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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 951 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa SS CA Presidente
Dott.ssa SA SO FE Giudice rel.
Dott. Giuseppe Puglisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 951/2022 R.G., promosso da
, c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CASABLANCA MANUELA, che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LIONTI ITALO LUIGI , che lo rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione legale giudiziale.
In fatto ed in diritto
Il presente giudizio è stato parzialmente definito con sentenza n. 232/2024, pubblicata il
27.02.2024, che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi. La causa, rimessa sul ruolo del giudice istruttore, è proseguita per l'istruzione delle domande concernenti l'affidamento dei figli, il mantenimento e l'addebito della separazione.
1 Espletata la prova orale e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc, l'ultimo dei quali scaduto l'1.12.2025.
Tanto premesso, va rilevato che la richiesta di addebito della separazione alla moglie, formulata dal , non può trovare accoglimento. CP_1
Come chiarito reiteratamente dalla Suprema Corte, "in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza"… "pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito" (ex multis Cass. civ. sez. I, sent. n. 13431 del 23.05.2008).
Nel caso in esame, dall'interrogatorio formale della ricorrente e dall'escussione dei testi
[...]
e non è Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 emersa la prova rigorosa che i comportamenti lamentati nei confronti della ricorrente, ovvero le asserite condotte di infedeltà e di trascuratezza nei confronti della famiglia, siano stati causa diretta dell'irreversibile crisi coniugale.
Invero, la giurisprudenza è unanime nel ritenere come “il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio”.
Evidenzia, però, che tale presupposto è “necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi. In particolare, deve sussistere il nesso di causalità fra tali condotte e la fine dell'unione coniugale e in tal senso il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza.
2 Nel caso in specie, né l'interrogatorio formale della ricorrente né i testi addotti dal resistente sono stati in grado di dare la prova che la relazione extraconiugale della sia stata l'unica e Pt_1 determinante causa della fine del rapporto.
Invero, la teste -all'udienza del 2.12.2024- ha riferito, per averlo appreso Testimone_2 dal , della relazione della ricorrente (….Il mi ha riferito che la moglie era andata CP_1 CP_1 via con il pretesto di avere bisogno di relax, ma poi lo stesso ha scoperto dal figlio che la moglie aveva una relazione. Ciò sempre perché mi ha riferito così il .); ha altresì dichiarato di Pt_2 avere visto su Facebook le foto della con altro uomo solo dopo la separazione dei Pt_1 coniugi ovvero “a novembre 2021”; ha confermato, per aver affittato la casa alle odierne parti in causa, che le stesse avevano ripreso la convivenza nel marzo 2022 poiché, come le aveva riferito, il “provava a riconciliarsi per i figli” ma nulla ha saputo dire sul fatto che la CP_1 Pt_1 continuasse a sentirsi con un altro uomo.
La teste ha dichiarato, inoltre, che c'erano frequenti litigi di coppia anche se non è mai intervenuta quando li sentiva litigare e che la moglie era agitata ed arrabbiata riferendo, per averlo appreso dal , dell'aggressività della La teste non è stata in grado di dire se il resistente CP_1 Pt_1 avesse mai usato la forza contro la ricorrente o viceversa (“Io non ero presente quindi non lo so…nulla so”); Del pari, ha riferito di altre relazioni extraconiugali passate della per Pt_1 averlo appreso dalla sorella del , così come episodi di trascuratezza della ricorrente nei CP_1 confronti della prole, per averlo appreso dal resistente, dal papà del e dalla di lui CP_1 compagna. Infine, ha riferito delle difficoltà del padre di incontrare i figli durante il trasferimento a Messina per quanto detto dal medesimo. CP_1
La teste escussa, in definitiva, non ha assistito direttamente a nessuno degli episodi riferiti, limitandosi a riportare quanto a lei riferito dal e dai suoi parenti. CP_1
La teste sorella del resistente, escussa all'udienza del 26.06.2025, Testimone_3 sull'allontanamento della resistente da casa nel marzo 2021 ha dichiarato “di sapere che è andata via di casa, per il resto io non abitavo con loro e sanno loro quello che è successo. So che ha portato i figli con sé a Messina, non so quale ragione ha addotto di questo allontanamento…; ha dichiarato che le foto su Facebook della cognata insieme ad altro uomo erano successive alla separazione di fatto tra i coniugi;
ha riferito, per averlo sentito dire in famiglia, che nel febbraio
2022 la ricorrente era tornata a vivere con il marito ma che dopo la riconciliazione la Pt_1 aveva riallacciato la relazione extraconiugale;
ha dichiarato che la ricorrente aveva avuto pure
3 una storia con il proprio marito;
non ha saputo dire se i nipoti fossero andati a vivere con la madre a Messina all'insaputa del fratello né se quest'ultimo avesse difficoltà a vederli.
