CASS
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2025, n. 18350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18350 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile BO LE NC nato il [...] nel procedimento a carico di: SC NA NA nato il [...] avverso la sentenza del 12/12/2024 del GIUDICE DI PACE di UDINE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa M. Francesca Loy, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del terzo motivo di ricorso. La difesa dell'imputata ha trasmesso memoria difensiva, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o respingersi il ricorso della parte civile. Ritenuto in fatto 1.ZE NA AN, parte civile già ricorrente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 274 del 2000, ha proposto ricorso per cassazione agli effetti penali avverso la sentenza del giudice di Penale Sent. Sez. 5 Num. 18350 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 24/04/2025 pace di Udine, emessa prima dell'apertura del dibattimento, che ha dichiarato improcedibile per tardività l'azione penale esercitata nei confronti di OP DO AM per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen., commesso, secondo l'editto imputativo, il 24 settembre 2023. 1.1.11 giudice di pace, in accoglimento di un'eccezione formulata dalla difesa dell'imputata, ha ritenuto che l'avvenuta presentazione del ricorso immediato, che produce gli effetti della querela, oltre il termine di tre mesi dalla notizia del fatto da parte della persona offesa abbia influito sulla tempestività della procedibilità per il reato contestato. 2.L'atto di impugnazione si è affidato a tre motivi, di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.Con il primo motivo, sono stati denunciati i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen..A parere della difesa della ricorrente, la tardività dichiarata dal primo giudice non sussisterebbe, dal momento che - in virtù della natura processuale del ricorso immediato - il termine di 3 mesi sarebbe andato a scadere in giorno festivo (il 24 dicembre 2023, domenica), con la conseguente necessità della proroga al successivo primo giorno utile non festivo. Pertanto, corretta e tempestiva sarebbe stata la presentazione, avvenuta nella cancelleria del giudice di pace il 27 dicembre 2023. 2.2. Il secondo motivo ha dedotto i medesimi vizi, con riferimento all'affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui il ricorrente avrebbe potuto inoltrare al giudice di pace il ricorso immediato il 24 dicembre 2023 a mezzo pec, così come aveva fatto con la comunicazione al pubblico ministero. Secondo la tesi difensiva, il deposito telematico, alla data del 24 dicembre 2023, sarebbe stato previsto solo per determinate tipologie di atti, in base a quanto previsto dal D.M. del 4 luglio 2023. Il ricorso immediato non sarebbe stato incluso nell'elenco all'epoca vigente. 2.3.11 terzo motivo ha lamentato, richiamando i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., che in ogni caso il giudice di pace avrebbe dovuto tener conto della comunicazione del ricorso immediato all'ufficio del pubblico ministero, pacificamente avvenuta a mezzo pec il 24 dicembre 2023, in considerazione dell'equiparazione degli effetti dell'atto in questione a quelli della querela. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché proposto contro provvedimento non impugnabile. 1.L'art. 38, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, recante «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468», stabilisce che «il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'articolo 21 può 2 proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero»; e, in particolare, in ragione dell'ampiezza della facoltà, può insorgere anche contro la sentenza del giudice di pace che abbia dichiarato l'improcedibilità per mancanza di valida querela (sez.5, n. 36639 del 26/04/2005, Di Sevo, Rv. 232337). 2.E tuttavia, il provvedimento emesso dal giudice di pace di Udine non è una sentenza, benchè qualificata tale, ma una risoluzione priva di contenuto decisorio, in sostanziale applicazione dell'art. 26 comma 2 del D. Lgs. n. 274 del 2000, che recita che "se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il giudice di pace ne dispone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento"; ed invero, benchè pronunciata in sede di udienza di comparizione di cui all'art. 29 del citato Decreto, la formula adottata con il dispositivo richiama l'art. 24 Co. i lett. A) d. Lgs. 274/00" e "DICHIARA IMPROCEDIBILE l'azione penale per tardività della proposizione del Ricorso Immediato", con ciò nel complesso evocando la disposizione di portata non definitoria di cui all'art. 26 comma 2 appena menzionata. 