Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/08/2002, n. 11954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11954 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
ееee 67864 E PUBBLICA 6 ZION 8 5N NOME DEL POPOLO ITALIANO ITALIANA 9 1 / A /4 R A T I 6 IS 2 R G . E A 3 N. R T . A. D U 0 E SUPREMA DI CASSAZIONE B E I 1954/0 2 s S a R E T I A SEZIONE QUENTA M Composta dagli Ill.mi Sigg.: R. G. N. 3885/2000 Presidente SACCUCCI Dott. Bruno Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Dott. Antonio Consigliere Cron. 29563 MERONE Dott. Antonino DI BLASI Rel. Consigliere Rep. Dott. Achille MELONCELLI Consigliere Ud. 28/03/2002 CORTE SUPREMA DE CASSAZION ha pronunciato la seguente: Oggetto: Sentenza SENTENZAMPION VILE appello Motivazione sul ricorso proposto da: N. 67864 ¡Carenze Rilevanza - Condizioni. D'AVANZO ENRICO, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Romano del Foro di S. Maria Capua Vetere, elettivamente domiciliato in Roma, Via Plinio n. 44, presso lo Studio Liccardo, Landolfi & Associati, giusto mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
1379 controricorrente Commissione Tributaria avverso la sentenza della Regionale di Napoli Sez. n.29, n. 21/29/99 del 13-01- 1999, depositata il 17-02-1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28-03-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito per il ricorrente, l'Avv. Roberto Landolfi per delega dell'Avv. Romano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Federico Sorrentino che ha concluso per l'inammissibilità, ed in subordine per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 14-12-1990 D'VA IC vendeva alla Cooperativa "Azzurra s.r.l." un appezzamento di terreno sito in Nola, esteso mq. 24.437 dichiarando un valore finale di L. 580.000.000. In sede di accertamento 1'Ufficio Registro di Eboli elevava il valore finale a L.
1.550.000.000. L'impugnazione del relativo avviso da parte del contribuente veniva rigettata con sentenza del 4-03- 1994, dall'adita Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, nella considerazione che le circostanze che il terreno ricadeva in zona di espansione residenziale e di agevole accesso, erano tali da rendere congruo il valore determinato dall'Ufficio. La decisione veniva gravata di appello da parte del contribuente. Nelle more, l'Ufficio Registro di Eboli notificava l'avviso di liquidazione con il quale veniva richiesto, in via provvisoria, il pagamento dei due terzi dell'imposta, che veniva, del pari, impugnato. La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, con sentenza 28-11-1995, rigettava anche tale ricorso osservando che era in facoltà dell'Ufficio richiedere in via provvisoria i due terzi dell'imposta. Anche tale decisione veniva impugnata. La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, previa riunione dei due appelli, accoglieva in parte quello relativo all'accertamento di valore, riducendo lo stesso a L.930.000.000, mentre rigettava quello concernente l'avviso di liquidazione. Con atto notificato il 15-02-2000, il contribuente ha chiesto la cassazione della decisione di appello, deducendo due profili di censura. Con controricorso notificato il 22-03-2000 1'Amministrazione delle Finanze ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. Con memoria 22-03-2002 il ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni. MOTIVI DELLA DECISIONE ricorrente censura 1'impugnata decisione per Il violazione di legge sotto il profilo del difetto di motivazione, nonché per contraddittorietà della motivazione in relazione all'art.360 n.ri 3 e 5 C.p.C.. Il vizio di motivazione viene denunciato in relazione alla circostanza che i giudici di appello dopo avere preso in considerazione le argomentazioni prospettate contribuente, secondo cui il valore del bene dal compravenduto era sostanzialmente condizionato da pressioni illecite esercitate sul mercato dalla malavita organizzata, non ne aveva tratto le dovute conseguenze nell'effettuare la relativa quantificazione limitandosi а ridurre, peraltro senza offrire alcuna giustificazione, la pretesa erariale del solo 40%. La doglianza è fondata. сове Ritiene, in vero, il Collegio che la parte motiva della decisione in esame non dia contezza dell'iter logico seguito dalla C.T.R., rilevandosi, addirittura, contraddittoria rispetto alle circostanze acquisite, ed alle statuizioni adottate. La censurata motivazione del seguente tenore: "In vero non può disconoscersi che all'epoca del trasferimento del suolo nella zona in questione, a causa di organizzazioni criminali, vigeva un vero e proprio "monopolio" della domanda di suoli edificatori secondo cui il venditore doveva sottostare ai prezzi stabiliti dall'acquirente e la concessione edilizia veniva data solo а personaggi coinvolti in un certo “giro”. La riprova di quanto affermato dall'appellante può anche essere desunta dall'inchiesta giudiziaria avviata dalla Procura della Repubblica di Napoli con riferimento al contesto socio-politico ed ai conseguenti scandali edilizi riguardanti la zona in questione. Anche per tali ragioni si ritiene che il prezzo dichiarato dal venditore non si discosti in modo eccessivo da quello reale di mercato tenuto anche conto del valore di terreni similari, delle servitù gravanti sul terreno e della procedura di esproprio parziale in corso all'epoca della compravendita. Ne consegue che alla luce delle suddette considerazioni il valore finale accertato dall'Ufficio può essere ridotto nella misura del 40% rideterminandolo nella misura di L. 930.000.000". Trattasi, con tutta evidenza, di motivazione sostanzialmente carente, perché, in positivo, non esplicita gli elementi interni al ragionamento del decidente in base ai quali il valore del bene fissato dall'Ufficio andava percentualmente ridotto nella misura del 40% e non, invece, in percentuale diversa ovvero in misura tale da farlo coincidere con quello dichiarato, ed, in negativo, omette ogni valutazione critica di elementi, di natura materiale, logica о processuale che, rimasti estranei al ragionamento dei giudicanti, sarebbero stati idonei a determinare una decisione diversa da quella adottata. Peraltro l'iter argomentativo si rivela certamente contraddittorio, se è pur vero che la C.T.R. giunge ad affermare che "alla luce delle suddette considerazioni il valore finale accertato dall'Ufficio può essere ridotto nella misura del 40%", subito dopo avere evidenziato alcuni fattori che condizionavano negativamente la valutazione, quali servitù e procedure qblative, ed avere riconosciuto che all'epoca, nella zona, le organizzazioni criminali dominanti avevano imposto "un vero e proprio monopolio della domanda di suoli edificatori"; ed, ancora, che il fondamento "di quanto affermato dall'appellante" era desumibile da quanto emerso dall'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli sugli scandali edilizi verificatisi nella zona. Le riscontrate carenze configurano il denunciato vizio tenuto conto che, per l'effetto, la Corte non è posta nelle condizioni di esercitare il doveroso controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, sotteso a verificare se il giudice di appello è pervenuto al convincimento sancito in sentenza, con ragionamento esauriente, senza salti logici e scevro da errori giuridici e che, d'altronde, il tenore dell'atto in esame palesa incongruenze e contraddizioni che costituiscono evidente sintomo d'ingiustizia dell'adottata sentenza. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, cassata l'impugnata sentenza. Il giudice del rinvio, che si designa in altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, adeguandosi ai richiamati principi, procederà al riesame, valutando gli elementi probatori ed offrendo congrua motivazione della decisione che andrà ad assumere. Il medesimo giudice pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania. Così deciso in Roma il 28 Marzo 2002. I Dott Il Consigliere Relatore Estensore Dott. Antoni Blasi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio l Presidente Saccucci Bruno ишо счис DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 8 AGO. 2002Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIA M. 13 TAB. ALL. B - N. 5