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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1195/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente e Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6282/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000651278000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000651278000 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 593/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20.10.2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione, al Comune di Reggio Calabria
e ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria, inoltrato telematicamente a questa
Corte in data 17.11.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso 'intimazione di pagamento n° 09420259000651278000, notificata dall'Agenzia Entrate Riscossione in data 31.07.25, con la quale viene ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 88.303,11, e nelle cartelle di pagamento nn.
09420130005049091002, 09420140006400006000, 09420230022523613000, Avviso di accertamento n.
TD7020902462/2012, Avviso di accertamento n. TD7020902494/2012, Avviso di accertamento n.
TD7020900719/2014, TD7020900731/2014, Avviso di accertamento n. TD7020901127/2014, Avviso di accertamento Ente n. 0321812021, Avviso di accertamento Ente n. 0121942022.
Parte ricorrente eccepiva la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, la decadenza ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973, il difetto della previa notifica dell'atto impositivo, il difetto di motivazione, l'intervenuta prescrizione degli interessi e sanzioni- violazione art. 20 d.lgs. 472/1997 e art. 2948 cc, la violazione dell'art. 1283 c.c. e art. 30 dpr 602/1973, e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato o, via gradata, rideterminare le somme dovute dichiarando non dovuti e/o ricalcolando gli interessi di mora e le ulteriori spese, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale che controdeduceva che gli avvisi di accertamento n. TD7020902462/2012 e n. TD7020902494/2012, risultavano correttamente notificati in data
28/11/2012, per come dimostrato dalle copie della relata di notifica che allegava;
che in epoca successiva alla notifica degli atti impositivi erano stati notificati plurimi atti della riscossione, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione attesa la natura erariale del credito, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso stante la irretrattabilità dei crediti per intervenuta notifica di plurimi atti della riscossione mai opposti, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione anche in ragione della sospensione dei termini per effetto della legislazione emergenziale della pandemia, l'infondatezza delle ulteriori eccezioni formali e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria che controdeduceva l'avvenuta regolare notifica degli avvisi di accertamento TARI e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successive memorie parte ricorrente eccepiva il difetto di legittimazione dell'avvocato del libero foro per ADER, l'inutilizzabilità delle copie dei documenti in assenza di autenticazione ed attestazione di conformità, il precedente giudicato in relazione agli avvisi di accertamento n. TD 7020900719/2014 per l'anno d'imposta 2009, n.TD 7020900731/2014 per l'anno d'imposta 2010 e n. TD 7020901127/2014 per l'anno d'imposta 2011, con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria
n.2821/2024 dell'11.10.2024, depositata il 24 ottobre 2024, e chiedeva l'accoglimento del ricorso. A seguito dell'udienza del 10 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di seguito illustrati.
In primo luogo appare infondata l'eccezione sollevata dalla parte ricorrete in ordine al difetto di legittimazione processuale dell'avvocato del libero foro di Agenzia delle Entrate Riscossione.
Alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.
30008 del 19/11/2019) secondo cui «ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r. d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia
e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia
a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità
».
Orbene nel caso di specie l'ente è costituito con avvocato del libero foro in forza di procura conferita dal Responsabile della struttura organizzativa per la Calabria nella persona di Nominativo_2, a sua volta designato con atto notarile dal Direttore di Agenzia delle Entrate Riscossione.
Ciò premesso, occorre preliminarmente occuparsi dell'eccezione, formulata da parte ricorrente con la memoria sopra indicata, relativa alla sostenuta inutilizzabilità degli allegati prodotti da Agenzia Entrate
Riscossione in quanto mancanti dell'attestazione di conformità agli originali. Ciò ai sensi della disposizione di cui al secondo periodo del comma 5 bis dell'art. 25 bis del Dlgs n. 546/1992. Il suddetto articolo recita:
” 1. Al fine del deposito e della notifica con modalita' telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformita' della copia al predetto atto secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformita' e' esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformita' all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformita' ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformita' i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non e' depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformita' all'originale.”
Il comma 5 bis è stato introdotto dal Dlgs n. 220 del 30/12/2023.
Secondo l'interpretazione difensiva, esso porrebbe un obbligo generalizzato di attestazione di conformità agli allegati non nativi digitali, a pena di inutilizzabilità dei documenti stessi.
