Sentenza 28 gennaio 2002
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 18 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, che punisce la realizzazione di opere edili su area soggetta a vincolo storico artistico senza la preventiva autorizzazione da parte del servizio dei Beni Culturali, ha natura permanente, e la permanenza viene a cessare con la ultimazione delle opere non autorizzate, con l'interruzione, per qualsiasi causa, dell'attività costruttiva o all'atto del rilascio postumo del nulla osta, essendo irrilevante la circostanza che gli effetti, di danno o di pericolo, prodotti dal reato continuino successivamente a prodursi, trattandosi di elementi esteriori rispetto alla fattispecie tipica legale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2002, n. 8786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8786 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 28/01/2002
1. Dott. CLAUDIO VITALONE Consigliere SENTENZA
2. Dott. ALDO GRASSI Consigliere N. 166
3. Dott. LUIGI PICCIALLI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. VITTORIO VANGELISTA Consigliere N. 42904/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da ZZ AN, n. il 23/8/1931 a Vigo di Fassa (TN) - ivi res. dif. dall'avv. Lucio Calligaris del foro di Firenze
avverso la sentenza della corte d'appello di Trento del 14/6 - 13/????/2000
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Dott. Fabrizio Hinna Danesi che ha concluso per l'annullamento s.r., per prescrizione.
Udito il difensore avv. Manfredi Bedoni del foro di Roma, in sost. di L. Calligaris, il quale conclude come da ricorso, ???????????
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Trento confermava quella in data 1/2/99 del Pretore di Trento, con la quale AN ZI, prosciolto da altri addebiti, era stato dichiarato colpevole di contravvenzioni continuate di cui agli artt. 18 e 59 L. 1089/39, per aver realizzato, su area soggetta a vincolo storico artistico in Vigo di Fassa, alcune opere edili, senza la prescritta preventiva autorizzazione da parte del Servizio dei Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento.
I giudici di merito, per quel che rileva ai fini del presente ricorso, ritenevano: a) la natura permanente dei reati e, pertanto, la non fondatezza dell'eccezione di prescrizione, nonostante l'accertata risalenza ed ultimazione delle più recenti opere ai 1993; b) l'irrilevanza, aglì invocati effetti estintivi del reato de quo, del successivo n.o., lasciato dalla suddetta autorità, a seguito di delibere della G.P. del 17/2/95 e 23/5/97. Ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, il ZI, deducendo, nel primo e secondo motivo - la prescrizione dei reati, in via principale, sostenendo l'erroneità, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, della tesi della permanenza successiva all'epoca di ultimazione delle opere, ed in subordine (nella gradata ipotesi di fondatezza della tesi di tale permanenza), rilevando che la lesione posta in essere con le opere, e dunque la permanenza dei reati, sarebbe comunque cessata all'epoca dell'intervenuto successivo n.o. dell'autorità preposta al vincolo, con conseguente maturazione del termine estintivo. Nel terzo e rimanente motivo viene denunciata l'erronea applicazione delle legge penale, in relazione alla disattesa efficacia estintiva dei conseguiti nullaosta in sanatoria.
I reati sono effettivamente prescritti.
Il collegio, anche alla luce della più recente giurisprudenza delle S.S.U.U. (v. la sentenza n. 18/99, P.M. Foggia c/.Lauriola ed altri, in materia di contravvenzioni alla normativa antisismica, i cui principi ben si attagliano, mutatis mutandis, ai reati in esame, caratterizzati da struttura oggettiva analoga), ritiene più aderente ai principi di legalità e tipicità dell'illecito penale la tesi secondo la quale la permanenza venga a cessare con l'ultimazione delle opere non autorizzate o, comunque, con l'interruzione, per qualsiasi causa, dell'attività costruttiva, essendo invece irrilevante, nell'economia del reato, la circostanza che gli effetti, di danno o pericolo, prodotti dallo stesso, ma esteriori rispetto alla fattispecie tipica legale (e, dunque, alla continuazione) continuino a prodursi.
Sicché, essendo state le opere ultimate nel 1993, alla data della sentenza di secondo grado era già ampiamente trascorso il termine di a. 4 e m. 6 ex artt. 157 co. 1 n. 5 e 160 u.c. C.P.
Giova, peraltro, soggiungere che, anche nella teorica ipotesi di permanenza dei reati oltre la cessazione dell'attività costruttiva, questa comunque sarebbe venuta a cessare (come del resto osserva la corte di territoriale, nella parte finale della motivazione, nel solco della più rigorosa corrente giurisprudenziale di legittimità), all'atto del rilascio del n.o. postumo, nella specie intervenuto nel maggio 1997; sicché, comunque, i reati si sarebbero estinti per prescrizione nel novembre 2001.
Infondato è, invece, il terzo motivo di ricorso, considerato che l'ordinamento vigente non prevede per siffatti reati cause speciali di estinzione, correlate al rilascio a posteriori di autorizzazioni di per sè sananti, ma solo l'estinzione per "condono edilizio" collegata (in virtù della modifica estensiva apportata dall'art. 39 co. 8 L. 724/94) alla sanatoria ex artt.31 - 38 L. 47/85 degli illeciti urbanistici;
ma del rilascio di siffatte concessioni, solo genericamente dedotte, non vi è prova alcuna in atti. In definitiva, non risultando più ampie ragioni assolutorie ex art.129 cpv. c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio,
relativamente ai residui reati, in continuazione, ascritti, perché estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, in ordine ai reati residui ascritti, perché estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 28 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2002