allorchè "esista un coniuge superstite, avente i requisiti" per fruire di detta pensione, il diritto ad una quota del- la stessa, che il tribunale attribuisce "tenendo conto della durata del rapporto". Due sono le interpretazioni date dalla giurisprudenza alla norma. Un primo indirizzo, al quale aderisce la sentenza im- pugnata, ritiene che unico criterio applicabile sia quello della durata legale dei rispettivi matrimoni di ciascuno degli aventi titolo con il lavoratore decedu- to, dovendosi attribuire la pensione in rigorosa pro- 5 porzione con i periodi di durata dei vincoli matrimo- niali (Cass. S.U. 12 gennaio 1998 n. 159, Cass. 5 lu- glio 1990 n. 7079 e di C. Cost. 24 gennaio 1991 n.23). Altra linea interpretativa, invece, ritiene attribuibi- le al divorziato la pensione di reversibilità, "tenen- do conto della durata del rapporto" matrimoniale dell' istante con il lavoratore deceduto, dalla quale quindi non può prescindersi, ma senza omettere di considerare altri criteri integrativi e correttivi, per cui la va- lutazione del giudice resta discrezionale, con esclu- sione di ogni rigidità ed assolutezza dei criteri di ripartizione (Cass. 14 giugno 2000 n. 8113 e 14 marzo 2000 n. 2920 e C.Cost. 4 novembre 1999 n. 419). Questo secondo orientamento giustifica la previsione dello stesso ricorso giurisdizionale per una riparti- zione che, se fosse automatica e vincolata alle durate legali dei rispettivi matrimoni, dovrebbe prescindere dall'intervento del giudice (art. 12 ter L. 898/70 co- me modificato dall' art. 17 L. 74/87). Persistono, per la pensione di reversibilità, i parame- tri di determinazione dell'assegno, di cui all'art. 5 L. 898/70, deducendosi la natura "assistenziale" del- l'attribuzione dalla legittimazione a chiedere la pen- sione per il solo ex coniuge titolare dell'assegno di- vorzile;
va poi riconosciuto un profilo"previdenziale" 6 - al diritto alla pensione del coniuge divorziato per la prevista coincidenza del rapporto di lavoro del dece- duto con almeno una parte del periodo di vita matrimo- niale (art. 9, 2° comma, L. 898/70). Risulta del resto respinta, tra le proposte di riforma in materia, quella di ripartire la pensione di rever- sibilità tra divorziato e coniuge superstite "in rela- zione alla durata dei rispettivi matrimoni"; la lettera della legge, per le ragioni indicate dalle citate sen- tenze, comporta l'esercizio della discrezionalità del tribunale che dispone l'attribuzione, "tenendo conto" della durata del matrimonio, con un verbo utilizzato anche nell'art. 5 della stessa legge per i criteri di liquidazione dell'assegno, di certo discrezionali. L'uso al singolare dell'espressione "durata del rap- porto", con riferimento al solo divorziato che chiede la quota di pensione e il fatto che alla vedova la pensione di reversibilità è concessa in ragione della sola esistenza e non della durata del matrimonio, non sembra comunque compatibile, nella logica della norma, con una comparazione rigida e vincolante delle due du- rate dei matrimoni, avendo rilievo certo ma non esclu- sivo la durata legale del matrimonio dell'ex coniuge e in via di logica contrapposizione quella del coniuge superstite,per liquidare la quota attribuibile di pen- 7 sione, senza rilievo alcuno degli eventuali periodi di separazione o di convivenza di fatto (così ord.C.Cost. 14 novembre 2000 n. 491). In effetti le parole "durata del rapporto", nel conte- sto normativo della legge 898/70 (artt. 5, 6° comma e art. 12bis), si riferiscono sempre alla vita legale del vincolo e per tale profilo le deduzioni sul rilie- vo di convivenze di fatto nel ricorso non sono corret- te, anche se il primo motivo va accolto per la censura più significativa del criterio di ripartizione. L'accoglimento del primo motivo di ricorso esclude la rilevanza della questione di legittimità costituziona- le dell'art. 9 della L. 898/70, proposta per il caso di rigetto dell'impugnazione e già esaminata dalla citata sentenza del giudice delle leggi n. 419 del 1999. 2. Gli altri tre motivi del ricorso principale censu- rano la sentenza impugnata per violazione dell'art.345 c.p.c., avendo la Corte del merito stabilito la decor- renza della quota di pensione della controricorrente, come chiesto per la prima volta in appello con doman- da nuova (2°motivo), dell'art. 112 c.p.c., per ultra- petizione, non avendo la AR mai chiesto arretra- ti alla ZO (3° motivo), e degli artt. 112 e 342 c. p.c., per avere la Corte deciso una decorrenza diversa da quella indicata da controparte (dalla domanda), sen- 8 - za uno specifico motivo di gravame.
2.1. I tre ultimi motivi del ricorso principale sono infondati, mentre deve rigettarsi l'eccezione proposta con il ricorso incidentale, secondo cui la ricorrente non avrebbe interesse a censurare la decorrenza del diritto alla quota di pensione. In proposito basta considerare che il coniuge super- stite deve rimborsare le quote di pensione indebita- mente percepite all'avente diritto o all'ente eroga- tore, ed ha quindi interesse a che la quota attribuita all'altra parte abbia una decorrenza che comporti una riduzione del quantum da restituire. Deve aggiungersi che la Corte territoriale, decidendo sul diritto alla quota di pensione di riversibilità della AR, non poteva non determinarne i limiti temporali, con statuizione accessoria, naturalmente connessa all'accertamento di cui era investita;
con la conseguenza che non vi è stata una domanda nuova in appello sul punto, nè ultrapetizione, avendo la Sgara- gli chiesto il riconoscimento del suo diritto "quanto meno" dalla domanda. vedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione, g 3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio del giudizio alla Corte d'appello di Catania perchè, prov- : - 9 - determini la quota di pensione di riversibilità attri- buibile alla controricorrente, uniformandosi ai prin- cipi indicati.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, accoglie il primo motivo del ri- corso principale e rigetta gli altri. Cassa la senten- za impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Catania. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre 2000. Il presidente lla Consigliere este ngore dup CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL GANGE IL CANCELLIERE · Prima Sezione Civile Andrea Blanchi Depositato in Cancelleria I D E ) A APR. 2001 4 S A 7 O . T S n R S ANCELLIERE IL A 7 T 8 O T 9 S P I 1 A M G o I ' z R E r L a T R L m L A I A 6 D D I e , E g N T g O G e N L L O E L 9 S 1 . O A t E r B D A (