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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAOLITTO LIBERATO, Presidente
AMORE PELLEGRINO, RE
MOSCETTA ILARIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 158/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TR6CR0200059 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 523/2025 depositato il 22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 s.r.l., rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.le di Campobasso per l'annullamento dell'atto di recupero di credito d'imposta n. TR6CR0200059/2024 relativo agli anni 2018/2019.
La Società ricorrente ha effettuato compensazioni negli anni 2019, 2020 e 2021, utilizzando il codice tributo
6857, in relazione al credito per ricerca e sviluppo maturato negli anni 2018 e 2019.
Allo scopo di verificare l'esistenza dei requisiti di accesso al credito, con inviti n. I00245/2021 e n. I00246/2021, notificati il 31/05/2021, l'Ufficio Controlli della Direzione di Campobasso, chiedeva alla Ricorrente_1 S.r.l. la presentazione, in relazione, rispettivamente, agli anni d'imposta 2018 e 2019, di apposita certificazione delle spese ammissibili al credito d'imposta R&S e della corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa da parte di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
La Società, in risposta a detti inviti, presentava:
- la “certificazione della documentazione contabile”, redatta in data 15/04/2019 dal dott. Nominativo_1, relativa all'anno d'imposta 2018, dalla quale si evince che l'ammontare del credito d'imposta spettante per tale annualità è pari a € 379.037,61 (oltre a € 5.000,00 relativi al costo della certificazione). La citata documentazione veniva acquisita con prot. n. 28344 del 14/06/2021;
- la “certificazione della documentazione contabile”, redatta in data 16/03/2020 dalla dott. ssa Nominativo_2, relativa all'anno d'imposta 2019, dalla quale si evince che l'ammontare del credito d'imposta spettante per tale annualità è pari a € 180.790,32 (oltre a € 5.000,00 relativi al costo della certificazione). La citata documentazione veniva acquisita con prot. n. 28344 del 14/06/2021.
In data 29/07/2024 l'Ufficio notificava alla Società l'ulteriore invito n. I00220/2024, con il quale, in riferimento agli importi compensati negli anni 2019, 2020 e 2021, chiedeva di presentare, entro la data del 05/09/2024:
• apposita documentazione concernente l'ammissibilità delle attività di ricerca e sviluppo svolte, per la qualificazione in una delle tre categorie sopraindicate dalla quale risultino gli elementi di novità che il progetto intende perseguire;
l'individuazione degli ostacoli di tipo tecnico e scientifico al cui superamento sono legati i lavori svolti;
l'avanzamento di tali lavori nell'ambito dei periodi d'imposta agevolabili;
l'indicazione degli elementi nei quali si specificano tali miglioramenti (qualora si tratti di innovazioni che si sostanzino in significativi miglioramenti di prodotti già esistenti sul mercato in cui opera l'impresa);
• la relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in relazione ai progetti o ai sotto progetti realizzati ed in corso di realizzazione, redatta dal responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o dal responsabile del singolo progetto e controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del D.P.R. 445/2000. In caso di ricerca commissionata, il documento redatto a cura del soggetto commissionario. In particolare, dalla relazione tecnica devono risultare, a titolo esemplificativo, la descrizione del progetto o del sotto-progetto intrapreso, l'individuazione dellincertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell'arte del settore e per il cui superamento si è reso appunto necessario lo svolgimento dei lavori di ricerca e sviluppo, gli elementi rilevanti per la valutazione della novità dei nuovi prodotti o dei nuovi processi o, nel caso di attività relative a prodotti e processi esistenti, gli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti ad essi apportati ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di routine o di normale sviluppo prodotto e ai fini della distinzione dei lavori di ricerca e sviluppo dalle ordinarie attività dell'impresa (circ. n. 8/E del 10 aprile 2019);
• la documentazione concernente l'effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti per ciascuna tipologia di investimenti in attività di ricerca e sviluppo ammissibili.
In data 02/08/2024, a mezzo posta elettronica certificata acquisita con prot. n. 59096/2024, la Società comunicava che, a causa dell'assenza per motivi lavorativi del rappresentante legale sig. Rappresentante_1, si rendeva necessaria una proroga del termine per la consegna della documentazione richiesta con l'invito n.
I00220/2024, e chiedeva di fissare per l'appuntamento una data nel mese di ottobre.
L'Ufficio, con nota prot. n. 60247/2024, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata il 04/09/2024, concedeva la suddetta proroga fissando l'appuntamento al 01/10/2024, al fine di assecondare le richieste della Società e consentire al sig. Rappresentante_1 di presenziare all'appuntamento. Il successivo 26/09/2024 la Società, a mezzo posta elettronica certificata acquisita con prot. n. 66332/2424, chiedeva una nuova proroga, a data da individuarsi «dopo la metà di questo mese (ottobre), possibilmente verso la fine», a causa della reiterata indisponibilità del sig. Rappresentante_1. L'Ufficio, con nota prot. n. 66409/2024, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata il 27/09/2024, comunicava l'impossibilità di concedere ulteriore proroga e ricordava la possibilità di presentare quanto richiesto con l'invito, oltre che avvalendosi di terzi appositamente delegati, mediante il “Servizio di consegna documenti/istanze”.
