Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/1998, n. 2951
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Sentenza 20 maggio 1998

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Non è vietato disporre a carico dell'incolpato, con più ordinanze emesse in tempi diversi, la medesima misura cautelare per lo stesso fatto; l'unica conseguenza che ne deriva è la decorrenza dei termini di durata dall'esecuzione o dalla notifica della prima ordinanza. Tale regola incontra un limite quando la misura sia disposta unicamente per esigenze probatorie, e quindi sottoposta a un termine per il compimento delle indagini a norma dell'art. 292, comma secondo, lett. d)- cod. proc. pen.: in tal caso la scadenza del termine estingue automaticamente la misura, a meno che, prima di essa, non venga richiesta e disposta la rinnovazione, previa audizione del difensore. Disciplina, quest'ultima, applicabile solo in caso di esistenza o di persistenza delle esigenze investigative, e quindi non estensibile a casi di riemissione della misura per ragioni diverse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/1998, n. 2951
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2951
    Data del deposito : 20 maggio 1998

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