Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2004, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - rel. Consigliere -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MONTI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CLAUDIO TONIOLO, VIALE D'ALVIANO 43 VICENZA (avviso ex art. 135 d.a. C.p.c.), giusto mandato in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1281/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 04/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/07/03 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Monti spa ricorre per Cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza n. 1281 del 4 luglio 2000 con cui la Corte d'Appello di Venezia accoglieva in parte il gravame della Amministrazione, omettendo di pronunciarsi sull'appello incidentale della società relativo alla decorrenza degli interessi.
La Corte di merito riteneva "assorbito" l'appello incidentale in quanto la parziale forma avrebbe imposto alla Corte di pronunciarsi sul regime delle spese per entrambi i gradi di giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, con cui la società contribuente denuncia omessa pronuncia e mancata corrispondenza fra il richiesto e il pronunciato (artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c.), merita accoglimento. Invero emerge dalla lettura della sentenza impugnata che la società aveva proposto appello incidentale relativo alla decorrenza degli interessi;
ed invece il giudice di merito ha ritenuto assorbito l'appello incidentale ritenendolo (per una svista) relativo al regime delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia avanti ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia, che deciderà anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 11 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004