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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/10/2024, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare dell'1 ottobre 2024 nella causa iscritta al n. 2660/2023
R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv. Luciano Coppola;
ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv. Giuseppe
Mazzarella;
resistente in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
contumace conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 26 aprile 2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la
[...]
Controparte_3
proponendo opposizione
[...]
avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, relativo, tra gli altri, ai contributi portati nelle cartelle Parte_2
1 esattoriali n. 0712019003453908000 e n. 071202034 856576000, chiedendone l'annullamento.
Lamentava l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e dei propedeutici avvisi bonari di pagamento, la carenza di motivazione, la mancata indicazione e sottoscrizione del ruolo da parte del responsabile del procedimento, la decadenza dal diritto alla riscossione del credito previdenziale, la prescrizione dei contributi stante il decorso del termine di prescrizione quinquennale in assenza di atti interruttivi, la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e degli oneri della riscossione,
l'inesistenza della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria poiché effettuata da a mezzo pec non Controparte_2
censita.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva la
[...]
Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva
[...]
variamente l'infondatezza.
Rimaneva, invece, contumace nel giudizio riassunto il concessionario.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, va dichiarata l'inammissibilità delle eccezioni relative ai titoli posti a base del preavviso di iscrizione ipotecaria: eccezione di mancata notifica delle cartelle di pagamento,
(peraltro, eccezione, con evidenza, infonda essendo state le cartelle in questione oggetto di impugnazione tra le stesse parti nei giudizi rgn. 1498/20 e 5513/21 dinnanzi all'intestato Tribunale), dell'eccezione di mancata sottoscrizione del ruolo, di prescrizione dei crediti, di decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi
2 dell'articolo 25 dlgs 46 del 99, in quanto, come sopra evidenziato, le predette cartelle esattoriali, sono state già impugnate dinanzi al
Tribunale di Torre Annunziata dal geom. con distinti Pt_1
ricorsi introduttivi dei giudizi aventi rgn. 1498/20 e 5513/21 definiti rispettivamente con sentenze, entrambe di rigetto,
n.1428/21 e n.259/2023 (cfr. doc. nella produzione della CP_1
convenuta).
Ed invero, l'esistenza di un titolo giudiziale per il principio del “ne bis in idem” preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti.
Inoltre, è infondata l'eccezione di invalidità della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria in quanto effettuata via pec da da un indirizzo di posta Controparte_2
elettronica diverso da quello contenuto nei pubblici elenchi.
Ed invero, in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica da parte di ente pubblico, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere
3 di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente ( così in motivazione Cass. n. 31160 del 2022).
In ordine poi alla trasmissione a mezzo pec di un documento in formato pdf del documento analogico, non firmato digitalmente, la Suprema Corte ha precisato (valorizzando l'art. 1, co. 1, lett. c),
f) ed i-ter), del Dpr 68/2005 e l'art. 20 del Dlgs 82/2005) che «la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d.
“copia informatica”)», ossia, appunto, un file in formato PDF
(portable document format), con l'ulteriore precisazione, che
«nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale».(cfr. Cass. 28852 del 2023)
Priva di fondamento e' poi l'eccezione in ordine alla carenza di motivazione ed alla mancata indicazione di criterio di calcolo degli interessi e degli oneri di riscossione poiché il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato è conforme al modello ministeriale visto dal DM 321 del 999 che prevede l'indicazione sintetica delle informazioni fornite dal debitore in sede di iscrizione al ruolo mentre non è prevista la allegazione delle cartelle esattoriali.
Assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso, va conclusivamente rigettato.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in che liquida in complessivi € 6.200,00 in favore dei convenuti in solido, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Torre Annunziata 8.10.2024
IL GIUDICE
Antonella Paparo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare dell'1 ottobre 2024 nella causa iscritta al n. 2660/2023
R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv. Luciano Coppola;
ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv. Giuseppe
Mazzarella;
resistente in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
contumace conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 26 aprile 2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la
[...]
Controparte_3
proponendo opposizione
[...]
avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, relativo, tra gli altri, ai contributi portati nelle cartelle Parte_2
1 esattoriali n. 0712019003453908000 e n. 071202034 856576000, chiedendone l'annullamento.
Lamentava l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e dei propedeutici avvisi bonari di pagamento, la carenza di motivazione, la mancata indicazione e sottoscrizione del ruolo da parte del responsabile del procedimento, la decadenza dal diritto alla riscossione del credito previdenziale, la prescrizione dei contributi stante il decorso del termine di prescrizione quinquennale in assenza di atti interruttivi, la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e degli oneri della riscossione,
l'inesistenza della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria poiché effettuata da a mezzo pec non Controparte_2
censita.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva la
[...]
Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva
[...]
variamente l'infondatezza.
Rimaneva, invece, contumace nel giudizio riassunto il concessionario.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, va dichiarata l'inammissibilità delle eccezioni relative ai titoli posti a base del preavviso di iscrizione ipotecaria: eccezione di mancata notifica delle cartelle di pagamento,
(peraltro, eccezione, con evidenza, infonda essendo state le cartelle in questione oggetto di impugnazione tra le stesse parti nei giudizi rgn. 1498/20 e 5513/21 dinnanzi all'intestato Tribunale), dell'eccezione di mancata sottoscrizione del ruolo, di prescrizione dei crediti, di decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi
2 dell'articolo 25 dlgs 46 del 99, in quanto, come sopra evidenziato, le predette cartelle esattoriali, sono state già impugnate dinanzi al
Tribunale di Torre Annunziata dal geom. con distinti Pt_1
ricorsi introduttivi dei giudizi aventi rgn. 1498/20 e 5513/21 definiti rispettivamente con sentenze, entrambe di rigetto,
n.1428/21 e n.259/2023 (cfr. doc. nella produzione della CP_1
convenuta).
Ed invero, l'esistenza di un titolo giudiziale per il principio del “ne bis in idem” preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti.
Inoltre, è infondata l'eccezione di invalidità della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria in quanto effettuata via pec da da un indirizzo di posta Controparte_2
elettronica diverso da quello contenuto nei pubblici elenchi.
Ed invero, in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica da parte di ente pubblico, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere
3 di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente ( così in motivazione Cass. n. 31160 del 2022).
In ordine poi alla trasmissione a mezzo pec di un documento in formato pdf del documento analogico, non firmato digitalmente, la Suprema Corte ha precisato (valorizzando l'art. 1, co. 1, lett. c),
f) ed i-ter), del Dpr 68/2005 e l'art. 20 del Dlgs 82/2005) che «la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d.
“copia informatica”)», ossia, appunto, un file in formato PDF
(portable document format), con l'ulteriore precisazione, che
«nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale».(cfr. Cass. 28852 del 2023)
Priva di fondamento e' poi l'eccezione in ordine alla carenza di motivazione ed alla mancata indicazione di criterio di calcolo degli interessi e degli oneri di riscossione poiché il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato è conforme al modello ministeriale visto dal DM 321 del 999 che prevede l'indicazione sintetica delle informazioni fornite dal debitore in sede di iscrizione al ruolo mentre non è prevista la allegazione delle cartelle esattoriali.
Assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso, va conclusivamente rigettato.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in che liquida in complessivi € 6.200,00 in favore dei convenuti in solido, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Torre Annunziata 8.10.2024
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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