CASS
Sentenza 15 maggio 2023
Sentenza 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2023, n. 20629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20629 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI AS, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 14/06/2022 del 19/05/2022 della Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
sentito il Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla confisca e dichiararsi inammissibili i primi due motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 6814 del 2022 la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Velletri a AS SI ex artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309— per avere in più occasioni ceduto o comunque offerto in vendita quantità imprecisate di sostanza stupefacente e detenuto circa 1 grammo di cocaina (suddivisa in due involucri, da cui sono ricavabili quattro dosi singole), nonché, nella sua abitazione, 6 grammi 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 20629 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 23/02/2023 2 di marijuana (da cui sono ricavabili 26 dosi singole) oltre il materiale idoneo per la preparazione e il confezionamento della droga (capo A) — e ex artt. 81, 337 e 61 n. 2 cod. pen. per essersi opposto, per assicurarsi l'impunità per il reato di cui al capo A, con violenza e minaccia ai Carabinieri non fermandosi all'alt intimatogli ma accelerando improvvisamente, anche tentando di investire con la sua autovettura il maresciallo RU e l'appuntato D'Ambrosio, e fuggendo a forte velocità con manovre pericolose (capo B). 2. Con il ricorso presentato dal suo difensore, SI chiede annullamento della sentenza impugnata, deducendo: a) violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per avere ravvisato una condotta di cessione e di detenzione a fini di spaccio delle sostanze stupefacenti sulla base di mere congetture senza provare cosa effettivamente fu scambiato fra SI e altra persona neppure identificata;
b) violazione dell'art. 337 cod. pen. per avere ravvisato una resistenza contro i Carabinieri in assenza di un comportamento attivo e pericoloso senza valutare se la condotta di ET non fu soltanto volta e eludere i militari e a sfuggire loro;
c) violazione degli artt.240, 240-bis cod. pen. e degli artt. 73, comma 7-bis e 85-bis d.P.R. n. 309/1990 nel confiscare illegittimamente il denaro trovato in suo possesso senza dimostrare la sua pertinenza alle attività l'attività oggetto del capo B delle imputazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Relativamente al reato di cui capo A, nella sentenza impugnata si rileva che: i Carabinieri di Torvajanica hanno osservato SI scambiare qualcosa con un soggetto rimasto ignoto e ricevere da questi 50 euro;
dopo lo scambio e dopo essere fuggito nei modi descritti nel capo B, hanno bloccato SI cogliendolo nella detenzione di circa 1 grammo di cocaina divisa in due involucri termosaldati e di una banconota da cinquanta euro che gli è stata sequestrata. Inoltre, nella abitazione dell'imputato, oltre alla marijuana, è stato trovato materiale idoneo a confezionare singole dosi di droga e denaro contante di medio e piccolo taglio in varie parti della abitazione. In questo quadro non emergono, né sono state evidenziate manifeste illogicità nel ragionamento con cui la Corte d'appello — alla luce del fatto che addosso al ricorrente, nel modo sopra descritto, sono stati trovato due involucri contenenti cocaina e la somma di 50 euro — ha 2 3 concluso che ciò che SI scambiò con l'altra persona era sostanza stupefacente. 1.2. Relativamente al reato di cui al capo B, la Corte di appello ha evidenziato che SI non obbedì all'alt intimatogli dai Carabinieri ma fuggì con la sua autovettura per le vie di Torvajanica, per un periodo di tempo non breve, in ore pomeridiane e violando diverse norme sulla circolazione stradale, mentre del tutto indimostrata risulta la prospettazione difensiva secondo cui egli sarebbe fuggito per la sensazione di paura ingenerata da minacce precedentemente ricevute (p.5). Pertanto, al riguardo deve ribadirsi che la opposizione al compimento dell'ufficio e del servizio può realizzarsi anche in forme diverse da quelle riconducibili alle previsioni degli artt. 610 o dell'art. 612 cod. pen. mediante una violenza o una minaccia impropria, che, pur non aggredendo direttamente il pubblico ufficiale, si riverbera negativamente sull'esplicazione della sua funzione, impedendola o ostacolandola e, quindi, come nel caso in esame, mediante una fuga in condizioni tali da scoraggiare l'inseguimento per evitare danni alle persone (Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207; Sez. 6, n. 46743 del 06/11/2013, Ezzamouri, Rv. 257513). 1.3. Quanto al terzo motivo di ricorso deve convenirsi con il ricorrente che l'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 espressamente esclude la confisca ex art. 240- bis cod. pen. per i casi, come quello per il quale si procede, di reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990, sicché la confisca del denaro è consentita solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990 e cioè quando il denaro costituisce il prezzo o il profitto del reato. Tuttavia, nella fattispecie, anche se la Corte d'appello non ha chiarito a che titolo ha ritenuto di confermare la confisca della somma disposta dal Tribunale deve ritenersi che la sua risposta sia implicita nella stessa ricostruzione dei fatti che l'ha condotta a ritenere provato il reato e quindi, la somma sequestrata corrispondente al profitto della cessione illecita di sostanza stupefacente. Tale confisca, sebbene la sentenza sia imprecisa sul punto, è riferibile alla somma trovata addosso all'imputato subito dopo la cessione della sostanza stupefacente da parte sua e indicata come un'unica banconota di cinquanta euro, sia nella sentenza (p. 4-5, non numerate) che nel verbale di perquisizione personale con correlato sequestro redatto dai Carabinieri della Stazione di Torvajanica il 25 gennaio 2021. 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
