Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2003, n. 3393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3393 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
IN NOME DEL0 33 93 / 03 REPUBBLI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente R.G.N. 6151/00 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere 9077/00 7795 Dott. Mario ADAMO Consigliere Cron. Dott. Francesco Maria FIORETTI - Rel. Consigliere Rep. 947 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Ud. 03/10/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COOPERATIVA L'OLIVO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA PLE DELLE BELLE ARTI 8, presso l'avvocato IGNAZIO ABRIGNANI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIROLAMO CALANDRA, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
SI.ME.D SRL;
- intimata e sul 2° ricorso n° 09077/00 proposto da: 2002 SI.ME.D SRL, in persona del legale rappresentante pro 1759 -1- tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE TRE CANNELLE 22, presso l'avvocato GIANCARLO NAVARRA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITO CANDIA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale - COOPERATIVA L'OLIVO SRL;
intimata avversO la sentenza n. 80/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 02/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2002 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Saragò con delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo e l'accoglimento principale;
del secondo motivo del ricorso l'accoglimento del ricorso incidentale;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 19 dicembre 1990 la Società cooperativa "L'Olivo" a responsabilità limitata convenne in giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Palermo la s.p.a. S.I.M.E.D., impugnando per nullità il lodo, pronunciato in data 21 ottobre 1989 dal collegio arbitrale, costituito per la decisione della controversia, insorta tra la S.I.M.E.D. e detta cooperativa, relativa all'esecuzione del contratto di appalto del 2 ottobre 1971 per la costruzione in Partanna di uno stabilimento per la lavorazione delle olive da mensa e da olio. summenzionataCon sentenza non definitiva del 28 gennaio 1994, la corte dichiarò la nullità del giudizio arbitrale e del lodo e, rimessa la causa in istruttoria con separata ordinanza per la decisione del merito, dispose consulenza tecnica per la determinazione di quanto aveva formato oggetto dei quesiti formulati dalle parti in sede arbitrale, con eccezione di quelli rinunciati nonché del primo quesito formulato dalla S.I.M.E.D. in ordine al riconoscimento della revisione dei prezzi contrattuali d'appalto. Espletata l'istruttoria, la corte d'appello adita, con sentenza del 24 aprile 1998, depositata il 2 febbraio 1999, condannava la Società Cooperativa "L'Olivo” s.r.l. al pagamento in favore della S.I.M.E.D. s.r.l. della somma complessiva di lire 125.779.330, oltre gli interessi decorrenti: sulla somma di £. 9.854.072, dal 15- 12-74 nella misura legale per i primi 60 giorni ed in misura pari all'interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o dalle banche di interesse nazionale, a norma dell'art. 35 del d.p.r. 1063/62, per il periodo successivo;
sulla restante somma di £. 115.925.330, dalla sentenza. Condannava, altresì, la società S.I.M.E.D. al pagamento in favore della Cooperativa "L'Olivo" della somma di £. 33.600.000, a titolo di risarcimento 1 zm danni, oltre gli interessi legali da calcolarsi sulla somma corrispondente via via rivalutata. A sostegno di tale decisione la corte d'appello osservava: 1) che era infondata la pretesa della S.I.M.E.D. del compenso revisionale nella misura di lire 53.699.672, non essendo stata dimostrata l'esistenza dei presupposti di operatività del meccanismo revisionale dei prezzi, previsto dalla clausola di cui all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto, la cui validità ed efficacia era stata affermata dalla sentenza non definitiva;
