Articolo 4 della Legge 4 gennaio 1951, n. 28
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 febbraio 1951
Art. 4.
Coloro che abbiano insegnato per almeno tre anni in accademie o scuole di danza dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto di assumere il titolo di maestro di danza e di esercitare la relativa professione, ancorche' non provvisti di diploma di cui all'articolo precedente.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1951
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