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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 272/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 15:15 in composizione monocratica:
PA GIULIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5167/2025 depositato il 16/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041902263000 CONTR.CONS. BON 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione settima in composizione monocratica la cartella di pagamento n. 09420240041902263000 notificata il 20.6.2025 a titolo di quota consortile anni 2023 per l'importo di € 33,88 contr il
Associazione_1 e Agenzia Entrate Riscossione
Eccepiva l'assenza di beneficio.
Chiedeva annullamento e la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario
Agenzia Entrate Riscossione rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando la correttezza del proprio operato e chiedeva rigetto ricorso e condanna del contribuente
Nessuno si costituiva per l'Ente impositore Associazione_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria in composizione monocratica sezione 7, letti gli atti e la documentazione prodotta, ritiene che il ricorso sia fondato.
Deve osservarsi, infatti, che i diritti consortili rientrano nella previsione di cui all'art. 23 Cost. e le leggi regionali in materia devono essere interpretate in modo conforme alla Costituzione al fine di evitare di incorrere in violazioni dell'art. 117, commi 1 e 3, Cost..
Nel caso concreto le doglianze di parte ricorrente (in specie quella relativa alla carenza di diretto e specifico beneficio in favore del fondo per i quali è stato chiesto l'assolvimento di contributi consortili) devono ritenersi fondate alla luce del principio – affermato alla stregua del diritto nazionale, ma applicabile anche in relazione alla normativa regionale di settore – secondo cui il “R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59, sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per quest'ultime spese, ai principi fissati in materia di contribuzione consortile dagli artt. 10 e 11 del citato decreto, nonché all'art. 860 c.c., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori)”, Cass. n. 77543/1997, e S.U. n.
877/1984).
Inoltre, non è sufficiente che l'utilità (laddove sussistente) - in specie comunque nemmeno dimostrata dalla parte resistente come suo preciso onere a fronte delle deduzioni svolte in ricorso anche avverso lo stesso piano di classifica con ausilio di attestazione del Comune interessato circa la non effettuazione di alcuna opera consortile (cfr. Cass. n. 9099/2012) - sia in rapporto eziologico con l'attività consortile e che si riverberi in favore del proprietario dei fondi tassati, ma è necessario che tale utilitas si traduca in un vantaggio di tipo fondiario, cioè incidente strettamente sull'immobile (Cass., S.U. n. 968 del 30 gennaio 1998).
Tale vantaggio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo (Cass. S.U. n. 8960 del 14/10/1996).
In disparte i corretti e del tutto fondati rilievi relativi alla apparente - e di fatto assente - motivazione dell'atto impugnato circa i presupposti del tributo, non a caso incomprensibile nel calcolo seguito per la determinazione di quest'ultimo ed elusiva (tramite un generico richiamo al piano di classifica) dei principi basilari in tema di motivazione dell'atto impositivo e dei principi (di buona fede ed affidamento) che informano i rapporti tra contribuente e autorità munita di potere impositivo, la stessa cartella reca, alla pagina 7, al fine di specificare la 'tipologia del contributo richiesto', un espresso richiamo alla L.R. n. 11/2003 e segnatamente l'art. 23 co.
1 lett. a), cioè proprio a quella disposizione che prevedeva la possibilità di esigere i contributi (in definitiva parassitari) anche solo per finanziare le spese di funzionamento dell'ente e che la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 188/2018.
. In ragione di quanto sin qui illustrato, quindi, l'atto impugnato è illegittimo e va annullato e le spese di giudizio liquidate in euro 100,00 devono essere versate in solido da Agenzia Entrate Riscossione e Associazione_1 a Ricorrente_1 e distratte in favore del procuratore antistatario
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria sezione 8 accoglie il ricorso limitatamente alla cartella di pagamento n.
09420230023323211000. Rigetta nel resto. Condanna parte ricorrente al versamento delle spese di giudizio quantificate complessivamente in euro 700,00, nella misura di euro 300,00 a favore di Agenzia delle Entrate e 300,00 euro a favore di Agenzia Entrate Riscossione Roma e nella misura di 100,00 euro in favore di Regione Calabria. Condanna altresì il Comune di Reggio Calabria al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 100,00 da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 15:15 in composizione monocratica:
PA GIULIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5167/2025 depositato il 16/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041902263000 CONTR.CONS. BON 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione settima in composizione monocratica la cartella di pagamento n. 09420240041902263000 notificata il 20.6.2025 a titolo di quota consortile anni 2023 per l'importo di € 33,88 contr il
Associazione_1 e Agenzia Entrate Riscossione
Eccepiva l'assenza di beneficio.