2) che il credito residuo della S.I.M.E.D. allo stato finale dei lavori ammontava a complessive £. 27.606.803, sulla base delle seguenti voci: importo dei lavori eseguiti e collaudati £. 210.102. 297; acconti corrisposti all'impresa ( e da dedurre) £. 173.707.783; interessi corrisposti dall'appaltatrice alla Cassa Centrale di Risparmio per conto dell'impresa ( da dedurre) £. 12.852.001; assistenza muraria per l'impianto elettrico ( da aggiungere ) £. 2.240.000, oltre IVA;
3) che era, altresì, infondata la richiesta di detta società di interessi e risarcimento danni per il ritardo da parte della committente nella redazione del conto finale, non avendo la istante provato che il ritardo fosse dovuto ad un comportamento colpevole della committente stessa, 4) che la richiesta degli interessi sul credito vantato dalla S.I.M.E.D. a titolo di saldo del prezzo doveva essere accolta nei termini seguenti. Detti interessi dovevano essere riconosciuti sulla somma di £. 9.854.072 - corrispondente alla rata di saldo del prezzo contrattuale - nella misura e con la decorrenza previsti dagli artt. 35 e 36 del capitolato generale, riferendosi tali disposizioni soltanto al pagamento di detta rata. ру 2 Pertanto entro il termine di giorni 120 dalla data del certificato di collaudo (emesso il 10 agosto 1974) e cioè a partire dal 10 dicembre 1974 spettavano alla società appaltatrice dei lavori per i primi 60 giorni gli interessi legali e per i restanti giorni gli interessi moratori ( da ritenersi questi comprensivi del maggior danno) computati a norma del primo comma del citato art. 35. Sulla ulteriore somma a questa ancora dovuta (£. 17.752.731) spettavano, invece, gli interessi legali con decorrenza dalla domanda di arbitrato (luglio 1976), valendo questa come atto di messa in mora. Su detta ultima somma doveva riconoscersi il diritto al risarcimento del maggior danno, da presumersi esistente in base ai criteri di normale utilizzo delle risorse finanziarie da parte di un imprenditore. Per determinare l'entità del danno ritenuta dimostrata la necessità del - ricorso al credito bancario - poteva farsi riferimento al criterio degli indici inflattivi, rivalutando così la somma di £. 17.752.731 in £. 115.925.330 ( coeff. 6,53). Sulla somma rivalutata dovevano poi essere corrisposti gli interessi legali dalla data della sentenza, essendo la liquidazione del maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie comprensiva degli interessi legali;
5) che la richiesta di pagamento da parte dell'appaltatrice della penale contrattualmente pattuita per il caso di ritardo nella ultimazione dei lavori avanzata dalla Società Cooperativa "L'Olivo" in via riconvenzionale - non poteva essere accolta, atteso che, pur essendo rimasto accertato che la ultimazione era avvenuta con mesi 8 e gg. 15 di ritardo ( il 13-11-73) rispetto alla scadenza prevista nel contratto, non ricorrevano le condizioni Am 3 di operatività della clausola penale contenuta nell'art. 46 del Capitolato speciale di appalto. Dalla relazione di consulenza tecnica si evinceva, infatti, che detta penale non era stata inserita nello stato finale ( documento in cui è obbligatorio inserire le riserve delle parti a mente del quarto comma dell'art. 29 del capitolato generale, richiamato dall'art. 42 del capitolato speciale ) e che, quindi, non era stata computata nella determinazione del saldo del prezzo da corrispondere all'impresa appaltatrice. Inoltre, dalla deposizione del teste AN, resa nel corso del giudizio arbitrale, era emerso che la cooperativa non aveva subito nessun danno dalla ritardata consegna. Infine era stata raggiunta la prova che il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, cui accedeva la penale, era stato determinato da causa non imputabile al debitore, atteso che la prova assunta consentiva di concludere in tal senso e i documenti disponibili non facevano cenno alcuno al fatto che il ritardo fosse imputabile alla S.I.M.E.D.; 6) che detta società doveva, invece, essere condannata al risarcimento dei danni per i gravi difetti delle opere realizzate, che, con valutazione equitativa, potevano essere liquidati nella misura di £. 33.600.000, con gli interessi legali decorrenti dalla richiesta (20-8-76) da calcolarsi sulla somma corrispondente via via rivalutata. Dalla relazione di consulenza tecnica si evinceva, infatti, che, dopo l'intervenuto collaudo, nei pavimenti dei capannoni costruiti si erano manifestati cedimenti nei rilevati, sui quali erano stati realizzati gli ammattonati, e lesioni ad alcune strutture murarie;
