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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/01/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.4185/2024 R.G. promossa da
, n. il 11/02/1949 a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. SCHIANO LOMORIELLO ROSARIO come da procura in atti
- ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall' avv. BRANCACCIO ANTONIO come da procura in atti
- resistente
Oggetto: opposizione ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevato che con decreto ritualmente comunicato alle parti
è stata disposta per l'udienza del 23.01.2025 la trattazione scritta e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
2. Con ricorso depositato in data 30.03.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. (nel quale era stata accertato un'invalidità nella misura del 100% senza riconoscimento dell'indennità di accompagnamento), ha proposto opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione oggetto della pretesa (indennità di accompagnamento).
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con CP_1
conferma delle conclusioni della CTU.
3. Va in primo luogo verificata la tempestività della presente opposizione.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Nel caso in esame, l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, essendo stato quest'ultimo presentato in data 14.03.2024 e l'opposizione depositata in data 30.03.2024.
4. Passando all'esame della domanda, il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione» e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad
2 un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
5. Il Tribunale ha disposto la convocazione a chiarimenti del CTU nominato nella precedente fase, invitando il CTU a prendere posizione sulle osservazioni critiche formulata anche in questa sede ed a valutare la documentazione medica di formazione successiva al deposito dell'elaborato nella prima fase.
Il CTU (cfr. integrazione di consulenza in atti), ha esaminato l'evoluzione dello stato psicofisico dell'istante e, alla luce della nuova documentazione prodotta, ha evidenziato: “appare verosimile considerare una variazione in senso peggiorativo del complesso morboso psicofisico della perizianda, che allo stato attuale appare solo
3 parzialmente orientata, bradipsichica ed impossibilitata alla deambulazione e ai cambi posturali senza l'ausilio imprescindibile in un accompagnatore.”
Con riferimento alla decorrenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della prestazione invocata il CTU ha concluso: “È presumibile datare tale peggioramento dello stato di salute della ricorrente a partire dal mese di giugno 2024, in sintonia con la recente valutazione geriatrica e conseguente prescrizione di trattamento riabilitativo domiciliare mediante tecniche di neurofacilitazione”.
Alla stregua di tali considerazioni e del fatto che a norma dell'art. 149 disp. att.
c.p.c. nelle controversie in materia di invalidità deve essere valutato anche l'aggravamento della malattia verificatasi nel corso del procedimento giudiziario, va quindi dichiarata la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di giugno 2024.
6. Quanto al governo delle spese di lite, le stesse vengono compensate in considerazione del consolidamento del quadro invalidante in epoca successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa e della presente opposizione. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e CP_1 liquidate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accerta la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di giugno del 2024;
- spese compensate;
- pone definitivamente a carico dell' le spese dell'accertamento peritale, CP_1
liquidato in atti.
4 Aversa, 24/01/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
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