Articolo 36 della Legge 11 giugno 1962, n. 546
Articolo 35
Versione
1 luglio 1962
Art. 36.
IL Governo e' autorizzato a coordinare in un testo unico le norme di cui al decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , con quelle di cui alla presente legge.

Entrata in vigore il 1 luglio 1962