Detta interpretazione non può trovate accoglimento.
Deve in primo luogo osservarsi che la norma in questione è contenuta nella seconda parte di disposizione che prevede la disciplina della formazione del fascicolo telematico, con specifico riguardo ai successivi gradi di giudizio. Essa, peraltro, non può non essere letta disgiuntamente dalla previsione contenuta nel primo comma del medesimo articolo, che attribuisce al difensore o al dipendente di cui si avvalgono gli enti impositori e i concessionari per la riscossione il potere di attestare l'autenticità del documento “formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme”.
Presupposto della possibilità di effettuare l'autenticazione di documenti è pertanto che essi siano detenuti in originale o in copia conforme da chi ne deve attestare la conformità. Ne deriva, come peraltro acutamente osservato da più parti, che senza il presupposto della detenzione del documento in originale o in copia conforme detto potere di autenticazione non possa essere esercitato.
L'art. 25-bis, al primo comma, prevede che il difensore del ricorrente possa attestare la conformità degli atti processuali, dei provvedimenti e dei documenti detenuti «in originale o in copia conforme», non di attestare la conformità all'originale di qualsiasi altro documento di cui abbia, nell'esercizio delle proprie funzioni, la disponibilità. Non si vede come possa esigersi dal difensore che si sia limitato a ricevere copia dei documenti conservati negli archivi del concessionario per la riscossione o dell'ente impositore l'obbligo di attestarne l'autenticità.
Come sopra accennato, ulteriore argomento a sostegno della tesi della non applicabilità generalizzata della norma in esame è dato dalla collocazione della disposizione in esame.
La norma sull'obbligo del giudice di non tener conto di documenti originali cartacei di cui non sia stata depositata copia informatica attestata mediante certificazione di conformità, non infatti è contenuta in un apposito articolo, né in un apposito comma. Al contrario, la disposizione costituisce il secondo periodo di un comma che, nella prima parte, si limita ad escludere l'obbligo di un nuovo deposito in appello dei documenti prodotti in primo grado o comunque in un precedente grado di giudizio. Una norma cosi innovativa rispetto al regime di documentazione processuale delle prove avrebbe dovuto essere contenuta, invero in una articolo o in un comma a parte.
Pare dunque ragionevole ritenere che la corretta interpretazione della disposizione in parola sia imprescindibilmente legata alla disciplina della formazione del fascicolo telematico, e che dunque essa faccia esclusivo riferimento alla eventuale presenza di documenti in formato cartaceo preesistenti.
Ad ulteriore conforto della non applicablità generalizzata della disposizione in esame, soccorrono le disposizioni di cui all'art. 22 del Codice dell'Amministrazione digitale, queste sì aventi portata generale, disposizioni che non risultano essere state espressamente derogate in ordine al processo tributario telematico. Esso recita:”
1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad ((assolvere agli obblighi)) di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.”
Pertanto, ai sensi del comma 3 della disposizione sopra riportata, le copie informatiche di documenti originariamente formati su supporto analogico hanno efficacia probatoria uguale all'originale, se non ne sia espressamente disconosciuta la conformità. Ovviamente, per aversi disconoscimento validamente effettuato, per costante giurisprudenza di legittimità , è necessario che chi lo opera indichi gli elementi da cui trae il dubbio di conformità, non bastando un disconoscimento espresso in forma generica.
Coerentemente con le superiori considerazioni, l'eccezione di inutilizzabilità deve essere rigettata.
Nel merito, deve osservarsi quanto segue.
