CASS
Sentenza 30 giugno 2023
Sentenza 30 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/06/2023, n. 28273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28273 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SS ENRICO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/03/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita l'Avv. CLAUDIA CIORRA, in sostituzione dell'Avv. ANTONIO GALLO, difensore di US CO, la quale ha insistito in particolare sul primo motivo del ricorso e ha concluso richiamandosi integralmente anche agli altri motivi dello stesso atto d'impugnazione. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 08/03/2022, la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del 23/01/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva condannato CO US alla pena di cinque anni di reclusione ed C 6.000,00 di multa per il reato di riciclaggio in concorso. Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato a CO US, in concorso con ME US (figlio dell'imputato), con NA CO (moglie dell'imputato) e con SA TO (poi assolto dal Tribunale di Santa Maria Penale Sent. Sez. 2 Num. 28273 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 31/05/2023 Capua Vetere per non avere commesso il fatto), «perché, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, acquistavano o comunque ricevevano il gommone marca Joker Boa mod. Clubman 28 di metri 8,50 equipaggiato cori motori fuoribordo Suzuki modello DF 250 di provenienza furtiva in quanto oggetto di furto, come da denunzia sporta da D'DR IC in data 10.09.2014 presso la Compagnia Carabinieri NORM di Pozzuoli ed apponevano sui motori targhette identificative appartenenti ad un diverso motore di produzione anno 2007, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa degli stessi. Acc. in data 10.09.2014, in Napoli, Giugliano in Campania e Castel Volturno». 2. Avverso l'indicata sentenza del 08/03/2022 della Corte d'appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, CO US, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., e con riferimento all'art. 192 dello stesso codice, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avergli la Corte d'appello di Napoli attribuito la c:ondotta delittuosa, travisando le dichiarazioni del testimone NI TO di CO (l'autotrasportatore che, per conto della società di trasporto "Capuano", con il proprio camion, aveva trasportato il gommone dal cantiere di Caste! Volturno di cui era amministratrice la moglie dell'imputato NA CO al rimessaggio della società "Capuano"). Secondo il ricorrente, tali dichiarazioni sarebbero state travisate, anzitutto, là dove la Corte d'appello di Napoli afferma che, dalle stesse dichiarazioni, sarebbe emerso che «proprio US CO aveva contattato la società di trasporto Capuano per trasferire il gommone provento di furto dal proprio cantiere al rimessaggio "Capuano"», atteso che lo TO di CO aveva dichiarato che «a me personalmente mi contatta l'ufficio [cioè la società di trasporto "Capuano"]. L'ufficio automaticamente viene contattato sicuramente da CO US, perché era nostro cliente», con la conseguenza che, in realtà, contrariamente a quanto mostrerebbe di ritenere la Corte d'appello di Napoli, il testimone TO di CO non aveva alcuna conoscenza diretta del fatto che l'ufficio della società di trasporto "Capuano" era stato contattato da CO US. Sempre ad avviso del ricorrente, le diichiarazioni del testimone TO di CO sarebbero state travisate, in secondo luogo, anche là dove la Corte d'appello di Napoli afferma che CO US, «per intervenire personalmente nell'azione delittuosa rapportandosi con il trasportatore TO, non poteva non essere consapevole sia della provenienza delittuosa del bene , che di compiere le attività relative a impedire l'identificazione della provenienza delittuosa, vista la sua attività di amministratore del cantiere US», atteso che lo TO di CO non aveva riferito di cosa avesse parlato con CO US, con la conseguenza 2 7-‘,D che la mera presenza di questi al momento del caricamento del gommone rubato sul camion «non prova nulla non avendo riportato il teste TO di CO i dialoghi intrattenuti con l'imputato, che ben avrebbero potuto riguardare tutt'altro». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e con riferimento all'art. 192 dello stesso codice, la mancanza della motivazione per avere la Corte d'appello di Napoli «omesso la valutazione degli indizi che hanno condotto alla affermazione di responsabilità». Il ricorrente lamenta che, dalla sentenza impugnata, non Si comprenderebbe quali elementi siano stati considerati delle prove e quali degli indizi e che, con riguardo a questi ultimi, dovendosi ritenere tali anche le dichiarazioni del testimone TO di CO, sarebbe mancata la valutazione in ordine alla loro gravità, precisione e concordanza, in quanto la Corte d'appello di Napoli si sarebbe limitata a una valutazione «atomistica e parcellizzata» degli stessi indizi. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 648-bis cod. pen., per avere la Corte d'appello di Napoli qualificato il fatto a lui attribuito come riciclaggio anziché come ricettazione. Il ricorrente sostiene che la propria condotta delittuosa, qualora ritenuta sussistente, dovrebbe essere qualificata come ricettazione e non come riciclaggio, atteso che non sarebbe stato accertato «il compimento da parte dell'imputato di operazioni volte a impedire in modo definitivo, o comunque a rendere difficile, l'accertamento della provenienza dei motori». Il ricorrente rappresenta altresì che l'affermazione della Corte d'appello di Napoli secondo cui egli avrebbe agito «per adempiere all'obbligazione che il suo cantiere aveva assunto nei confronti del cliente OL» «avallerebbe la tesi difensiva della ricettazione essendo stato richiamato dalla Corte un generico profitto per sé o per terzi, tipico del dolo anche del delitto di ricettazione» e che anche l'affermazione della stessa Corte d'appello di Napoli secondo cui, «come si evince dagli atti acquisiti, al natante rubato, già al momento della presa in carico, erano stati rimossi i motori», farebbe «propendere per la condotta tipica del delitto di ricettazione». 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione con riguardo al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, tale contraddittorietà discenderebbe dal fatto che la Corte d'appello di Napoli, da un lato, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche in quanto «il Giudice di prime cure applicava la pena minima prevista per il delitto di riciclaggio (anni quattro di reclusione ed euro 5.000 di 3 multa)», pena che la stessa Corte d'appello riteneva adeguata, e, dall'altro lato, in contraddizione con tale affermazione, nel dispositivo della sentenza, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva il realtà irrogato all'imputato la pena di cinque anni di reclusione ed C 6.000,00 di multa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi - i quali, attenendo entrambi all'affermazione di responsabilità dell'imputato, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. 1.1. Costituisce un orientamento consolidato della Corte cli cassazione quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615- 01). È parimenti consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell'ipotesi in cui il giudice dì appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4„ n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01). Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione - e anch'esso, come i precedenti, condiviso dal Collegio - quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore 4 o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 1.2. La Corte d'appello di Napoli ha ritenuto la responsabilil:à dell'imputato per il reato di riciclaggio sulla base, anzitutto, delle dichiarazioni di TA OL (che, in precedenza, aveva acquistato un gommone dal cantiere dei coniugi US e che era stato invitato dallo stesso cantiere a recarsi a ritirare tale gommone sul quale, come concordato con gli stessi US, sarebbero stati montati due motori di seconda mano) e del testimone NI TO di CO, dichiarazioni dalle quali era emerso che il cantiere dei coniugi US, di cui era amministratrice la moglie dell'imputato NA CO, era di fatto amministrato anche da CO US. Per quanto più specificamente riguarda il fatto in contestazione, la Corte d'appello di Napoli ha valorizzato le dichiarazioni del testimone TO di CO il quale, non solo aveva affermato di ritenere che la società di trasporti "Capuano" per la quale lavorava fosse stata contattata, per provvedere al trasporto del gommone di provenienza furtiva dal cantiere dei US al rimessaggio della società "Capuano", da CO US «perché era nostro cliente», ma aveva altresì affermato che, nel cantiere dei US, dove era giunto, «io praticamente ho parlato con CO»; con ciò dovendosi evidentemente intendere, atteso che l'oggetto della deposizione dello TO di CO era costituito dal gommone di provenienza furtiva, che egli aveva parlato con CO US proprio di tale gommone. Tale motivazione della partecipazione dell'imputato alla condotta delittuosa in contestazione e, in particolare, del concorso di CO US, quale organizzatore e coordinatore di essa - in quanto amministratore