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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/12/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2549/2023
Il giorno 04/12/2025, nella causa iscritta al n RG 2549 /2023
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2549/2023 promossa da:
) e ), quali Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 eredi di ), elettivamente domiciliati in 01014 Persona_1 C.F._3
Montalto di Casto (VT) alla Via Aurelia Tarquinia n. 39, con l'avv. FOFFI SAMUELE
, dal quale rappresentati e difesi giusta procura in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione
ATTORI IN PROSECUZIONE contro
( , elettivamente domiciliato in Ladispoli (Rm), Via CP_1 C.F._5
Regina Margherita n. 1/a, con l'avv. GRECO EMANUELA ) dal quale C.F._6 rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 di 6 1. ha convenuto in giudizio la figlia al fine di sentirla Persona_1 CP_1 condannare al pagamento in suo favore della somma di € 59.000,00 a titolo di ripetizione di somme indebitamente prelevate.
A sostegno della domanda, ha dedotto che ha di fatto amministrato il CP_1 patrimonio della AD, incapace di leggere e scrivere e avente difficoltà di deambulazione, anche mediante la cointestazione del libretto di risparmio postale n. 18428605, sul quale confluivano esclusivamente somme imputabili alla AD;
che ha sottratto alla Persona_1 CP_1 AD la carta d'identità, la tessera sanitaria, il pass per disabili e tutti i monili d'oro e ha indebitamente effettuato prelievi dal libretto di risparmio mediante la carta “Postamat” in suo possesso per complessivi € 59.000,00. si è costituita in data 15.5.2024 al fine di chiedere l'estinzione del processo CP_1 stante la mancata riassunzione dello stesso a seguito del decesso della AD (in data 20.10.2023).
Con comparsa del 16.5.2024, si sono costituiti e quali eredi di Parte_1 Parte_2
, chiedendo la prosecuzione del processo ed insistendo per l'accoglimento della Persona_1 domanda attorea, limitatamente alla quota ereditaria di 1/3 ciascuno.
Con ordinanza del 16.5.2024, il Giudice ha rigettato l'istanza di estinzione e la causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Preliminarmente, deve darsi atto della parziale cessazione della materia del contendere, atteso che, a seguito del decesso dell'attrice , le cui ragioni sono proseguite dai Persona_1 figli e eredi per la complessiva quota dei 2/3, il credito oggetto di Parte_1 Parte_2 domanda si è parzialmente estinto per confusione limitatamente alla residua quota di 1/3, quale quota ereditaria spettante alla convenuta CP_1
La domanda attorea si è conseguentemente ridotta ad € 39.333,34.
3. La domanda attorea è volta ad ottenere la restituzione delle somme di cui la convenuta si sarebbe indebitamente appropriata mediante l'esecuzione di tre prelievi eseguiti rispettivamente in data 4 giugno 2020 (€ 35.000,00), 5 agosto 2020 (€ 8.000,00) e 30 agosto 2021 (€ 16.000,00) dal libretto di risparmio postale n. 18428605.
In punto di qualificazione della domanda, deve ritenersi che la fattispecie ricada nell'ambito di previsione dell'art. 2033 c.c. (indebito oggettivo), essendo invocato il diritto alla restituzione di somme di denaro fatte oggetto di un indebito “pagamento” (inteso in senso lato quale atto di disposizione comportante uno spostamento patrimoniale).
3 di 6 Pertanto, in applicazione delle ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697
c.c., spetta agli attori l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero: 1) l'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione ex art. 2033 c.c.; 2) la non debenza dei versamenti (nel caso di specie ricondotta alla mancanza di giustificazione causale dei prelievi di somme, con conseguente appropriazione indebita delle stesse).
Sotto il primo profilo, va anzitutto rilevato che i prelievi per complessivi € 59.000,00 risultano effettivamente eseguiti in base all'estratto delle movimentazioni rilasciato da e versato CP_2 in atti. Peraltro, parte convenuta non ha negato di aver effettuato i prelievi.
