Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
NA VBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli - Sezione I civile - riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice relatore
GiudiceDott.ssa Giulia d'Alessandro
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella procedura iscritta al n. 23282 del R.G. dell'anno 2024, proposta
DA nata a Napoli il 29.05.2000, C.F. Parte 1 ed elettivamente domiciliata in Sammichele di C.F. 1 '
Bari (BA) alla Via T. Tasso n. 21/2 presso lo studio dell'Avv.
RAFFAELLA SPINELLI che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.03.2025 il difensore della ricorrente concludeva riportandosi al proprio ricorso introduttivo e chiedendone
l'accoglimento, rinunciando alla domanda di autorizzazione al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 adiva il TribunaleCon ricorso del 30.10.2024, chiedendo la rettificazione del sesso da femminile a maschile, con la sostituzione del nome Per 1 in luogo di “ Parte_1 "nei registri dello "
stato civile, nonché l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere femminile a quello maschile, deducendo di avere manifestato disagio per la discordanza tra le caratteristiche anatomiche del sesso
All'udienza del 04.03.2025 il Giudice procedeva all'ascolto della ricorrente, la quale dichiarava: "Sin da quando ero piccolo ricordo che cercavo di emulare i miei compagni di scuola di sesso maschile;
non posso dire che lo facevo consapevolmente perché la consapevolezza è arrivata soltanto verso i 16 anni, quando, attraverso le informazioni che ho preso, mi sono più reso conto e ho preso consapevolezza della differenza tra quello che sentivo di essere ed il sesso femminile che mi rappresentava. A quell'età ho cominciato un percorso psicologico che però non ho trovato risolutivo, un po' perché ha approfondito altre tematiche,
e un po' perché credo fossi ancora immaturo per prendere piena consapevolezza della situazione. All'età di 19 anni ho intrapreso un altro percorso psicologico privatamente che ha permesso di esplorarmi e di prendere piena consapevolezza della necessità di cambiare e di adeguarmi a quello che sentivo di essere perché non volevo vivere la mia vita con sembianze femminili;
la professionista che mi ha seguito non ha voluto, per motivazioni sue, rilasciare un'attestazione o certificazione del mio stato e del lavoro che avevamo fatto insieme e perciò mi sono rivolto all'ambulatorio della Federico II;
ho cominciato ad essere seguito dal punto di vista endocrinologico e ad assumere la terapia nel luglio 2023; ADR non mi sono sottoposto ad interventi demolitivi;
la terapia endocrinologica la sto assumendo anche all'attualità; il piano terapeutico che ho depositato e che scadeva ad ottobre 2024 mi è stato rinnovato.
Sono uno studente universitario alla Federico II, facoltà di informatica, e attualmente sto svolgendo un tirocinio presso la medesima università; io vivo con mia madre;
i miei genitori si sono separati che io ero molto piccolo e, dopo un periodo iniziale, né io né mio fratello abbiamo avuto più rapporti con mio padre;
io sono in contatto con parte della mia famiglia paterna, ma non con mio padre. Sia mia madre che mio fratello, che è di
4 anni più grande di me, hanno compreso il mio percorso e mi sostengono in tutto;
mio fratello mi accompagna alle visite mediche e ogni qual volta ho necessità della sua assistenza. Ho avuto una relazione di lunga durata, che è durata circa 4 anni, dal 2020 al 2024, che è terminata;
attualmente ho una frequentazione con una ragazza e sto valutando.
Rinuncio alla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico;
ribadisco la mia volontà di ottenere la rettifica del nome, che ho scelto in
Matteo, e del genere su ogni documento che mi riguarda. ADR- ho scelto il nome Per 1 perché mi ricorda, durante l'infanzia, un bambino che, per la prima volta, mi aveva fatto sentire un'emozione differente".
All'esito, la difesa di parte ricorrente chiedeva di poter precisare le conclusioni oralmente ai sensi dell'art. 473 bis 22 ultimo comma cpc;
il Giudice relatore ordinava la discussione orale della causa;
il difensore si riportava al proprio ricorso e ne chiedeva l'accoglimento, rinunciando alla domanda relativa all'autorizzazione al trattamento chirurgico. Il
Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
Il Pubblico Ministero, in data 14/3/2025 concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta. Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica, ritiene il
Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa "quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere
(Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche. In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. 1 della L.
164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del
2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n.
221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
“l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive."
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato. La ricorrente Parte 1 sin dalla sua infanzia presentava vissuti di incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso l'Azienda [...] si evidenzia in [...] Controparte_1
,
Parte 1 una condizione di Disforia di Genere in soggetto adulto, senza Disordini della Differenziazione Sessuale, in fase di post- transizione.
Inoltre, dalla relazione medica del 20.06.2024, a firma del Prof. Dott.
Persona 2 le cui conclusioni sono condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: "Sulla base delle osservazioni cliniche e di quanto riferito dall'utente nel corso del nuovo colloquio clinico effettuato, è possibile confermare la diagnosi già in passato formulata di Disforia di Genere in soggetto adulto, senza Disordini della Differenziazione Sessuale, in fase di post-transizione. Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso del nuovo colloquio clinico effettuato, della piena assunzione da anni di un ruolo di genere maschile, del riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dall'individuo, e più in particolare della sua piena consapevolezza della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessata/o possa derivarle/gli dalla rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell'atto di nascita. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire alla/al sig.ra/sig. Perotta di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui Parte_2 si veda necessitata/o ad esibire i propri documenti d'identità, oltre che consentirle/gli un successivo più agevole accesso al mondo del lavoro.
D'altro canto, sulla base della piena consapevolezza espressa dal soggetto della irreversibilità e delle possibili complicanze nel post- operatorio degli interventi chirurgici confermativi del genere cui intenderebbe sottoporsi (mastectomia radicale, isteroannessiectomia bilaterale con eventuale falloplastica) si ritiene che un miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessata/o possa derivarle/gli dalla modifica dei caratteri sessuali primari e secondari raggiungibile attraverso di essi”.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 04.03.2025. Nell'occasione Parte 1 ha confermato di voler dare seguito al procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo ella di appartenere al genere maschile.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla Pt 1 e della conseguente possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposta, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
È, quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della ricorrente del nome Per 1 " in luogo del nome Parte 1" 66
Quanto alla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale dà atto che, all'udienza del 04.03.2025, la ricorrente ha espressamente rinunciato alla predetta domanda, in considerazione della recente sentenza della Corte Costituzionale.
Sul punto, si precisa che il Tribunale deve necessariamente fare applicazione della recente pronuncia della Corte Costituzionale
143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato:" La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso...... e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile,
20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa
Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del
2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito come già visto - che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa.....
Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi
-
dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso". Parte 1 ha dimostratoOrbene, nel presente procedimento inequivocabilmente di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati, a prescindere dall'adeguamento chirurgico, in relazione al quale la ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda di autorizzazione, e per ricorrere al quale in ogni caso non necessita di alcuna ulteriore autorizzazione del Tribunale.
Conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale della ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede: ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di nel senso che Parte 1 '
l'indicazione del sesso femminile debba essere modificata in sesso maschile e l'indicazione del nome debba essere " Parte 1 و و modificata in " Per 1 " (Atto N. 227 parte I serie A anno 2000 -
-
Comune di NAPOLI)
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14/3/2025
Il Giudice relatore il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo dott.ssa Eva Scalfati