Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 411
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Accolto
    Non debenza dell'importo richiesto in relazione alla cartella di pagamento presupposta

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo in quanto l'Ufficio non ha prodotto documentazione a sostegno dell'affermazione secondo cui la cartella di pagamento impugnata non sarebbe collegata all'avviso di accertamento annullato con precedente sentenza.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'intimazione di pagamento risulta essere stata redatta in conformità al modello ministeriale, pertanto non sussiste alcun difetto di motivazione.

  • Rigettato
    Omessa indicazione organo, modalità e termine per ricorrere

    L'indicazione dell'autorità e delle modalità a cui ricorrere sono riportate nelle cartelle di pagamento presupposte rispetto all'atto impugnato, le quali risultano essere state tutte regolarmente notificate alla società ricorrente.

  • Rigettato
    Omessa allegazione degli atti presupposti

    In considerazione della circostanza che l'Ufficio ha documentato l'intervenuta regolare notifica delle cartelle presupposte all'atto impugnata, le stesse non dovevano essere allegate all'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Onere aggio di riscossione

    L'aggio di riscossione richiesto nell'intimazione di pagamento impugnata è stato quantificato secondo la legislazione vigente.

  • Rigettato
    Interessi

    Gli interessi richiesti nell'intimazione di pagamento impugnata sono stati quantificati secondo la legislazione vigente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 411
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 411
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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