che si erano manifestate imperfezioni in qualche tratto della copertura a volta del capannone;
che i cedimenti dei rilevati erano continuati, 4 causando avvallamenti per quasi tutta la superficie dei pavimenti di un'ampia ala dello stabilimento;
che, pur potendosi convenire con il c.t.u. sul fatto che i difetti lamentati dall'appaltante ed in particolare i cedimenti dei rilevati ed i conseguenti avvallamenti della pavimentazione - non riguardavano le strutture portanti del fabbricato (seppure fosse stato dato atto nella relazione di consulenza che la Cooperativa aveva fatto eseguire interventi riparatori alla volta del capannone), doveva ritenersi comunque che essi rappresentavano gravi difetti ai fini della responsabilità di cui all'art. 1669 cod. civ., in considerazione delle deficienze costruttive, che li avevano determinati, e della loro attitudine a pregiudicare, anche per il futuro, la conservazione ed il godimento della costruzione e ad incidere sulla funzionalità economica e pratica dell'opera. Doveva, pertanto, ritenersi operativa la garanzia dell'appaltatore, essendo emerso che i vizi furono denunciati con richiesta in data 20 settembre 1976, dopo due anni e quaranta giorni dall'emissione del certificato di collaudo e, quindi, nei termini previsti dal contratto. Infatti, con la clausola, di cui alla lett. R del contratto di appalto, era stato tra le parti espressamente convenuto in ordine alla garanzia delle opere eseguite, che essa sarebbe stata “di anni 10 ( dieci ) per le strutture portanti e di anni 2 (due) per le altre opere". Anche a voler condividere la tesi della società appellata, secondo la quale i difetti denunciati, non avendo interessato strutture portanti del fabbricato, erano assoggettati, per convenzione pattizia, al più breve termine di garanzia di anni due, non poteva essere ugualmente esclusa la perdurante 5 for efficacia della garanzia contrattuale. In assenza, infatti, di un riferimento interpretativo alle disposizioni normative che prevedono un termine di prescrizione dell'azione ed uno di operatività della garanzia i termini, - previsti nella clausola contrattuale contraddistinta dalla lettera “R”, dovevano intendersi riferiti al periodo di durata della responsabilità dell'appaltatore. Pertanto era sufficiente che il danno lamentato si fosse verificato entro il termine biennale nella clausola indicato per determinare, prescindendo dal momento della successiva denuncia, l'operatività della garanzia. Detto termine decorreva dalla presa in consegna dell'opera realizzata, successivo a quello del collaudo ( 10-8-94) preso in considerazione dal c.t.u.. Avverso detta sentenza la Società cooperativa “L'Olivo” s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, La S.I.M.E.D. s.r.l. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su un unico motivo. Entrambe hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la cooperativa ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. ) ed insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), in relazione agli artt. 1218 cod. civ. e 1382 cod. civ.. Avendo la clausola penale la funzione di rafforzare il vincolo obbligatorio, ai fini dell'applicabilità della stessa rileverebbe esclusivamente l'accertamento giudiziale dell'inadempimento ( o del ritardo nell'adempimento) indipendentemente dalla prova del danno. приз 6 Avrebbe errato, quindi, il giudice a quo nell'escludere la applicabilità della penale in considerazione della mancanza di prova del danno subito dal creditore per il ritardo nell'adempimento. Una volta accertato ( pag. 26 della consulenza tecnica d'ufficio) che la ultimazione dei lavori era avvenuta con un ritardo di 8 mesi e 15 giorni rispetto al termine contrattualmente stabilito, il giudice avrebbe dovuto calcolare la