Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 22/12/2025, n. 23571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23571 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23571/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02512/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2512 del 2025, proposto da
IC RI, rappresentato e difeso da sé stesso e dall’avv. Vincenzo RI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t. - non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1860/2019 del TAR Lazio – Roma nella parte in cui condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali ivi indicate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 il dott. NG FR;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 21/02/25 e depositato in pari data IC RI ha adito questo Tribunale per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1860/2019 del TAR Lazio – Roma nella parte in cui condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali ivi indicate.
Alla camera di consiglio del 05/12/25 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
IC RI ha adito questo Tribunale per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1860/2019 del TAR Lazio – Roma nella parte in cui condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali ivi indicate.
Dagli atti risulta il passaggio in giudicato della sentenza in esame ed il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/96.
Né alla fattispecie è applicabile la sospensione delle procedure esecutive prevista dall’art. 5 sexies comma 12 bis l. n. 89/01 (norma di stretta applicazione) la quale ha ad oggetto solo le somme “ liquidate ai sensi della l. n. 89/01 ” nel cui ambito non rientra la condanna alle spese processuali emessa nell’ambito di un giudizio di ottemperanza.
Per questi motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Pertanto, il Tribunale condanna il Ministero della giustizia ad eseguire, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, il giudicato in oggetto indicato, precisando che sulle somme liquidate dalla sentenza n. 1860/19 sono dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione del provvedimento.
Nel caso di persistente inottemperanza del giudicato, il Tribunale nomina, sin d’ora, quale commissario ad acta, il Dirigente del Dipartimento Ragioneria del Ministero della giustizia il quale, anche a mezzo di funzionario delegato, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni.
Il Ministero della giustizia, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo è liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna il Ministero della giustizia ad eseguire, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, il giudicato in oggetto indicato;
2) nel caso di persistente inottemperanza del giudicato, il Tribunale nomina, sin d’ora, quale commissario ad acta, il Dirigente del Dipartimento Ragioneria del Ministero della giustizia il quale, anche a mezzo di funzionario delegato, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni;
3) condanna il Ministero della giustizia a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo liquida in euro 350,00 oltre spese generali, iva, cpa e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG FR, Presidente, Estensore
Giuseppe Licheri, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NG FR |
IL SEGRETARIO