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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/10/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 429 /2025
Oggi 21/10/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia RD, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 429/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Parte_1 C.F._1
AN ( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
E
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Livia
Lo AS ( per procura in atti Email_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso di svolgere dall'1.6.2021 l'incarico a tempo indeterminato di Parte_1
specialista ambulatoriale nella branca di cardiologia presso il Distretto di Pantelleria, ha convenuto l' chiedendo di: - ritenere e dichiarare, Controparte_1
conformemente a quanto riconosciuto dall' di con nota del 28.03.2024, inviata con la CP_1 CP_1
P.e.c. del 3.4.2024, che le spettante dovute allo specialista, Dott. per l'attività esterna Parte_1
prestata devono essere calcolate ai sensi dell'art. 32 (Attività Esterna e Pronta Disponibilità), comma
6 del vigente A.C.N. del 31.03.2020; - ritenere e dichiarare che, il comma 6 del vigente A.C.N. del
2 31.03.2020, prevede il riconoscimento di “un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 43, lettera A, commi 1 e 2, rapportato al tempo di esecuzione di 60 minuti per ciascuna prestazione” e che, “qualora in occasione di un singolo accesso vengano eseguite ulteriori prestazioni, previa autorizzazione aziendale, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti”; - ritenere e dichiarare che, secondo la previsione dell' e dei pareri resi dall' , va riconosciuto al ricorrente il compenso CP_2 CP_3
rapportato al tempo di esecuzione di 60 minuti per ciascuna prestazione, intendendo per essa il primo accesso e/o la prima visita, e in occasione di ogni singolo accesso (cioè di ogni visita), per l'ulteriore prestazione effettuata, il tempo di esecuzione di 20 minuti (cioè ulteriori 20 minuti per l'E.C.G. +
ulteriori 20 minuti per l'Ecocardio); - ritenere e dichiarare che il compenso per l'attività esterna espletata, corrisposto dall' di al ricorrente, nella misura indicata nelle buste paga CP_1 CP_1
allegate, non è stato determinato correttamente, atteso che – tranne che per i mesi di Giugno 2021 e
Marzo 2022 (compensi corrisposti nelle buste paga di Settembre 2021 e Maggio 2022) – per gli altri periodi non vi è alcuna corrispondenza fra le prestazioni effettuate e quelle liquidate;
- ritenere e dichiarare che l'attività esterna espletata dal ricorrente durante l'orario di servizio è quella che risulta dai Prospetti Riepilogativi delle Prestazioni Mensili effettuate e, conseguentemente, ritenere e dichiarare non giustificate le annotazioni in essi apposte dall' perché prive di qualsiasi CP_1
giustificazione; - ritenere e dichiarare che credito vantato dal Dott. nei confronti Parte_1
dell' di per le prestazioni di attività esterna effettuate durante l'orario di servizio nel CP_1 CP_1
periodo Luglio 2021/Giugno 2023, ammonta ad €. 8.098,84 e risulta dalla Tabella di reffronto fra le prestazioni effettuate e quelle pagate;
- condannare l' di a corrispondere al Dott. CP_1 CP_1
la somma di ad €. 8.098,84, per le prestazioni di attività esterna effettuate durante Parte_1
l'orario di servizio nel periodo Luglio 2021/Giugno 2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla esecuzione della prestazione e fino all'effettivo soddisfo;
- ritenere e dichiarare che l' dovrà provvedere a rivedere i conteggi del periodo successivo al mese di Giugno Controparte_1
2023, utilizzando lo stesso criterio di calcolo degli emolumenti forfettari ed a versare al ricorrente la residua somma che risulterà dovuta – previo ricalcolo dei compensi dovuti - oltre interessi e rivalutazione;
- condananre la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Salvo ogni altro migliore diritto.”.
3 Contr L' nel costituirsi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Istruita mediante produzione documentale, la causa è stata discussa all'odierna udienza mediante scambio di note tra le parti.
La causa concerne la corretta individuazione del parametro per il pagamento dell'emolumento forfettario aggiuntivo sul compenso orario, dovuto ai sensi dell'art. 43,
lettera A, commi 1 e 2, determinato ai sensi dell'art. 32 (Attività Esterna e Pronta
Disponibilità), comma 6 del vigente A.C.N. del 31.03.2020, il quale prevede. “6. Per lo svolgimento di attività esterna durante l'orario di servizio e per incarichi conferiti in via esclusiva per tale attività, allo specialista ambulatoriale è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'articolo 43, lettera
A, commi 1 e 2, rapportato al tempo di esecuzione di 60 minuti per ciascuna prestazione.
Qualora in occasione di un singolo accesso vengano eseguite ulteriori prestazioni, previa autorizzazione aziendale, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.”.
In ragione della chiara lettera della norma, può affermarsi che per la esecuzione di prestazioni “successive alla prima” per un tempo stimato pari a 20 minuti devono formare oggetto di specifica autorizzazione aziendale.
Considerato che non vi è prova della richiesta (e ottenuta autorizzazione) in questione,
avendo depositato il ricorrente i soli prospetti riepilogativi delle prestazioni mensili effettuate, non può essere accolta la domanda relativa al pagamento della chiesta somma di
€ 8.098,84.
La sottoscrizione dei prospetti in questione da parte del responsabile del distretto sanitario non può essere infatti intesa quale ratifica ovvero quale autorizzazione postuma, essendo chiara la disposizione applicabile che prevede un'autorizzazione preventiva al dispiegamento di ulteriore attività in occasione del singolo accesso.
Contr In ragione del contegno delle parti (in precedenza l' non aveva contestato i conteggi del sanitario) e della natura della decisione, si reputano sussistenti gravi e giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Marsala, 21.10.2025
IL GIUDICE
-C RD
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
RD in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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