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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/12/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 16/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro
nella persona del Dott. OL PA applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16/2024 R.G. proposta da
, rappresentato e difeso dall'avv. TIZIANA LAMARINA Parte_1
ricorrenti contro
, in persona del Controparte_1
lrpt, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI TRIESTE resistente
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
“1 – accertarsi e dichiararsi che, a partire dal 11/09/2018, in subordine dal 01/11/2021, e/o in altra data accertata in corso di giudizio, la mansione del prof. è Parte_1
“primo violino dei violini primi”, I° livello secondo l'art.59 del CCNL applicabile;
2 – condannarsi la a modificare l'attuale mansione del ricorrente da “violino CP_1
di fila con l'obbligo del primo violino” in “primo violino dei violini primi”, secondo la corretta anzianità di servizio derivante dall'accoglimento della domanda che precede, e a versare le differenze retributive collegate per il diverso ruolo, pari ad euro 800,00 lordi al mese (salva verifica di effettiva retribuzione del primo dei violini primi), oltre 13° e 14° mensilità, dalla data del riconoscimento del ruolo sino al saldo effettivo, oltre rivalutazione monetaria, o altra maggiore o minore somma accertata in corso di causa, secondo la retribuzione lorda del “primo dei violini primi”, oltre rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo;
3 - condannarsi la in considerazione dell'obbligo e/o della doppia mansione, CP_1
ad integrare la retribuzione mensile in favore del prof. con euro 600,00 mensili Pt_1
(con rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità) o in altra maggiore o minore somma accertata in corso di giudizio e condannarsi la al versamento degli arretrati, CP_1
dal 11/09/2018 sino alla sentenza, pari ad euro 600,00 lordi al mese, oltre al rateo di 13ma
e 14 mensilità annue, di volta in volta maturate, od in altra maggiore o minore somma accertata in corso di causa, eventualmente, nella parte in cui la domanda non sia assorbita per l'accoglimento delle domande che precedono, oltre rivalutazione monetaria dalla singola debenza al saldo;
5 – condannarsi la alla restituzione in favore del prof. della somma CP_1 Pt_1
lorda di euro 1.478,92,54, oltre rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
2 – condannarsi la alla refusione delle competenze e spese, ivi comprese quelle CP_1 generali e di eventuale CTU, in favore del ricorrente”.
A fondamento del ricorso egli ha dedotto:
-di svolgere attualmente le mansioni di violino di fila con l'obbligo del primo (primo violino dei violini primi);
-che in quanto tale egli sarebbe stato inserito nella fila dei violini primi;
-che in data 01/08/12018 la avrebbe bandito un'audizione, riservata ai CP_1
professori di orchestra, per l'assunzione dell'obbligo di sostituzione del primo violino dei primi (spalla), primo livello e che, pertanto, egli in data 06/09/2018 conseguiva la relativa idoneità;
-che la gli avrebbe comunicato il cambio di mansione, quale “violino di fila con CP_1
l'obbligo del primo”, novando la mansione indicata nel bando, eliminando l'obbligo limitato alla sostituzione;
-di avere diritto al superiore inquadramento;
-di non aver ricevuto una retribuzione proporzionale alle mansioni effettivamente svolte.
Parte convenuta si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le mansioni di seguito esposte.
Per quanto riguarda le mansioni, il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 2103 c.c. che attribuisce al lavoratore, assegnato a mansioni superiori per un certo tempo, il
3 diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche il riconoscimento della relativa qualifica, se la diversa attività non sia stata svolta per sostituzione del lavoratore assente.
Fondamentale ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.” (Cass. 26234/2008 e Cass.
20272/2010).
Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata
(cfr. Cass. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92).
Viene, altresì, in rilievo l'ulteriore principio giurisprudenziale secondo cui “...al fine di stabilire il diritto del lavoratore ad ottenere la attribuzione della qualifica superiore ex art.
2103 cod. civ., qualora lo stesso, oltre a mansioni proprie della categoria di appartenenza svolga anche altre mansioni definite dalla contrattazione collettiva come proprie della categoria superiore rivendicata, il giudice del merito deve attenersi al criterio della prevalenza e quindi deve aver riguardo al contenuto della mansione primaria e caratterizzante la posizione di lavoro” (così tra altre Cass. 32699/2019).
L'onere di allegare, in maniera precisa e puntuale, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in concreto svolta al fine di poter poi effettuare la necessaria comparazione tra queste e i criteri generali e astratti posti dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche è posto, dunque, a esclusivo carico del richiedente.
