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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 15607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15607 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49938/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 49938/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 7 novembre 2025, alle ore 12:27, innanzi al dott. CI LA, sono comparsi:
Per 'avv. JACOPO MARZETTI e l'avv. VITTORIO VASTA;
ai fini della Parte_1 prescritta pratica forense sono presenti la dottoressa il dottor Persona_1 Per_2
[...]
Per 'avv. PIERLUIGI HI. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. La parte attrice si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Quanto all'eccezione di improcedibilità spiegata da controparte, per mero scrupolo, deduce che il verbale della mediazione debba essere contestato con querela di falso e che come da costante giurisprudenza non sia necessaria la mediazione obbligatoria. La parte convenuta si riporta alle conclusioni formulate nella comparsa di risposta, rilevando nuovamente come il capannone sia di proprietà del proprio assistito. Reitera l'eccezione d'improcedibilità della domanda e chiede lo stralcio della documentazione depositata da controparte con le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare, All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Verbale chiuso alle ore 16:05.
Il Giudice
dott. CI LA
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. CI LA, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 49938/2024 promossa da:
C.F. e P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. JACOPO MARZETTI, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Angelo Brofferio, n. 6, presso lo studio dell'avv. JACOPO MARZETTI;
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERLUIGI Controparte_1 C.F._1
HI e dell'abogado che agisce di intesa con il primo - in virtù di procura CP_2 speciale in atti;
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Del Vascello, n. 16, presso lo studio dell'avv. PIERLUIGI HI e dell'abogado CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come processo verbale d'udienza. pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con originario ricorso ex art. 447 bis c.p.c., , quale proprietaria dell'immobile Parte_1 sito in Roma, alla via Monti della Farnesina, nn. 73-79, in catasto censito al foglio 230, particelle 115 e
116, subalterno 501, ha agito per il rilascio del bene contro il signor che lo Controparte_1 occuperebbe illegittimamente.
Si è costituito mediante il deposito di una memoria difensiva il resistente che ha eccepito il mancato esperimento della mediazione, a cui non ha potuto partecipare per non averne avuto contezza, ed ha contestato nel merito la domanda di cui ha chiesto il rigetto.
Ai sensi dell'art. 427 c.p.c., il giudice ha disposto il passaggio dal rito speciale al rito ordinario ritenendo che in ragione dell'avvenuta licenza per finita locazione la situazione di fatto non fosse riconducibile ad un rapporto locatizio.
Successivamente, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
Sulla base degli atti di causa, in via pregiudiziale, va rilevata l'improcedibilità della domanda.
La titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e va provato da chi agisce, salvo che nel caso di mancata contestazione della stessa ad opera della parte costituita.
Il giudizio, pertanto, verte anche sulla sussistenza del diritto di proprietà allegato dall'attrice.
Ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia concernente diritti reali deve preliminarmente esperire il procedimento di mediazione.
Conseguentemente, chi formula la domanda deve provare di aver ritualmente esperito il procedimento di mediazione.
Nel caso di specie, la parte attrice avrebbe dovuto fornire la prova della rituale convocazione all'incontro della controparte, al momento del deposito dell'originario ricorso. La prova della ritualità dell'esperimento della mediazione attiene alla dimostrazione della procedibilità della domanda azionata, da darsi in via diretta - non a prova contraria – con la documentazione allegata al proprio atto introduttivo.
Diversamente, la parte attrice ha depositato la cartolina di ricevimento della raccomandata a.r. di cui all'art. 8 n. 4 l .890/1982 solo con la memoria di cui all'art. 171 ter n. 3 c.p.c., dunque tardivamente.
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara improcedibile la domanda.
- Condanna la parte attrice alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per onorari di avvocato, più spese generali, c.p.a. e i.v.a. secondo le aliquote vigenti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al processo verbale di udienza.
Così deciso in Roma, li 7 di novembre 2025.
