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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16564 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9095/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvio Cinque, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9095/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEGNALINI Parte_1 C.F._1 ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA R. PIRIA 9 00100 ROMA presso il difensore avv. SEGNALINI ANGELO
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 SCERPA MANUELA, elettivamente domiciliato in VIA G. ANTONELLI, 50 00197 ROMA presso il difensore avv. SCERPA MANUELA
CONVENUTA – ATTRICE in riconvenzionale
FATTO E DIRITTO
Il sig. ha convenuto in giudizio per sentir accertare e dichiarare, ai Parte_1 CP_1 sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Roma al foglio 601 part. 89, del manufatto sovrastante identificato al foglio 601 part. 965 e dell'immobile distinto al foglio 601 part. 94, in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni.
L'attore ha esposto di aver posseduto i terreni sopra indicati dal 1980 (prima di lui, erano stati in possesso del padre sig. senza aver mai ricevuto alcuna contestazione del suo Persona_1 possesso, né mai rivendiche in ordine alla proprietà dell'immobile de quo.
Inoltre, ha rappresentato di godere, a tutt'oggi, del suddetto terreno in via esclusiva, esercitandovi il dominio diretto quale unico, vero ed esclusivo proprietario. pagina 1 di 5 L'amministrazione convenuta, regolarmente citata in giudizio, si è costituita rappresentando che i terreni indicati dall'attore, in precedenza appartenenti alla Pietralata Nova S.p.a., non possono essere oggetto di usucapione, in quanto, a seguito dell'esproprio per pubblica utilità avvenuto nel 1999, sono entrati a far parte del patrimonio indisponibile di CP_1
Peraltro, la parte convenuta ha affermato che, pur volendo prescindere dalla predetta circostanza,
l'attore non avrebbe potuto usucapire i beni perché ha avuto la disponibilità dei terreni e dei manufatti quale detentore nomine alieno e non quale possessore. Infatti, prima della espropriazione il sig.
ha goduto dei beni in forza di un contratto di affitto dei terreni rustici, stipulato Persona_1 con la proprietaria originaria, sig.ra , (che successivamente ha venduto alla società Persona_2
Pietralata Nova S.p.a.) mentre a seguito dell'espropriazione è rimasto nella disponibilità dei beni sempre in qualità di detentore, in quanto la notifica del decreto di esproprio non può non far acquisire a colui che si trova nella disponibilità della cosa la consapevolezza dell'alienità della stessa e della impossibilità di far uso del bene come proprio.
L'amministrazione convenuta, tuttavia, non si è limitata alla mera difesa ma ha allargato l'oggetto del giudizio, proponendo domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il rilascio dell'area occupata e dei manufatti che insistono sulla stessa, nonché la condanna dell'attore al pagamento di una somma a titolo di corrispettivo o anche a titolo di indennità o comunque quale risarcimento danni per tutto il periodo accertato in corso di giudizio, di godimento delle porzioni immobiliari da parte dell'attore, da determinarsi a seguito di consulenza tecnica d'ufficio in relazione ad immobili con caratteristiche simili.
In data 27.5.2024 il difensore di parte attrice ha depositato atto di rinuncia agli atti e di rinunzia all'azione che non è stato accettato dalla controparte, la quale ha insistito per la prosecuzione del giudizio.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.9.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c., con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
********************
In via preliminare, devono essere esaminate le domande di rinuncia agli atti e di rinuncia all'azione formulate da parte attrice.
Quanto alla richiesta di rinuncia agli atti del giudizio, deve osservarsi come tale istanza – non mettendo al riparo il convenuto dal rischio di dover affrontare un nuovo processo, laddove la medesima domanda venga successivamente riproposta – deve essere accettata dalle altre parti costituite. pagina 2 di 5 L'art. 306, comma 1, c.p.c., infatti, subordina l'estinzione del processo all'accettazione delle altre parti del giudizio.
Nel caso de quo, l'amministrazione convenuta, anche alla luce della domanda riconvenzionale formulata nella comparsa di costituzione e risposta, non ha accettato l'istanza formulata dall'attore.
Di conseguenza, non può essere accolta l'istanza di rinuncia agli atti e non può essere, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio.
La rinuncia all'azione, diversamente da quella agli atti, non richiede l'accettazione delle altre parti, in quanto preclude al rinunciante di ripresentare la medesima doglianza in un altro processo (cfr. ex multis
Cass.