Nel caso in esame, devono essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso, in quanto parte ricorrente non allega la declaratoria del livello di formale inquadramento, non procede alla comparazione tra il livello di formale inquadramento ed il livello superiore e non ha specificamente indicato il quid pluris che caratterizza quest'ultimo rispetto al livello
4 di formale inquadramento e delle ragioni della sussumibilità in esso delle mansioni in concreto svolte.
Nel ricorso, infatti, parte ricorrente si limita a vantare un superiore inquadramento, ma non individua i profili caratterizzanti delle due qualifiche e non specifica per quali ragioni le mansioni svolte de facto, peraltro genericamente descritte, siano riconducibili al livello superiore.
Tali considerazioni, d'altra parte, sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità
(Cass. 23354/2018) secondo cui “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere
l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano
i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado 4^ F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto).- Cass. n. 8025/2003". Ed ancora che "In tema di obbligo del datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni corrispondenti alla categoria o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte (art.
2103 c.c.), in applicazione dei principi generali sul regime probatorio in caso di inadempimento o di inesatto adempimento, è vero che grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, ma è pur vero che sul creditore incombe comunque l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento. Ove sia assolutamente carente
l'allegazione degli elementi di fatto circa l'inesatto adempimento, tale carenza, assumendo carattere pregiudiziale, fa sì che neppure possa censurarsi in astratto l'eventuale mancato completo esame dell'equivalenza delle mansioni sul piano oggettivo e soggettivo" (Cass.
20523/2005). I principi enunciati, a cui si intende dare seguito, evidenziano l'onere allegatorio incombente sul lavoratore che, non sufficientemente adempiuto, determina
l'impossibilità di valutarne le pretese non essendo a tal fine utili le sole indicazioni delle mansioni svolte e dell'inquadramento invocato in quanto non complete per garantire
l'effettivo raffronto tra i parametri cui necessariamente riferirsi (mansioni svolte, inquadramento rivestito, inquadramento preteso)”.
5 Tali carenze assertive non possono essere sanate neppure valorizzando la documentazione allegata al ricorso proprio perché la necessaria comparazione tra i due profili professionali con la specifica allegazione del quid pluris che caratterizza l'inquadramento superiore costituisce una prospettazione a contenuto valutativo e non descrittivo e, pertanto, non può essere demandata alla documentazione in atti, la quale, può solo costituire prova di eventuali circostanze di fatto e non anche della valutazione di esse. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 1878/2012; cfr. anche Cass. 4800/2019 e Cass.
33305/2018), infatti, “nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”.
A ben vedere, così come eccepito dalla parte resistente, il è dipendente a tempo Pt_2
indeterminato della con la qualifica di violino di fila, inquadrato al 4^ livello CP_1
dell'area artistica del CCNL (FLS), art. 59. In data 01.08.2018 la ha bandito CP_1 un'audizione riservata al personale interno per il conferimento dell'obbligo di sostituzione per primo dei primi violini (detto violino di spalla o semplicemente spalla). Per tale posizione il suddetto CCNL delle FLS prevede l'inquadramento al 1^ livello dell'area artistica.
Il ricorrente in data 06.09.2018 ha partecipato alla predetta audizione ottenendo l'idoneità per l'assunzione dell'obbligo di sostituzione della spalla.
Pertanto, la ha agito secondo il disposto di cui all'art. 60 del richiamato CCNL CP_1
Parte per il personale delle rubricato “mutamento di mansioni”, il quale recita: “Al professore d'orchestra, in relazione alla esigenze della possono essere affidate CP_1
mansioni di livello superiore.
Al professore d'orchestra che sia chiamato a svolgere mansioni di livello superiore è dovuto, per il relativo periodo, un importo corrispondente alla differenza tra il minimo tabellare di
6 retribuzione del livello superiore ed il minimo tabellare di retribuzione del proprio livello con l'eventuale maggiorazione di cui all'art. 62.
Trascorso un periodo ininterrotto di 3 mesi nel disimpegno delle mansioni di livello superiore, avverrà il passaggio del professore d'orchestra a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro professore d'orchestra assente con diritto alla conservazione del posto”.
Al tempo stesso, non vi è prova in atti che il ricorrente abbia svolto mansioni superiori in modo continuativo per più di tre mesi ed in ipotesi diverse dalla sostituzione del titolare assente il quale manteneva la conservazione del posto.