di fatto del c:antiere dei coniugi US e in quanto con lui aveva essenzialmente interloquito il trasportatore TO di CO a proposito del gommone di provenienza furtiva (rubato quello stesso giorno) - nelle attività dirette a ostacolare l'identificazione di tale provenienza non appare né contraddittoria né manifestamente illogica e, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non evidenzia neppure un travisamento, in forma di macroscopica o manifesta evidenza, delle dichiarazioni del testimone TO di CO, tale da imporre, in termini inequivocabili, un riscontro della non corrispondenza delle due sentenze di merito all'acquisito compendio probatorio, con la conseguenza che la stessa motivazione si sottrae a censure in questa sede di legittimità._ 2. Il 11935Tili o motivo è manifestamente infondato. 5 2.1. Anzitutto, si devono rammentare alcuni principi, affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di distinzione tra il delitto di riciclaggio e quello di ricettazione e di elemento materiale e psicologico del delitto di riciclaggio: a) quanto a detta distinzione, il delitto di riciclaggio si differenzia da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione (Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamé, Rv. 270302-01; Sez. 2, n. 50950 del 13/11/2013, Vinciguerra, Rv. 257982-01; SeZ. 2, n. 48316 del 06/11/2015, Berlingeri, Rv. 265379-01; Sez. 6, n. 28715 del 15/02/2013, Alvaro, Rv. 257205-01); b) quanto all'elemento materiale del delitto di riciclaggio, per quanto qui specificamente interessa, integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio - essendo il delitto in parola a forma libera e attuabile anche con modalità frammentarie e progressive - la condotta consistente nel montaggio di un motore di provenienza furtiva su una autovettura (o, evidentemente, su un natante) "puliti" (Sez. 2, n. 17771 del 11/04/2014, Spataro, Rv. 259581-01), nonché la manomissione di elementi identificativi di un veicolo (o, evidentemente, di un natante), quali la targa, il numero di telaio, i numeri di identificazione di parti meccaniche, atteso che tale manomissione ostacola l'accertamento della provenienza delittuosa del NE (Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv. 257059-01); c) il dolo del delitto di riciclaggio comprende la volontà di compiere le attività volte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni, o altre utilità nella consapevolezza di tale loro origine (Sez. 5, n. 25924 del 02/02/2017, Bassanello, Rv. 270199-01; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Berruti, Rv. 249445-01; Sez. 4, n. 6350 del 30/01/2007, Cazzella, Rv. 236111-01). 2.2. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Napoli, avendo ritenuto - sulla base, come si è detto, di una motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica, in quanto anche esente dai denunciati travisamenti delle dichiarazioni del testimone TO di CO - che l'imputato avesse organizzato e coordinato (insieme con la moglie NA CO) l'attività, materialmente posta in essere dal figlio ME US, consistita nel montare i due motori di provenienza furtiva sul gommone "pulito" di proprietà di TA OL, nonché nell'apporre sugli stessi motori delle targhette identificative diverse da quelle originali, ha correttamente qualificato tali condotte come riciclaggio, in quanto idonee, conformemente anche a quanto reputato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione che si è appena ricordata, a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei due motori. 6 cui„,,40:e 3. Il taiiamo motivo è inammissibile perché il ricorrente non si è compiutamente confrontato con le argomentazioni poste dalla Corte d'appello di Napoli a fondamento del censurato diniego delle circostanze attenuanti generiche. Infatti , la Corte d'appello di Napoli ha negato al ricorrente tale beneficio non solo in ragione della pena che sarebbe stata irrogata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (pena che la Corte d'appello di Napoli, nella motivazione della sentenza impugnata, ha effettivamente erroneamente indicato in quattro anni di reclusione ed C 5.000,00 di multa anziché in cinque anni di reclusione ed C 6.000,00 di multa) ma anche per le ragioni («per le stesse ragioni») che le risultanze processuali avevano fatto emergere il ruolo decisivo dell'imputato in quanto coordinatore della condotta criminosa e che lo stesso imputato era gravato da precedenti penali, anche specifici (uno per ricettazione, del 2004, oltre che uno per minaccia, del 2005). Poiché il ricorrente ha omesso del tutto di confrontarsi con tali ulteriori ragioni del diniego del beneficio richiesto, ne consegue l'inammissibilità del motivo. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31/05/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita l'Avv. CLAUDIA CIORRA, in sostituzione dell'Avv. ANTONIO GALLO, difensore di US CO, la quale ha insistito in particolare sul primo motivo del ricorso e ha concluso richiamandosi integralmente anche agli altri motivi dello stesso atto d'impugnazione. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 08/03/2022, la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del 23/01/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva condannato CO US alla pena di cinque anni di reclusione ed C 6.000,00 di multa per il reato di riciclaggio in concorso. Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato a CO US, in concorso con ME US (figlio dell'imputato), con NA CO (moglie dell'imputato) e con SA TO (poi assolto dal Tribunale di Santa Maria Penale Sent. Sez. 2 Num. 28273 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 31/05/2023 Capua Vetere per non avere commesso il fatto), «perché, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, acquistavano o comunque ricevevano il gommone marca Joker Boa mod. Clubman 28 di metri 8,50 equipaggiato cori motori fuoribordo Suzuki modello DF 250 di provenienza furtiva in quanto oggetto di furto, come da denunzia sporta da D'DR IC in data 10.09.2014 presso la Compagnia Carabinieri NORM di Pozzuoli ed apponevano sui motori targhette identificative appartenenti ad un diverso motore di produzione anno 2007, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa degli stessi. Acc. in data 10.09.2014, in Napoli, Giugliano in Campania e Castel Volturno». 2. Avverso l'indicata sentenza del 08/03/2022 della Corte d'appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, CO US, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., e con riferimento all'art. 192 dello stesso codice, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avergli la Corte d'appello di Napoli attribuito la c:ondotta delittuosa, travisando le dichiarazioni del testimone NI TO di CO (l'autotrasportatore che, per conto della società di trasporto "Capuano", con il proprio camion, aveva trasportato il gommone dal cantiere di Caste! Volturno di cui era amministratrice la moglie dell'imputato NA CO al rimessaggio della società "Capuano"). Secondo il ricorrente, tali dichiarazioni sarebbero state travisate, anzitutto, là dove la Corte d'appello di Napoli afferma che, dalle stesse dichiarazioni, sarebbe emerso che «proprio US CO aveva contattato la società di trasporto Capuano per trasferire il gommone provento di furto dal proprio cantiere al rimessaggio "Capuano"», atteso che lo TO di CO aveva dichiarato che «a me personalmente mi contatta l'ufficio [cioè la società di trasporto "Capuano"]. L'ufficio automaticamente viene contattato sicuramente da CO US, perché era nostro cliente», con la conseguenza che, in realtà, contrariamente a quanto mostrerebbe di ritenere la Corte d'appello di Napoli, il testimone TO di CO non aveva alcuna conoscenza diretta del fatto che l'ufficio della società di trasporto "Capuano" era stato contattato da CO US. Sempre ad avviso del ricorrente, le diichiarazioni del testimone TO di CO sarebbero state travisate, in secondo luogo, anche là dove la Corte d'appello di Napoli afferma che CO US, «per intervenire personalmente nell'azione delittuosa rapportandosi con il trasportatore TO, non poteva non essere consapevole sia della provenienza delittuosa del bene , che di compiere le attività relative a impedire l'identificazione della provenienza delittuosa, vista la sua attività di amministratore del cantiere US», atteso che lo TO di CO non aveva riferito di cosa avesse parlato con CO US, con la conseguenza 2 7-‘,D che la mera presenza di questi al momento del caricamento del gommone rubato sul camion «non prova nulla non avendo riportato il teste TO di CO i dialoghi intrattenuti con l'imputato, che ben avrebbero potuto riguardare tutt'altro». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e con riferimento all'art. 192 dello stesso codice, la mancanza della motivazione per avere la Corte d'appello di Napoli «omesso la valutazione degli indizi che hanno condotto alla affermazione di responsabilità». Il ricorrente lamenta che, dalla sentenza impugnata, non Si comprenderebbe quali elementi siano stati considerati delle prove e quali degli indizi e che, con riguardo a questi ultimi, dovendosi ritenere tali anche le dichiarazioni del testimone TO di CO, sarebbe mancata la valutazione in ordine alla loro gravità, precisione e concordanza, in quanto la Corte d'appello di Napoli si sarebbe limitata a una valutazione «atomistica e parcellizzata» degli stessi indizi. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 648-bis cod. pen., per avere la Corte d'appello di Napoli qualificato il fatto a lui attribuito come riciclaggio anziché come ricettazione. Il ricorrente sostiene che la propria condotta delittuosa, qualora ritenuta sussistente, dovrebbe essere qualificata come ricettazione e non come riciclaggio, atteso che non sarebbe stato accertato «il compimento da parte dell'imputato di operazioni volte a impedire in modo definitivo, o comunque a rendere difficile, l'accertamento della provenienza dei motori». Il ricorrente rappresenta altresì che l'affermazione della Corte d'appello di Napoli secondo cui egli avrebbe agito «per adempiere all'obbligazione che il suo cantiere aveva assunto nei confronti del cliente OL» «avallerebbe la tesi difensiva della ricettazione essendo stato richiamato dalla Corte un generico profitto per sé o per terzi, tipico del dolo anche del delitto di ricettazione» e che anche l'affermazione della stessa Corte d'appello di Napoli secondo cui, «come si evince dagli atti acquisiti, al natante rubato, già al momento della presa in carico, erano stati rimossi i motori», farebbe «propendere per la condotta tipica del delitto di ricettazione». 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione con riguardo al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, tale contraddittorietà discenderebbe dal fatto che la Corte d'appello di Napoli, da un lato, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche in quanto «il Giudice di prime cure applicava la pena minima prevista per il delitto di riciclaggio (anni quattro di reclusione ed euro 5.000 di 3 multa)», pena che la stessa Corte d'appello riteneva adeguata, e, dall'altro lato, in contraddizione con tale affermazione, nel dispositivo della sentenza, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva il realtà irrogato all'imputato la pena di cinque anni di reclusione ed C 6.000,00 di multa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi - i quali, attenendo entrambi all'affermazione di responsabilità dell'imputato, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. 1.1. Costituisce un orientamento consolidato della Corte cli cassazione quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615- 01). È parimenti consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell'ipotesi in cui il giudice dì appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4„ n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01). Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione - e anch'esso, come i precedenti, condiviso dal Collegio - quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore 4 o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 1.2. La Corte d'appello di Napoli ha ritenuto la responsabilil:à dell'imputato per il reato di riciclaggio sulla base, anzitutto, delle dichiarazioni di TA OL (che, in precedenza, aveva acquistato un gommone dal cantiere dei coniugi US e che era stato invitato dallo stesso cantiere a recarsi a ritirare tale gommone sul quale, come concordato con gli stessi US, sarebbero stati montati due motori di seconda mano) e del testimone NI TO di CO, dichiarazioni dalle quali era emerso che il cantiere dei coniugi US, di cui era amministratrice la moglie dell'imputato NA CO, era di fatto amministrato anche da CO US. Per quanto più specificamente riguarda il fatto in contestazione, la Corte d'appello di Napoli ha valorizzato le dichiarazioni del testimone TO di CO il quale, non solo aveva affermato di ritenere che la società di trasporti "Capuano" per la quale lavorava fosse stata contattata, per provvedere al trasporto del gommone di provenienza furtiva dal cantiere dei US al rimessaggio della società "Capuano", da CO US «perché era nostro cliente», ma aveva altresì affermato che, nel cantiere dei US, dove era giunto, «io praticamente ho parlato con CO»; con ciò dovendosi evidentemente intendere, atteso che l'oggetto della deposizione dello TO di CO era costituito dal gommone di provenienza furtiva, che egli aveva parlato con CO US proprio di tale gommone. Tale motivazione della partecipazione dell'imputato alla condotta delittuosa in contestazione e, in particolare, del concorso di CO US, quale organizzatore e coordinatore di essa - in quanto amministratore di fatto del c:antiere dei coniugi US e in quanto con lui aveva essenzialmente interloquito il trasportatore TO di CO a proposito del gommone di provenienza furtiva (rubato quello stesso giorno) - nelle attività dirette a ostacolare l'identificazione di tale provenienza non appare né contraddittoria né manifestamente illogica e, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non evidenzia neppure un travisamento, in forma di macroscopica o manifesta evidenza, delle dichiarazioni del testimone TO di CO, tale da imporre, in termini inequivocabili, un riscontro della non corrispondenza delle due sentenze di merito all'acquisito compendio probatorio, con la conseguenza che la stessa motivazione si sottrae a censure in questa sede di legittimità._ 2. Il 11935Tili o motivo è manifestamente infondato. 