Articolo 2 della Legge 29 dicembre 1990, n. 436
Articolo 1Articolo 3
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17 gennaio 1991
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a L. 1.300.000.000 per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1991