Parimenti non vi è prova di una prassi lavorativa secondo cui vi era alternanza tra le due spalle in servizio con obbligo di messa a disposizione di quella non impiegata. Al riguardo, non può considerarsi valida prova l'estratto di un verbale non riconducibile ad alcun giudizio.
Inoltre, per quanto concerne le differenze vantate sulla retribuzione, occorre premettere che parte ricorrente non ha allegato la retribuzione spettante in via parametrale e nemmeno quella ricevuta mensilmente, ma si è limitata ad asserire una generica inidoneità della retribuzione percepita in riferimento ad ipotetiche maggiori retribuzioni percepite da lavoratori con inquadramento superiore.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 23057/2017) “invero, in base ai consolidati principi valevoli in materia di ripartizione degli oneri di allegazione e prova del rapporto obbligatorio (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015), il creditore che agisce in giudizio per l'inadempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
che pure nel caso in cui deduca non l'inadempimento dell'obbligazione ma un inesatto adempimento (ovvero un parziale inadempimento), anche sotto il profilo della misura della prestazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento;
che l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento sotto il profilo quantitativo postula l'indicazione del dovuto, talchè
7 l'avente diritto ha l'onere di allegare - anche per dimostrare l'interesse ad agire - di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato;
mentre tocca al debitore allegare e dimostrare di aver pagato o meno la differenza dovuta”.
In mancanza dell'allegazione di quanto percepito e delle differenze rispetto alle tabelle retributive previste dal CCNL applicato, non sono dovute in ogni caso al ricorrente le differenze sulla retribuzione ordinaria.
Pertanto, i menzionati deficit di allegazione comportano l'assorbimento di ogni censura attorea. Ciò comporta anche l'inutilizzabilità delle risultanze della CTU disposta dal GL titolare del ruolo in precedenza, la quale assume carattere esclusivamente esplorativo.
La novità e la complessità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste in solido in carico ad entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. -Rigetta il ricorso;
2. -Compensa integralmente le spese di lite tra le parti:
3. -Pone in capo ad entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di CTU che liquida come da separato decreto recante pari data.
Trieste, 8.12.2025
IL GIUDICE
OL PA
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro
nella persona del Dott. OL PA applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16/2024 R.G. proposta da
, rappresentato e difeso dall'avv. TIZIANA LAMARINA Parte_1
ricorrenti contro
, in persona del Controparte_1
lrpt, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI TRIESTE resistente
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
“1 – accertarsi e dichiararsi che, a partire dal 11/09/2018, in subordine dal 01/11/2021, e/o in altra data accertata in corso di giudizio, la mansione del prof. è Parte_1
“primo violino dei violini primi”, I° livello secondo l'art.59 del CCNL applicabile;
2 – condannarsi la a modificare l'attuale mansione del ricorrente da “violino CP_1
di fila con l'obbligo del primo violino” in “primo violino dei violini primi”, secondo la corretta anzianità di servizio derivante dall'accoglimento della domanda che precede, e a versare le differenze retributive collegate per il diverso ruolo, pari ad euro 800,00 lordi al mese (salva verifica di effettiva retribuzione del primo dei violini primi), oltre 13° e 14° mensilità, dalla data del riconoscimento del ruolo sino al saldo effettivo, oltre rivalutazione monetaria, o altra maggiore o minore somma accertata in corso di causa, secondo la retribuzione lorda del “primo dei violini primi”, oltre rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo;
3 - condannarsi la in considerazione dell'obbligo e/o della doppia mansione, CP_1
ad integrare la retribuzione mensile in favore del prof. con euro 600,00 mensili Pt_1
(con rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità) o in altra maggiore o minore somma accertata in corso di giudizio e condannarsi la al versamento degli arretrati, CP_1
dal 11/09/2018 sino alla sentenza, pari ad euro 600,00 lordi al mese, oltre al rateo di 13ma
e 14 mensilità annue, di volta in volta maturate, od in altra maggiore o minore somma accertata in corso di causa, eventualmente, nella parte in cui la domanda non sia assorbita per l'accoglimento delle domande che precedono, oltre rivalutazione monetaria dalla singola debenza al saldo;
5 – condannarsi la alla restituzione in favore del prof. della somma CP_1 Pt_1
lorda di euro 1.478,92,54, oltre rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
2 – condannarsi la alla refusione delle competenze e spese, ivi comprese quelle CP_1 generali e di eventuale CTU, in favore del ricorrente”.
