CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SI DR, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1199/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Avv. Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Francofonte
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione In Persona Del Comm. Liquidatore - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione In Persona Del Comm. Liquidatore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500006333000 I.C.I.
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26.6.2025 Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29880202500006333000 del 4.5.25 eccependo la mancata notifica delle cartelle n.
29820180001382050000 dell'importo di €. 211,63, asseritamente notificata in data 23.05.2018 e n.
29820240029845192000, mentre con riferimento alla Cartella n. 29820190005081312000 eccepiva di non aver alcun immobile nel comune di Francofonte mentre per la Cartella n. 29820230021662227000 era stato accolto il relativo ricorso, e quella portante il n. 29820240027631792000 di euro 873,73, (TARI), era stata impugnata ed il giudizio era ancora pendente.
Chiedeva l'annullamento dell'atto.
Si costituiva l'Agenzia per la Riscossione chiedendo la cessazione della materia del contendere relativamente alla n.29820230021662227000, che era stata sgravata, mentre per altre eccepiva la regolare notifica anche di una intimazione interruttiva della prescrizione.
Si costituiva l'AdE contestando il ricorso ed eccependo la regolare notifica delle cartelle.
Alla udienza del 19.12.2925 il ricorso veniva discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato ed in tali limiti va accolto.
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo per un presunto debito di € 2749,81 eccependo la mancata di notifica di alcune cartelle e l'annullamento per altre.
Invero dalla documentazione prodotta da AdER si evince l'avvenuto sgravio della cartella n.
29820230021662227000; per la cartella n. 29820180001382050000 va osservato che non risulta una corretta notifica essendo stato prodotto solo il frontespizio di una raccomandata notificata per compiuta giacenza, che non permette di risalire alla cartella e peraltro la relativa intimazione, contrariamente a quanto eccepito da AdER, risulta impugnata.
La cartella n. 29820240027631792000 risulta regolarmente notificata in data 15.6.24 così come la cartella n. 29820240029845192000, in data 16.7.2024 mentre quella n. 29820190005081312000 in data 29.4.23, nulla rilevando, allo stato gli eventuali motivi di opposizione né precedenti favorevoli in tal senso.
Atteso quanto sopra va pertanto accolto parzialmente il ricorso ed annullato il preavviso di fermo limitatamente alle cartelle n. p. 29820230021662227000 -. 29820180001382050000 e confermato per il resto.
Stante l'accoglimento parziale giusti motivi ricorrono per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'atto opposto limitatamente alle cartelle nn.
29820230021662227000 e. 29820180001382050000. Conferma per il resto.
Compensa le spese.
Siracusa, 19.12.2025
IL GIUDICE UNICO
(dott. Adriana Puglisi)
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SI DR, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1199/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Avv. Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Francofonte
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione In Persona Del Comm. Liquidatore - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione In Persona Del Comm. Liquidatore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500006333000 I.C.I.
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26.6.2025 Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29880202500006333000 del 4.5.25 eccependo la mancata notifica delle cartelle n.
29820180001382050000 dell'importo di €. 211,63, asseritamente notificata in data 23.05.2018 e n.
29820240029845192000, mentre con riferimento alla Cartella n. 29820190005081312000 eccepiva di non aver alcun immobile nel comune di Francofonte mentre per la Cartella n. 29820230021662227000 era stato accolto il relativo ricorso, e quella portante il n. 29820240027631792000 di euro 873,73, (TARI), era stata impugnata ed il giudizio era ancora pendente.
Chiedeva l'annullamento dell'atto.
Si costituiva l'Agenzia per la Riscossione chiedendo la cessazione della materia del contendere relativamente alla n.29820230021662227000, che era stata sgravata, mentre per altre eccepiva la regolare notifica anche di una intimazione interruttiva della prescrizione.
Si costituiva l'AdE contestando il ricorso ed eccependo la regolare notifica delle cartelle.
Alla udienza del 19.12.2925 il ricorso veniva discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato ed in tali limiti va accolto.
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo per un presunto debito di € 2749,81 eccependo la mancata di notifica di alcune cartelle e l'annullamento per altre.
Invero dalla documentazione prodotta da AdER si evince l'avvenuto sgravio della cartella n.
29820230021662227000; per la cartella n. 29820180001382050000 va osservato che non risulta una corretta notifica essendo stato prodotto solo il frontespizio di una raccomandata notificata per compiuta giacenza, che non permette di risalire alla cartella e peraltro la relativa intimazione, contrariamente a quanto eccepito da AdER, risulta impugnata.
La cartella n. 29820240027631792000 risulta regolarmente notificata in data 15.6.24 così come la cartella n. 29820240029845192000, in data 16.7.2024 mentre quella n. 29820190005081312000 in data 29.4.23, nulla rilevando, allo stato gli eventuali motivi di opposizione né precedenti favorevoli in tal senso.
Atteso quanto sopra va pertanto accolto parzialmente il ricorso ed annullato il preavviso di fermo limitatamente alle cartelle n. p. 29820230021662227000 -. 29820180001382050000 e confermato per il resto.
Stante l'accoglimento parziale giusti motivi ricorrono per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'atto opposto limitatamente alle cartelle nn.
29820230021662227000 e. 29820180001382050000. Conferma per il resto.
Compensa le spese.
Siracusa, 19.12.2025
IL GIUDICE UNICO
(dott. Adriana Puglisi)