Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/02/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei IGg: dott. Massimo Escher Presidente relatore dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4286/2024 V.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore D'Arrigo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da nata a [...] il [...] (c.f. 0, Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo La Venia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025
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Con ricorso congiunto depositato il 01.10.2024, ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a Parte_1 Parte_2
questo tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il
11.12.2007 dal quale erano nate le figlie , nata l'[...] e , nata il Per_1 Persona_2
03.11.2008.
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano sentenza di separazione n. 3748/2023, resa da questa Tribunale il
08/09/2023, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sè stesso relatore ed assegnava termine fino al 15.01.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, Parte_3
infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n
3748/2023, resa da questa Tribunale il 08/09/2023.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
pagina2 di 4 Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e il mantenimento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“- pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la SI.ra e il IG. Parte_2 Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla
[...]
annotazione della sentenza;
- confermare l'affidamento in via esclusiva della figlia minore, , alla IG.ra ; - assegnare la casa coniugale, Persona_3 Parte_2
sita in Sant'Agata Li Battiati, Via Marchese Antonino di San Giuliano n.91 alla IG.ra
, in quanto rispondente all'interesse della prole;
- stabilire a carico del IG. Parte_2
un assegno di mantenimento in favore delle figlie pari a complessivi Parte_1
€ 400,00 mensili, da versare alla IG.ra il giorno 5 di ogni mese, oltre alla Parte_2
rivalutazione in base agli indici ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche documentate;
- dichiarare compensate le spese legali.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Valutazione positiva riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Compensate le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Catania tra e Parte_1 Parte_2
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Catania dell'anno 2007, al n. 296, della parte 2, serie C alle condizioni indicate in motivazione.
pagina3 di 4 Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 16.01.2025.
Il Presidente est
Massimo Escher
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