Si premette che in relazione agli avvisi di accertamento n. TD 7020900719/2014 per l'anno d'imposta 2009,
n.TD 7020900731/2014 per l'anno d'imposta 2010 e n. TD 7020901127/2014 per l'anno d'imposta 2011 deve essere rilevata l'esistenza del giudicato con la sentenza della Corte di Secondo Grado della Calabria che ha accertato la illegittimità delle notifiche degli stessi per i seguenti motivi:
“ Va, sennonché, rilevato che tali avvisi non sono stati prodotti in giudizio e, soprattutto, che difetta finanche una mera allegazione che valga a chiarire il rapporto tra la contribuente Ricorrente_1, da un lato, ed il predetto socio Nominativo_4 e la società Società_1 dall'altro. In sostanza, l'ufficio dà per scontata l'esistenza di una relazione tra tali soggetti giuridici in virtù della quale la notifica degli avvisi nei confronti della curatela fallimentare e di Nominativo_4 sarebbe destinata a produrre effetti anche nei confronti di Ricorrente_1: in realtà, quali connotazioni abbia tale supposta relazione non è dato sapere, atteso che né dalle deduzioni difensive delle parti, né dal tenore dell'intimazione impugnata, né dalla restante documentazione versata in atti si evince alcun riferimento ad un collegamento tra tali soggetti. Si sconosce, in particolare, se Ricorrente_1 sia erede di Nominativo_4 ovvero se costei fosse o meno socia della predetta compagine fallita. Per contro, a fronte di un'intimazione basata sulla notifica di tre avvisi di accertamento asseritamente azionabili nei confronti della contribuente, sarebbe stato onere dell'ufficio chiarire le ragioni per cui le predette notifiche, documentate in atti, dovrebbero reputarsi opponibili anche all'appellata, ancorché eseguite nei confronti di soggetti del tutto distinti”.
A fronte della superiore statuizione, intervenuta tra le stesse parti e divenuta irrevocabile, l'atto impugnato deve essere annullato in relazione ai suddetti avvisi di accertamento.
Quanto agli avvisi di accertamento n.TD7020902462/2012 e TD7020902494/2012 si rileva che gli stessi sono stati notificati, così come le cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato, con la intimazione di pagamento n.09420199009885177000, eseguita a mani di familiare convivente in data 28 ottobre 2021.
Anche la cartella n. 09420230022523613000 risulta notificata in data 11.12.2023 come da avviso di ricevimento prodotto in atti dall'Ente per la riscossione.
Ciò premesso devono dichiararsi inammissibili le eccezioni proposte. La Corte ritiene che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto,
o alla mancata notifica dell'atto impositivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Nel caso di specie Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale ha documentato la notificazione della intimazione di pagamento n.09420199009885177000, che non risulta essere stata impugnata. Ne consegue che, in applicazione dei superiori principi, risultano irretrattabili tutti gli atti della riscossione ed impositivi prodromici alla suddetta intimazione, ed in particolare gli avvisi n.TD7020902462/2012 e
TD7020902494/2012, e la cartelle di pagamento nn. 09420130005049091002, 09420140006400006000.
Anche in ordine alla cartella n. 09420230022523613000 risulta documentata l'avvenuta regolare notifica.
Deve pertanto essere rigettata l'eccezione di prescrizione, attesa la risalenza delle notifiche all'ottobre 2021,
e la mancata decorrenza dei termini (decennali quanto ai crediti di natura erariale e quinquennale quanto ai crediti per tributi locali) di perenzione.
Ugualmente infondata l'eccezione di omessa notifica dell'Avviso di accertamento Ente n. 0321812021 e dell'
Avviso di accertamento Ente n. 0121942022.
Il Comune di Reggio Calabria ha dimostrato l'avvenuta notifica degli atti impositivi rispettivamente in data
14.12.2021 ed in data 4.11.2022, producendo in atti gli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate.
Stante la risalenza delle notifiche dei prodromici atti della riscossione ed impositivi è destituita l'eccezione di prescrizione di sanzioni e interessi, atteso che non risulta trascorso il termine quinquennale.
In definitiva l'atto impugnato deve essere annullato limitatamente agli avvisi di accertamento n. TD
7020900719/2014 per l'anno d'imposta 2009, n.TD 7020900731/2014 per l'anno d'imposta 2010 e n. TD
7020901127/2014. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
Si dispone la compensazione delle spese di giudizio nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione e di
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale. Diversamente la ricorrente è condannata al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del Comune di Reggio Calabria, che si liquidano in € 143,00, oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, accoglie parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n° 09420259000651278000 nei temini meglio illustrati in parte motiva. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Reggio Calabria, che liquida in euro 143,00, oltre accessori dovuti per legge.
