Sentenza 17 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2001, n. 5627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5627 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' - REPUBBLICA ITALIANA SEZI € 27 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 5.62 PR LA CORTE Oggetto LAVORO Lavoro Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO R.G.N. 8820/99 - Cron. 12 177 Dott. TO SPANO' Consigliere Consigliere - Dott. Luciano VIGOLO Rep. Consigliere - Ud. 07/03/01 Dott. Giovanni MAZZARELLA - Rel. Consigliere Dott. GU VIDIRI ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio elettivamente domiciliato in ROMA NEIVILLER ALBERTO, dal Sig. SOLE 24 ORF per diritti L. 3000 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI it 17 APR. 2001 IL CANCELLIEREdall'avvocato CASSAZIONE, rappresentato e difeso GAETANI PIERO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati MARCHINI PAOLO, 1071 FONZO FABIO, CORETTI ANTONIETTA, PONTURO DOMENICO, -1- giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
A.N.M. (già ATAN) NAPOLI;
intimato avverso la sentenza n. 4635/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 15/12/98 R.G.N. 42779/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/01 dal Consigliere Dott. GU VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Pretore di Napoli TO VI esponeva che, in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 261/1991, l'art. 18 del d.l. n. 918/1968 che prevedeva sgravi fiscali per le - imprese industriali operanti nel Mezzogiorno doveva - essere applicato anche al personale delle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto e, quindi, per -for le quote di loro spettanza, anche dai relativi la dipendenti. Premesso che gli spettava quindi ar restituzione delle somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro e versate all'INPS, chiedeva UI OL l'accertamento del diritto a fruire del suddetto beneficio (nella misura dell'1,50% fino a tutto il 1994 e nella misura dello 0,75 per il 1985) nonchè la condanna dell'ATAN al pagamento delle somme dovute da liquidare in separata sede. Dopo la costituzione dell'ATAN e la chiamata in causa dell'INPS, il Pretore con sentenza del 17 marzo 1994, affermata la legittimazione passiva dell'INPS, accoglieva la domanda nei limiti della prescrizione decennale. A seguito di gravame dell'INPS, si costituiva il VI mentre l'ATAN rimaneva contumace, ed all'esito dell'istruttoria il Tribunale di Napoli con 1 sentenza del 15 dicembre 1998 accoglieva l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava la carenza di legittimazione passiva dell'INPS ed il diritto del lavoratore nei soli confronti dell'ATAN al rimborso delle somme relative agli sgravi, in virtù della decisione della Corte Costituzionale n. 261 del 1991, nei limiti, modi e 71/93, tempi di cui all'art. 1, comma 3, d.
1. n. convertito in 1. n. 151/93, e compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava per la parte che ancora rileva in questa - GU Violen sede di legittimità che la pretesa del lavoratore alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro dovesse essere rivolta soltanto nei riguardi del datore di lavoro (ANM ex ATAN), soggetto passivo del rapporto contributivo in virtù del quale viene trattenuta una quota di contributi direttamente sulla retribuzione del lavoratore. Per quanto riguardava poi le modalità, i tempi ed i limiti dell'obbligo di restituzione faceva riferimento ala legge n. 151 del 1993, ritendo i principi da essa enunciati applicabili anche al rapporto tra il datore di lavoro ed i suoi dipendenti. Concludeva infine il affermando che, in considerazione dellaTribunale 2 complessità delle questioni trattate, dovevano ritenersi sussistenti giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizi fra tutte le parti. Avverso tale sentenza TO VI propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso l'INPS. Non si è costituito in giudizio l'ANM, già ATAN. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso VI deduce violazione e falsa applicazione di norme di legge(ex Gordobolen art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione all'art. 91 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. In particolare lamenta che il Tribunale, nel compensare le spese del doppio grado di giudizio, ha fatto riferimento ad una presunta complessità della controversia, di cui non ha dato adeguata motivazione, e che in ogni caso non poteva ritenersi ricorrere. Il carattere complesso delle questioni trattate atteneva, infatti, alla lite pendente tra l'Istituto e l'ATAN (ora ANM) e non al riconoscimento del diritto del lavoratore alla percezione delle somme dovute, non essendo stato negato tale diritto da nessuna delle parti in causa ed essendosi configurato un contrasto, invece, solo 3 con riferimento alla identificazione del soggetto passivo dell'azione proposta da esso ricorrente. Va in primo luogo esaminata l'eccezione sollevata nel controricorso dall'INPS, che ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso spiegato dal VI, deducendo che la procura a margine del suddetto ricorso riguarda unicamente il primo grado e quelli di merito successivi e non il giudizio di legittimità. L'eccezione è priva di fondamento è pertanto va rigettata. In una fattispecie analoga a quella in oggetto questa Guids Volun Corte ha statuito che nel caso in cui la procura non esplichi in modo chiaro la volontà di proporre ricorso per cassazione (principale ° incidentale) per essersi fatto ricorso all'uso di timbri predisposti per altre evenienze o per potere essere impiegati in ogni circostanza mentre l'apposizione del mandato - a margine del ricorso già redatto esclude di per sè ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati nella redazione dell'atto, la mancanza di una prova siffatta e la conseguente incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte non possono tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va 4 superata attribuendo alla parte la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 c.c.) di cui è espressione a proposito degli atti del processo l'art. 159 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 27 ottobre 1995 n. 11178). Passando all'esame del merito del ricorso osserva la che esso è destituito di ogni giuridico Corte fondamento e, pertanto, non può trovare accoglimento. che la valutazione E' giurisprudenza costante dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di into Noli soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che a fondamento della decisione del giudice di merito di compensare le spese siano addotte ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (cfr. tra le altre Cass. 27 aprile 2000 n. 5390; Cass. 29 aprile 1999 n. 5 4347). Orbene, nel caso di specie non ricorrono gli estremi per ritenere censurabile l'impugnata statuizione sulle spese, atteso che essa è espressione del potere discrezionale del giudice di merito ed è sorretta da ragioni logiche non contestabili in alcun modo, essendo la decisione finale del Tribunale dipesa da questioni giuridiche, che lo stesso Tribunale nei suoi autonomi poteri valutativi ha correttamente ritenuto di non agevole soluzione, e destinate a coinvolgere la stessa posizione del VI condizionandone il riconoscimento del diritto. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente le spese del presente giudizio di cassazione tra il ricorrente e l'INPS, mentre nessuna statuizione può essere presa con riguardo alla ANM, stante la mancata costituzione di quest'ultima.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di cassazione nei riguardi dell'INPS. Nulla sulle spese nei riguardi dell'ANM. Così deciso in Roma il 7 marzo 2001. UI EN ILBRESRESIDENTE I 0 A IL CONSIGLIERE ESTENSORE 3 D 1 S , 3 S . 5 O A T L T . R L , A O N ' A B S L E 3 I L Philli P E 7 D S - D I 8 A I - T N S 1 S G 1 N O O E P S E A M IL CANCELLIERE I D G I A G E Depositato in Cancellerla A , E O D O L T R E T oggi, 17 APR. 2001 I T T A S R I N I L E G L D S E E E R O - IL CANCELLIERE D R O C