CASS
Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2024, n. 8989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8989 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO la CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di: CI GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/09/2023 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che chiede l'annullamento della sentenza con rinvio della sentenza impugnata;
Ricorso trattato ex art.611 c.p.p.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di IU IT in relazione al reato di truffa aggravata dalla minorata difesa perché estinto per intervenuta remissione di querela. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale poiché, non essendo stata esclusa la circostanza aggravante comune di cui all'articolo 61 n. 5 c.p., il reato non rientra tra quelli perseguibili a querela della persona offesa. 3. Con mail inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia accolto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 8989 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 11/01/2024 Il Presid nte SE B In effetti, a fronte della contestazione di una specifica aggravante (relativa alla c.d. truffa online, idonea ad esporre la vittima a maggiore vulnerabilità) che rende il reato procedibile d'ufficio, la intervenuta remissione della querela, se non preceduta o accompagnata da una valutazione giudiziale che escluda la sussistenza della aggravante indicata, non è idonea a provocare la estinzione del reato e quindi la declaratoria di non doversi procedere. Infatti, il reato, contestato in imputazione come truffa aggravata (art.640 comma 2 n.
2-bis c.p.) è poi descritto espressamente, in calce, con la specifica indicazione dell'aggravante "dell'aver profittato di circostanze di luogo, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, prevista dall'art. 61 n.5 c.p.". Il fatto, commesso nel 2017, rientra pertanto nel perimetro applicativo dell'art.640, comma 2, n.
2-bis c.p., che prevede la forma aggravata del reato di truffa "se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5". Il comma successivo (il terzo dell'art.640 c.p.) dispone che "il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente". 2. Il giudice, a fronte delle conclusioni delle parti che chiedevano coralmente "sentenza di non doversi procedere per remissione di querela", avrebbe dovuto preliminarmente esaminare la sussistenza della aggravante e l'eventuale possibilità di escluderla, ovvero rigettare la richiesta delle parti. In difetto, la sentenza va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti per nuovo giudizio I al Tribunale di Larnetia Terme, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti per nuovo giudizio al Tribunale di Lametia Terme in diversa composizione. Così de »so in Roma 11 gennaio 2024 Il Consi liere relatoF Francsp;
) IT 1
Ricorso trattato ex art.611 c.p.p.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di IU IT in relazione al reato di truffa aggravata dalla minorata difesa perché estinto per intervenuta remissione di querela. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale poiché, non essendo stata esclusa la circostanza aggravante comune di cui all'articolo 61 n. 5 c.p., il reato non rientra tra quelli perseguibili a querela della persona offesa. 3. Con mail inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia accolto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 8989 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 11/01/2024 Il Presid nte SE B In effetti, a fronte della contestazione di una specifica aggravante (relativa alla c.d. truffa online, idonea ad esporre la vittima a maggiore vulnerabilità) che rende il reato procedibile d'ufficio, la intervenuta remissione della querela, se non preceduta o accompagnata da una valutazione giudiziale che escluda la sussistenza della aggravante indicata, non è idonea a provocare la estinzione del reato e quindi la declaratoria di non doversi procedere. Infatti, il reato, contestato in imputazione come truffa aggravata (art.640 comma 2 n.
2-bis c.p.) è poi descritto espressamente, in calce, con la specifica indicazione dell'aggravante "dell'aver profittato di circostanze di luogo, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, prevista dall'art. 61 n.5 c.p.". Il fatto, commesso nel 2017, rientra pertanto nel perimetro applicativo dell'art.640, comma 2, n.
2-bis c.p., che prevede la forma aggravata del reato di truffa "se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5". Il comma successivo (il terzo dell'art.640 c.p.) dispone che "il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente". 2. Il giudice, a fronte delle conclusioni delle parti che chiedevano coralmente "sentenza di non doversi procedere per remissione di querela", avrebbe dovuto preliminarmente esaminare la sussistenza della aggravante e l'eventuale possibilità di escluderla, ovvero rigettare la richiesta delle parti. In difetto, la sentenza va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti per nuovo giudizio I al Tribunale di Larnetia Terme, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti per nuovo giudizio al Tribunale di Lametia Terme in diversa composizione. Così de »so in Roma 11 gennaio 2024 Il Consi liere relatoF Francsp;
) IT 1