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Sentenza 30 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 12008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12008 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IT AN TO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 27/2/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LO AL;
lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AS Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e le conclusioni trasmesse nell’interesse del ricorrente RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 27.2.2025, la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza in data 12.5.2023 del G.u.p. del Tribunale di Foggia che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato TO AN De VI alla pena di tre mesi di arresto e 600 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 l. n. 110 del 1975, ha riconosciuto l’ipotesi della lieve entità del porto e ha rideterminato la pena in 1.000 euro di ammenda “in ragione della capacità a delinquere dell’imputato desumibile dai precedenti penali”. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12008 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 30/01/2026 2 2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AN TO De VI, articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce mancanza di motivazione in punto di determinazione della pena. In particolare, il ricorso evidenzia che la sentenza impugnata non ha specificato: a) la pena base;
b) la misura della riduzione per il rito abbreviato;
c) la misura della riduzione per le attenuanti generiche, già concesse dal primo giudice. E ciò, nonostante l’appellante si fosse doluto della riduzione della pena in primo grado di un terzo anziché della metà per il rito abbreviato e avesse chiesto la riduzione per le generiche nella massima estensione di un terzo. 2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. Giacché la Corte d’appello in dispositivo “conferma nel resto la sentenza impugnata”, si deve allora intendere, in assenza di motivazione, che i giudici di secondo grado abbiano confermato anche la riduzione per il rito abbreviato nella misura di un terzo anziché della metà, in violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. 3. Con requisitoria scritta del 2.12.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto la sentenza impugnata ha motivato adeguatamente sul trattamento sanzionatorio, specificando che la pena è stata calcolata al netto della riduzione prevista per i reati contravvenzionali in caso di giudizio abbreviato. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 1. La sentenza di primo grado conteneva senza dubbio una violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., perché il giudice, pur procedendo per una contravvenzione, aveva diminuito la pena di un terzo anziché della metà. La riduzione calcolata per il rito abbreviato aveva costituito oggetto di uno specifico motivo d’appello, ma non è dato comprendersi se la relativa censura sia stata presa espressamente in considerazione dai giudici di secondo grado. Infatti, la Corte territoriale ha proceduto a rideterminare la pena a seguito della riqualificazione del fatto nella ipotesi della lieve entità punita con la sola pecuniaria, ma lo ha fatto in un modo che non consente un controllo sui passaggi 3 intermedi della determinazione del trattamento sanzionatorio, perché ha indicato la sola pena finale. In particolare, la sentenza impugnata non contiene più alcun riferimento alle circostanze attenuanti generiche, che erano state concesse dal primo giudice, e afferma in motivazione, con espressione oggettivamente criptica, che la rideterminazione della pena viene operata “già al netto della riduzione imposta, in materia di reati contravvenzionali, dalla opzione per il rito abbreviato”. In questo modo, i giudici d’appello, di fatto, non rispondono alla specifica doglianza dell’impugnante, in quanto non si intende, ammesso che sia stata specificamente presa in considerazione, se l’abbiano ritenuta fondata o se invece non abbiano piuttosto confermato la riduzione nella misura di un terzo adottata dal giudice di primo grado (come potrebbe far ipotizzare, per esempio, l’uso dell’avverbio “già”). 