La Società, a stretto giro, faceva pervenire un messaggio di posta elettronica certificata con il quale dichiarava che «al momento non siamo in possesso dei documenti in quanto sono custoditi in un luogo riservato a discrezione solo del Sig. Rappresentante_1 vista l'importanza che hanno questi ultimi, quindi purtroppo noi non abbiamo l'accesso per poterli prelevare ne in formato cartaceo ne elettronico. Siamo costretti quindi ad aspettare il suo ritorno. Chiediamo qualche giorno di tempo in più per consegnarli».
Alla data del 01/10/2024, prevista per la consegna della documentazione dopo la proroga concessa dall'Ufficio, la Società non si presentava né trasmetteva alcunché. Pertanto, l'Ufficio emetteva nei confronti della Ricorrente_1 S.r.l. l'atto di contestazione n. TR6CO0200192/2024, notificato il 07/10/2024, con il quale veniva comminata la sanzione di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) del
D. Lgs. 471/97, prevista per la mancata risposta agli inviti emessi dall'Ufficio.
Nel suddetto atto veniva ribadito quanto già indicato nell'invito emesso ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n.
600/73, ossia che, le notizie e i dati non addotti dal contribuente e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non potessero essere presi in considerazione a favore del contribuente medesimo, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
Il credito di imposta maturato dalla Società negli anni 2018 e 2019 veniva, pertanto, ritenuto inesistente, per assenza di prova del presupposto costitutivo.
Conseguentemente, l'Ufficio, ritenendo che il credito fosse stato indebitamente utilizzato in compensazione dalla Società, procedeva, ex articolo 1, comma 421, della Legge n. 311/2004, al recupero di tutti gli importi compensati con il codice tributo “6857” nel 2019, nel 2020 e nel 2021.
Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente evidenzia, preliminarmente, che la documentazione richiesta dall'Ufficio è stata depositata in sede di accertamento con adesione. La società ha tempestivamente prodotto la documentazione richiesta con i primi due inviti del 2021 relativi alla certificazione dei costi sostenuti per l'esecuzione del progetto, così come attestato da entrambi gli asseveratori dr. Nominativo_1 e dott.ssa Nominativo_2, i quali hanno dimostrato che tutte le spese sostenute per l'attività di ricerca e sviluppo sono state regolarmente contabilizzate dalla società.
L'invito più recente, ovvero quello del 29 luglio 2024, è stato prontamente riscontrato dalla ricorrente, che ha chiesto un congruo termine per la sua produzione documentale a causa degli impegni precedentemente assunti dall'amministratore per trasferte in paesi esteri.
La presenza dell'amministratore è necessaria per gli obblighi di riservatezza nei confronti di eventuali potenziali acquirenti dei brevetti.
La ricorrente evidenzia, inoltre, che opera nel campo della fabbricazione di macchine per impieghi speciali, facendosi carico di particolari clienti, che inducono la necessità di ricerca e sviluppo di processi e, dunque, la costruzione di macchinari “personalizzati”. Una parte fondamentale dell'attività è dedicata alla c.d. retrofit o retrofitting, vale a dire l'aggiunta di nuove tecnologie ai vecchi macchinari per prolungarne la vita.
La novità del progetto consiste nel sistema di realizzazione di uno strumento di misurazione per pneumatico ed il metodo di funzionamento del sistema atto ad effettuare misurazioni di pressione, temperatura, di usura pneumatico, delle forze di accelerazione, misurazioni relative all'assetto e dei tempi di frenata. Non vi è dubbio, quindi, non solo per la qualità intrinseca del materiale prodotto, ma anche per l'interessamento dimostrato da grandi multinazionali, che la ricerca realizzata abbia i caratteri della novità, della creatività, dell'incertezza, della sistematicità e della trasferibilità/riproducibilità previsti dalla norma e richiamati dall'Ufficio nell'accertamento. L'utilizzo del credito d'imposta è avvenuto previo adempimento degli obblighi di certificazione relativi all'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e della loro corrispondenza alla documentazione contabile rilasciata da un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. La relazione tecnica illustra le finalità, i contenuti e i risultati dell'attività di ricerca e sviluppo svolta.
La società ricorrente fa presente, altresì, che in periodi precedenti al 2018, ha posto in essere altri progetti, che hanno dato luogo all'attività di “Ricerca e Sviluppo” ed al relativo credito d'imposta.
In particolare, un precedente atto di recupero TR6CB0200005/2024 è stato impugnato con ricorso dinanzi a questa Corte di Giustizia che, con sentenza n.95/2024, ha accolto il ricorso.
L'Agenzia delle Entrate ha applicato l'art. 13, comma 5°, del D.Lgs. 471/97, così come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 158/2015, assumendo che il credito fosse “inesistente”: tale essendo il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui esistenza non sia ccertabile ex artt. 36 bis e ter DPR 600/73 e 54 DPR 633/72. Il credito fiscale illegittimamente utilizzato dal contribuente può dirsi
“inesistente” quando manca il presupposto costitutivo (ossia quando la situazione giuridica creditoria non emerge dai dati contabili) e quando la situazione non sia evincibile dai controlli automatizzati.
L'inesistenza del credito non può dunque prescindere da una condotta fraudolenta, che mira a fornire solo un'ingannevole rappresentazione dei presupposti di fatto e normativi, ma nel caso di specie la ricorrente ha richiesto l'agevolazione, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni normative.
L'Agenzia intimata si è costituita in giudizio.
Preliminarmente, al fine di chiedere l'inutilizzabilità degli elementi di prova non prodotti in risposta all'invito n. I00220/2024, ribadisce che, dopo l'iniziale notifica, nei confronti della Società, degli inviti n. I00245/2021
e n. I00246/2021, in data 29/07/2024 l'Ufficio notificava l'ulteriore invito n. I00220/2024, con il quale, in riferimento agli importi compensati negli anni 2019, 2020 e 2021 chiedeva di presentare, entro la data del
In data 02/08/2024, a mezzo posta elettronica certificata acquisita con prot. N. 59096/2024 , la Società comunicava la necessità di una proroga del termine per la consegna della documentazione richiesta, e chiedeva di fissare per l'appuntamento una data nel mese di ottobre.
A questo punto, per la parte omessa dalla società nel proprio ricorso, l'Ufficio, con nota prot. n. 60247/2024 del 04/09/2024, prorogava il termine per la consegna dei documenti, fissando l'appuntamento al 01/10/2024, così come richiesto dalla stessa Società. Tale proroga veniva effettuata al fine di assecondare le richieste della Società e consentire al sig. Rappresentante_1 di presenziare all'appuntamento.
Il successivo 26/09/2024, quattro giorni prima del termine accordato, la Società chiedeva una nuova proroga,
a causa della reiterata indisponibilità del sig. Rappresentante_1. L'Ufficio, il 27/09/2024, comunicava l'impossibilità di concedere ulteriore proroga e ricordava la possibilità di presentare quanto richiesto con l'invito, oltre che avvalendosi di terzi appositamente delegati, mediante il “Servizio di consegna documenti/istanze”.
Alla data del 01/10/2024, prevista per la consegna della documentazione dopo la proroga concessa dall'Ufficio, la Società non si presentava né trasmetteva alcunché. Pertanto, l'Ufficio emetteva nei confronti della Ricorrente_1 S.r.l. l'atto di contestazione n. TR6CO0200192/2024. Come ammesso dalla stessa ricorrente con il proprio ricorso, la documentazione richiesta veniva depositata solo in una fase amministrativa successiva.
Tale circostanza evidenzia come la Società sia consapevole di essere incorsa nella violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973. Difatti, non avendo fornito alcun riscontro all'invito n. I00220/2024, notificatole in data 29/07/2024, è incorsa nelle preclusioni di legge e ha legittimato l'Ufficio a emettere l'atto di recupero in esame.
Al riguardo, la resistente evidenzia che l'incombente istruttorio preventivo all'atto di recupero è stato fortemente voluto dal Legislatore al fine di favorire il confronto tra le Parti, positivizzando il principio del contraddittorio endoprocedimentale già delineato dalla giurisprudenza di merito e legittimità per quanto concerne le corrette modalità di svolgimento del procedimento tributariodi carattere sostanziale.
Mediante tale istituto il Legislatore ha inteso inverare i principi di buona fede e leale collaborazione sanciti dall'art. 10 della L. 212/2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente).
Ebbene, nella fattispecie costituisce fatto non contestabile che la Società contribuente si sia sottratta a tale fase istruttoria, non avendo dato seguito all'invito notificatole.
In particolare, la mancata esibizione o trasmissione della suddetta documentazione, puntualmente e compiutamente richiesta dall'Ufficio, produce l'effetto di impedirne la considerazione a favore del contribuente, a prescindere dalle ragioni soggettive determinanti l'omissione.
Vero è che il comma 5 dell'art. 32 citato consente al contribuente di superare le preclusioni, conseguenti alla mancata ottemperanza all'invito dell'Amministrazione finanziaria a fornire dati e notizie, attraverso il deposito in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado delle notizie, dati, documenti, libri e registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile;
occorre, però, che la parte fornisca la specifica prova che l'inadempimento all'invito della
Amministrazione finanziaria sia avvenuto per causa a lei non imputabile.
Nelle controdeduzioni l'Ufficio entra nella disamina del contenuto delle relazioni prodotte dalla ricorrente contestandone vari aspetti.
Con successiva memoria la ricorrente ha depositato, a comprova della novità della ricerca effettuata, la documentazione relativa all'esito della domanda di brevetto internazionale PCT n. IB2025/057206 per il
“Sistema e metodo di realizzazione di elementi di misurazione per pneumatici”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con l'atto di recupero impugnato l'Agenzia ritiene inammissibile il riconoscimento del credito d'imposta per attività svolte dalla ricorrente nel campo della ricerca e dello sviluppo in quanto la stessa non avrebbe ottemperato compiutamente agli inviti che le erano stati rivolti per la produzione di atti istruttori.
L'assunto è smentito dalle risultanze documentali: in particolare, risulta dagli atti che l'Ufficio ha preso in carico e sottoposto a valutazione la documentazione complessivamente fornita dalla ricorrente in sede di accertamento con adesione richiesto con istanza in data 21/11/2024, ancorchè poi l'Ufficio non abbia riscontrato elementi sostanziali e di merito utili ai fini del procedimento di adesione.
Merita rilievo, altresì, la considerazione che le norme dell'art. 32 del D.P.R. 600/73, introducendo una limitazione del diritto alla prova del contribuente nel processo, devono essere coniugate con la norma dell'art. 24 della Costituzione a garanzia del diritto di difesa. A tal fine la Corte di legittimità ha statuito che la previsione di inutilizzabilità può essere superata dal deposito successivo degli stessi, in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ai sensi dall'art. 32, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973; il contribuente, difatti, deve produrre in giudizio la documentazione prima non esibita, nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dall'art. 32, cit., ed all'autorità giudiziaria compete vagliare la regolarità dei documenti e della loro produzione, nonché la sussistenza e la congruità della dichiarazione allegata «di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile» (Cass., 7 ottobre 2024, n. 26133; Cass., 10 marzo 2021, n. 6617;
Cass., 31 gennaio 2019, n. 2850; Cass., 6 giugno 2018, n. 14605; Cass., 23 marzo 2016, n. 5734).
Va soggiunto che l'oggetto della richiesta dell'Ufficio, e per la gran parte, si risolveva – piuttosto che in dati, notizie e documenti – in una rappresentazione critica dei contenuti del progetto di ricerca e sviluppo, oltrechè dei suoi concreti modi di attuazione;
così che l'inutilizzabilità prevista dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, verrebbe, in buona sostanza, a risolversi in una non consentita rappresentazione, nella sede giudiziale, di quella medesima rappresentazione critica.
L'atto impugnato, inoltre, non dà contezza dell'analisi condotta sul progetto e non si evince una puntuale ed esaustiva motivazione idonea a suffragare l'inesistenza dei presupposti per l'accesso al credito d'imposta.
L'atto in contestazione difetta di ogni (sia pur residuale) profilo di motivazione sui contenuti specifici del progetto di ricerca e sviluppo che, nella fattispecie, viene in considerazione ed è sprovvisto di ogni analisi individualizzante sussumibile sotto la specifica nozione di causa petendi (fatti costitutivi) della domanda.
Il progetto in contestazione non viene esaminato – al di là della riproduzione del suo titolo – né si dà conto – secondo le indicazioni (in tesi) rinvenienti dal cd. Manuale di Frascati – per quali profili in fatto – sussumibili ratione temporis nella versione di quel manuale cui la comunicazione della Commissione europea (2014/C
198/01) del 27 giugno 2014 ha inteso riferirsi – difettasse delle specifiche connotazioni (ivi) ricostruite in punto di attività di ricerca e sviluppo.
Nei termini in cui l'atto di recupero è, in effetti, modellato, viene in considerazione un apparato motivazionale autoreferente che non si confronta con le specifiche connotazioni fattuali (ed i relativi aspetti contenutistici) dell'attività dispiegata dalla contribuente.
Non viene nemmeno richiesto il parere che l'Agenzia (proprio per tali specifici profili di valutazione dell'attività di ricerca e sviluppo) può ottenere dal Ministero dello sviluppo economico (d.m. 27 maggio 2015, art. 8, comma 2).
Laddove il parere in questione (che involge l'attività accertativa rispetto alla quale «si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti») finisce con l'incidere (proprio) sulla causa petendi dell'atto e non anche sulla sua validità formale, siccome il parere risultando connotato da facoltatività e da un contenuto propriamente tecnico-valutativo, incidente in quanto tale sulla compiutezza (ed anche concludenza dimostrativa) dell'esposizione delle ragioni che, per specifici contenuti dell'attività di ricerca e sviluppo, connotano l'inesistenza del credito di imposta utilizzato.
Né, va soggiunto, come già condivisibilmente affermato da questa Corte (Sent. n. 465/2025 del 22 dicembre
2025), "può legittimamente evocarsi il consolidato orientamento interpretativo di legittimità secondo il quale l'onere della prova, in tema di agevolazioni tributarie, grava sul contribuente, atteso che il requisito della motivazione dell'atto ne involge ex se la validità, e non presuppone, per l'evidente ragione legata alla sede
(processuale) di svolgimento dell'onere della prova, il previo assolvimento di un siffatto onere. Così che intanto può predicarsi l'assolvimento dell'onere probatorio in quanto il contribuente sia stato posto di fronte a contestazioni specifiche (nel caso di specie svolte soltanto in sede di costituzione in giudizio) che, quantomeno, abbiano ad oggetto effettivi profili di fattispecie riconducibili ai presupposti del credito di imposta ex lege disciplinato;
laddove, altrimenti ragionando, la motivazione dell'atto di recupero dovrebbe risolversi nella mera negazione (nego quia nego) della spettanza del credito di imposta.
Un'ulteriore notazione va, quindi riservata al profilo della lite contestata che ha riguardo alla coppia concettuale credito inesistente/credito non spettante.
Difatti, se l'atto di recupero non prende specifica posizione sulle connotazioni fattuali, e tecniche, del progetto realizzato dalla contribuente nemmeno può trovare conferma sotto il profilo delle modalità di esercizio del credito di imposta in concreto utilizzato, in quanto (così) viene in considerazione (diversamente) un credito non spettante rispetto al quale trova fondamento la denuncia di illegittimità per violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
La l. 27 luglio 2000, n. 212, art.
6-bis, comma 1 (secondo il cui disposto «Salvo quanto previsto dal comma
2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.») non trova, in effetti, applicazione (solo) per gli «atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti» (secondo la disposizione di interpretazione autentica di cui d.l. 29 marzo 2024, n. 39, conv. in l.
23 maggio 2024, n. 67, art.
7-bis, comma 1), con conseguente riconduzione alle (nuove) forme del contraddittorio endoprocedimentale della contestazione che abbia ad oggetto un credito non spettante."
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, tra le parti, avuto riguardo sia alla novità delle questioni di fondo esaminate nel contesto di un quadro (mobile) di sviluppo (interno ed eurounitario) delle fonti di disciplina del credito di imposta in contestazione, sia alla ricorrenza di antinomiche ricostruzioni nella giurisprudenza di merito (anche di questa Corte).
P.Q.M.
La Corte, Sez. II, così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAOLITTO LIBERATO, Presidente
AMORE PELLEGRINO, RE
MOSCETTA ILARIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 158/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TR6CR0200059 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 523/2025 depositato il 22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 s.r.l., rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.le di Campobasso per l'annullamento dell'atto di recupero di credito d'imposta n. TR6CR0200059/2024 relativo agli anni 2018/2019.
La Società ricorrente ha effettuato compensazioni negli anni 2019, 2020 e 2021, utilizzando il codice tributo
6857, in relazione al credito per ricerca e sviluppo maturato negli anni 2018 e 2019.
Allo scopo di verificare l'esistenza dei requisiti di accesso al credito, con inviti n. I00245/2021 e n. I00246/2021, notificati il 31/05/2021, l'Ufficio Controlli della Direzione di Campobasso, chiedeva alla Ricorrente_1 S.r.l. la presentazione, in relazione, rispettivamente, agli anni d'imposta 2018 e 2019, di apposita certificazione delle spese ammissibili al credito d'imposta R&S e della corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa da parte di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
La Società, in risposta a detti inviti, presentava:
- la “certificazione della documentazione contabile”, redatta in data 15/04/2019 dal dott. Nominativo_1, relativa all'anno d'imposta 2018, dalla quale si evince che l'ammontare del credito d'imposta spettante per tale annualità è pari a € 379.037,61 (oltre a € 5.000,00 relativi al costo della certificazione). La citata documentazione veniva acquisita con prot. n. 28344 del 14/06/2021;
- la “certificazione della documentazione contabile”, redatta in data 16/03/2020 dalla dott. ssa Nominativo_2, relativa all'anno d'imposta 2019, dalla quale si evince che l'ammontare del credito d'imposta spettante per tale annualità è pari a € 180.790,32 (oltre a € 5.000,00 relativi al costo della certificazione). La citata documentazione veniva acquisita con prot. n. 28344 del 14/06/2021.
In data 29/07/2024 l'Ufficio notificava alla Società l'ulteriore invito n. I00220/2024, con il quale, in riferimento agli importi compensati negli anni 2019, 2020 e 2021, chiedeva di presentare, entro la data del 05/09/2024:
• apposita documentazione concernente l'ammissibilità delle attività di ricerca e sviluppo svolte, per la qualificazione in una delle tre categorie sopraindicate dalla quale risultino gli elementi di novità che il progetto intende perseguire;
l'individuazione degli ostacoli di tipo tecnico e scientifico al cui superamento sono legati i lavori svolti;
l'avanzamento di tali lavori nell'ambito dei periodi d'imposta agevolabili;
l'indicazione degli elementi nei quali si specificano tali miglioramenti (qualora si tratti di innovazioni che si sostanzino in significativi miglioramenti di prodotti già esistenti sul mercato in cui opera l'impresa);
• la relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in relazione ai progetti o ai sotto progetti realizzati ed in corso di realizzazione, redatta dal responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o dal responsabile del singolo progetto e controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del D.P.R. 445/2000. In caso di ricerca commissionata, il documento redatto a cura del soggetto commissionario. In particolare, dalla relazione tecnica devono risultare, a titolo esemplificativo, la descrizione del progetto o del sotto-progetto intrapreso, l'individuazione dellincertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell'arte del settore e per il cui superamento si è reso appunto necessario lo svolgimento dei lavori di ricerca e sviluppo, gli elementi rilevanti per la valutazione della novità dei nuovi prodotti o dei nuovi processi o, nel caso di attività relative a prodotti e processi esistenti, gli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti ad essi apportati ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di routine o di normale sviluppo prodotto e ai fini della distinzione dei lavori di ricerca e sviluppo dalle ordinarie attività dell'impresa (circ. n. 8/E del 10 aprile 2019);
• la documentazione concernente l'effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti per ciascuna tipologia di investimenti in attività di ricerca e sviluppo ammissibili.
In data 02/08/2024, a mezzo posta elettronica certificata acquisita con prot. n. 59096/2024, la Società comunicava che, a causa dell'assenza per motivi lavorativi del rappresentante legale sig. Rappresentante_1, si rendeva necessaria una proroga del termine per la consegna della documentazione richiesta con l'invito n.
I00220/2024, e chiedeva di fissare per l'appuntamento una data nel mese di ottobre.
L'Ufficio, con nota prot. n. 60247/2024, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata il 04/09/2024, concedeva la suddetta proroga fissando l'appuntamento al 01/10/2024, al fine di assecondare le richieste della Società e consentire al sig. Rappresentante_1 di presenziare all'appuntamento. Il successivo 26/09/2024 la Società, a mezzo posta elettronica certificata acquisita con prot. n. 66332/2424, chiedeva una nuova proroga, a data da individuarsi «dopo la metà di questo mese (ottobre), possibilmente verso la fine», a causa della reiterata indisponibilità del sig. Rappresentante_1. L'Ufficio, con nota prot. n. 66409/2024, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata il 27/09/2024, comunicava l'impossibilità di concedere ulteriore proroga e ricordava la possibilità di presentare quanto richiesto con l'invito, oltre che avvalendosi di terzi appositamente delegati, mediante il “Servizio di consegna documenti/istanze”.
La Società, a stretto giro, faceva pervenire un messaggio di posta elettronica certificata con il quale dichiarava che «al momento non siamo in possesso dei documenti in quanto sono custoditi in un luogo riservato a discrezione solo del Sig. Rappresentante_1 vista l'importanza che hanno questi ultimi, quindi purtroppo noi non abbiamo l'accesso per poterli prelevare ne in formato cartaceo ne elettronico. Siamo costretti quindi ad aspettare il suo ritorno. Chiediamo qualche giorno di tempo in più per consegnarli».
Alla data del 01/10/2024, prevista per la consegna della documentazione dopo la proroga concessa dall'Ufficio, la Società non si presentava né trasmetteva alcunché. Pertanto, l'Ufficio emetteva nei confronti della Ricorrente_1 S.r.l. l'atto di contestazione n. TR6CO0200192/2024, notificato il 07/10/2024, con il quale veniva comminata la sanzione di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) del
D. Lgs. 471/97, prevista per la mancata risposta agli inviti emessi dall'Ufficio.
Nel suddetto atto veniva ribadito quanto già indicato nell'invito emesso ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n.
600/73, ossia che, le notizie e i dati non addotti dal contribuente e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non potessero essere presi in considerazione a favore del contribuente medesimo, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
Il credito di imposta maturato dalla Società negli anni 2018 e 2019 veniva, pertanto, ritenuto inesistente, per assenza di prova del presupposto costitutivo.
Conseguentemente, l'Ufficio, ritenendo che il credito fosse stato indebitamente utilizzato in compensazione dalla Società, procedeva, ex articolo 1, comma 421, della Legge n. 311/2004, al recupero di tutti gli importi compensati con il codice tributo “6857” nel 2019, nel 2020 e nel 2021.
Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente evidenzia, preliminarmente, che la documentazione richiesta dall'Ufficio è stata depositata in sede di accertamento con adesione. La società ha tempestivamente prodotto la documentazione richiesta con i primi due inviti del 2021 relativi alla certificazione dei costi sostenuti per l'esecuzione del progetto, così come attestato da entrambi gli asseveratori dr. Nominativo_1 e dott.ssa Nominativo_2, i quali hanno dimostrato che tutte le spese sostenute per l'attività di ricerca e sviluppo sono state regolarmente contabilizzate dalla società.
L'invito più recente, ovvero quello del 29 luglio 2024, è stato prontamente riscontrato dalla ricorrente, che ha chiesto un congruo termine per la sua produzione documentale a causa degli impegni precedentemente assunti dall'amministratore per trasferte in paesi esteri.
La presenza dell'amministratore è necessaria per gli obblighi di riservatezza nei confronti di eventuali potenziali acquirenti dei brevetti.
La ricorrente evidenzia, inoltre, che opera nel campo della fabbricazione di macchine per impieghi speciali, facendosi carico di particolari clienti, che inducono la necessità di ricerca e sviluppo di processi e, dunque, la costruzione di macchinari “personalizzati”. Una parte fondamentale dell'attività è dedicata alla c.d. retrofit o retrofitting, vale a dire l'aggiunta di nuove tecnologie ai vecchi macchinari per prolungarne la vita.
La novità del progetto consiste nel sistema di realizzazione di uno strumento di misurazione per pneumatico ed il metodo di funzionamento del sistema atto ad effettuare misurazioni di pressione, temperatura, di usura pneumatico, delle forze di accelerazione, misurazioni relative all'assetto e dei tempi di frenata. Non vi è dubbio, quindi, non solo per la qualità intrinseca del materiale prodotto, ma anche per l'interessamento dimostrato da grandi multinazionali, che la ricerca realizzata abbia i caratteri della novità, della creatività, dell'incertezza, della sistematicità e della trasferibilità/riproducibilità previsti dalla norma e richiamati dall'Ufficio nell'accertamento. L'utilizzo del credito d'imposta è avvenuto previo adempimento degli obblighi di certificazione relativi all'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e della loro corrispondenza alla documentazione contabile rilasciata da un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. La relazione tecnica illustra le finalità, i contenuti e i risultati dell'attività di ricerca e sviluppo svolta.
La società ricorrente fa presente, altresì, che in periodi precedenti al 2018, ha posto in essere altri progetti, che hanno dato luogo all'attività di “Ricerca e Sviluppo” ed al relativo credito d'imposta.
In particolare, un precedente atto di recupero TR6CB0200005/2024 è stato impugnato con ricorso dinanzi a questa Corte di Giustizia che, con sentenza n.95/2024, ha accolto il ricorso.
L'Agenzia delle Entrate ha applicato l'art. 13, comma 5°, del D.Lgs. 471/97, così come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 158/2015, assumendo che il credito fosse “inesistente”: tale essendo il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui esistenza non sia ccertabile ex artt. 36 bis e ter DPR 600/73 e 54 DPR 633/72. Il credito fiscale illegittimamente utilizzato dal contribuente può dirsi
“inesistente” quando manca il presupposto costitutivo (ossia quando la situazione giuridica creditoria non emerge dai dati contabili) e quando la situazione non sia evincibile dai controlli automatizzati.
L'inesistenza del credito non può dunque prescindere da una condotta fraudolenta, che mira a fornire solo un'ingannevole rappresentazione dei presupposti di fatto e normativi, ma nel caso di specie la ricorrente ha richiesto l'agevolazione, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni normative.
L'Agenzia intimata si è costituita in giudizio.
Preliminarmente, al fine di chiedere l'inutilizzabilità degli elementi di prova non prodotti in risposta all'invito n. I00220/2024, ribadisce che, dopo l'iniziale notifica, nei confronti della Società, degli inviti n. I00245/2021
e n. I00246/2021, in data 29/07/2024 l'Ufficio notificava l'ulteriore invito n. I00220/2024, con il quale, in riferimento agli importi compensati negli anni 2019, 2020 e 2021 chiedeva di presentare, entro la data del
In data 02/08/2024, a mezzo posta elettronica certificata acquisita con prot. N. 59096/2024 , la Società comunicava la necessità di una proroga del termine per la consegna della documentazione richiesta, e chiedeva di fissare per l'appuntamento una data nel mese di ottobre.
A questo punto, per la parte omessa dalla società nel proprio ricorso, l'Ufficio, con nota prot. n. 60247/2024 del 04/09/2024, prorogava il termine per la consegna dei documenti, fissando l'appuntamento al 01/10/2024, così come richiesto dalla stessa Società. Tale proroga veniva effettuata al fine di assecondare le richieste della Società e consentire al sig. Rappresentante_1 di presenziare all'appuntamento.
Il successivo 26/09/2024, quattro giorni prima del termine accordato, la Società chiedeva una nuova proroga,
a causa della reiterata indisponibilità del sig. Rappresentante_1. L'Ufficio, il 27/09/2024, comunicava l'impossibilità di concedere ulteriore proroga e ricordava la possibilità di presentare quanto richiesto con l'invito, oltre che avvalendosi di terzi appositamente delegati, mediante il “Servizio di consegna documenti/istanze”.
Alla data del 01/10/2024, prevista per la consegna della documentazione dopo la proroga concessa dall'Ufficio, la Società non si presentava né trasmetteva alcunché. Pertanto, l'Ufficio emetteva nei confronti della Ricorrente_1 S.r.l. l'atto di contestazione n. TR6CO0200192/2024. Come ammesso dalla stessa ricorrente con il proprio ricorso, la documentazione richiesta veniva depositata solo in una fase amministrativa successiva.
Tale circostanza evidenzia come la Società sia consapevole di essere incorsa nella violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973. Difatti, non avendo fornito alcun riscontro all'invito n. I00220/2024, notificatole in data 29/07/2024, è incorsa nelle preclusioni di legge e ha legittimato l'Ufficio a emettere l'atto di recupero in esame.
Al riguardo, la resistente evidenzia che l'incombente istruttorio preventivo all'atto di recupero è stato fortemente voluto dal Legislatore al fine di favorire il confronto tra le Parti, positivizzando il principio del contraddittorio endoprocedimentale già delineato dalla giurisprudenza di merito e legittimità per quanto concerne le corrette modalità di svolgimento del procedimento tributariodi carattere sostanziale.
Mediante tale istituto il Legislatore ha inteso inverare i principi di buona fede e leale collaborazione sanciti dall'art. 10 della L. 212/2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente).
Ebbene, nella fattispecie costituisce fatto non contestabile che la Società contribuente si sia sottratta a tale fase istruttoria, non avendo dato seguito all'invito notificatole.
In particolare, la mancata esibizione o trasmissione della suddetta documentazione, puntualmente e compiutamente richiesta dall'Ufficio, produce l'effetto di impedirne la considerazione a favore del contribuente, a prescindere dalle ragioni soggettive determinanti l'omissione.
Vero è che il comma 5 dell'art. 32 citato consente al contribuente di superare le preclusioni, conseguenti alla mancata ottemperanza all'invito dell'Amministrazione finanziaria a fornire dati e notizie, attraverso il deposito in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado delle notizie, dati, documenti, libri e registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile;
occorre, però, che la parte fornisca la specifica prova che l'inadempimento all'invito della
Amministrazione finanziaria sia avvenuto per causa a lei non imputabile.
Nelle controdeduzioni l'Ufficio entra nella disamina del contenuto delle relazioni prodotte dalla ricorrente contestandone vari aspetti.
Con successiva memoria la ricorrente ha depositato, a comprova della novità della ricerca effettuata, la documentazione relativa all'esito della domanda di brevetto internazionale PCT n. IB2025/057206 per il
“Sistema e metodo di realizzazione di elementi di misurazione per pneumatici”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con l'atto di recupero impugnato l'Agenzia ritiene inammissibile il riconoscimento del credito d'imposta per attività svolte dalla ricorrente nel campo della ricerca e dello sviluppo in quanto la stessa non avrebbe ottemperato compiutamente agli inviti che le erano stati rivolti per la produzione di atti istruttori.
L'assunto è smentito dalle risultanze documentali: in particolare, risulta dagli atti che l'Ufficio ha preso in carico e sottoposto a valutazione la documentazione complessivamente fornita dalla ricorrente in sede di accertamento con adesione richiesto con istanza in data 21/11/2024, ancorchè poi l'Ufficio non abbia riscontrato elementi sostanziali e di merito utili ai fini del procedimento di adesione.
Merita rilievo, altresì, la considerazione che le norme dell'art. 32 del D.P.R. 600/73, introducendo una limitazione del diritto alla prova del contribuente nel processo, devono essere coniugate con la norma dell'art. 24 della Costituzione a garanzia del diritto di difesa. A tal fine la Corte di legittimità ha statuito che la previsione di inutilizzabilità può essere superata dal deposito successivo degli stessi, in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ai sensi dall'art. 32, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973; il contribuente, difatti, deve produrre in giudizio la documentazione prima non esibita, nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dall'art. 32, cit., ed all'autorità giudiziaria compete vagliare la regolarità dei documenti e della loro produzione, nonché la sussistenza e la congruità della dichiarazione allegata «di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile» (Cass., 7 ottobre 2024, n. 26133; Cass., 10 marzo 2021, n. 6617;
Cass., 31 gennaio 2019, n. 2850; Cass., 6 giugno 2018, n. 14605; Cass., 23 marzo 2016, n. 5734).
Va soggiunto che l'oggetto della richiesta dell'Ufficio, e per la gran parte, si risolveva – piuttosto che in dati, notizie e documenti – in una rappresentazione critica dei contenuti del progetto di ricerca e sviluppo, oltrechè dei suoi concreti modi di attuazione;
così che l'inutilizzabilità prevista dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, verrebbe, in buona sostanza, a risolversi in una non consentita rappresentazione, nella sede giudiziale, di quella medesima rappresentazione critica.
L'atto impugnato, inoltre, non dà contezza dell'analisi condotta sul progetto e non si evince una puntuale ed esaustiva motivazione idonea a suffragare l'inesistenza dei presupposti per l'accesso al credito d'imposta.
L'atto in contestazione difetta di ogni (sia pur residuale) profilo di motivazione sui contenuti specifici del progetto di ricerca e sviluppo che, nella fattispecie, viene in considerazione ed è sprovvisto di ogni analisi individualizzante sussumibile sotto la specifica nozione di causa petendi (fatti costitutivi) della domanda.
Il progetto in contestazione non viene esaminato – al di là della riproduzione del suo titolo – né si dà conto – secondo le indicazioni (in tesi) rinvenienti dal cd. Manuale di Frascati – per quali profili in fatto – sussumibili ratione temporis nella versione di quel manuale cui la comunicazione della Commissione europea (2014/C
198/01) del 27 giugno 2014 ha inteso riferirsi – difettasse delle specifiche connotazioni (ivi) ricostruite in punto di attività di ricerca e sviluppo.
Nei termini in cui l'atto di recupero è, in effetti, modellato, viene in considerazione un apparato motivazionale autoreferente che non si confronta con le specifiche connotazioni fattuali (ed i relativi aspetti contenutistici) dell'attività dispiegata dalla contribuente.
Non viene nemmeno richiesto il parere che l'Agenzia (proprio per tali specifici profili di valutazione dell'attività di ricerca e sviluppo) può ottenere dal Ministero dello sviluppo economico (d.m. 27 maggio 2015, art. 8, comma 2).
Laddove il parere in questione (che involge l'attività accertativa rispetto alla quale «si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti») finisce con l'incidere (proprio) sulla causa petendi dell'atto e non anche sulla sua validità formale, siccome il parere risultando connotato da facoltatività e da un contenuto propriamente tecnico-valutativo, incidente in quanto tale sulla compiutezza (ed anche concludenza dimostrativa) dell'esposizione delle ragioni che, per specifici contenuti dell'attività di ricerca e sviluppo, connotano l'inesistenza del credito di imposta utilizzato.
Né, va soggiunto, come già condivisibilmente affermato da questa Corte (Sent. n. 465/2025 del 22 dicembre
2025), "può legittimamente evocarsi il consolidato orientamento interpretativo di legittimità secondo il quale l'onere della prova, in tema di agevolazioni tributarie, grava sul contribuente, atteso che il requisito della motivazione dell'atto ne involge ex se la validità, e non presuppone, per l'evidente ragione legata alla sede
(processuale) di svolgimento dell'onere della prova, il previo assolvimento di un siffatto onere. Così che intanto può predicarsi l'assolvimento dell'onere probatorio in quanto il contribuente sia stato posto di fronte a contestazioni specifiche (nel caso di specie svolte soltanto in sede di costituzione in giudizio) che, quantomeno, abbiano ad oggetto effettivi profili di fattispecie riconducibili ai presupposti del credito di imposta ex lege disciplinato;
laddove, altrimenti ragionando, la motivazione dell'atto di recupero dovrebbe risolversi nella mera negazione (nego quia nego) della spettanza del credito di imposta.
Un'ulteriore notazione va, quindi riservata al profilo della lite contestata che ha riguardo alla coppia concettuale credito inesistente/credito non spettante.
Difatti, se l'atto di recupero non prende specifica posizione sulle connotazioni fattuali, e tecniche, del progetto realizzato dalla contribuente nemmeno può trovare conferma sotto il profilo delle modalità di esercizio del credito di imposta in concreto utilizzato, in quanto (così) viene in considerazione (diversamente) un credito non spettante rispetto al quale trova fondamento la denuncia di illegittimità per violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
La l. 27 luglio 2000, n. 212, art.
6-bis, comma 1 (secondo il cui disposto «Salvo quanto previsto dal comma
2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.») non trova, in effetti, applicazione (solo) per gli «atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti» (secondo la disposizione di interpretazione autentica di cui d.l. 29 marzo 2024, n. 39, conv. in l.
23 maggio 2024, n. 67, art.
7-bis, comma 1), con conseguente riconduzione alle (nuove) forme del contraddittorio endoprocedimentale della contestazione che abbia ad oggetto un credito non spettante."
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, tra le parti, avuto riguardo sia alla novità delle questioni di fondo esaminate nel contesto di un quadro (mobile) di sviluppo (interno ed eurounitario) delle fonti di disciplina del credito di imposta in contestazione, sia alla ricorrenza di antinomiche ricostruzioni nella giurisprudenza di merito (anche di questa Corte).
P.Q.M.
La Corte, Sez. II, così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.