Sentenza 14 novembre 2003
Massime • 1
Nel giudizio d'appello non trova applicazione il disposto di cui all'art. 469 cod. proc. pen. (proscioglimento prima del dibattimento)per una molteplicità di considerazioni correlate all'interpretazione sistematica della norma alla luce dell'art. 598 cod. proc. pen: a)l'art. 601 cod. proc. pen.introduce una disciplina degli atti preliminari in appello autonoma rispetto al primo grado; b) l'art. 599 cod. proc. pen., nell'enucleare i casi tassativi nei quali si può procedere a rito camerale, non richiama l'ipotesi del proscioglimento prima del dibattimento; c)l'art. 469 cod. proc. pen. contiene l'esplicito riferimento all'inappellabilità della sentenza; d) nel giudizio d'appello, contraddistinto da una fase dibattimentale di norma contratta, non sussistono le esigenze di economia processuale, presenti, invece, nel primo grado, caratterizzato da un dibattimento laborioso e protratto nel tempo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2003, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 14/11/2003
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 01752/2003
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 016583/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SP DO N. IL 09/09/1962;
avverso SENTENZA del 29/01/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA Lette le conclusioni del P.G.;
annullasi con rinvio l'impugnata ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza predibattimentale in epigrafe precisata, la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NE ON in ordine al reato previsto dall'art. 51 c. 3 DLvo 22/1997 perché estinto per prescrizione.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ricorre in Cassazione deducendo violazione di legge;
sostiene, con il primo motivo, che la previsione dell'art. 469 cpp non è applicabile nel giudizio di appello e che, comunque, non sono stati rispettati i diritti della difesa.
Il Collegio ritiene che le censure siano esatte e tale conclusione, per il suo carattere assorbente, esonera dal prendere in esame le residue deduzioni del ricorrente.
Deve, innanzi tutto, precisarsi che la sentenza impugnata è stata emessa a sensi dell'art. 469 cpp in quanto la Corte di Appello fa esplicito richiamo a tale disposizione in base alla quale ha ritenuto di potere pronunciare in Camera di consiglio prima del dibattimento. Il problema che il ricorrente pone consiste nello stabilire se la ricordata norma sia applicabile al giudizio di appello in virtù della clausola contenuta nell'art. 598 cpp che impone l'osservanza, in tale fase, delle disposizioni relative al primo grado "salvo quanto previsto negli articoli seguenti": il Collegio ritiene di rispondere negativamente al quesito.
L'art. 601 cpp introduce una disciplina degli atti preliminari in appello autonoma rispetto al primo grado e l'art. 599 cpp enuclea i casi tassativi nei quali si può procedere con rito camerale non richiamando la ipotesi del proscioglimento prima del dibattimento. Inoltre l'esplicito riferimento alla inappellabilità della sentenza contenuto nell'art. 469 cpp conferma la non estensibilità di questa norma al giudizio di secondo grado.
La mancata previsione si giustifica con il rilievo che l'art. 469 cpp tende ad evitare, per ragioni di economia processuale, una fase dibattimentale che, di solito, nel primo grado è protratta nel tempo e laboriosa;
in appello viene meno la esigenza di una definizione anticipata del giudizio dal momento che la fase dibattimentale è, di norma, contratta.
In ogni caso, quando anche fosse applicabile l'art. 469 cpp in appello, la sentenza in esame sarebbe affetta da nullità, a sensi degli artt. 178 sub c, 180 cpp, per violazione dei diritti della difesa che è stata tempestivamente eccepita con il presente ricorso. L'art. 469 cpp prevede che il Giudice possa pronunciare sentenza di proscioglimento predibattimentale "sentiti il Pubblico Ministero e l'imputato e se questi non si oppongono" e tale disposizione non è stata osservata nel caso concreto.
È stato, pertanto, compromesso il diritto dell'interessato ad interloquire e ad opporsi ad una decisione prima del giudizio per ottenere, se del caso, una assoluzione nel merito o, comunque, più favorevole.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004