9.06.2014 n. 12953; Corte app. Salerno 16.11.2022 n. 1512; Cons. St. 29.10.2024 n. 8620).
Inoltre, a differenza della domanda di rinuncia agli atti, esige, in capo al difensore, un mandato ad hoc, non essendo sufficiente quello ad litem, atteso che la rinuncia all'azione non rientra fra le facoltà di modificare le domande e le conclusioni in precedenza formulate (cfr. ex multis Cass., sez. III,
16.05.2024 n. 13636 e Cass. 19.02.2019 n. 4837; Trib. Roma, sez. VI, 11.06.2020 n. 8559).
Tale apposito mandato non è stato depositato dal difensore dell'attore e, di conseguenza, non può essere accolta neanche la domanda di rinuncia all'azione.
Quanto al merito della controversia la domanda proposta dall'attore deve ritenersi infondata.
Infatti, l'amministrazione convenuta ha dimostrato di essere divenuta proprietaria dei terreni oggetto di giudizio a seguito dell'esproprio per pubblica utilità avvenuto nel 1999.
L'area, essendo stata acquisita per realizzare un'opera pubblica – costruzione del Sistema Direzionale
Orientale –, è confluita nel patrimonio indisponibile di acquisendo i caratteri tipici CP_1 della indisponibilità e dell'inusucapibilità.
Infatti, in virtù del combinato disposto tra gli artt. 828 e 830 c.c. si evince che i beni del patrimonio indisponibile possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge e, quindi, non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene (cfr., ex multis, Cass, sez. II, 28.7.2002 n. 12608; Cass., sez. II, 9.4.1998, n.
3667 e Trib. Roma sent. n. 20319/2010).
Tuttavia, pur volendo prescindere dalla oggettiva inusucapibilità dei terreni, deve rilevarsi come non sussistano nemmeno i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per acquisire la proprietà dei beni immobili.
Infatti, l'amministrazione convenuta ha depositato il verbale di consistenza dell'espropriazione, dal quale risulta che il sig. è stato nella disponibilità dei terreni quale affittuario, in Persona_1 virtù del contratto di affitto dei terreni stipulato il 24.1.1957 con la ditta originaria, appartenente alla sig.ra , che ha successivamente venduto alla società Pietralata Nuova s.p.a. Persona_3
pagina 3 di 5 Tale circostanza, confermata dal padre dell'attore nel verbale di consistenza per l'espropriazione delle aree (1999) e in quello di immissione nel possesso (2002), vale ad escludere in toto quella situazione di possesso che la legge richiede per far acquistare la proprietà del bene a titolo di usucapione.
Peraltro, una situazione possessoria non può ritenersi neanche sussistente a seguito dell'espropriazione da parte di in quanto, come è costantemente affermato in giurisprudenza, il Parte_2 decreto di esproprio, essendo idoneo a far acquisire la proprietà piena del bene al soggetto espropriante, esclude qualsiasi situazione, di fatto o di diritto, con essa incompatibile (cfr. Cass., sez. un., 12.1.2023
n. 651).
Il decreto di esproprio, infatti, fa perdere l'animus possidendi a colui che ne aveva la disponibilità, obbligandolo, se vuole acquisire la proprietà del bene attraverso l'usucapione, a porre in essere un esplicito atto di interversio possessionis (cfr. Cass. 11.6.2007 n. 13669 e Cass. 20.1.1988 n. 6966) di cui, tuttavia, non è stata fornita prova nel presente giudizio.
L'assenza di una situazione possessoria rende ovviamente inutile soffermarsi sulla ricorrenza o meno degli altri caratteri richiesti dall'art. 1158 c.c. per acquistare la proprietà del bene.
Alla luce di quanto sin qui esposto deve rigettarsi la domanda attorea volta ad ottenere l'acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Roma al foglio 601 part. 89, del manufatto sovrastante identificato al foglio 601 part. 965 e dell'immobile distinto al foglio 601 part. 94.
Infine, considerato che l'attore si trova attualmente nella disponibilità del bene in assenza di un valido titolo giustificativo, va accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta e condannato il sig. o le persone che attualmente lo occupano al rilascio delle porzioni Parte_1 immobiliari e dei manufatti sopra indicati a corrispondere a titolo di indennità la somma di € 15.768,00 per il periodo che va dal 1.6.2023 al 31.10.2025.