penale dovuta dalla S.I.M.E.D. per il ritardo, senza procedere ad ulteriori valutazioni. La sentenza impugnata sarebbe altresì viziata, avendo il giudice ritenuta raggiunta la prova della non imputabilità del ritardo alla impresa appaltatrice dei lavori Detto giudice non avrebbe, infatti, indicato quale fosse in concreto la causa non imputabile ( evento naturale, "factum principis" o irresistibile intervento di terzi ), che avrebbe reso impossibile la prestazione nei termini pattuiti, e quali fossero gli elementi di prova, forniti da detta impresa, sul punto, omettendo, così, di dare del proprio assunto adeguata motivazione. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 n. 3 c.p.c.) ed insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), in relazione all'art. 1218 cod. civ.. Nel non riconoscere il risarcimento dei danni economici (£. 20.123.325) sofferti dalla cooperativa a seguito del ritardo nella percezione dei finanziamenti, stanziati dalla ex Cassa per il Mezzogiorno per le opere in questione (causato dalla tardiva effettuazione del collaudo definitivo), il 7 Am giudice avrebbe violato i canoni preposti al corretto assolvimento dell'onere della prova, avendo respinto la domanda nonostante la società S.I.M.E.D., che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. ne era onerata, non avesse non imputabilità del ritardofornito la prova liberatoria della nell'adempimento. Il giudice a quo avrebbe ritenuto assolto l'onere probatorio semplicemente “avuto riguardo al contenuto dei documenti disponibili, che di un tale ritardo non fanno alcun cenno, nonché all'esito della prova assunta”, adottando una motivazione inidonea ad evidenziare lo specifico impedimento che avrebbe ostacolato l'adempimento del debitore. Con l'unico motivo del ricorso incidentale la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1667, 1669, 1226 cod. civ. e 116 cod. proc. civ. ( art. 360 n. 3, cod. proc. civ. ) ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ). Il giudice di merito, pur convenendo con il c.t.u. sul fatto che i difetti lamentati non riguardavano le strutture portanti, discostandosi dalla relazione tecnica, senza darne adeguata motivazione, avrebbe illogicamente e contraddittoriamente ritenuto che detti difetti fossero gravi e, quindi, rilevassero ai fini della responsabilità di cui all'art. 1669 cod. civ.. Erroneamente, poi, il giudice a quo avrebbe ritenuto che il termine della garanzia pattizia per due anni decorresse dalla presa in consegna dell'opera realizzata e, quindi, da un momento successivo rispetto a quello del collaudo (avvenuto il 10 agosto 1974), considerato dal consulente, 8 discostandosi dalle risultanze della consulenza tecnica ( che aveva indicato, quale termine di decorrenza della garanzia tanto decennale che biennale, la data del certificato di collaudo," perché fino a questa data l'impresa è obbligata, per contratto, a presentare tutte le opere eseguite a regola d'arte ed in perfetta efficienza"), senza fornire alcuna valida ragione. Infine, la determinazione equitativa del danno per le lamentate imperfezioni non sarebbe in linea con i principi elaborati in materia e sarebbe viziata da ultrapetizione, avendo il giudice liquidato il danno – di - fronte ad una richiesta di £. 12.000.000 in £. 33.600.000, che comunque, in considerazione della natura giuridica del credito e in mancanza della indicazione di specifici criteri, non avrebbero dovuto essere rivalutate. Entrambi i motivi del ricorso principale sono inammissibili. Il giudice a quo afferma nella sentenza impugnata che non possono trovare accoglimento le domande della cooperativa “che ha chiesto la condanna della S.I.M.E.D. al pagamento della penale o comunque degli ulteriori danni economici (quantificati in £. 20.213.325), conseguiti al ritardato adempimento di quest'ultima" dopo aver osservato che non ricorrono le condizioni per l'operatività della clausola penale contenuta nell'art. 46 del capitolato d'appalto, perché: "dalla relazione di consulenza tecnica si evince...... che l'anzidetta penale non era stata inserita nello stato finale, che rappresenta il documento in cui è obbligatorio inserire le riserve delle parti a mente del quarto comma dell'art. 29 del capitolato generale, richiamato dall'art. 42 del capitolato speciale, e dunque neppure era stata computata nella 9 determinazione del saldo del prezzo da corrispondere all'Impresa appaltatrice"; - dalla deposizione resa dal teste AN nel corso del giudizio arbitrale è emerso che nessun danno la cooperativa aveva subito dalla ritardata consegna;