Dichiara compensate le spese di lite nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione e di Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale. Così deciso in Reggio Calabria il 10 febbraio 2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente e Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6282/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000651278000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000651278000 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 593/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20.10.2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione, al Comune di Reggio Calabria
e ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria, inoltrato telematicamente a questa
Corte in data 17.11.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso 'intimazione di pagamento n° 09420259000651278000, notificata dall'Agenzia Entrate Riscossione in data 31.07.25, con la quale viene ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 88.303,11, e nelle cartelle di pagamento nn.
09420130005049091002, 09420140006400006000, 09420230022523613000, Avviso di accertamento n.
TD7020902462/2012, Avviso di accertamento n. TD7020902494/2012, Avviso di accertamento n.
TD7020900719/2014, TD7020900731/2014, Avviso di accertamento n. TD7020901127/2014, Avviso di accertamento Ente n. 0321812021, Avviso di accertamento Ente n. 0121942022.
Parte ricorrente eccepiva la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, la decadenza ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973, il difetto della previa notifica dell'atto impositivo, il difetto di motivazione, l'intervenuta prescrizione degli interessi e sanzioni- violazione art. 20 d.lgs. 472/1997 e art. 2948 cc, la violazione dell'art. 1283 c.c. e art. 30 dpr 602/1973, e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato o, via gradata, rideterminare le somme dovute dichiarando non dovuti e/o ricalcolando gli interessi di mora e le ulteriori spese, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale che controdeduceva che gli avvisi di accertamento n. TD7020902462/2012 e n. TD7020902494/2012, risultavano correttamente notificati in data
28/11/2012, per come dimostrato dalle copie della relata di notifica che allegava;
che in epoca successiva alla notifica degli atti impositivi erano stati notificati plurimi atti della riscossione, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione attesa la natura erariale del credito, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso stante la irretrattabilità dei crediti per intervenuta notifica di plurimi atti della riscossione mai opposti, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione anche in ragione della sospensione dei termini per effetto della legislazione emergenziale della pandemia, l'infondatezza delle ulteriori eccezioni formali e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria che controdeduceva l'avvenuta regolare notifica degli avvisi di accertamento TARI e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successive memorie parte ricorrente eccepiva il difetto di legittimazione dell'avvocato del libero foro per ADER, l'inutilizzabilità delle copie dei documenti in assenza di autenticazione ed attestazione di conformità, il precedente giudicato in relazione agli avvisi di accertamento n. TD 7020900719/2014 per l'anno d'imposta 2009, n.TD 7020900731/2014 per l'anno d'imposta 2010 e n. TD 7020901127/2014 per l'anno d'imposta 2011, con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria
n.2821/2024 dell'11.10.2024, depositata il 24 ottobre 2024, e chiedeva l'accoglimento del ricorso. A seguito dell'udienza del 10 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di seguito illustrati.
In primo luogo appare infondata l'eccezione sollevata dalla parte ricorrete in ordine al difetto di legittimazione processuale dell'avvocato del libero foro di Agenzia delle Entrate Riscossione.
Alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.
30008 del 19/11/2019) secondo cui «ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r. d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia
e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia
a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità
».
Orbene nel caso di specie l'ente è costituito con avvocato del libero foro in forza di procura conferita dal Responsabile della struttura organizzativa per la Calabria nella persona di Nominativo_2, a sua volta designato con atto notarile dal Direttore di Agenzia delle Entrate Riscossione.
Ciò premesso, occorre preliminarmente occuparsi dell'eccezione, formulata da parte ricorrente con la memoria sopra indicata, relativa alla sostenuta inutilizzabilità degli allegati prodotti da Agenzia Entrate
Riscossione in quanto mancanti dell'attestazione di conformità agli originali. Ciò ai sensi della disposizione di cui al secondo periodo del comma 5 bis dell'art. 25 bis del Dlgs n. 546/1992. Il suddetto articolo recita:
” 1. Al fine del deposito e della notifica con modalita' telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformita' della copia al predetto atto secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformita' e' esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformita' all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformita' ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformita' i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non e' depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformita' all'originale.”
Il comma 5 bis è stato introdotto dal Dlgs n. 220 del 30/12/2023.
Secondo l'interpretazione difensiva, esso porrebbe un obbligo generalizzato di attestazione di conformità agli allegati non nativi digitali, a pena di inutilizzabilità dei documenti stessi.