Tale somma è stata determinata sulla base delle risultanze della espletata CTU, da condividersi pienamente, in quanto corretta sotto il profilo tecnico e logico, considerando il valore locativo annuo del terreno distinto al catasto al foglio 601 part. 89 (2.854, 57 euro), del manufatto distinto al catasto al foglio 601 part. 965 (0,0 euro) e dell'immobile distinto al catasto al foglio 601 part. 94 (3.888,00 euro)
a partire dalla data di presentazione della domanda riconvenzionale, in quanto, per il periodo precedente, gli odierni attori non si trovavano nell'illegittima disponibilità dei beni. Infatti,
l'amministrazione convenuta, come dalla stessa dichiarato nella comparsa di costituzione e risposta, aveva lasciato i terreni, i manufatti e gli immobili oggetto di giudizio nella detenzione precaria degli odierni ricorrenti.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori minimi per la fase introduttiva e quella decisionale e i medi per la fase di studio ed istruttoria previsti dal DM n.
55/2014 per le cause di valore indeterminabile.
Infine, vanno poste a carico dell'attore, totalmente soccombente, anche le spese della CTU svolta nel presente giudizio, come liquidate con decreto del 18.3.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione rigettata, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea volta ad acquisire, per intervenuta usucapione, la proprietà del terreno distinto al catasto al foglio 601 part. 89, del manufatto distinto al catasto al foglio 601 part. 965 e dell'immobile distinto al catasto al foglio 601 part. 94, in quanto infondata in fatto e in diritto;
b) accerta che i terreni identificati al Catasto Terreni del Comune di Roma al foglio 601 part. 89, al foglio 601 part. 965 e al foglio 601 part. 94, sono di proprietà di e, per l'effetto, CP_1 condanna il sig. al rilascio degli stessi;
Parte_1
c) condanna l'attore, per le causali indicate in parte motiva, al pagamento in favore della amministrazione convenuta della somma complessiva di € 15.768,00;
d) condanna altresì l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali, che liquida in € 518,00 per esborsi e in € 5.562,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
e) pone definitivamente le spese della CTU a carico dell'attore.
Così deciso in Roma, il 31.10.2025
Il Giudice
Dott. Silvio Cinque
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvio Cinque, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9095/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEGNALINI Parte_1 C.F._1 ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA R. PIRIA 9 00100 ROMA presso il difensore avv. SEGNALINI ANGELO
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 SCERPA MANUELA, elettivamente domiciliato in VIA G. ANTONELLI, 50 00197 ROMA presso il difensore avv. SCERPA MANUELA
CONVENUTA – ATTRICE in riconvenzionale
FATTO E DIRITTO
Il sig. ha convenuto in giudizio per sentir accertare e dichiarare, ai Parte_1 CP_1 sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Roma al foglio 601 part. 89, del manufatto sovrastante identificato al foglio 601 part. 965 e dell'immobile distinto al foglio 601 part. 94, in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni.
L'attore ha esposto di aver posseduto i terreni sopra indicati dal 1980 (prima di lui, erano stati in possesso del padre sig. senza aver mai ricevuto alcuna contestazione del suo Persona_1 possesso, né mai rivendiche in ordine alla proprietà dell'immobile de quo.
Inoltre, ha rappresentato di godere, a tutt'oggi, del suddetto terreno in via esclusiva, esercitandovi il dominio diretto quale unico, vero ed esclusivo proprietario. pagina 1 di 5 L'amministrazione convenuta, regolarmente citata in giudizio, si è costituita rappresentando che i terreni indicati dall'attore, in precedenza appartenenti alla Pietralata Nova S.p.a., non possono essere oggetto di usucapione, in quanto, a seguito dell'esproprio per pubblica utilità avvenuto nel 1999, sono entrati a far parte del patrimonio indisponibile di CP_1
Peraltro, la parte convenuta ha affermato che, pur volendo prescindere dalla predetta circostanza,
l'attore non avrebbe potuto usucapire i beni perché ha avuto la disponibilità dei terreni e dei manufatti quale detentore nomine alieno e non quale possessore. Infatti, prima della espropriazione il sig.
ha goduto dei beni in forza di un contratto di affitto dei terreni rustici, stipulato Persona_1 con la proprietaria originaria, sig.ra , (che successivamente ha venduto alla società Persona_2
Pietralata Nova S.p.a.) mentre a seguito dell'espropriazione è rimasto nella disponibilità dei beni sempre in qualità di detentore, in quanto la notifica del decreto di esproprio non può non far acquisire a colui che si trova nella disponibilità della cosa la consapevolezza dell'alienità della stessa e della impossibilità di far uso del bene come proprio.
