Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1195
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione pretesa creditoria

    La Corte ritiene che le eccezioni relative a un atto impositivo divenuto definitivo siano precluse. L'intimazione di pagamento non impugnata consolida il credito.

  • Rigettato
    Decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973

    La Corte ritiene che le eccezioni relative a un atto impositivo divenuto definitivo siano precluse. L'intimazione di pagamento non impugnata consolida il credito.

  • Rigettato
    Difetto di previa notifica dell'atto impositivo

    La Corte ritiene che le eccezioni relative a un atto impositivo divenuto definitivo siano precluse. L'intimazione di pagamento non impugnata consolida il credito.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ritiene che le eccezioni relative a un atto impositivo divenuto definitivo siano precluse. L'intimazione di pagamento non impugnata consolida il credito.

  • Rigettato
    Prescrizione interessi e sanzioni

    La Corte ritiene che le eccezioni relative a un atto impositivo divenuto definitivo siano precluse. L'intimazione di pagamento non impugnata consolida il credito.

  • Rigettato
    Violazione art. 1283 c.c. e art. 30 dpr 602/1973

    La Corte ritiene che le eccezioni relative a un atto impositivo divenuto definitivo siano precluse. L'intimazione di pagamento non impugnata consolida il credito.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione dell'avvocato del libero foro per ADER

    La Corte rigetta l'eccezione basandosi sui principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in merito alla rappresentanza e difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità delle copie dei documenti per assenza di attestazione di conformità

    La Corte rigetta l'eccezione, interpretando l'art. 25-bis, comma 5-bis, del Dlgs n. 546/1992 nel senso che non impone un obbligo generalizzato di attestazione di conformità a pena di inutilizzabilità, ma si riferisce alla disciplina della formazione del fascicolo telematico e alla detenzione dell'originale o copia conforme.

  • Accolto
    Precedente giudicato (sentenza Corte di Secondo Grado n.2821/2024)

    La Corte accoglie l'eccezione, riconoscendo l'esistenza del giudicato in relazione agli avvisi di accertamento n. TD 7020900719/2014, n.TD 7020900731/2014 e n. TD 7020901127/2014, annullando l'atto impugnato limitatamente a tali avvisi.

  • Rigettato
    Ricalcolo interessi di mora e spese

    La Corte rigetta la domanda in quanto le eccezioni relative agli atti impositivi presupposti all'intimazione di pagamento non impugnata sono precluse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1195
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1195
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo