Art. 36.
IL Governo e' autorizzato a coordinare in un testo unico le norme di cui al decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , con quelle di cui alla presente legge.
IL Governo e' autorizzato a coordinare in un testo unico le norme di cui al decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , con quelle di cui alla presente legge.