L'amministrazione convenuta, tuttavia, non si è limitata alla mera difesa ma ha allargato l'oggetto del giudizio, proponendo domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il rilascio dell'area occupata e dei manufatti che insistono sulla stessa, nonché la condanna dell'attore al pagamento di una somma a titolo di corrispettivo o anche a titolo di indennità o comunque quale risarcimento danni per tutto il periodo accertato in corso di giudizio, di godimento delle porzioni immobiliari da parte dell'attore, da determinarsi a seguito di consulenza tecnica d'ufficio in relazione ad immobili con caratteristiche simili.
In data 27.5.2024 il difensore di parte attrice ha depositato atto di rinuncia agli atti e di rinunzia all'azione che non è stato accettato dalla controparte, la quale ha insistito per la prosecuzione del giudizio.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.9.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c., con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
********************
In via preliminare, devono essere esaminate le domande di rinuncia agli atti e di rinuncia all'azione formulate da parte attrice.
Quanto alla richiesta di rinuncia agli atti del giudizio, deve osservarsi come tale istanza – non mettendo al riparo il convenuto dal rischio di dover affrontare un nuovo processo, laddove la medesima domanda venga successivamente riproposta – deve essere accettata dalle altre parti costituite. pagina 2 di 5 L'art. 306, comma 1, c.p.c., infatti, subordina l'estinzione del processo all'accettazione delle altre parti del giudizio.
Nel caso de quo, l'amministrazione convenuta, anche alla luce della domanda riconvenzionale formulata nella comparsa di costituzione e risposta, non ha accettato l'istanza formulata dall'attore.
Di conseguenza, non può essere accolta l'istanza di rinuncia agli atti e non può essere, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio.
La rinuncia all'azione, diversamente da quella agli atti, non richiede l'accettazione delle altre parti, in quanto preclude al rinunciante di ripresentare la medesima doglianza in un altro processo (cfr. ex multis
Cass.
9.06.2014 n. 12953; Corte app. Salerno 16.11.2022 n. 1512; Cons. St. 29.10.2024 n. 8620).
Inoltre, a differenza della domanda di rinuncia agli atti, esige, in capo al difensore, un mandato ad hoc, non essendo sufficiente quello ad litem, atteso che la rinuncia all'azione non rientra fra le facoltà di modificare le domande e le conclusioni in precedenza formulate (cfr. ex multis Cass., sez. III,
16.05.2024 n. 13636 e Cass. 19.02.2019 n. 4837; Trib. Roma, sez. VI, 11.06.2020 n. 8559).
Tale apposito mandato non è stato depositato dal difensore dell'attore e, di conseguenza, non può essere accolta neanche la domanda di rinuncia all'azione.
Quanto al merito della controversia la domanda proposta dall'attore deve ritenersi infondata.
Infatti, l'amministrazione convenuta ha dimostrato di essere divenuta proprietaria dei terreni oggetto di giudizio a seguito dell'esproprio per pubblica utilità avvenuto nel 1999.
L'area, essendo stata acquisita per realizzare un'opera pubblica – costruzione del Sistema Direzionale
Orientale –, è confluita nel patrimonio indisponibile di acquisendo i caratteri tipici CP_1 della indisponibilità e dell'inusucapibilità.
Infatti, in virtù del combinato disposto tra gli artt. 828 e 830 c.c. si evince che i beni del patrimonio indisponibile possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge e, quindi, non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene (cfr., ex multis, Cass, sez. II, 28.7.2002 n. 12608; Cass., sez. II, 9.4.1998, n.
3667 e Trib. Roma sent. n. 20319/2010).
Tuttavia, pur volendo prescindere dalla oggettiva inusucapibilità dei terreni, deve rilevarsi come non sussistano nemmeno i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per acquisire la proprietà dei beni immobili.