In ordine all'ascritta trascuratezza della nei confronti della prole ha solo riferito della Pt_1 bocciatura della figlia maggiore nell'anno del CoViD e il fatto che il nonno paterno spesso si occupava di lavare i nipoti come anche lei, in passato (circa 14 anni prima), abitando nell'appartamento accanto.
Nulla ha saputo riferire, invece, su episodi di aggressività della verso il marito o Pt_1 viceversa “io non mi sono trovata presente ad episodi di tal tipo…Nulla so, non c'ero dove abitavano loro… Non li ho mai visti litigare e posso dire che davanti a me mio fratello non ha mia usato la forza con la moglie.”
Il teste (padre del resistente), poi, ha dichiarato: …La era libera di Testimone_4 Pt_1 fare ciò che voleva, gli ultimi tempi non andavano più d'accordo e io ogni tanto li ho sentiti avere qualche parola, qualche discussione…Negli ultimi tempi litigavano ed alzavano la voce entrambi…Mio figlio usava solo la voce, le mani le teneva sempre al suo posto”.
La teste (sorella della ricorrente ed escussa all'udienza del 26.6.2025) ha Testimone_5 dichiarato: “a giungo del 2021 mia sorella dopo che chiamava ripetutamente così come i figli minori chiamavano noi parenti di Messina, perché mia sorella litigava sempre con il marito, non andavo più d'accordo, quindi, io personalmente sentendomi con il ho consigliato CP_1
l'allontanamento perché ciò poteva fargli bene. Il era d'accordo ha firmato una carta CP_1 dove lei gli scriveva che era a Messina e lui stesso ha preso questa carta e ha scritto che la moglie era a Messina, il ha fatto firmare la carta alla moglie. Non ricordo per quanto tempo è CP_1 durato l'allontanamento da casa di mia sorella, non andavano d'accordo neanche quando erano lontani, lui non le dava tregua, telefonava assiduamente e si posizionava anche sotto casa….; ha riferito che la relazione della sorella con un altro uomo era nata dopo la separazione di fatto dal marito (“stavo vicino a mia sorella passavo molto tempo con mia sorella ed in quel periodo non
c'è stato nulla, mi riferisco all'arco di tempo in cui è stata a Messina, prima che si riconciliasse con il marito…Il figlio ha scoperto della relazione, ma ciò dopo che i coniugi si erano Tes_4 lasciati definitivamente ossia dopo che si erano riconcialiati e poi lasciati”); ha dichiarato che la sorella, tradita in passato dal coniuge, aveva accettato una riconciliazione con il medesimo su minaccia dello stesso che le avrebbe tolto i bambini (“…mia sorella mi chiamava e si lamentava, mi diceva che si era pentita di essere tornata a Patti ed è stato in questa occasione che abbiamo
4 saputo del ricatto, del fatto cioè che era tornata con il marito perché minacciata di perdere i figli”); ha riferito che il era d'accordo per il trasferimento della prole a Messina (…”Il CP_1
ha firmato pure il nulla osta per il trasferimento della scuola dei figli…sono stata CP_1 direttamente coinvolta dalle parti nella fase della prima crisi coniugale, ho parlato direttamente con il che mi telefonava anche la notte e noi consigliavamo a lui di lasciare casa per un CP_1 periodo, mia sorella voleva che per il bene dei bambini potessero avere dei rapporti civili, ma il
non voleva lasciarli e quindi mia sorella è venuta a Messina…mia sorella riferiva di CP_1 avere paura del , tanto è vero che una volta lui è entrato a casa nostra con la forza, è CP_1 entrato con violenza nel momento in cui mia sorella ha aperto la porta per fare uscire i minori e noi lo abbiamo dovuto buttare fuori casa…lui era insistente e mia sorella no lo voleva più, c'era una crisi tra loro da molto tempo ”); ha negato che la prole fosse trascurata dalla madre (vedevo
i miei nipoti e non erano sottopeso, venivo spesso a Patti e loro venivano a Messina e li trovavo sempre fisicamente bene) così come che la aggredisse il marito (…”In mia presenza Pt_1 non è mai successo, il per altro aveva una fisicità che non consentiva un atteggiamento CP_1 di tal tipo nei sui confronti…Era il che alzava il tono di voce di notte, ciò so perché mia CP_1 sorella ci chiamava e sentivo lui che litigava, anche mia sorella rispondeva.. che io sappia non hanno mai usato la forza fisica, litigavano sia il giorno che la notte…per la stazza fisica era impossibile, anzi mia sorella mi ha raccontato che la notte quando voleva avere rapporti con la moglie era il ad usare la forza perché si arrabbiava per il rifiuto, mia sorella mi ha CP_1 confidato che ha usato la forza con lei. Io non ero lì presente, ma lei si è confidata con me dopo).
Ebbene, dalla disamina complessiva delle dichiarazioni testimoniali non emerge che la relazione extraconiugale imputata alla sia stata causa diretta della crisi del rapporto matrimoniale, Pt_1 quanto piuttosto conseguenza di un menage evidentemente compromesso per l'elevata conflittualità di coppia, con litigi e discussioni frequenti e dai toni esacerbati;
conflittualità non appianatasi neppure dopo la ripresa della convivenza nel marzo 2022, voluta peraltro fortemente dal marito nonostante l'asserito tradimento della moglie.
Non è stato neppure provato che l'allontanamento della sia stato attuato in violazione Pt_1 dell'obbligo di coabitazione nascente dal matrimonio avendo avuto lo scopo di porre al riparo sé stessa e la prole da situazioni e reazioni più gravi quali veri e propri maltrattamenti (tanto da essere state applicate contro il misure restrittive). CP_1
5 La parte resistente, poi, non ha provato in concreto, sulla base di fatti specifici e circostanziati, la lamentata trascuratezza della ricorrente nei confronti della prole (non può certo essere considerata indice di trascuratezza la circostanza che un ragazzino di 10 anni vada a scuola calcio da solo o si trovi a piedi in un quartiere della sua città senza adulti accompagnatori come dichiarato dal teste né può essere considerata negligenza della madre la bocciatura della figlia Testimone_1 durante il periodo del covid o il fatto che qualche volta il nonno paterno lavasse i nipoti o che questi pranzassero in alcune occasioni dalla zia vicina di casa, per di più in un periodo in cui la coppia era ancora unita).
Né è stato provato che le lamentate difficoltà del di incontrare i figli a Messina durante la CP_1 separazione di fatto fossero da imputare alla Pt_1
Pertanto, la domanda del resistente di addebito della separazione alla moglie deve essere rigettata.
Va, poi, confermato l' affido condiviso dei figli minori nata l'[...], nelle more è Per_1 divenuta maggiorenne) ad entrambi i genitori non sussistendo ragioni per derogarvi e stante pure l'adesione della ricorrente, espressa nella memoria integrativa, e la rinunzia del resistente alla domanda di affido esclusivo, manifestata nella comparsa conclusionale, con collocazione privilegiata presso la madre e tempi di frequentazione e permanenza con il padre secondo le modalità statuite nell'ordinanza presidenziale, confacenti a garantire il diritto dei figli alla bigenitorialità.
