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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 311/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 984/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via Marcello Boglione 73 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8811/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 28
e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8811/2024, depositata il 2.7.2024, la CGT di 1° grado di Roma ha rigettato, con compensazione delle spese di lite, il ricorso presentato dall'Ricorrente_1 S.p.A. contro l'A. E. Direzione Regionale Lazio avverso il diniego tacito del rimborso, comprensivo di interessi, di parte dell'IRES dovuta per l'anno 2015, per un importo di euro 17.611,00, e di parte dell'IRAP dovuta per l'anno
2015 per un importo di euro 4.006,00, per un totale di euro 21.617,00.
Avverso la predetta sentenza – che, in relazione alla deducibilità dell'IMU dall'IRES sugli immobili strumentali richiesta con l'istanza di rimborso, ricostruito il quadro normativo, previo richiamo della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 262/2020 con cui è stata ha dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art 14, comma 1, d.lgs. n 23/2011 nella parte in cui prevede l'indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dall'imponibile IRES per riscontrata violazione del principio di coerenza e quindi di ragionevolezza ai sensi degli artt 3 e 53 della Costituzione, nonché della successiva sentenza n. 21/2024 in cui si è affermato che le argomentazioni utilizzate per deducibilità dell'IMU dall'IRES non potevano essere estese all'IRAP, trattandosi di imposte di natura diversa, ha rigettato il ricorso ritenendo legittimi e scevri da vizi i limiti alla deducibilità dei costi, anche se effettivamente sostenuti nell'ambito di un'attività
d'impresa, contemperando gli interessi dei contribuenti e l'esigenza di equilibrio di bilancio – ha interposto appello l'IBL reiterando le argomentazioni tutte addotte in prime cure ed ingiustamente disattese dai primi giudici e chiedendo dichiararsi il suo diritto al rimborso di parte dell'i.re.s. dovuta per l'anno 2015, pari ad
Euro 17.611,00, con conseguente condanna dell'Ufficio al dovuto pagamento, con vittoria di spese del doppio grado.
Ha resistito la DR Lazio che ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, nelle more del giudizio, l'Ricorrente_1 S.p.A. ha fatto pervenire la propria rinuncia all'appello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 44 e dell'art. 61 del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546.
La causa è stata chiamata all'udienza del 3 dicembre 2025 in cui nessuna delle parti è comparsa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti e, segnatamente, l'atto di rinuncia all'appello, debitamente depositato in via telematica dall'Istituto appellante, non può che prendere atto della volontà della parte e, conseguentemente, estinguere il giudizio.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunciando, preso atto della rinuncia all'appello da parte della appellante e della acquiescenza dell'appellata estingue il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 984/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via Marcello Boglione 73 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8811/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 28
e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8811/2024, depositata il 2.7.2024, la CGT di 1° grado di Roma ha rigettato, con compensazione delle spese di lite, il ricorso presentato dall'Ricorrente_1 S.p.A. contro l'A. E. Direzione Regionale Lazio avverso il diniego tacito del rimborso, comprensivo di interessi, di parte dell'IRES dovuta per l'anno 2015, per un importo di euro 17.611,00, e di parte dell'IRAP dovuta per l'anno
2015 per un importo di euro 4.006,00, per un totale di euro 21.617,00.
Avverso la predetta sentenza – che, in relazione alla deducibilità dell'IMU dall'IRES sugli immobili strumentali richiesta con l'istanza di rimborso, ricostruito il quadro normativo, previo richiamo della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 262/2020 con cui è stata ha dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art 14, comma 1, d.lgs. n 23/2011 nella parte in cui prevede l'indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dall'imponibile IRES per riscontrata violazione del principio di coerenza e quindi di ragionevolezza ai sensi degli artt 3 e 53 della Costituzione, nonché della successiva sentenza n. 21/2024 in cui si è affermato che le argomentazioni utilizzate per deducibilità dell'IMU dall'IRES non potevano essere estese all'IRAP, trattandosi di imposte di natura diversa, ha rigettato il ricorso ritenendo legittimi e scevri da vizi i limiti alla deducibilità dei costi, anche se effettivamente sostenuti nell'ambito di un'attività
d'impresa, contemperando gli interessi dei contribuenti e l'esigenza di equilibrio di bilancio – ha interposto appello l'IBL reiterando le argomentazioni tutte addotte in prime cure ed ingiustamente disattese dai primi giudici e chiedendo dichiararsi il suo diritto al rimborso di parte dell'i.re.s. dovuta per l'anno 2015, pari ad
Euro 17.611,00, con conseguente condanna dell'Ufficio al dovuto pagamento, con vittoria di spese del doppio grado.
Ha resistito la DR Lazio che ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, nelle more del giudizio, l'Ricorrente_1 S.p.A. ha fatto pervenire la propria rinuncia all'appello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 44 e dell'art. 61 del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546.
La causa è stata chiamata all'udienza del 3 dicembre 2025 in cui nessuna delle parti è comparsa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti e, segnatamente, l'atto di rinuncia all'appello, debitamente depositato in via telematica dall'Istituto appellante, non può che prendere atto della volontà della parte e, conseguentemente, estinguere il giudizio.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunciando, preso atto della rinuncia all'appello da parte della appellante e della acquiescenza dell'appellata estingue il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025