Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2002, n. 7012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7012 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REP"O Z O 12 / 0 2 IN NO DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 22711/99 n.19700 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Cro Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud.13/03/02 ConsigliereDott. Antonio LAMORGESE CORTE SUPREMA ON CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S E N T ENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig.. per diritti €1,58 sul ricorso proposto da: " 15 MAG 2002 IL CANCELLIERE BE LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio che la rappresenta e dell'avvocato GIAMPAOLO PETTI, difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 1087 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 4861/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 13/07/99 R.G.N. 885/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Torino in riforma della sentenza del Pretore della stessa sede in data 20 febbraio 1998 - rigettava la domanda proposta da LA EL contro l'INPS per ottenere la "ricostituzione della posizione assicurativa" (ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 103, conv. in I. n. 166 del 1991) – in dipendenza del lavoro subordinato coperto da - contribuzione, asseritamente prestato in LI (a favore della ditta "PX" della "District office Wheeles Air Base", da epoca antecedente il 1° luglio 1957 fino al 31 luglio 1967) – in base ai rilievi seguenti: l'attrice "non ha prodotto alcuna documentazione comprovante l'attività svolta in LI e la durata dei periodi assicurazione, né ha dato prova dell'impossibilità di produrla (.....), "risulta, al contrario, che le ricerche effettuate dal Consolato italiano in LI, su richiesta dell'INPS, in merito al rapporto di lavoro dedotto dalla ricorrente, hanno dato esito negativo (....), sicché in nessun caso le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dall'appellata (EL) possono considerarsi sufficienti al fine di ritenere provato il rapporto di lavoro ed il periodo contributivo dedotti in causa". Avverso la sentenza d'appello, la soccombente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. L'Istituto intimato resiste con controricorso. Motivi della decisione.
1.Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.4 decreto-legge 29 marzo 1991, n.103, conv. in legge 1 giugno 1991, n.166), nonché vizio di motivazione (360), n.3 e -5, c.p.c.) – LA EL censura la sentenza impugnata per averle negato la ricostituzione della posizione assicurativa, relativa a periodi di lavoro subordinato prestato in LI, sebbene ne avesse dato la prova mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà siccome é consentito dalla - legge e le é stato richiesto dallo stesso INPS - essendo nell'impossibilità di fornire la "prova diretta". F Il ricorso non é fondato.
2.La domanda di ricostituzione della posizione assicurativa relativa a periodi I di lavoro subordinato prestato in LI (ai sensi dell'art. 4 decreto-legge 29 marzo 1991, n.103, conv. in legge 1 giugno 1991, n.166, cit.) - proposta, nel presente giudizio, dall'attuale ricorrente - dev'essere (ai sensi della medesima disposizione, in coerenza, peraltro, con il principio generale, di cui all'art. 2697 c.c., sulla ripartizione dell'onere probatorio) "corredata da documentazione comprovante l'attività svolta e la durata dei periodi di assicurazione". Solo "nell'impossibilità di produrla", infatti, la domanda può essere corredata - a norma della medesima disposizione (art. 4 decreto-legge n.103, conv. in 2 legge n.166 del 1991, cit.) – da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà-- (ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15). L'attuale ricorrente, tuttavia, non ha ottemperato all'onere probatorio a suo carico. Come é stato ricordato in narrativa, la sentenza impugnata, infatti, ha accertato che - a sostegno della propria domanda - l'attuale ricorrente ha prodotto soltanto dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, senza tuttavia provare l'impossibilità, appunto, di produrre "documentazione comprovante l'attività svolta e la durata dei periodi di assicurazione". Tanto basta per sorreggere l'impugnata sentenza di rigetto della domanda e per ritenere, di conseguenza, infondato il presente ricorso per cassazione. Tuttavia la stessa sentenza ha accertato, altresì, che "le ricerche effettuate dal Consolato italiano in LI, su richiesta dell'INPS, in merito al rapporto di lavoro dedotto dalla ricorrente, hanno dato esito negativo". Ne ha correttamente ricavato (vedi, per tutte, Cass.n.6456, 6595/87, 5699/86, 2011/82, 2354/80), pertanto, elementi di prova negativa utili - ma, per quanto si é detto, non indispensabili - " in merito al rapporto di lavoro dedotto dalla ricorrente", appunto. Ne risulta fondato, vieppiù, il rigetto della domanda e, con essa, del ricorso per cassazione.
3.Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato. 3 La ricorrente non può essere assoggettata, tuttavia, al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione (ai sensi dell'art. 152 disp. att. C.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Nulla per spese. Così deciso a Roma, il 13 marzo 2002 Il PresidenteIl Consigliere estensore "Ciclul De Lu in shill IL CANCELLIERE Depositatc in Cancelleria 14 NAG 230% ogel. I CANCELLIEREn a