2.1. Sul punto, sono intervenute a dirimere un contrasto interpretativo le Sezioni Unite di questa Corte, che hanno radicato il principio in virtù del quale "non è ricorribile per cassazione il decreto con cui il Giudice di pace, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, dichiara inammissibile il ricorso immediato per la citazione a giudizio, presentato dalla persona offesa ai sensi dell'art. 21 dello stesso D.Lgs., poichè tale decreto, per la sua natura interlocutoria, inerente alla mera facoltà di accesso al rito semplificato, non ha contenuto decisorio e non incide in via definitiva su diritti soggettivi delle parti" (sez. U n. 36717 del 26/06/2008, p.o. in proc. Zanchi, Rv. 240398; conf. sez.4, n. 51520 del 20/06/2013, Guasconi, Rv. 257873). Si è osservato che nel caso in cui il giudice di pace ritenga ricorrere una delle cause di inammissibilità del ricorso immediato, tra le quali figura anche l'ipotesi del ricorso presentato fuori termine, deve dichiararlo con decreto pronunciato de plano e trasmettere gli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento;
il procedimento speciale attivato col ricorso <si conclude davanti al giudice adito> con la possibilità di una sua trasformazione in giudizio ordinario ad iniziativa del pubblico ministero, reinvestito della facoltà di scelta se esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione; e, in quest'ultimo caso, i diritti della persona offesa sono comunque salvaguardati dalla previsione di cui all'art. 17 comma 3 del Decreto Lgs. n. 274 del 2000, che onera il pubblico ministero dell'avviso alla persona offesa "nei casi in cui la richiesta di archiviazione è successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi dell'art. 26, comma 2", con la pedissequa riespansione delle opzioni partecipative previste in suo favore. 2.2. Può essere aggiunto, tuttavia, che la doglianza che ha posto l'accento sulla natura "processuale" del ricorso immediato al giudice di pace della persona offesa - rispetto al diverso atteggiarsi della querela, istituto di diritto penale sostanziale, che può essere pacificamente 3 presentata anche in giorno festivo (sez. 5, n. 23281 del 26/03/2010, Ciani, Rv. 247962) - non coglierebbe comunque nel segno, dal momento che l'art. 172 del codice di rito, in tema di regole generali dei termini processuali, stabilisce, al primo comma, che i termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni;
tali termini si computano secondo il calendario comune (art. 172 comma 2 cod. proc. pen. ed art. 14 cod. pen.); al terzo comma è poi previsto che "il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo". 2.3. La disciplina processuale in tema di ricorso immediato della persona offesa nell'ambito della regolamentazione del processo per reati di competenza del giudice di pace (art. 22 comma 1 D. Lgs. n. 274 del 2000) radica in "tre mesi", decorrenti dal giorno in cui la persona offesa è giunta a conoscenza del fatto costituente reato (momento che, nella vicenda in scrutinio, non è in discussione), il termine perentorio per la presentazione dell'atto propulsivo. Sin da risalente giurisprudenza, in linea con il precetto normativo (modulato nello stesso modo, cfr. art. 180 cod. proc. pen. del 1930) e in tema di termine generale stabilito "a mesi", si è affermato il principio in virtù del quale "la scadenza del termine deve considerarsi avvenuta nel giorno del mese corrispondente, secondo il calendario, a quello in cui ha avuto inizio la decorrenza" (sez.2, n. 1048 del 09/06/1965, Manfre, Rv. 087036; sez. 2, n. 358 del 01/03/1965, Boccino, Rv. 099526; sez.1, n. 371 del 23/02/1970, Andriani, Rv.115008; sez.2, ord. n. 3092 del 26/09/1978, Romano, Rv. 340313; più di recente, ex multis, sez.5, n.9572 del 25/01/2008, Verzellino, Rv.239114) ovvero, nel nostro caso, alla scadenza dei tre mesi prescritti dalla legge, il 24 dicembre 2023. Entro tale termine, indipendentemente dalla risposta all'interrogativo sulle modalità cartacee o telematiche del deposito, avrebbe dovuto essere presentato il ricorso nella cancelleria del giudice di pace. 3.Nè potrebbe ritenersi, come sostenuto con il secondo motivo di ricorso, che la trasmissione di un esemplare del ricorso immediato all'ufficio del pubblico ministero, avvenuta in data 24 dicembre 2023, possa valere ad integrare un atto equipollente alla presentazione della querela. 