Chiedeva annullamento e la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario
Agenzia Entrate Riscossione rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando la correttezza del proprio operato e chiedeva rigetto ricorso e condanna del contribuente
Nessuno si costituiva per l'Ente impositore Associazione_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria in composizione monocratica sezione 7, letti gli atti e la documentazione prodotta, ritiene che il ricorso sia fondato.
Deve osservarsi, infatti, che i diritti consortili rientrano nella previsione di cui all'art. 23 Cost. e le leggi regionali in materia devono essere interpretate in modo conforme alla Costituzione al fine di evitare di incorrere in violazioni dell'art. 117, commi 1 e 3, Cost..
Nel caso concreto le doglianze di parte ricorrente (in specie quella relativa alla carenza di diretto e specifico beneficio in favore del fondo per i quali è stato chiesto l'assolvimento di contributi consortili) devono ritenersi fondate alla luce del principio – affermato alla stregua del diritto nazionale, ma applicabile anche in relazione alla normativa regionale di settore – secondo cui il “R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59, sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per quest'ultime spese, ai principi fissati in materia di contribuzione consortile dagli artt. 10 e 11 del citato decreto, nonché all'art. 860 c.c., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori)”, Cass. n. 77543/1997, e S.U. n.
877/1984).
Inoltre, non è sufficiente che l'utilità (laddove sussistente) - in specie comunque nemmeno dimostrata dalla parte resistente come suo preciso onere a fronte delle deduzioni svolte in ricorso anche avverso lo stesso piano di classifica con ausilio di attestazione del Comune interessato circa la non effettuazione di alcuna opera consortile (cfr. Cass. n. 9099/2012) - sia in rapporto eziologico con l'attività consortile e che si riverberi in favore del proprietario dei fondi tassati, ma è necessario che tale utilitas si traduca in un vantaggio di tipo fondiario, cioè incidente strettamente sull'immobile (Cass., S.U. n. 968 del 30 gennaio 1998).
Tale vantaggio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo (Cass. S.U. n. 8960 del 14/10/1996).
In disparte i corretti e del tutto fondati rilievi relativi alla apparente - e di fatto assente - motivazione dell'atto impugnato circa i presupposti del tributo, non a caso incomprensibile nel calcolo seguito per la determinazione di quest'ultimo ed elusiva (tramite un generico richiamo al piano di classifica) dei principi basilari in tema di motivazione dell'atto impositivo e dei principi (di buona fede ed affidamento) che informano i rapporti tra contribuente e autorità munita di potere impositivo, la stessa cartella reca, alla pagina 7, al fine di specificare la 'tipologia del contributo richiesto', un espresso richiamo alla L.R. n. 11/2003 e segnatamente l'art. 23 co.
1 lett. a), cioè proprio a quella disposizione che prevedeva la possibilità di esigere i contributi (in definitiva parassitari) anche solo per finanziare le spese di funzionamento dell'ente e che la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 188/2018.
. In ragione di quanto sin qui illustrato, quindi, l'atto impugnato è illegittimo e va annullato e le spese di giudizio liquidate in euro 100,00 devono essere versate in solido da Agenzia Entrate Riscossione e Associazione_1 a Ricorrente_1 e distratte in favore del procuratore antistatario
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria sezione 8 accoglie il ricorso limitatamente alla cartella di pagamento n.
09420230023323211000. Rigetta nel resto. Condanna parte ricorrente al versamento delle spese di giudizio quantificate complessivamente in euro 700,00, nella misura di euro 300,00 a favore di Agenzia delle Entrate e 300,00 euro a favore di Agenzia Entrate Riscossione Roma e nella misura di 100,00 euro in favore di Regione Calabria. Condanna altresì il Comune di Reggio Calabria al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 100,00 da distrarre in favore del procuratore antistatario.