La circostanza che il libretto postale fosse cointestato tra e Persona_1 CP_1 determina la presunzione di parità delle quote di spettanza della relativa giacenza, salva la prova, da fornire anche per presunzione semplice, che i risparmi giacenti provenissero in via esclusiva da uno solo degli intestatari (“La cointestazione di un rapporto di deposito fa sorgere, nei rapporti interni ed esterni, una presunzione di parità delle quote, superabile però con prova contraria anche per il tramite di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti” ex multis: Cass., 25 febbraio 2021, n. 4838; Cass., 24 settembre 2015,
n. 18777).
Nel caso di specie, l'esclusiva provenienza e proprietà delle somme giacenti sul libretto di risparmio in capo a deve ritenersi in virtù di una serie di circostanze, valutabili Persona_1 quali indizi gravi, precisi e concordanti:
- sul libretto sono accreditate somme solo una volta al mese come “stipendio/pensione”, oltre ad una somma ulteriore verosimilmente a titolo di indennità di accompagnamento;
- risulta che fosse incapace di leggere e di scrivere e, pertanto, è verosimile che Persona_1 la cointestazione del libretto fosse dettata da ragioni esclusivamente pratiche, al fine di agevolarla nella gestione dei propri risparmi;
- dalla denuncia-querela sporta dalla stessa in data 7.11.2022 ai Carabinieri di Persona_1
Ladispoli, risulta che aveva indebitamente sottratto alla AD i suoi documenti di CP_1 identità, oltre ad altri beni, che le sono stati in effetti restituiti nell'ambito del procedimento di
V.G. iscritto al n. RG 533/2023 inerente la nomina di un amministratore di sostegno a beneficio di . Persona_1
A ciò si aggiunga che la convenuta, costituendosi in giudizio, non ha svolto alcuna contestazione sul merito della causa, né, in particolare, ha rivendicato la proprietà delle somme accreditate sul libretto de quo. Anzi, sentita dal Giudice Tutelare nell'ambito del citato procedimento di V.G., ha ammesso di avere “messo in sicurezza” il denaro della AD per timore di CP_1
4 di 6 sottrazioni da parte di terzi (fratelli e/o badanti) e di aver utilizzato parte delle disponibilità per sottoscrivere buoni fruttiferi intestati sé e/o alla figlia (cfr. verbale nel fascicolo di parte attrice).
Dalla lettura dell'estratto conto deve poi ritenersi che i prelievi in contestazione fossero nettamente superiori al fabbisogno dell'anziana signora, tenuto conto degli ulteriori prelievi giornalieri verosimilmente utilizzati per il pagamento delle spese per tasse, bollette, compenso badante, ecc..
Del resto, parte convenuta non ha dedotto né tantomeno provato di aver utilizzato le somme prelevate nell'interesse della AD.
Pertanto, deve ritenersi che ha indebitamente sottratto dal libretto di risparmio CP_1 postale della defunta l'importo di € 59.000,00, che quindi va restituito all'eredità, Persona_1 al netto della quota di 1/3 spettante alla stessa e dunque per € 39.333,34. CP_1
Non spetta la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta;
gli interessi legali decorrono dalla domanda sino al saldo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia, determinato però in considerazione della somma liquidata anziché di quella richiesta in ossequio al disposto dell'art. 5 del citato decreto (da € 26.001 ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere relativamente alla quota di 1/3 del credito oggetto di domanda;
- accoglie per il resto la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in CP_1 favore di e quali eredi di , della somma di € Parte_1 Parte_2 Persona_1
39.333,34, oltre interessi dalla domanda sino al saldo;
- condanna al pagamento in favore di e delle spese di CP_1 Parte_1 Parte_2 lite, che liquida in € 6.047,00, di cui € 5.261,00 per compensi ed € 786,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
5 di 6 Civitavecchia, 1 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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