3.1.11 previo deposito, all'ufficio del pubblico ministero, di una "copia" del ricorso, è esclusivamente funzionale al perfezionamento di una fase dell'iter d'impulso del giudizio, che prevede che il pubblico ministero, ove non propenda per l'inammissibilità o la manifesta infondatezza del ricorso della persona offesa-parte civile, formuli l'imputazione "confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso" (art. 25); il pubblico ministero rimane il "dominus" dell'esercizio dell'azione penale, tanto che l'art. 27, che disciplina il decreto di convocazione delle parti di competenza del giudice di pace, dispone che quest'ultimo contenga "la trascrizione dell'imputazione", prerogativa rigorosamente riservata all'organo giudiziario;
l'inerzia del pubblico ministero, o il suo parere contrario, possiedono portata preclusiva, ostano alla prosecuzione del procedimento con tali modalità e determinano la trasmissione degli atti all'ufficio requirente a che proceda nelle forme ordinarie (sez. 4, n. 47030 del 6 novembre 4 Il Presidente 2008, Agostini, n.m.; sez. 5, n. 36636 del 22 marzo 2005, Patti, n.m.; sez.4, n. 33675 del 27/05/2004, Gatto, n.nn.; v. anche Corte Cost. ord. n. 321 del 2008, cit.; ord. n. 114 del 2008 cit., che rimarcano che i diritti della persona offesa, nei limiti previsti dalla legge, possono essere esercitati anche se il pubblico ministero non ritenga di aderire ai contenuti propositivi dell'iniziativa attivata col ricorso immediato). 3.2. Pertanto, il deposito della copia del ricorso nella segreteria del pubblico ministero, idoneo ad innestare il sub-procedimento che chiama in causa il ruolo istituzionale e la funzione del pubblico ministero secondo la prospettiva ed entro i contorni delineati, avviene prima della formalizzazione del ricorso ex art. 21 D. Lgs. n. 274 del 2000, che si perfeziona esclusivamente con la sua presentazione nella cancelleria del giudice di pace e che, tra i requisiti imposti a pena d'inammissibilità, include proprio la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero (art. 24 lett. e) D. Lgs. cit.), ad ulteriore dimostrazione dell'impossibilità di attribuire a quest'ultima una portata "ufficiale" equivalente a quella del ricorso e, dunque, foriera di produrre gli effetti di una querela. 4. Ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24/04/2025 Il r consigli re estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa M. Francesca Loy, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del terzo motivo di ricorso. La difesa dell'imputata ha trasmesso memoria difensiva, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o respingersi il ricorso della parte civile. Ritenuto in fatto 1.ZE NA AN, parte civile già ricorrente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 274 del 2000, ha proposto ricorso per cassazione agli effetti penali avverso la sentenza del giudice di Penale Sent. Sez. 5 Num. 18350 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 24/04/2025 pace di Udine, emessa prima dell'apertura del dibattimento, che ha dichiarato improcedibile per tardività l'azione penale esercitata nei confronti di OP DO AM per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen., commesso, secondo l'editto imputativo, il 24 settembre 2023. 1.1.11 giudice di pace, in accoglimento di un'eccezione formulata dalla difesa dell'imputata, ha ritenuto che l'avvenuta presentazione del ricorso immediato, che produce gli effetti della querela, oltre il termine di tre mesi dalla notizia del fatto da parte della persona offesa abbia influito sulla tempestività della procedibilità per il reato contestato. 2.L'atto di impugnazione si è affidato a tre motivi, di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.Con il primo motivo, sono stati denunciati i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen..A parere della difesa della ricorrente, la tardività dichiarata dal primo giudice non sussisterebbe, dal momento che - in virtù della natura processuale del ricorso immediato - il termine di 3 mesi sarebbe andato a scadere in giorno festivo (il 24 dicembre 2023, domenica), con la conseguente necessità della proroga al successivo primo giorno utile non festivo. Pertanto, corretta e tempestiva sarebbe stata la presentazione, avvenuta nella cancelleria del giudice di pace il 27 dicembre 2023. 