Art. 4.
Il Ministero della difesa e' autorizzato a porre a carico degli stanziamenti previsti all'articolo 1 il valore dei materiali ceduti alla Somalia dal 1 luglio 1960 al 31 dicembre 1963 fino alla concorrenza di lire 79.000.000.
Il Ministero della difesa e' autorizzato a porre a carico degli stanziamenti previsti all'articolo 1 il valore dei materiali ceduti alla Somalia dal 1 luglio 1960 al 31 dicembre 1963 fino alla concorrenza di lire 79.000.000.