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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/06/2025, n. 2684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2684 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, il 23.6.2025, data fissata per l'udienza di discussione, così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8468/2024 R.G, vertente TRA
elettivamente domiciliata in Catania, Corso Martiri della Libertà n.188, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Fabio Di Prima, che la rappresentata e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 suo presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale I.n.p.s. –, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò giusta procura rilasciata per atto del Notaio di Per_1
Roma del 22.03.2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313.
Resistente
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: come da ricorso e da memoria di costituzione, da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il giorno 11.9.2024, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari
[...] prescritti dagli artt. 1 l. n. 18/1980, 12 l. n. 118/1971 e 3, comma 3, l. n. 104/1992, negati dal CTU all'esito del procedimento di ATPO ex art. 445 bis c.p.c., deducendo che il CTU aveva mal valutato la documentazione medica in atti, sottovalutando l'incidenza invalidante del complessivo quadro patologico.
1 Tanto premesso la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni «accogliere il presente ricorso e per l'effetto statuire che il sig. è affetto da patologie gravi e Parte_1 permanenti tali da escludere in toto la sua capacità ad attendere agli atti quotidiani della vita ed a deambulare autonomamente avente diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento nonché soggetto invalido avente diritto alla pensione di inabilità civile ex art.12 L.118/71 o, in subordine, soggetto invalido avente diritto alla pensione di inabilità civile ex art.12 L.118/71 o, in subordine, soggetto avente diritto all'assegno di invalidità civile, in quanto, a causa delle medesime patologie, si trova nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, essendo totalmente inabile al lavoro o, in subordine, incapace di attendere a qualsiasi proficuo lavoro con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa (28.07.2023), oltre che meritevole dei benefici di cui alla L.104/92, art.3 comma 3.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore il quale rende all'uopo la dichiarazione di cui all'art.93 C.P.C.».
Si è costituito l' , eccependo l'inammissibilità della domanda, la carenza di motivi CP_1 specifici di opposizione e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso per mancanza dei requisiti sanitari.
Disposta la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata rinviata all'udienza del 23.6.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate nel termine assegnato dalla sola parte ricorrente, e la causa è stata decisa mediante la presente sentenza. CP_ 2. Le eccezioni di rito proposte dall' sono infondate.
2.1. In primo luogo, il ricorso in oggetto è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., atteso che dalla documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal 4° comma dell'art. cit., sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6° comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
2.2. Ricorre, poi, il requisito della specificità dei motivi di contestazione, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. atteso che parte ricorrente non si è limitata alla mera riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o alla semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico ma ha formulato specifiche censure alla relazione di ctu espletata e dettagliate osservazioni mediche.
2 3. Ciò posto, oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'esistenza o meno dei requisiti sanitari prescritti dall'art. 1 l. n. 18/1980 oppure dall'art. 12 l. n. 118/1971 o, ancora, in subordine, di quelli previsti dall'art. 13 l. n. 118/1971, nonché l'accertamento dell'esistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992.
4. Ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in questa fase di giudizio, dott. , specialista in Persona_2 medicina legale.
La relazione depositata dal c.t.u. appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche, emergendo, in particolare, dagli atti che l'ausiliare ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della periziando, corredato dall'attento esame della documentazione medica in atti, ed ha tenuto conto dei parametri di cui al d.m. n 5.2.1992, così accertando che parte ricorrente è affetta dalla seguente pluralità di patologie «Sindrome ansioso depressiva con ritardo mentale, esiti di pregressa discectomia L5-S1 con spondiloartrosi lombo sacrale».
L'ausiliare ha ritenuto di applicare per la «Sindrome ansioso depressiva con ritardo mentale» il codice 1006 relativo alla insufficienza mentale media nella valutazione del 61-
70%, comprensiva anche dei deficit del tono dell'umore, specificando che tale valutazione trova riscontro nelle certificazioni mediche prodotte ed i cui esiti sono obiettivabili in sede di visita medica legale.
Quanto alla diagnosi di «esiti di pregressa discectomia L5-S1 con spondiloartrosi lombo sacrale», l'ausiliare ha applicato il codice 7010 relativo alla anchilosi rachide lombare nella valutazione del 31-40%.
Quindi, l'ausiliare ha provveduto alla valutazione delle patologie riscontrate alla luce dell'esame obiettivo condotto e dei riscontri clinico-strumentali acquisiti, ha applicato la formula di LT e ha ritenuto che il complesso patologico rilevato riduca capacità lavorativa generica della ricorrente nella misura dell'80 % dal 28.7.2023.
Non sussiste pertanto il requisito sanitario richiesto dall'art. 1 l. n. 18/1980 e dall'art. 12 l.
n. 118/1971, sussistendo per contro il solo requisito previsto dall'art. 13 l. n. 118/1971.
Inoltre, il CTU ha ritenuto che il ricorrente si trova nelle condizioni di cui all'art. 3, comma
1, l. n. 104/1992.
Né, d'altro canto, le argomentazioni e le conclusioni dell'ausiliare sono state oggetto di contestazione alcuna delle parti, che hanno omesso di inviare proprie osservazioni ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.c.
3 4. Pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni parte ricorrente va dichiarata invalida nella misura dell'80 % dal 28.7.2023, dovendo a tale declaratoria essere circoscritta la statuizione suscettibile di essere emessa in questa sede, giusta quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui «nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici», riservati all' (v. Cass., 8.4.2019, n. 9755 e Cass., 24.10.2018, n. 27010). CP_1
5. Il ricorso deve, quanto al resto, essere respinto.
6. Le spese di lite di entrambe le fasi seguono devono essere compensate integralmente, stante la reciproca soccombenza delle parti, per essere stata riconosciuta l'esistenza del requisito sanitario richiesto in via subordinata da parte ricorrente. CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara che parte ricorrente è soggetto invalido civile con riduzione della capacità lavorativa nella misura percentuale del 80% a partire dal 28/07/2023;
- - rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, il 23 giugno 2025
La giudice
Federica Porcelli
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