2.2. Il secondo motivo ha dedotto i medesimi vizi, con riferimento all'affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui il ricorrente avrebbe potuto inoltrare al giudice di pace il ricorso immediato il 24 dicembre 2023 a mezzo pec, così come aveva fatto con la comunicazione al pubblico ministero. Secondo la tesi difensiva, il deposito telematico, alla data del 24 dicembre 2023, sarebbe stato previsto solo per determinate tipologie di atti, in base a quanto previsto dal D.M. del 4 luglio 2023. Il ricorso immediato non sarebbe stato incluso nell'elenco all'epoca vigente. 2.3.11 terzo motivo ha lamentato, richiamando i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., che in ogni caso il giudice di pace avrebbe dovuto tener conto della comunicazione del ricorso immediato all'ufficio del pubblico ministero, pacificamente avvenuta a mezzo pec il 24 dicembre 2023, in considerazione dell'equiparazione degli effetti dell'atto in questione a quelli della querela. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché proposto contro provvedimento non impugnabile. 1.L'art. 38, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, recante «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468», stabilisce che «il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'articolo 21 può 2 proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero»; e, in particolare, in ragione dell'ampiezza della facoltà, può insorgere anche contro la sentenza del giudice di pace che abbia dichiarato l'improcedibilità per mancanza di valida querela (sez.5, n. 36639 del 26/04/2005, Di Sevo, Rv. 232337). 2.E tuttavia, il provvedimento emesso dal giudice di pace di Udine non è una sentenza, benchè qualificata tale, ma una risoluzione priva di contenuto decisorio, in sostanziale applicazione dell'art. 26 comma 2 del D. Lgs. n. 274 del 2000, che recita che "se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il giudice di pace ne dispone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento"; ed invero, benchè pronunciata in sede di udienza di comparizione di cui all'art. 29 del citato Decreto, la formula adottata con il dispositivo richiama l'art. 24 Co. i lett. A) d. Lgs. 274/00" e "DICHIARA IMPROCEDIBILE l'azione penale per tardività della proposizione del Ricorso Immediato", con ciò nel complesso evocando la disposizione di portata non definitoria di cui all'art. 26 comma 2 appena menzionata. 2.1. Sul punto, sono intervenute a dirimere un contrasto interpretativo le Sezioni Unite di questa Corte, che hanno radicato il principio in virtù del quale "non è ricorribile per cassazione il decreto con cui il Giudice di pace, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, dichiara inammissibile il ricorso immediato per la citazione a giudizio, presentato dalla persona offesa ai sensi dell'art. 21 dello stesso D.Lgs., poichè tale decreto, per la sua natura interlocutoria, inerente alla mera facoltà di accesso al rito semplificato, non ha contenuto decisorio e non incide in via definitiva su diritti soggettivi delle parti" (sez. U n. 36717 del 26/06/2008, p.o. in proc. Zanchi, Rv. 240398; conf. sez.4, n. 51520 del 20/06/2013, Guasconi, Rv. 257873). Si è osservato che nel caso in cui il giudice di pace ritenga ricorrere una delle cause di inammissibilità del ricorso immediato, tra le quali figura anche l'ipotesi del ricorso presentato fuori termine, deve dichiararlo con decreto pronunciato de plano e trasmettere gli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento;
il procedimento speciale attivato col ricorso <si conclude davanti al giudice adito> con la possibilità di una sua trasformazione in giudizio ordinario ad iniziativa del pubblico ministero, reinvestito della facoltà di scelta se esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione; e, in quest'ultimo caso, i diritti della persona offesa sono comunque salvaguardati dalla previsione di cui all'art. 17 comma 3 del Decreto Lgs. n. 274 del 2000, che onera il pubblico ministero dell'avviso alla persona offesa "nei casi in cui la richiesta di archiviazione è successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi dell'art. 26, comma 2", con la pedissequa riespansione delle opzioni partecipative previste in suo favore. 2.2. Può essere aggiunto, tuttavia, che la doglianza che ha posto l'accento sulla natura "processuale" del ricorso immediato al giudice di pace della persona offesa - rispetto al diverso atteggiarsi della querela, istituto di diritto penale sostanziale, che può essere pacificamente 3 presentata anche in giorno festivo (sez. 5, n. 23281 del 26/03/2010, Ciani, Rv. 247962) - non coglierebbe comunque nel segno, dal momento che l'art. 172 del codice di rito, in tema di regole generali dei termini processuali, stabilisce, al primo comma, che i termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni;
