Articolo 1 della Legge 10 aprile 1981, n. 159
Articolo 2
Versione
14 maggio 1981
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni, adottate a Ginevra il 28 e il 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro:
A) 28 ottobre 1976:
n. 145, concernente la continuita' dell'occupazione della gente di mare.
B) 29 ottobre 1976:
n. 146, concernente le ferie annuali retribuite per i marittimi;
n. 147, concernente le norme minime da osservare sulle navi mercantili.
Entrata in vigore il 14 maggio 1981