- può ritenersi raggiunta la prova che il ritardo nell'adempimento era stato determinato da causa non imputabile al debitore. Come è agevole rilevare la decisione relativa alle domande summenzionate si fonda su tre ragioni autonome, ciascuna delle quali è logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione stessa. La ricorrente ha omesso di impugnare la prima, basata sulle risultanze della documentazione contabile e la mancata apposizione delle riserve. Tale omissione comporta la inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso, con i quali la ricorrente si è limitata a censurare la seconda e la terza delle ragioni su esposte, atteso che, secondo il costante orientamento di questa corte, che il collegio condivide, non ravvisando seri motivi per discostarsene, qualora la sentenza di merito impugnata si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto contro le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla "ratio decidendi" non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata su di essa (cfr. in tal senso tra le molte: cass. n. 3951 del 1998; cass. n. 5902 del 2002). 10 Il ricorso incidentale, basato su di un unico motivo, contenente, però, più censure, è solo parzialmente fondato. Infondata è la censura con la quale la ricorrente S.I.M.E.D. lamenta la violazione di norme ermeneutiche e la inadeguatezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta gravità dei vizi riscontrati. La corte di merito, basandosi sulla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato quali fossero i vizi effettivamente esistenti ed, in particolare, che nei pavimenti dei capannoni costruiti si erano manifestati cedimenti dei rilevati, sui quali erano stati realizzati gli ammattonati;
che si erano verificate lesioni ad alcune strutture murarie;
che si erano manifestate imperfezioni in qualche tratto della copertura a volta di un capannone;
che i cedimenti dei rilevati erano continuati, causando avvallamenti per quasi tutta la superficie dei pavimenti di un'ampia ala dello stabilimento. Ha preso, poi, in considerazione la clausola R del contratto di appalto, con la quale le parti avevano espressamente convenuto in ordine alla garanzia delle opere eseguite che essa sarebbe stata “ di anni 10 (dieci) per le strutture portanti e di anni 2 ( due ) per le altre opere", osservando che con la clausola predetta le parti avevano inteso "sussumere la regolamentazione normativa prevista in materia di appalto dagli artt. 1667 e segg. c.c., distinguendo le difformità ed i vizi dell'opera, per i quali far operare la prescrizione biennale (art. 1667 c.c.), dai gravi difetti costruttivi, disciplinati dall'art. 1669 c.c. e sottoposti al termine decennale di durata della responsabilità dell'appaltatore". 11 Jo Ha concluso osservando che, pur potendosi convenire con il c.t.u. sul fatto che i difetti lamentati dall'appaltante non avevano ancora interessato le strutture portanti del fabbricato, dovevano comunque considerarsi gravi difetti, ai fini della responsabilità di cui all'art. 1669 cod. civ., in considerazione delle deficienze costruttive che li avevano determinati, della loro attitudine a pregiudicare anche per il futuro la conservazione ed il godimento della costruzione e ad incidere sulla funzionalità economica e pratica dell'opera. Pertanto, doveva ritenersi operativa la garanzia dell'appaltatore, essendo emerso che i vizi furono denunciati in data 20 settembre 1976, cioè dopo due anni e quaranta giorni dall'emissione del certificato di collaudo. Osserva il collegio che, come emerge da quanto su riportato, il giudice a quo non si è affatto discostato immotivatamente