tali termini si computano secondo il calendario comune (art. 172 comma 2 cod. proc. pen. ed art. 14 cod. pen.); al terzo comma è poi previsto che "il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo". 2.3. La disciplina processuale in tema di ricorso immediato della persona offesa nell'ambito della regolamentazione del processo per reati di competenza del giudice di pace (art. 22 comma 1 D. Lgs. n. 274 del 2000) radica in "tre mesi", decorrenti dal giorno in cui la persona offesa è giunta a conoscenza del fatto costituente reato (momento che, nella vicenda in scrutinio, non è in discussione), il termine perentorio per la presentazione dell'atto propulsivo. Sin da risalente giurisprudenza, in linea con il precetto normativo (modulato nello stesso modo, cfr. art. 180 cod. proc. pen. del 1930) e in tema di termine generale stabilito "a mesi", si è affermato il principio in virtù del quale "la scadenza del termine deve considerarsi avvenuta nel giorno del mese corrispondente, secondo il calendario, a quello in cui ha avuto inizio la decorrenza" (sez.2, n. 1048 del 09/06/1965, Manfre, Rv. 087036; sez. 2, n. 358 del 01/03/1965, Boccino, Rv. 099526; sez.1, n. 371 del 23/02/1970, Andriani, Rv.115008; sez.2, ord. n. 3092 del 26/09/1978, Romano, Rv. 340313; più di recente, ex multis, sez.5, n.9572 del 25/01/2008, Verzellino, Rv.239114) ovvero, nel nostro caso, alla scadenza dei tre mesi prescritti dalla legge, il 24 dicembre 2023. Entro tale termine, indipendentemente dalla risposta all'interrogativo sulle modalità cartacee o telematiche del deposito, avrebbe dovuto essere presentato il ricorso nella cancelleria del giudice di pace. 3.Nè potrebbe ritenersi, come sostenuto con il secondo motivo di ricorso, che la trasmissione di un esemplare del ricorso immediato all'ufficio del pubblico ministero, avvenuta in data 24 dicembre 2023, possa valere ad integrare un atto equipollente alla presentazione della querela. 3.1.11 previo deposito, all'ufficio del pubblico ministero, di una "copia" del ricorso, è esclusivamente funzionale al perfezionamento di una fase dell'iter d'impulso del giudizio, che prevede che il pubblico ministero, ove non propenda per l'inammissibilità o la manifesta infondatezza del ricorso della persona offesa-parte civile, formuli l'imputazione "confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso" (art. 25); il pubblico ministero rimane il "dominus" dell'esercizio dell'azione penale, tanto che l'art. 27, che disciplina il decreto di convocazione delle parti di competenza del giudice di pace, dispone che quest'ultimo contenga "la trascrizione dell'imputazione", prerogativa rigorosamente riservata all'organo giudiziario;
l'inerzia del pubblico ministero, o il suo parere contrario, possiedono portata preclusiva, ostano alla prosecuzione del procedimento con tali modalità e determinano la trasmissione degli atti all'ufficio requirente a che proceda nelle forme ordinarie (sez. 4, n. 47030 del 6 novembre 4 Il Presidente 2008, Agostini, n.m.; sez. 5, n. 36636 del 22 marzo 2005, Patti, n.m.; sez.4, n. 33675 del 27/05/2004, Gatto, n.nn.; v. anche Corte Cost. ord. n. 321 del 2008, cit.; ord. n. 114 del 2008 cit., che rimarcano che i diritti della persona offesa, nei limiti previsti dalla legge, possono essere esercitati anche se il pubblico ministero non ritenga di aderire ai contenuti propositivi dell'iniziativa attivata col ricorso immediato). 3.2. Pertanto, il deposito della copia del ricorso nella segreteria del pubblico ministero, idoneo ad innestare il sub-procedimento che chiama in causa il ruolo istituzionale e la funzione del pubblico ministero secondo la prospettiva ed entro i contorni delineati, avviene prima della formalizzazione del ricorso ex art. 21 D. Lgs. n. 274 del 2000, che si perfeziona esclusivamente con la sua presentazione nella cancelleria del giudice di pace e che, tra i requisiti imposti a pena d'inammissibilità, include proprio la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero (art. 24 lett. e) D. Lgs. cit.), ad ulteriore dimostrazione dell'impossibilità di attribuire a quest'ultima una portata "ufficiale" equivalente a quella del ricorso e, dunque, foriera di produrre gli effetti di una querela. 4. Ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24/04/2025 Il r consigli re estensore