Sentenza 20 maggio 1998
Massime • 1
Non è vietato disporre a carico dell'incolpato, con più ordinanze emesse in tempi diversi, la medesima misura cautelare per lo stesso fatto; l'unica conseguenza che ne deriva è la decorrenza dei termini di durata dall'esecuzione o dalla notifica della prima ordinanza. Tale regola incontra un limite quando la misura sia disposta unicamente per esigenze probatorie, e quindi sottoposta a un termine per il compimento delle indagini a norma dell'art. 292, comma secondo, lett. d)- cod. proc. pen.: in tal caso la scadenza del termine estingue automaticamente la misura, a meno che, prima di essa, non venga richiesta e disposta la rinnovazione, previa audizione del difensore. Disciplina, quest'ultima, applicabile solo in caso di esistenza o di persistenza delle esigenze investigative, e quindi non estensibile a casi di riemissione della misura per ragioni diverse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/1998, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 20.5.1998
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI Cons.relatore N. 2951
3. " Emilio GIRONI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Angelo VANCHERI Consigliere N. 13512/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL Giovanni, n.
4.10.1957 a Napoli
avverso l'ordinanza in data 4.2.1998 del Tribunale di Napoli Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni Udito il P.M., dott. Flavio UCCELLA, che chiede il rigetto del ricorso
Udito il difensore, Avv. Antonio BRIGANTI
OSSERVA :
Con ordinanza in data 4.2.1998 il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, confermava il provvedimento impositivo della custodia in carcere emesso il 19.1.1998 dal G.I.P. in sede nei confronti di AL Giovanni, indagato per concorso nell'omicidio di OS Nicola, nel tentato omicidio di GU OR (con varie aggravanti fra cui quella del fine di agevolare le attività del gruppo camorristico che allo stesso AL faceva capo) e in connessi reati in tema di armi.
Osservava preliminarmente che il provvedimento impositivo non poteva ritenersi abnorme, ne' emesso in carenza di potere dal G.I.P.. Esso era intervenuto dopo una prima ordinanza sugli stessi fatti, che il Tribunale del riesame aveva riformata in data 10.12.1997, fissando un termine di 30 giorni per il compimento di indagini a salvaguardia dell'esigenza di cui all'art. 274 lett. a) C.P.P.. La nuova ordinanza cautelare, basata anche sull'esito delle indagini svolte e su nuovi elementi acquisiti, doveva ritenersi legittima, non essendo vietata la successiva emissione di più provvedimenti restrittivi, salvo la retrodatazione della decorrenza dei termini massimi di durata ex art.297, co. 3, C.P.P.. Nè particolare significato poteva attribuirsi al dichiarato intendimento del G.I.P. di emettere un nuovo titolo "in sostituzione" di quello originario, rivolto solo a chiarire la posizione giuridica del detenuto alle autorità penitenziarie. Quanto alla prima ordinanza, la formale dichiarazione di sopravvenuta inefficacia doveva essere richiesta al G.I.P. ex art. 306 C.P.P.. Tanto premesso, il Tribunale passava a esaminare il quadro indiziario posto a fondamento della seconda ordinanza custodiale, derivante anzitutto dalla chiamata in correità di AT IO, personaggio di vertice dell'organizzazione che faceva capo all'AL. Alle dichiarazioni di costui veniva attribuita intrinseca attendibilità, in quanto egli aveva spontaneamente ammesso la propria corresponsabilità nell'episodio criminoso, in ordine al quale nessun indizio era fino allora emerso a suo carico. Nè la sua versione poteva ritenersi contraddittoria per avere egli menzionato un grave screzio con l'AL, verificatosi proprio in coincidenza con la spedizione punitiva contro un "clan" rivale durante la quale si erano verificati i delitti. Non vi era infatti motivo di dubitare di quanto da lui spontaneamente riferito, e quindi della non incidenza della tensione dei rapporti fra lui e il vertice dell'organizzazione sull'intento di vendetta che aveva dato luogo a ripetute e concordate azioni tese a realizzare la rappresaglia. Ciò del resto emergeva da tabulati telefonici acquisiti, rivelatori di ripetuti contatti tra l'AL e il AT in prossimità e in coincidenza con il giorno dei fatti.