A fondamento del ricorso egli ha dedotto:
-di svolgere attualmente le mansioni di violino di fila con l'obbligo del primo (primo violino dei violini primi);
-che in quanto tale egli sarebbe stato inserito nella fila dei violini primi;
-che in data 01/08/12018 la avrebbe bandito un'audizione, riservata ai CP_1
professori di orchestra, per l'assunzione dell'obbligo di sostituzione del primo violino dei primi (spalla), primo livello e che, pertanto, egli in data 06/09/2018 conseguiva la relativa idoneità;
-che la gli avrebbe comunicato il cambio di mansione, quale “violino di fila con CP_1
l'obbligo del primo”, novando la mansione indicata nel bando, eliminando l'obbligo limitato alla sostituzione;
-di avere diritto al superiore inquadramento;
-di non aver ricevuto una retribuzione proporzionale alle mansioni effettivamente svolte.
Parte convenuta si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le mansioni di seguito esposte.
Per quanto riguarda le mansioni, il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 2103 c.c. che attribuisce al lavoratore, assegnato a mansioni superiori per un certo tempo, il
3 diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche il riconoscimento della relativa qualifica, se la diversa attività non sia stata svolta per sostituzione del lavoratore assente.
Fondamentale ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.” (Cass. 26234/2008 e Cass.
20272/2010).
Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata
(cfr. Cass. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92).
Viene, altresì, in rilievo l'ulteriore principio giurisprudenziale secondo cui “...al fine di stabilire il diritto del lavoratore ad ottenere la attribuzione della qualifica superiore ex art.
2103 cod. civ., qualora lo stesso, oltre a mansioni proprie della categoria di appartenenza svolga anche altre mansioni definite dalla contrattazione collettiva come proprie della categoria superiore rivendicata, il giudice del merito deve attenersi al criterio della prevalenza e quindi deve aver riguardo al contenuto della mansione primaria e caratterizzante la posizione di lavoro” (così tra altre Cass. 32699/2019).
L'onere di allegare, in maniera precisa e puntuale, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in concreto svolta al fine di poter poi effettuare la necessaria comparazione tra queste e i criteri generali e astratti posti dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche è posto, dunque, a esclusivo carico del richiedente.
Nel caso in esame, devono essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso, in quanto parte ricorrente non allega la declaratoria del livello di formale inquadramento, non procede alla comparazione tra il livello di formale inquadramento ed il livello superiore e non ha specificamente indicato il quid pluris che caratterizza quest'ultimo rispetto al livello
4 di formale inquadramento e delle ragioni della sussumibilità in esso delle mansioni in concreto svolte.
Nel ricorso, infatti, parte ricorrente si limita a vantare un superiore inquadramento, ma non individua i profili caratterizzanti delle due qualifiche e non specifica per quali ragioni le mansioni svolte de facto, peraltro genericamente descritte, siano riconducibili al livello superiore.
Tali considerazioni, d'altra parte, sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità
(Cass. 23354/2018) secondo cui “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere
l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano
i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado 4^ F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto).- Cass. n. 8025/2003". Ed ancora che "In tema di obbligo del datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni corrispondenti alla categoria o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte (art.
2103 c.c.), in applicazione dei principi generali sul regime probatorio in caso di inadempimento o di inesatto adempimento, è vero che grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, ma è pur vero che sul creditore incombe comunque l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento. Ove sia assolutamente carente
l'allegazione degli elementi di fatto circa l'inesatto adempimento, tale carenza, assumendo carattere pregiudiziale, fa sì che neppure possa censurarsi in astratto l'eventuale mancato completo esame dell'equivalenza delle mansioni sul piano oggettivo e soggettivo" (Cass.
20523/2005). I principi enunciati, a cui si intende dare seguito, evidenziano l'onere allegatorio incombente sul lavoratore che, non sufficientemente adempiuto, determina
l'impossibilità di valutarne le pretese non essendo a tal fine utili le sole indicazioni delle mansioni svolte e dell'inquadramento invocato in quanto non complete per garantire
l'effettivo raffronto tra i parametri cui necessariamente riferirsi (mansioni svolte, inquadramento rivestito, inquadramento preteso)”.