Il giudice
CI LA
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 49938/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 7 novembre 2025, alle ore 12:27, innanzi al dott. CI LA, sono comparsi:
Per 'avv. JACOPO MARZETTI e l'avv. VITTORIO VASTA;
ai fini della Parte_1 prescritta pratica forense sono presenti la dottoressa il dottor Persona_1 Per_2
[...]
Per 'avv. PIERLUIGI HI. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. La parte attrice si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Quanto all'eccezione di improcedibilità spiegata da controparte, per mero scrupolo, deduce che il verbale della mediazione debba essere contestato con querela di falso e che come da costante giurisprudenza non sia necessaria la mediazione obbligatoria. La parte convenuta si riporta alle conclusioni formulate nella comparsa di risposta, rilevando nuovamente come il capannone sia di proprietà del proprio assistito. Reitera l'eccezione d'improcedibilità della domanda e chiede lo stralcio della documentazione depositata da controparte con le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare, All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Verbale chiuso alle ore 16:05.
Il Giudice
dott. CI LA
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. CI LA, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 49938/2024 promossa da:
C.F. e P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. JACOPO MARZETTI, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Angelo Brofferio, n. 6, presso lo studio dell'avv. JACOPO MARZETTI;
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERLUIGI Controparte_1 C.F._1
HI e dell'abogado che agisce di intesa con il primo - in virtù di procura CP_2 speciale in atti;
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Del Vascello, n. 16, presso lo studio dell'avv. PIERLUIGI HI e dell'abogado CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come processo verbale d'udienza. pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con originario ricorso ex art. 447 bis c.p.c., , quale proprietaria dell'immobile Parte_1 sito in Roma, alla via Monti della Farnesina, nn. 73-79, in catasto censito al foglio 230, particelle 115 e
116, subalterno 501, ha agito per il rilascio del bene contro il signor che lo Controparte_1 occuperebbe illegittimamente.
Si è costituito mediante il deposito di una memoria difensiva il resistente che ha eccepito il mancato esperimento della mediazione, a cui non ha potuto partecipare per non averne avuto contezza, ed ha contestato nel merito la domanda di cui ha chiesto il rigetto.
Ai sensi dell'art. 427 c.p.c., il giudice ha disposto il passaggio dal rito speciale al rito ordinario ritenendo che in ragione dell'avvenuta licenza per finita locazione la situazione di fatto non fosse riconducibile ad un rapporto locatizio.
Successivamente, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
Sulla base degli atti di causa, in via pregiudiziale, va rilevata l'improcedibilità della domanda.
La titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e va provato da chi agisce, salvo che nel caso di mancata contestazione della stessa ad opera della parte costituita.
Il giudizio, pertanto, verte anche sulla sussistenza del diritto di proprietà allegato dall'attrice.
Ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia concernente diritti reali deve preliminarmente esperire il procedimento di mediazione.
Conseguentemente, chi formula la domanda deve provare di aver ritualmente esperito il procedimento di mediazione.
Nel caso di specie, la parte attrice avrebbe dovuto fornire la prova della rituale convocazione all'incontro della controparte, al momento del deposito dell'originario ricorso. La prova della ritualità dell'esperimento della mediazione attiene alla dimostrazione della procedibilità della domanda azionata, da darsi in via diretta - non a prova contraria – con la documentazione allegata al proprio atto introduttivo.
Diversamente, la parte attrice ha depositato la cartolina di ricevimento della raccomandata a.r. di cui all'art. 8 n. 4 l .890/1982 solo con la memoria di cui all'art. 171 ter n. 3 c.p.c., dunque tardivamente.
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara improcedibile la domanda.
- Condanna la parte attrice alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per onorari di avvocato, più spese generali, c.p.a. e i.v.a. secondo le aliquote vigenti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al processo verbale di udienza.
Così deciso in Roma, li 7 di novembre 2025.
Il giudice
CI LA
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