Esistevano inoltre numerosi e convincenti riscontri anche individualizzati, e precisamente:
- le caratteristiche della moto usata dalle vittime;
- il rinvenimento di un'autovettura bruciata corrispondente alla descrizione di quella usata dal gruppo di fuoco;
- il tipo del proiettile estratto dal corpo dell'OS (cal. 38);
- la compatibilità della versione accusatoria con la traiettoria dei colpi ricostruita dal consulente tecnico del P.M.;
- la coincidenza dei delitti con la giornata dei funerali di due vittime della faida camorristica;
- l'ammissione di tal SI EP di essere il ladro di auto dell'organizzazione di Posillipo, a conferma del quadro delineato dal AT;
- le già menzionate risultanze dei tabulati telefonici. Quanto alle esigenze cautelari, esse erano desumibili dalla gravità dei fatti e dei precedenti e comunque presunte in ragione dell'aggravante contestata, con riferimento alle previsioni dell'art. 274, lett. a) e C), C.P.P..
Tramite il difensore propone ricorso per cassazione l'indagato, denunciando:
1) abnormità del (secondo) provvedimento impositivo, intervenuto nella pendenza del termine ex art. 274 lett. a) C.P.P. - che doveva farsi decorrere dalla comunicazione della prima ordinanza del Tribunale al P.M. (questa risulta inoltrata il 19.12.1997, mentre la nuova richiesta cautelare è datata 10.1.1998) quando il G.I.P. era legittimato soltanto a provvedere a norma dell'art. 301 C.P.P., e non già a vanificare la decisione del riesame, "sostituendo" la misura senza sentire la difesa;
2) carenza di motivazione in ordine agli indizi di colpevolezza e, in particolare, alla intrinseca attendibilità del chiamante in correità, non valutata sotto i profili della precisione, coerenza e ragionevolezza, ne' del grado di interesse del dichiarante, in particolare a proposito del riferito dissidio con l'AL (su cui lo stesso Tribunale auspica un approfondimento). A superare la contraddizione non poteva valere un argomento estrinseco e indiziario desunto dai tabulati telefonici, oltretutto di incerta valenza non risultando il cellulare menzionato nell'ordinanza intestato all'AL. La disponibilità dell'apparecchio - negata da parte di costui - era affermata con riferimento ad accertamenti svolti in diverso procedimento (relativo ai "fatti dell'Arenella") e ad ordinanze in tal sede pronunciate, così eludendo l'obbligo di motivazione ed il controllo nell'ulteriore grado del procedimento. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Per generale principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza e desumibile dalla disciplina dell'art. 297, co. 3, C.P.P., non è vietato disporre a carico dell'incolpato, con più ordinanze in tempi diversi, la medesima misura cautelare per lo stesso fatto (cfr., ad es., Cass., Sez. IV, 9.9.1996, Blando); l'unica conseguenza che ne deriva è la decorrenza dei termini di durata dall'esecuzione o dalla notifica della prima ordinanza. Tale regola incontra un limite quando la misura sia disposta unicamente per esigenze probatorie, e quindi sottoposta ad un termine per il compimento delle indagini a norma dell'art. 292, co. 2 lett. d), C.P.P.. In tal caso la scadenza del termine estingue automaticamente la misura, a meno che, prima di essa, non venga richiesta e disposta la "rinnovazione", previa audizione del difensore (art. 301 C.P.P., nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità di cui alla sentenza 29. 5 8.6.1994 n. 219 della Corte Costituzionale). L'applicazione di tale speciale disciplina (assimilata a quella della proroga mediante il rinvio fatto dal co. 2 dell'art. 301 al successivo art. 305) postula peraltro che la rinnovazione sia comunque correlata alle esigenze investigative;