dalle risultanze della consulenza tecnica, come sostenuto dalla ricorrente, avendo dato, invece, del proprio convincimento adeguata, logica e condivisibile motivazione. Né sembra che vi sia stata violazione dell'art. 1362 cod. civ., avendo il giudice a quo indagato, senza trascurare il significato letterale delle parole, quale fosse la effettiva intenzione delle parti contraenti. Osserva, peraltro il collegio, che il giudice a quo ha fondato il punto della decisione in esame su una ulteriore ragione, affermando che anche laddove si volesse condividere la tesi della società convenuta (attuale ricorrente in via incidentale ), secondo la quale i difetti denunciati, non avendo interessato strutture portanti del fabbricato, sarebbero assoggettati per 12 ру convenzione pattizia al più breve termine di garanzia di anni due, non potrebbe essere esclusa la perdurante efficacia della garanzia contrattuale, essendosi il danno lamentato verificato entro il termine biennale di operatività della garanzia, decorrente dal momento della presa in consegna dell'opera realizzata, successivo a quello del collaudo ( nel caso di specie avvenuto il 10.8.1994) considerato invece dal consulente. Secondo la ricorrente anche in tal caso il giudice a quo si sarebbe discostato immotivatamente dalle risultanze della consulenza tecnica, secondo cui detto termine doveva decorrere dalla data del certificato di collaudo, essendo fino a detta data l'impresa obbligata, per contratto, a presentare tutte le opere eseguite a regola d'arte ed in perfetta efficienza. Anche tale censura è infondata, avendo la corte di merito osservato che le parti contraenti, con la clausola del contratto summenzionata, avevano inteso far riferimento alla disciplina di cui agli artt. 1667 e 1669 cod. civ. e l'art. 1667, relativo alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, dispone che l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Devesi, poi, ritener inammissibile per genericità la censura con cui la ricorrente lamenta l'assoggettamento a rivalutazione monetaria della somma liquidata a favore della cooperativa a titolo di risarcimento danno. Fondata è, invece, la censura con cui la società ricorrente deduce che la sentenza impugnata è inficiata dal vizio di ultrapetizione. Dagli atti processuali risulta che la società cooperativa "L'Olivo" s.r.l. ha chiesto (cfr. atto di citazione del 19 dicembre 1990) la condanna della società S.I.M.E.D. s.r.l. al pagamento, a titolo risarcimento danni, della 13 somma di £. 12.000.000 per imperfezioni delle opere;
il giudice a quo ha, invece, determinato il danno con valutazione equitativa nella misura di £. 33.600.000, violando così il principio di cui all'art. 112 c.p.c. della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Tale censura, pertanto, deve essere accolta e, siccome non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., riducendo il risarcimento in questione nei limiti di 12.000.000 di lire (pari a 6.197,48 euro), vale a dire a quanto effettivamente richiesto. La cooperativa summenzionata, perché soccombente, deve essere, poi, condannata a rimborsare alla società, ricorrente in via incidentale, parzialmente vittoriosa, le spese del giudizio di legittimità, che, tenuto conto del valore e dell'esito della lite, appare giusto liquidare in complessivi euro 1.300,00 (milletrecento/oo), di cui euro 100,00 per spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale;
accoglie per quanto di ragione il ricorso incidentale;
cassa senza rinvio in riferimento alla censura accolta la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, riduce nel limite del richiesto, pari a lire 12.000.000 ( euro 6.197,48), il risarcimento del danno per imperfezioni delle opere. Condanna la cooperativa "L'Olivo" s.r.l. a rimborsare alla S.I.M.E.D. s.r.l. le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi euro 1.300,00, di cui euro 100 per spese. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2002. Consigliere estensore Il PresidenteFrancorcally Ford 4. CORTEN SAPIONE Deportat 7 MAR 2003 IL CANCELLIERE 14 Andrea Bianchi IL CANCELLIERE