Detta interpretazione non può trovate accoglimento.
Deve in primo luogo osservarsi che la norma in questione è contenuta nella seconda parte di disposizione che prevede la disciplina della formazione del fascicolo telematico, con specifico riguardo ai successivi gradi di giudizio. Essa, peraltro, non può non essere letta disgiuntamente dalla previsione contenuta nel primo comma del medesimo articolo, che attribuisce al difensore o al dipendente di cui si avvalgono gli enti impositori e i concessionari per la riscossione il potere di attestare l'autenticità del documento “formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme”.
Presupposto della possibilità di effettuare l'autenticazione di documenti è pertanto che essi siano detenuti in originale o in copia conforme da chi ne deve attestare la conformità. Ne deriva, come peraltro acutamente osservato da più parti, che senza il presupposto della detenzione del documento in originale o in copia conforme detto potere di autenticazione non possa essere esercitato.
L'art. 25-bis, al primo comma, prevede che il difensore del ricorrente possa attestare la conformità degli atti processuali, dei provvedimenti e dei documenti detenuti «in originale o in copia conforme», non di attestare la conformità all'originale di qualsiasi altro documento di cui abbia, nell'esercizio delle proprie funzioni, la disponibilità. Non si vede come possa esigersi dal difensore che si sia limitato a ricevere copia dei documenti conservati negli archivi del concessionario per la riscossione o dell'ente impositore l'obbligo di attestarne l'autenticità.
Come sopra accennato, ulteriore argomento a sostegno della tesi della non applicabilità generalizzata della norma in esame è dato dalla collocazione della disposizione in esame.
La norma sull'obbligo del giudice di non tener conto di documenti originali cartacei di cui non sia stata depositata copia informatica attestata mediante certificazione di conformità, non infatti è contenuta in un apposito articolo, né in un apposito comma. Al contrario, la disposizione costituisce il secondo periodo di un comma che, nella prima parte, si limita ad escludere l'obbligo di un nuovo deposito in appello dei documenti prodotti in primo grado o comunque in un precedente grado di giudizio. Una norma cosi innovativa rispetto al regime di documentazione processuale delle prove avrebbe dovuto essere contenuta, invero in una articolo o in un comma a parte.
Pare dunque ragionevole ritenere che la corretta interpretazione della disposizione in parola sia imprescindibilmente legata alla disciplina della formazione del fascicolo telematico, e che dunque essa faccia esclusivo riferimento alla eventuale presenza di documenti in formato cartaceo preesistenti.
Ad ulteriore conforto della non applicablità generalizzata della disposizione in esame, soccorrono le disposizioni di cui all'art. 22 del Codice dell'Amministrazione digitale, queste sì aventi portata generale, disposizioni che non risultano essere state espressamente derogate in ordine al processo tributario telematico. Esso recita:”
1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad ((assolvere agli obblighi)) di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.”
Pertanto, ai sensi del comma 3 della disposizione sopra riportata, le copie informatiche di documenti originariamente formati su supporto analogico hanno efficacia probatoria uguale all'originale, se non ne sia espressamente disconosciuta la conformità. Ovviamente, per aversi disconoscimento validamente effettuato, per costante giurisprudenza di legittimità , è necessario che chi lo opera indichi gli elementi da cui trae il dubbio di conformità, non bastando un disconoscimento espresso in forma generica.
Coerentemente con le superiori considerazioni, l'eccezione di inutilizzabilità deve essere rigettata.
Nel merito, deve osservarsi quanto segue.