Infatti, l'amministrazione convenuta ha depositato il verbale di consistenza dell'espropriazione, dal quale risulta che il sig. è stato nella disponibilità dei terreni quale affittuario, in Persona_1 virtù del contratto di affitto dei terreni stipulato il 24.1.1957 con la ditta originaria, appartenente alla sig.ra , che ha successivamente venduto alla società Pietralata Nuova s.p.a. Persona_3
pagina 3 di 5 Tale circostanza, confermata dal padre dell'attore nel verbale di consistenza per l'espropriazione delle aree (1999) e in quello di immissione nel possesso (2002), vale ad escludere in toto quella situazione di possesso che la legge richiede per far acquistare la proprietà del bene a titolo di usucapione.
Peraltro, una situazione possessoria non può ritenersi neanche sussistente a seguito dell'espropriazione da parte di in quanto, come è costantemente affermato in giurisprudenza, il Parte_2 decreto di esproprio, essendo idoneo a far acquisire la proprietà piena del bene al soggetto espropriante, esclude qualsiasi situazione, di fatto o di diritto, con essa incompatibile (cfr. Cass., sez. un., 12.1.2023
n. 651).
Il decreto di esproprio, infatti, fa perdere l'animus possidendi a colui che ne aveva la disponibilità, obbligandolo, se vuole acquisire la proprietà del bene attraverso l'usucapione, a porre in essere un esplicito atto di interversio possessionis (cfr. Cass. 11.6.2007 n. 13669 e Cass. 20.1.1988 n. 6966) di cui, tuttavia, non è stata fornita prova nel presente giudizio.
L'assenza di una situazione possessoria rende ovviamente inutile soffermarsi sulla ricorrenza o meno degli altri caratteri richiesti dall'art. 1158 c.c. per acquistare la proprietà del bene.
Alla luce di quanto sin qui esposto deve rigettarsi la domanda attorea volta ad ottenere l'acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Roma al foglio 601 part. 89, del manufatto sovrastante identificato al foglio 601 part. 965 e dell'immobile distinto al foglio 601 part. 94.
Infine, considerato che l'attore si trova attualmente nella disponibilità del bene in assenza di un valido titolo giustificativo, va accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta e condannato il sig. o le persone che attualmente lo occupano al rilascio delle porzioni Parte_1 immobiliari e dei manufatti sopra indicati a corrispondere a titolo di indennità la somma di € 15.768,00 per il periodo che va dal 1.6.2023 al 31.10.2025.
Tale somma è stata determinata sulla base delle risultanze della espletata CTU, da condividersi pienamente, in quanto corretta sotto il profilo tecnico e logico, considerando il valore locativo annuo del terreno distinto al catasto al foglio 601 part. 89 (2.854, 57 euro), del manufatto distinto al catasto al foglio 601 part. 965 (0,0 euro) e dell'immobile distinto al catasto al foglio 601 part. 94 (3.888,00 euro)
a partire dalla data di presentazione della domanda riconvenzionale, in quanto, per il periodo precedente, gli odierni attori non si trovavano nell'illegittima disponibilità dei beni. Infatti,
l'amministrazione convenuta, come dalla stessa dichiarato nella comparsa di costituzione e risposta, aveva lasciato i terreni, i manufatti e gli immobili oggetto di giudizio nella detenzione precaria degli odierni ricorrenti.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori minimi per la fase introduttiva e quella decisionale e i medi per la fase di studio ed istruttoria previsti dal DM n.
55/2014 per le cause di valore indeterminabile.
Infine, vanno poste a carico dell'attore, totalmente soccombente, anche le spese della CTU svolta nel presente giudizio, come liquidate con decreto del 18.3.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione rigettata, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea volta ad acquisire, per intervenuta usucapione, la proprietà del terreno distinto al catasto al foglio 601 part. 89, del manufatto distinto al catasto al foglio 601 part. 965 e dell'immobile distinto al catasto al foglio 601 part. 94, in quanto infondata in fatto e in diritto;
b) accerta che i terreni identificati al Catasto Terreni del Comune di Roma al foglio 601 part. 89, al foglio 601 part. 965 e al foglio 601 part. 94, sono di proprietà di e, per l'effetto, CP_1 condanna il sig. al rilascio degli stessi;
Parte_1
c) condanna l'attore, per le causali indicate in parte motiva, al pagamento in favore della amministrazione convenuta della somma complessiva di € 15.768,00;
d) condanna altresì l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali, che liquida in € 518,00 per esborsi e in € 5.562,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
e) pone definitivamente le spese della CTU a carico dell'attore.
Così deciso in Roma, il 31.10.2025
Il Giudice
Dott. Silvio Cinque
pagina 5 di 5