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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 411/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PICCIOCCHI AQUILINA, Presidente
MASCOLO DOMENICO, RE
DE SIMONE MARIO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 952/2021 depositato il 23/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320219001301528000 IRES-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320219001301528000 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320219001301528000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320219001301528000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320219001301528000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320219001301528000 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320219001301528000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23 novembre 2021 la società Società_1 s.r.l. proponeva gravame contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n.04320219001301528000, con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 29.083,02, di cui € 14.536,21 per ires, iva, registro, € 7.159,51 per sanzioni, € 5.109,02 per interessi, € 2.237,84 per oneri di riscossione ed € 40,44 per diritti di notifica.
Parte ricorrente formulava i seguenti motivi di gravame:
1. Non debenza dell'importo richiesto in relazione alla cartella di pagamento n.04320130003629211000 in quanto l'avviso di accertamento presupposto alla stessa è stato annullato da questa Corte di Giustizia
Tributaria di I grado con sentenza n.1267/2018 del 30 ottobre 2018.
2. Difetto di motivazione.
3. Omessa indicazione organo, modalità e termine per ricorrere.
4. Omessa allegazione degli atti presupposti.
5. Onere aggio di riscossione.
6. Interessi.
Alla luce dei suddetti motivi di gravame parte ricorrente richiedeva dichiararsi illegittima l'intimazione di pagamento, con condanna dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore.
In data 30 novembre 2021 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione depositando controdeduzioni nelle quali andava a confutare i motivi di gravame formulati in sede di ricorso del quale chiedeva il rigetto.
L'odierna udienza veniva espletata nelle forme della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria di I Grado ritiene il ricorso fondato solo parzialmente nei limiti che si vanno ad illustrare.
In via preliminare si rileva l'infondatezza dei motivi di gravame n.2, 3, 4, 5 e 6 in ragione delle seguenti considerazioni:
• L'intimazione di pagamento impugnata risulta essere stata redatta in conformità al modello ministeriale sicchè non sussiste alcun difetto di motivazione.
• L'indicazione dell'autorità e delle modalità a cui ricorrere sono riportati nelle cartelle di pagamento presupposte rispetto all'atto impugnato, cartelle che risultano essere state tutte regolarmente notificate alla società ricorrente.
• In considerazione della circostanza che l'Ufficio ha documentato l'intervenuta regolare notifica delle cartelle presupposte all'atto impugnata le stesse non dovevano essere allegate all'intimazione di pagamento.
• L'aggio di riscossione e gli interessi richiesti nell'intimazione di pagamento impugnata sono stati quantificati secondo la legislazione vigente.
La Corte ritiene invece meritevole di accoglimento il primo motivo di gravame in quanto l'Ufficio non ha prodotto documentazione a sostegno dell'affermazione contenuta nelle controdeduzioni secondo la quale la cartella di pagamento n.04320130003629211000 oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata non sarebbe collegata all'avviso di accertamento n.TVK031204540, oggetto del ricorso R.G.R. n.1439/2013 che veniva accolto da questa Corte di Giustizia Tributaria con la sentenza del 30.10.2018, n. 1267/2018 prodotta dal difensore di parte ricorrente.
Per l'effetto di tutto quanto detto, l'intimazione di pagamento impugnata va annullata limitatamente alla cartella di pagamento n.04320130003629211000.
Nel contempo, in considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso si ritiene opportuno disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Foggia, 10 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott. Domenico Mascolo) (dott.ssa Aquilina Picciocchi)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PICCIOCCHI AQUILINA, Presidente
MASCOLO DOMENICO, RE
DE SIMONE MARIO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 952/2021 depositato il 23/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320219001301528000 IRES-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320219001301528000 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320219001301528000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320219001301528000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320219001301528000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320219001301528000 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320219001301528000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23 novembre 2021 la società Società_1 s.r.l. proponeva gravame contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n.04320219001301528000, con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 29.083,02, di cui € 14.536,21 per ires, iva, registro, € 7.159,51 per sanzioni, € 5.109,02 per interessi, € 2.237,84 per oneri di riscossione ed € 40,44 per diritti di notifica.
Parte ricorrente formulava i seguenti motivi di gravame:
1. Non debenza dell'importo richiesto in relazione alla cartella di pagamento n.04320130003629211000 in quanto l'avviso di accertamento presupposto alla stessa è stato annullato da questa Corte di Giustizia
Tributaria di I grado con sentenza n.1267/2018 del 30 ottobre 2018.
2. Difetto di motivazione.
3. Omessa indicazione organo, modalità e termine per ricorrere.
4. Omessa allegazione degli atti presupposti.
5. Onere aggio di riscossione.
6. Interessi.
Alla luce dei suddetti motivi di gravame parte ricorrente richiedeva dichiararsi illegittima l'intimazione di pagamento, con condanna dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore.
In data 30 novembre 2021 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione depositando controdeduzioni nelle quali andava a confutare i motivi di gravame formulati in sede di ricorso del quale chiedeva il rigetto.
L'odierna udienza veniva espletata nelle forme della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria di I Grado ritiene il ricorso fondato solo parzialmente nei limiti che si vanno ad illustrare.
In via preliminare si rileva l'infondatezza dei motivi di gravame n.2, 3, 4, 5 e 6 in ragione delle seguenti considerazioni:
• L'intimazione di pagamento impugnata risulta essere stata redatta in conformità al modello ministeriale sicchè non sussiste alcun difetto di motivazione.
• L'indicazione dell'autorità e delle modalità a cui ricorrere sono riportati nelle cartelle di pagamento presupposte rispetto all'atto impugnato, cartelle che risultano essere state tutte regolarmente notificate alla società ricorrente.
• In considerazione della circostanza che l'Ufficio ha documentato l'intervenuta regolare notifica delle cartelle presupposte all'atto impugnata le stesse non dovevano essere allegate all'intimazione di pagamento.
• L'aggio di riscossione e gli interessi richiesti nell'intimazione di pagamento impugnata sono stati quantificati secondo la legislazione vigente.
La Corte ritiene invece meritevole di accoglimento il primo motivo di gravame in quanto l'Ufficio non ha prodotto documentazione a sostegno dell'affermazione contenuta nelle controdeduzioni secondo la quale la cartella di pagamento n.04320130003629211000 oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata non sarebbe collegata all'avviso di accertamento n.TVK031204540, oggetto del ricorso R.G.R. n.1439/2013 che veniva accolto da questa Corte di Giustizia Tributaria con la sentenza del 30.10.2018, n. 1267/2018 prodotta dal difensore di parte ricorrente.
Per l'effetto di tutto quanto detto, l'intimazione di pagamento impugnata va annullata limitatamente alla cartella di pagamento n.04320130003629211000.
Nel contempo, in considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso si ritiene opportuno disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Foggia, 10 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott. Domenico Mascolo) (dott.ssa Aquilina Picciocchi)