5 Tali carenze assertive non possono essere sanate neppure valorizzando la documentazione allegata al ricorso proprio perché la necessaria comparazione tra i due profili professionali con la specifica allegazione del quid pluris che caratterizza l'inquadramento superiore costituisce una prospettazione a contenuto valutativo e non descrittivo e, pertanto, non può essere demandata alla documentazione in atti, la quale, può solo costituire prova di eventuali circostanze di fatto e non anche della valutazione di esse. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 1878/2012; cfr. anche Cass. 4800/2019 e Cass.
33305/2018), infatti, “nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”.
A ben vedere, così come eccepito dalla parte resistente, il è dipendente a tempo Pt_2
indeterminato della con la qualifica di violino di fila, inquadrato al 4^ livello CP_1
dell'area artistica del CCNL (FLS), art. 59. In data 01.08.2018 la ha bandito CP_1 un'audizione riservata al personale interno per il conferimento dell'obbligo di sostituzione per primo dei primi violini (detto violino di spalla o semplicemente spalla). Per tale posizione il suddetto CCNL delle FLS prevede l'inquadramento al 1^ livello dell'area artistica.
Il ricorrente in data 06.09.2018 ha partecipato alla predetta audizione ottenendo l'idoneità per l'assunzione dell'obbligo di sostituzione della spalla.
Pertanto, la ha agito secondo il disposto di cui all'art. 60 del richiamato CCNL CP_1
Parte per il personale delle rubricato “mutamento di mansioni”, il quale recita: “Al professore d'orchestra, in relazione alla esigenze della possono essere affidate CP_1
mansioni di livello superiore.
Al professore d'orchestra che sia chiamato a svolgere mansioni di livello superiore è dovuto, per il relativo periodo, un importo corrispondente alla differenza tra il minimo tabellare di
6 retribuzione del livello superiore ed il minimo tabellare di retribuzione del proprio livello con l'eventuale maggiorazione di cui all'art. 62.
Trascorso un periodo ininterrotto di 3 mesi nel disimpegno delle mansioni di livello superiore, avverrà il passaggio del professore d'orchestra a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro professore d'orchestra assente con diritto alla conservazione del posto”.
Al tempo stesso, non vi è prova in atti che il ricorrente abbia svolto mansioni superiori in modo continuativo per più di tre mesi ed in ipotesi diverse dalla sostituzione del titolare assente il quale manteneva la conservazione del posto.
Parimenti non vi è prova di una prassi lavorativa secondo cui vi era alternanza tra le due spalle in servizio con obbligo di messa a disposizione di quella non impiegata. Al riguardo, non può considerarsi valida prova l'estratto di un verbale non riconducibile ad alcun giudizio.
Inoltre, per quanto concerne le differenze vantate sulla retribuzione, occorre premettere che parte ricorrente non ha allegato la retribuzione spettante in via parametrale e nemmeno quella ricevuta mensilmente, ma si è limitata ad asserire una generica inidoneità della retribuzione percepita in riferimento ad ipotetiche maggiori retribuzioni percepite da lavoratori con inquadramento superiore.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 23057/2017) “invero, in base ai consolidati principi valevoli in materia di ripartizione degli oneri di allegazione e prova del rapporto obbligatorio (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015), il creditore che agisce in giudizio per l'inadempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
che pure nel caso in cui deduca non l'inadempimento dell'obbligazione ma un inesatto adempimento (ovvero un parziale inadempimento), anche sotto il profilo della misura della prestazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento;
che l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento sotto il profilo quantitativo postula l'indicazione del dovuto, talchè
7 l'avente diritto ha l'onere di allegare - anche per dimostrare l'interesse ad agire - di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato;
mentre tocca al debitore allegare e dimostrare di aver pagato o meno la differenza dovuta”.
In mancanza dell'allegazione di quanto percepito e delle differenze rispetto alle tabelle retributive previste dal CCNL applicato, non sono dovute in ogni caso al ricorrente le differenze sulla retribuzione ordinaria.
Pertanto, i menzionati deficit di allegazione comportano l'assorbimento di ogni censura attorea. Ciò comporta anche l'inutilizzabilità delle risultanze della CTU disposta dal GL titolare del ruolo in precedenza, la quale assume carattere esclusivamente esplorativo.
La novità e la complessità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste in solido in carico ad entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. -Rigetta il ricorso;
2. -Compensa integralmente le spese di lite tra le parti:
3. -Pone in capo ad entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di CTU che liquida come da separato decreto recante pari data.
Trieste, 8.12.2025
IL GIUDICE
OL PA
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