2. Non aiuta a chiarire il percorso seguito nella determinazione del trattamento sanzionatorio la circostanza che nella sentenza impugnata la Corte d’appello non abbia più operato alcun riferimento alle circostanze attenuanti generiche, già riconosciute dal giudice di primo grado – in relazione all’originaria ipotesi di reato punita con pena congiunta – in una misura di poco inferiore a un terzo quanto alla pena detentiva e di un decimo quanto alla pena pecuniaria. Giacché in chiusura del dispositivo si precisa che la sentenza di primo grado è confermata “nel resto”, si deve ragionevolmente ritenere che i giudici di secondo grado non abbiano inteso, in assenza di una specifica impugnazione dul punto, derogare al divieto di reformatio in peius ed escludere l’attenuazione sanzionatoria applicata dal G.u.p. Tuttavia, la mancata indicazione della misura della riduzione per le attenuanti generiche – vieppiù necessaria se si considera che in primo grado la diminuzione ex art. 62-bis cod. pen. era stata diversamente modulata in relazione alle due diverse specie di pene congiunte e che in secondo grado è stata poi applicata la sola pena pecuniaria per effetto della riqualificazione del fatto – impedisce ogni verifica sulla osservanza dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. La rilevanza dell’omissione è tanto più significativa, se si tiene conto che la Corte d’appello ha contestualmente omesso anche l’individuazione della pena base, la quale in primo grado, sia pure nella diversa e più grave cornice dell’art. 4, comma primo, l. n. 110 del 1975, era stata calcolata nel minimo edittale, laddove in secondo grado l’applicazione del minimo della pena pecuniaria prevista per l‘ipotesi di lieve entità è invece il risultato cui i giudici – inalterato il loro potere discrezionale di ricalibrare la pena con riguardo al fatto qualificato diversamente – pervengono solo dopo le riduzioni. 4 3. Resta il fatto, dunque, che la motivazione, a fronte di uno specifico motivo d’appello concernente l’entità della diminuzione per il giudizio abbreviato, non si fa carico dell’obbligo di indicare, dapprima, la pena base e, poi, la misura di ciascuna riduzione apportata sulla stessa. Si tratta, pertanto, di una motivazione non idonea a consentire il controllo, per un verso, sul buon uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale di determinare la misura della pena base nonché la misura della susseguente diminuzione per le circostanze attenuanti generiche, e, per altro verso, sul rispetto del vincolo fissato dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. quando stabilisce la misura obbligata della diminuzione della pena prevista per il giudizio abbreviato ove si proceda per una contravvenzione. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari affinché proceda alla sua determinazione alla luce dei principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Così deciso il 30.1.2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LO AL IU De MA
udita la relazione svolta dal consigliere LO AL;
lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AS Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e le conclusioni trasmesse nell’interesse del ricorrente RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 27.2.2025, la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza in data 12.5.2023 del G.u.p. del Tribunale di Foggia che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato TO AN De VI alla pena di tre mesi di arresto e 600 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 l. n. 110 del 1975, ha riconosciuto l’ipotesi della lieve entità del porto e ha rideterminato la pena in 1.000 euro di ammenda “in ragione della capacità a delinquere dell’imputato desumibile dai precedenti penali”. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12008 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 30/01/2026 2 2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AN TO De VI, articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce mancanza di motivazione in punto di determinazione della pena. In particolare, il ricorso evidenzia che la sentenza impugnata non ha specificato: a) la pena base;
b) la misura della riduzione per il rito abbreviato;
c) la misura della riduzione per le attenuanti generiche, già concesse dal primo giudice. E ciò, nonostante l’appellante si fosse doluto della riduzione della pena in primo grado di un terzo anziché della metà per il rito abbreviato e avesse chiesto la riduzione per le generiche nella massima estensione di un terzo. 2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. Giacché la Corte d’appello in dispositivo “conferma nel resto la sentenza impugnata”, si deve allora intendere, in assenza di motivazione, che i giudici di secondo grado abbiano confermato anche la riduzione per il rito abbreviato nella misura di un terzo anziché della metà, in violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. 3. Con requisitoria scritta del 2.12.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto la sentenza impugnata ha motivato adeguatamente sul trattamento sanzionatorio, specificando che la pena è stata calcolata al netto della riduzione prevista per i reati contravvenzionali in caso di giudizio abbreviato. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 1. La sentenza di primo grado conteneva senza dubbio una violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., perché il giudice, pur procedendo per una contravvenzione, aveva diminuito la pena di un terzo anziché della metà. La riduzione calcolata per il rito abbreviato aveva costituito oggetto di uno specifico motivo d’appello, ma non è dato comprendersi se la relativa censura sia stata presa espressamente in considerazione dai giudici di secondo grado. Infatti, la Corte territoriale ha proceduto a rideterminare la pena a seguito della riqualificazione del fatto nella ipotesi della lieve entità punita con la sola pecuniaria, ma lo ha fatto in un modo che non consente un controllo sui passaggi 3 intermedi della determinazione del trattamento sanzionatorio, perché ha indicato la sola pena finale. In particolare, la sentenza impugnata non contiene più alcun riferimento alle circostanze attenuanti generiche, che erano state concesse dal primo giudice, e afferma in motivazione, con espressione oggettivamente criptica, che la rideterminazione della pena viene operata “già al netto della riduzione imposta, in materia di reati contravvenzionali, dalla opzione per il rito abbreviato”. In questo modo, i giudici d’appello, di fatto, non rispondono alla specifica doglianza dell’impugnante, in quanto non si intende, ammesso che sia stata specificamente presa in considerazione, se l’abbiano ritenuta fondata o se invece non abbiano piuttosto confermato la riduzione nella misura di un terzo adottata dal giudice di primo grado (come potrebbe far ipotizzare, per esempio, l’uso dell’avverbio “già”). 2. Non aiuta a chiarire il percorso seguito nella determinazione del trattamento sanzionatorio la circostanza che nella sentenza impugnata la Corte d’appello non abbia più operato alcun riferimento alle circostanze attenuanti generiche, già riconosciute dal giudice di primo grado – in relazione all’originaria ipotesi di reato punita con pena congiunta – in una misura di poco inferiore a un terzo quanto alla pena detentiva e di un decimo quanto alla pena pecuniaria. Giacché in chiusura del dispositivo si precisa che la sentenza di primo grado è confermata “nel resto”, si deve ragionevolmente ritenere che i giudici di secondo grado non abbiano inteso, in assenza di una specifica impugnazione dul punto, derogare al divieto di reformatio in peius ed escludere l’attenuazione sanzionatoria applicata dal G.u.p. Tuttavia, la mancata indicazione della misura della riduzione per le attenuanti generiche – vieppiù necessaria se si considera che in primo grado la diminuzione ex art. 62-bis cod. pen. era stata diversamente modulata in relazione alle due diverse specie di pene congiunte e che in secondo grado è stata poi applicata la sola pena pecuniaria per effetto della riqualificazione del fatto – impedisce ogni verifica sulla osservanza dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. La rilevanza dell’omissione è tanto più significativa, se si tiene conto che la Corte d’appello ha contestualmente omesso anche l’individuazione della pena base, la quale in primo grado, sia pure nella diversa e più grave cornice dell’art. 4, comma primo, l. n. 110 del 1975, era stata calcolata nel minimo edittale, laddove in secondo grado l’applicazione del minimo della pena pecuniaria prevista per l‘ipotesi di lieve entità è invece il risultato cui i giudici – inalterato il loro potere discrezionale di ricalibrare la pena con riguardo al fatto qualificato diversamente – pervengono solo dopo le riduzioni. 4 3. Resta il fatto, dunque, che la motivazione, a fronte di uno specifico motivo d’appello concernente l’entità della diminuzione per il giudizio abbreviato, non si fa carico dell’obbligo di indicare, dapprima, la pena base e, poi, la misura di ciascuna riduzione apportata sulla stessa. Si tratta, pertanto, di una motivazione non idonea a consentire il controllo, per un verso, sul buon uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale di determinare la misura della pena base nonché la misura della susseguente diminuzione per le circostanze attenuanti generiche, e, per altro verso, sul rispetto del vincolo fissato dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. quando stabilisce la misura obbligata della diminuzione della pena prevista per il giudizio abbreviato ove si proceda per una contravvenzione. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari affinché proceda alla sua determinazione alla luce dei principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Così deciso il 30.1.2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LO AL IU De MA