5 2.1. Anzitutto, si devono rammentare alcuni principi, affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di distinzione tra il delitto di riciclaggio e quello di ricettazione e di elemento materiale e psicologico del delitto di riciclaggio: a) quanto a detta distinzione, il delitto di riciclaggio si differenzia da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione (Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamé, Rv. 270302-01; Sez. 2, n. 50950 del 13/11/2013, Vinciguerra, Rv. 257982-01; SeZ. 2, n. 48316 del 06/11/2015, Berlingeri, Rv. 265379-01; Sez. 6, n. 28715 del 15/02/2013, Alvaro, Rv. 257205-01); b) quanto all'elemento materiale del delitto di riciclaggio, per quanto qui specificamente interessa, integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio - essendo il delitto in parola a forma libera e attuabile anche con modalità frammentarie e progressive - la condotta consistente nel montaggio di un motore di provenienza furtiva su una autovettura (o, evidentemente, su un natante) "puliti" (Sez. 2, n. 17771 del 11/04/2014, Spataro, Rv. 259581-01), nonché la manomissione di elementi identificativi di un veicolo (o, evidentemente, di un natante), quali la targa, il numero di telaio, i numeri di identificazione di parti meccaniche, atteso che tale manomissione ostacola l'accertamento della provenienza delittuosa del NE (Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv. 257059-01); c) il dolo del delitto di riciclaggio comprende la volontà di compiere le attività volte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni, o altre utilità nella consapevolezza di tale loro origine (Sez. 5, n. 25924 del 02/02/2017, Bassanello, Rv. 270199-01; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Berruti, Rv. 249445-01; Sez. 4, n. 6350 del 30/01/2007, Cazzella, Rv. 236111-01). 2.2. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Napoli, avendo ritenuto - sulla base, come si è detto, di una motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica, in quanto anche esente dai denunciati travisamenti delle dichiarazioni del testimone TO di CO - che l'imputato avesse organizzato e coordinato (insieme con la moglie NA CO) l'attività, materialmente posta in essere dal figlio ME US, consistita nel montare i due motori di provenienza furtiva sul gommone "pulito" di proprietà di TA OL, nonché nell'apporre sugli stessi motori delle targhette identificative diverse da quelle originali, ha correttamente qualificato tali condotte come riciclaggio, in quanto idonee, conformemente anche a quanto reputato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione che si è appena ricordata, a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei due motori. 6 cui„,,40:e 3. Il taiiamo motivo è inammissibile perché il ricorrente non si è compiutamente confrontato con le argomentazioni poste dalla Corte d'appello di Napoli a fondamento del censurato diniego delle circostanze attenuanti generiche. Infatti , la Corte d'appello di Napoli ha negato al ricorrente tale beneficio non solo in ragione della pena che sarebbe stata irrogata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (pena che la Corte d'appello di Napoli, nella motivazione della sentenza impugnata, ha effettivamente erroneamente indicato in quattro anni di reclusione ed C 5.000,00 di multa anziché in cinque anni di reclusione ed C 6.000,00 di multa) ma anche per le ragioni («per le stesse ragioni») che le risultanze processuali avevano fatto emergere il ruolo decisivo dell'imputato in quanto coordinatore della condotta criminosa e che lo stesso imputato era gravato da precedenti penali, anche specifici (uno per ricettazione, del 2004, oltre che uno per minaccia, del 2005). Poiché il ricorrente ha omesso del tutto di confrontarsi con tali ulteriori ragioni del diniego del beneficio richiesto, ne consegue l'inammissibilità del motivo. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31/05/2023.