Si premette che in relazione agli avvisi di accertamento n. TD 7020900719/2014 per l'anno d'imposta 2009,
n.TD 7020900731/2014 per l'anno d'imposta 2010 e n. TD 7020901127/2014 per l'anno d'imposta 2011 deve essere rilevata l'esistenza del giudicato con la sentenza della Corte di Secondo Grado della Calabria che ha accertato la illegittimità delle notifiche degli stessi per i seguenti motivi:
“ Va, sennonché, rilevato che tali avvisi non sono stati prodotti in giudizio e, soprattutto, che difetta finanche una mera allegazione che valga a chiarire il rapporto tra la contribuente Ricorrente_1, da un lato, ed il predetto socio Nominativo_4 e la società Società_1 dall'altro. In sostanza, l'ufficio dà per scontata l'esistenza di una relazione tra tali soggetti giuridici in virtù della quale la notifica degli avvisi nei confronti della curatela fallimentare e di Nominativo_4 sarebbe destinata a produrre effetti anche nei confronti di Ricorrente_1: in realtà, quali connotazioni abbia tale supposta relazione non è dato sapere, atteso che né dalle deduzioni difensive delle parti, né dal tenore dell'intimazione impugnata, né dalla restante documentazione versata in atti si evince alcun riferimento ad un collegamento tra tali soggetti. Si sconosce, in particolare, se Ricorrente_1 sia erede di Nominativo_4 ovvero se costei fosse o meno socia della predetta compagine fallita. Per contro, a fronte di un'intimazione basata sulla notifica di tre avvisi di accertamento asseritamente azionabili nei confronti della contribuente, sarebbe stato onere dell'ufficio chiarire le ragioni per cui le predette notifiche, documentate in atti, dovrebbero reputarsi opponibili anche all'appellata, ancorché eseguite nei confronti di soggetti del tutto distinti”.
A fronte della superiore statuizione, intervenuta tra le stesse parti e divenuta irrevocabile, l'atto impugnato deve essere annullato in relazione ai suddetti avvisi di accertamento.
Quanto agli avvisi di accertamento n.TD7020902462/2012 e TD7020902494/2012 si rileva che gli stessi sono stati notificati, così come le cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato, con la intimazione di pagamento n.09420199009885177000, eseguita a mani di familiare convivente in data 28 ottobre 2021.
Anche la cartella n. 09420230022523613000 risulta notificata in data 11.12.2023 come da avviso di ricevimento prodotto in atti dall'Ente per la riscossione.
Ciò premesso devono dichiararsi inammissibili le eccezioni proposte. La Corte ritiene che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto,
o alla mancata notifica dell'atto impositivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Nel caso di specie Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale ha documentato la notificazione della intimazione di pagamento n.09420199009885177000, che non risulta essere stata impugnata. Ne consegue che, in applicazione dei superiori principi, risultano irretrattabili tutti gli atti della riscossione ed impositivi prodromici alla suddetta intimazione, ed in particolare gli avvisi n.TD7020902462/2012 e
TD7020902494/2012, e la cartelle di pagamento nn. 09420130005049091002, 09420140006400006000.
Anche in ordine alla cartella n. 09420230022523613000 risulta documentata l'avvenuta regolare notifica.
Deve pertanto essere rigettata l'eccezione di prescrizione, attesa la risalenza delle notifiche all'ottobre 2021,
e la mancata decorrenza dei termini (decennali quanto ai crediti di natura erariale e quinquennale quanto ai crediti per tributi locali) di perenzione.
Ugualmente infondata l'eccezione di omessa notifica dell'Avviso di accertamento Ente n. 0321812021 e dell'
Avviso di accertamento Ente n. 0121942022.
Il Comune di Reggio Calabria ha dimostrato l'avvenuta notifica degli atti impositivi rispettivamente in data
14.12.2021 ed in data 4.11.2022, producendo in atti gli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate.
Stante la risalenza delle notifiche dei prodromici atti della riscossione ed impositivi è destituita l'eccezione di prescrizione di sanzioni e interessi, atteso che non risulta trascorso il termine quinquennale.
In definitiva l'atto impugnato deve essere annullato limitatamente agli avvisi di accertamento n. TD
7020900719/2014 per l'anno d'imposta 2009, n.TD 7020900731/2014 per l'anno d'imposta 2010 e n. TD
7020901127/2014. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
Si dispone la compensazione delle spese di giudizio nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione e di
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale. Diversamente la ricorrente è condannata al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del Comune di Reggio Calabria, che si liquidano in € 143,00, oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, accoglie parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n° 09420259000651278000 nei temini meglio illustrati in parte motiva. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Reggio Calabria, che liquida in euro 143,00, oltre accessori dovuti per legge.
Dichiara compensate le spese di lite nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione e di Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale. Così deciso in Reggio Calabria il 10 febbraio 2026