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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/11/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 40/2023
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
PO LL presidente
Alessandra Piliego consigliere
CO TI consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 40 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 tra e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
IC LL, ed elettivamente domiciliati come in atti appellanti
e
[società incorporante per fusione la Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Gargani, ed elettivamente domiciliata come in atti Veneto Banca S.p.A. in L.C.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, appellati
Svolgimento del processo
Con sentenza dell'8 giugno 2022 (resa nel procedimento n. 2709/2918
R.G.), il Tribunale di Trani così disponeva: “1. rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da e per l'effetto Controparte_2
dichiara inammissibile l'intervento di;
2. rigetta Parte_3
la domanda proposta da e con atto Parte_1 Parte_2
di citazione notificato in data 14.5.2018; 3. dichiara tenuto e condanna e al pagamento delle competenze Parte_1 Parte_2
di lite in favore del convenuto che, in relazione al valore Controparte_3
della controversia, liquida in euro 1.617,50 per competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase decisionale), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge, già applicata la riduzione del 50% in adeguamento del valore medio dello scaglione al valore della controversia nonché in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate;
4. nulla per le competenze in favore dell'interventore volontario;
5. Parte_3
condanna entro 30 giorni dalla comunicazione del Controparte_3
presente provvedimento, al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato per il giudizio”.
Con atto di appello ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “I. In via
[...]
pag. 2/5 principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, i vizi di forma, le violazioni e l'inadempimento della convenuta
[...]
(oggi rispetto alle prescrizioni CP_2 Controparte_1
contenute nel D. Lgs n. 58/2008 e nella comunicazione n. CP_4
9019104/2009 che ha dato attuazione al Regolamento n. CP_4
16190/2007 e per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ovvero l'annullabilità o pronunciare la risoluzione ex art.1453 c.c. dei contratti di acquisto dei titoli stipulati dal sig. e dalla Parte_3 Parte_1
sig.ra , nonché condannare la convenuta Parte_2 [...]
(oggi , in persona del suo l.r.p.t., alla CP_2 Controparte_1
restituzione della somma di € 13.457,00 pari al controvalore delle somme investite dagli odierni attori, ovvero al risarcimento dei danni subiti, sempre pari agli importi come quantificati e indicati nella narrativa;
II. In via autonoma e concorrente, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nellanarrativa del presente atto, le violazioni e l'inadempimento della (oggi rispetto alle Controparte_2 Controparte_1
prescrizioni contenute negli artt. 39 e 40 reg. Consob n. 16190/2007 e della normativa post-MiFiD, nonché dichiarare la responsabilità precontrattuale ovvero per violazione dei principi di buona fede e correttezza e per l'effetto, condannare la (oggi Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento Controparte_1
di tutti i danni subiti e subendi dal sig. e dalla sig.ra , Pt_1 Pt_2
pari all'importo di € 13.457,00, pari al controvalore delle azioni ed obbligazioni all'epoca del loro acquisto;
III. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
pag. 3/5 Si è costituita in giudizio l'appellata , chiedendo il Controparte_5
rigetto dell'appello.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti, avvertite della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter cpc, all'udienza del 31 ottobre 2025, così fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno depositato note scritte.
Motivi della decisione
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter cpc, la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza dell'11 luglio 20252025, né a quella successiva, fissata ex art. 309 c.p.c, del 31 ottobre 2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella introdotta dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv., con mod., nella l. 133/08).
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della
Cassazione è ormai costante nel senso che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza e, quindi, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, 3° comma, c.p.c. Pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (tra le più recenti, cfr. Cass. 26914/20; negli stessi termini, anche 3128/08).
pag. 4/5 Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. anche Cass.
21586/181.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co., cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza dell'8 giugno 2022, emessa dal Tribunale di Trani nel procedimento n. 2709/2018 R.G., così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181-309 cpc;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
CO TI PO LL
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 40/2023
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
PO LL presidente
Alessandra Piliego consigliere
CO TI consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 40 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 tra e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
IC LL, ed elettivamente domiciliati come in atti appellanti
e
[società incorporante per fusione la Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Gargani, ed elettivamente domiciliata come in atti Veneto Banca S.p.A. in L.C.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, appellati
Svolgimento del processo
Con sentenza dell'8 giugno 2022 (resa nel procedimento n. 2709/2918
R.G.), il Tribunale di Trani così disponeva: “1. rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da e per l'effetto Controparte_2
dichiara inammissibile l'intervento di;
2. rigetta Parte_3
la domanda proposta da e con atto Parte_1 Parte_2
di citazione notificato in data 14.5.2018; 3. dichiara tenuto e condanna e al pagamento delle competenze Parte_1 Parte_2
di lite in favore del convenuto che, in relazione al valore Controparte_3
della controversia, liquida in euro 1.617,50 per competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase decisionale), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge, già applicata la riduzione del 50% in adeguamento del valore medio dello scaglione al valore della controversia nonché in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate;
4. nulla per le competenze in favore dell'interventore volontario;
5. Parte_3
condanna entro 30 giorni dalla comunicazione del Controparte_3
presente provvedimento, al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato per il giudizio”.
Con atto di appello ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “I. In via
[...]
pag. 2/5 principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, i vizi di forma, le violazioni e l'inadempimento della convenuta
[...]
(oggi rispetto alle prescrizioni CP_2 Controparte_1
contenute nel D. Lgs n. 58/2008 e nella comunicazione n. CP_4
9019104/2009 che ha dato attuazione al Regolamento n. CP_4
16190/2007 e per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ovvero l'annullabilità o pronunciare la risoluzione ex art.1453 c.c. dei contratti di acquisto dei titoli stipulati dal sig. e dalla Parte_3 Parte_1
sig.ra , nonché condannare la convenuta Parte_2 [...]
(oggi , in persona del suo l.r.p.t., alla CP_2 Controparte_1
restituzione della somma di € 13.457,00 pari al controvalore delle somme investite dagli odierni attori, ovvero al risarcimento dei danni subiti, sempre pari agli importi come quantificati e indicati nella narrativa;
II. In via autonoma e concorrente, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nellanarrativa del presente atto, le violazioni e l'inadempimento della (oggi rispetto alle Controparte_2 Controparte_1
prescrizioni contenute negli artt. 39 e 40 reg. Consob n. 16190/2007 e della normativa post-MiFiD, nonché dichiarare la responsabilità precontrattuale ovvero per violazione dei principi di buona fede e correttezza e per l'effetto, condannare la (oggi Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento Controparte_1
di tutti i danni subiti e subendi dal sig. e dalla sig.ra , Pt_1 Pt_2
pari all'importo di € 13.457,00, pari al controvalore delle azioni ed obbligazioni all'epoca del loro acquisto;
III. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
pag. 3/5 Si è costituita in giudizio l'appellata , chiedendo il Controparte_5
rigetto dell'appello.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti, avvertite della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter cpc, all'udienza del 31 ottobre 2025, così fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno depositato note scritte.
Motivi della decisione
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter cpc, la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza dell'11 luglio 20252025, né a quella successiva, fissata ex art. 309 c.p.c, del 31 ottobre 2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella introdotta dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv., con mod., nella l. 133/08).
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della
Cassazione è ormai costante nel senso che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza e, quindi, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, 3° comma, c.p.c. Pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (tra le più recenti, cfr. Cass. 26914/20; negli stessi termini, anche 3128/08).
pag. 4/5 Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. anche Cass.
21586/181.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co., cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza dell'8 giugno 2022, emessa dal Tribunale di Trani nel procedimento n. 2709/2018 R.G., così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181-309 cpc;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
CO TI PO LL
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pag. 5/5