sentito il Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla confisca e dichiararsi inammissibili i primi due motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 6814 del 2022 la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Velletri a AS SI ex artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309— per avere in più occasioni ceduto o comunque offerto in vendita quantità imprecisate di sostanza stupefacente e detenuto circa 1 grammo di cocaina (suddivisa in due involucri, da cui sono ricavabili quattro dosi singole), nonché, nella sua abitazione, 6 grammi 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 20629 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 23/02/2023 2 di marijuana (da cui sono ricavabili 26 dosi singole) oltre il materiale idoneo per la preparazione e il confezionamento della droga (capo A) — e ex artt. 81, 337 e 61 n. 2 cod. pen. per essersi opposto, per assicurarsi l'impunità per il reato di cui al capo A, con violenza e minaccia ai Carabinieri non fermandosi all'alt intimatogli ma accelerando improvvisamente, anche tentando di investire con la sua autovettura il maresciallo RU e l'appuntato D'Ambrosio, e fuggendo a forte velocità con manovre pericolose (capo B). 2. Con il ricorso presentato dal suo difensore, SI chiede annullamento della sentenza impugnata, deducendo: a) violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per avere ravvisato una condotta di cessione e di detenzione a fini di spaccio delle sostanze stupefacenti sulla base di mere congetture senza provare cosa effettivamente fu scambiato fra SI e altra persona neppure identificata;
b) violazione dell'art. 337 cod. pen. per avere ravvisato una resistenza contro i Carabinieri in assenza di un comportamento attivo e pericoloso senza valutare se la condotta di ET non fu soltanto volta e eludere i militari e a sfuggire loro;
c) violazione degli artt.240, 240-bis cod. pen. e degli artt. 73, comma 7-bis e 85-bis d.P.R. n. 309/1990 nel confiscare illegittimamente il denaro trovato in suo possesso senza dimostrare la sua pertinenza alle attività l'attività oggetto del capo B delle imputazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Relativamente al reato di cui capo A, nella sentenza impugnata si rileva che: i Carabinieri di Torvajanica hanno osservato SI scambiare qualcosa con un soggetto rimasto ignoto e ricevere da questi 50 euro;
dopo lo scambio e dopo essere fuggito nei modi descritti nel capo B, hanno bloccato SI cogliendolo nella detenzione di circa 1 grammo di cocaina divisa in due involucri termosaldati e di una banconota da cinquanta euro che gli è stata sequestrata. Inoltre, nella abitazione dell'imputato, oltre alla marijuana, è stato trovato materiale idoneo a confezionare singole dosi di droga e denaro contante di medio e piccolo taglio in varie parti della abitazione. In questo quadro non emergono, né sono state evidenziate manifeste illogicità nel ragionamento con cui la Corte d'appello — alla luce del fatto che addosso al ricorrente, nel modo sopra descritto, sono stati trovato due involucri contenenti cocaina e la somma di 50 euro — ha 2 3 concluso che ciò che SI scambiò con l'altra persona era sostanza stupefacente. 1.2. Relativamente al reato di cui al capo B, la Corte di appello ha evidenziato che SI non obbedì all'alt intimatogli dai Carabinieri ma fuggì con la sua autovettura per le vie di Torvajanica, per un periodo di tempo non breve, in ore pomeridiane e violando diverse norme sulla circolazione stradale, mentre del tutto indimostrata risulta la prospettazione difensiva secondo cui egli sarebbe fuggito per la sensazione di paura ingenerata da minacce precedentemente ricevute (p.5). Pertanto, al riguardo deve ribadirsi che la opposizione al compimento dell'ufficio e del servizio può realizzarsi anche in forme diverse da quelle riconducibili alle previsioni degli artt. 610 o dell'art. 612 cod. pen. mediante una violenza o una minaccia impropria, che, pur non aggredendo direttamente il pubblico ufficiale, si riverbera negativamente sull'esplicazione della sua funzione, impedendola o ostacolandola e, quindi, come nel caso in esame, mediante una fuga in condizioni tali da scoraggiare l'inseguimento per evitare danni alle persone (Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207; Sez. 6, n. 46743 del 06/11/2013, Ezzamouri, Rv. 257513). 1.3. Quanto al terzo motivo di ricorso deve convenirsi con il ricorrente che l'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 espressamente esclude la confisca ex art. 240- bis cod. pen. per i casi, come quello per il quale si procede, di reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990, sicché la confisca del denaro è consentita solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990 e cioè quando il denaro costituisce il prezzo o il profitto del reato. Tuttavia, nella fattispecie, anche se la Corte d'appello non ha chiarito a che titolo ha ritenuto di confermare la confisca della somma disposta dal Tribunale deve ritenersi che la sua risposta sia implicita nella stessa ricostruzione dei fatti che l'ha condotta a ritenere provato il reato e quindi, la somma sequestrata corrispondente al profitto della cessione illecita di sostanza stupefacente. Tale confisca, sebbene la sentenza sia imprecisa sul punto, è riferibile alla somma trovata addosso all'imputato subito dopo la cessione della sostanza stupefacente da parte sua e indicata come un'unica banconota di cinquanta euro, sia nella sentenza (p. 4-5, non numerate) che nel verbale di perquisizione personale con correlato sequestro redatto dai Carabinieri della Stazione di Torvajanica il 25 gennaio 2021. 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2023