le garanzie apprestate dall'art. 301 C.P.P. non sono quindi estensibili al caso di riemissione della misura per esigenze diverse (ad es., di difesa sociale: cfr. Cass., Sez. III, 22.7.1997, Ononiwu e altri, nonché, per la particolare ipotesi di nuova emissione al fine di una migliore precisazione del fatto contestato, Sez. II 4.1.1996, Sarmino). Nel caso di specie l'originaria ordinanza custodiale fu parzialmente riformata in sede di riesame con la ricordata decisione del 10.12.1997 la quale (pur presentando in motivazione aspetti problematici qui non rilevanti) è nella parte finale e dispositiva ben chiara nell'affermazione che poteva ritenersi "ravvisabile l'esigenza di cui alla lett. a) dell'art. 274 C.P.P." ma non, allo stato, quella della prevenzione di nuovi reati, eventualmente apprezzabile solo all'esito delle ulteriori investigazioni. Alla stregua dei principi sopra enunciati non era dunque preclusa l'emissione di una nuova ordinanza custodiale al di fuori dello schema procedimentale di cui all'art. 301 C.P.P. in relazione all'esigenza di prevenire il pericolo di ricaduta nel reato (che, non richiedendo l'apposizione di un termine, assorbe quello relativo alle - perduranti o meno - necessità probatorie) . Nè può sostenersi che la prima ordinanza di riesame, non impugnata, precluda il riconoscimento di esigenze cautelari diverse da quelle in essa considerate;
infatti, le decisioni in materia cautelare, anche se non più soggette ad impugnazione, operano soltanto allo stato, e non impediscono una nuova valutazione di elementi successivamente emersi o comunque in precedenza non esaminati (cfr. Cass., Sez. Un., 8.11.1993, Durante;
27.1.1994, Galluccio). Neppure è sostenibile che, sotto lo specifico profilo, nessun nuovo elemento sia emerso rispetto a quelli già considerati in occasione del precedente riesame. Infatti quanto alle esigenze di prevenzione la precedente ordinanza omise di esaminare gli elementi presi in considerazione dal provvedimento qui impugnato;
in ogni caso, questo ha posto a base del convincimento maturato anche la presunzione di pericolosità ex art. 275, co. 3, C.P.P. conseguente alla contestazione dell'aggravante del fine camorristico, apparsa fondata in base alle nuove investigazioni.
Il secondo motivo di gravame va disatteso per quanto riguarda le doglianze relative all'affermazione di intrinseca attendibilità della chiamata in correità del AT;
i giudici di merito hanno congruamente e specificamente motivato circa la spontaneità delle sue dichiarazioni, e dall'esposizione fattane ne emerge altresì la coerenza, costanza e ragionevolezza. L'unico punto che, secondo il ricorrente, sarebbe contraddittorio e costituirebbe motivo di sospetto in relazione ai rapporti fra chiamante e incolpato è costituito dai riferiti dissensi circa la divisione degli utili e l'ammissione di un nuovo membro nel gruppo dirigente;
tale situazione conflittuale, spontaneamente riferita, non appare in sè inverosimile, ne' tale da impedire ai due di prendere concordemente le misure necessarie per portare a buon fine la feroce lotta in corso con una organizzazione rivale, nella quale erano caduti molti loro amici e consociati ed era in gioco la loro personale sicurezza e posizione.
Fondata è invece la doglianza relativa al principale elemento di riscontro alle dichiarazioni accusatorie, individuato dai giudici di merito nelle risultanze dei tabulati telefonici. In effetti, circa la disponibilità da parte dell'AL del telefono cellulare per mezzo del quale sono avvenuti gran parte contatti ritenuti significativi l'ordinanza impugnata si limita a rimandare al contenuto di altri provvedimenti relativi a fatti diversi;
ora, pur non essendo in sè preclusa una motivazione "per relationem" quando faccia riferimento ad argomentazioni espresse in altri atti noti alle parti, di fronte a specifiche contestazioni non è consentito un generico rinvio a provvedimenti di ben più ampia portata, i cui estremi sono solo sommariamente indicati e che, essendo estranei al fascicolo processuale, non sono controllabili dal giudice dell'impugnazione. L'ordinanza impugnata va perciò annullata sul punto, con rinvio allo stesso Tribunale per puntuale motivazione circa l'effettiva rilevanza del riscontro indicato e, in particolare, le ragioni della ritenuta disponibilità del cellulare : 0338/7046445 da parte dell'indagato.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, co. 1 ter, norme g att. C.P.P.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 1998