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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 119/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta instaurato da
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.12.1985, residente in [...],
e
, C.F. nato a [...] Parte_2 C.F._2
Coronado (Argentina) il 18.06.1984, residente in [...]9,
entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Chiara Messina del foro di Trento, (C.F.
recapito PEC , elettivamente domiciliati C.F._3 Email_1
presso il suo studio in Trento, via S. Vigilio, 5, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 15-01-2025, così come successivamente confermate all'udienza del 19-02-2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 15-01-2025.
All'udienza del 19-02-2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare di AR (TN), via Talvera, 8, viene assegnata in godimento alla signora
, unitamente ad arredi e pertinenze, dandosi atto che il signor si è Parte_1 Parte_2
già trasferito altrove asportando i propri effetti personali, trasferendo altresì la propria residenza.
3) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale eccetto per le questioni legate alla gestione quotidiana.
continuerà a vivere unitamente alla madre signora con la quale manterrà Per_1 Parte_1
la residenza. Il padre starà con la figlia secondo il seguente protocollo: a week-end alternati dal venerdì pomeriggio, dal termine del lavoro del padre verso le ore 18.00 fino alla domenica sera, nonché due giorni infrasettimanali dal termine del lavoro del signor verso le 18.00 Parte_2
fino alla sera dopo cena (i genitori concorderanno eventuale pernottamento infrasettimanale della figlia presso il padre tenuto conto della logistica ); i genitori concorderanno Parte_3
indicativamente le giornate infrasettimanali in cui il padre starà con la figlia, salvo poi accordarsi diversamente in base agli impegni reciproci e a quelli della figlia, improntando la gestione in modo collaborativo, come sinora praticato;
per metà delle vacanze natalizie e pasquali, avendo cura di alternare di anno in anno le giornate di vigilia di Natale / giorno di Natale, nonchè Pasqua / pasquetta;
per almeno due settimane, anche consecutive, durante le vacanze scolastiche estive. Tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno al fine di potersi organizzare con gli impegni lavorativi e per le attività estive della figlia. 4) I genitori provvederanno al mantenimento della figlia minore in forma diretta, facendo fronte alle esigenze della Per_1
stessa per il tempo che trascorreranno con lei, senza prevedere la corresponsione di un assegno periodico. 5) Le spese straordinarie per la figlia minore saranno divise tra i coniugi in misura del
50% ciascuno. Per l'individuazione delle stesse i coniugi dichiarano di fare riferimento al protocollo del Consiglio Nazionale Forense e includeranno in dette spese straordinarie anche le spese per la mensa, per il trasporto urbano, per il materiale di cancelleria scolastica. Dovranno essere previamente concordate le spese il cui ammontare sia superiore ad € 150,00.= per ciascun capitolo di spesa, fermo, per il resto, quanto previsto dal protocollo del CNF. 6) L'assegno unico provinciale
e universale Inps ed ogni altra provvidenza pubblica prevista in favore del nucleo familiare verrà percepita dalla signora al 100%. 7) Non sono previsti assegni di mantenimento fra Parte_1
i coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti. 8) Spese legali compensate”.
Si dà atto, inoltre, che le parti hanno anche chiesto, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
A riguardo si rileva l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio alla luce della pronuncia della Corte suprema di Cassazione, numero registro generale 11906/2023, pubblicata in data 16.10.2023.
Ragione per cui si ritiene di dovere provvedere ad omologare la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico, e, al contempo, di dovere rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 15-01-2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 02-08-2014 a Trento, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Trento al n. 69 - P. I – Anno 2014);
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 19-02-2025
Il giudice relatore Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi