Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2003, n. 40
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Sentenza 14 novembre 2003

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Nel giudizio d'appello non trova applicazione il disposto di cui all'art. 469 cod. proc. pen. (proscioglimento prima del dibattimento)per una molteplicità di considerazioni correlate all'interpretazione sistematica della norma alla luce dell'art. 598 cod. proc. pen: a)l'art. 601 cod. proc. pen.introduce una disciplina degli atti preliminari in appello autonoma rispetto al primo grado; b) l'art. 599 cod. proc. pen., nell'enucleare i casi tassativi nei quali si può procedere a rito camerale, non richiama l'ipotesi del proscioglimento prima del dibattimento; c)l'art. 469 cod. proc. pen. contiene l'esplicito riferimento all'inappellabilità della sentenza; d) nel giudizio d'appello, contraddistinto da una fase dibattimentale di norma contratta, non sussistono le esigenze di economia processuale, presenti, invece, nel primo grado, caratterizzato da un dibattimento laborioso e protratto nel tempo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2003, n. 40
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40
    Data del deposito : 14 novembre 2003

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