In ragione della collocazione privilegiata della prole minore presso la madre, il padre dovrà contribuire al mantenimento dei due figli minori ma non economicamente autosufficiente mediante corresponsione alla moglie, entro i primi cinque giorni di ogni mese, di un assegno di mantenimento.
Per la determinazione di tale assegno occorre tenere conto di diversi parametri tra cui: le esigenze dei figli (in considerazione dell'età e di particolari condizioni degli stessi), il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori, la valenza economica dei compiti domestici di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, avuto riguardo all'età dei ragazzi ( di 13 e 10 anni), alle condizioni di salute precarie della figlia minore come pure evidenziate dal padre in conclusionale, ai compiti di cura prevalenti assunti dalla madre, appare equo confermare l'importo dell'assegno di mantenimento mensile ordinario a carico del per la prole in complessivi € 400,00 (200,00 euro a figlio) CP_1
6 rivalutabili annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi
-in difetto di accordo- secondo le linee guida del CNF. L'assegno unico universale erogato CP_ dall va percepito al 50% da ciascun genitore come richiesto dalla nelle comparse Pt_1 conclusionali. Quanto alla figlia maggiorenne, il padre nella comparsa conclusionale ha Per_1 dichiarato che ella vive a casa del nonno e la ricorrente non ha contestato tale Testimone_4 circostanza. Essendo la stessa fuoriuscita dal nucleo familiare, ove ne ricorreranno le condizioni, potrà chiedere ai soggetti legittimati di provvedere al proprio mantenimento.
L'importo dell'assegno appare congruo rispetto alla capacità economica dell'obbligato il quale,
a differenza della ricorrente (che ha dichiarato di essere disoccupata fruendo di misure di sostegno statali) lavora in un cantiere nautico percependo adeguato stipendio, come da dichiarazione in atti non aggiornata e risalente al 2021 ove si legge che i redditi da lavoro sono pari a € 19.040,00.
Quanto alla richiesta di mantenimento per sé, va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo la ricorrente rinunciato alla domanda con la memoria integrativa.
Le spese sono poste a carico del resistente soccombente e liquidate in dispositivo ex d.m. 55/14
e ss. mm. e ii. e con obbligo di pagamento in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M
. il Tribunale, visto il parere del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo, così provvede:
- rigetta la domanda di addebito della separazione alla ricorrente;
-dispone l'affido condiviso della prole minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e con tempi di frequentazione con il padre come previsti nell'ordinanza presidenziale del 4.12.2022;
-dispone che contribuisca al mantenimento dei tre figli corrispondendo alla Controparte_1
entro i primi cinque giorni di ogni mese, un assegno complessivo di € 600,00 mensili, Pt_1 rivalutabile annualmente ex Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi in difetto CP_ di accordo secondo il Protocollo CNF;
dispone che l'assegno unico universale erogato dall sia percepito al 50% da ciascuna parte;
-condanna il resistente al pagamento di € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con obbligo di refusione in favore dell'ERARIO stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
7 Così deciso in Patti nella camera di consiglio del 15.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
SA SO FE SS CA
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa SS CA Presidente
Dott.ssa SA SO FE Giudice rel.
Dott. Giuseppe Puglisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 951/2022 R.G., promosso da
, c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CASABLANCA MANUELA, che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LIONTI ITALO LUIGI , che lo rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione legale giudiziale.
In fatto ed in diritto
Il presente giudizio è stato parzialmente definito con sentenza n. 232/2024, pubblicata il
27.02.2024, che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi. La causa, rimessa sul ruolo del giudice istruttore, è proseguita per l'istruzione delle domande concernenti l'affidamento dei figli, il mantenimento e l'addebito della separazione.
1 Espletata la prova orale e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc, l'ultimo dei quali scaduto l'1.12.2025.
Tanto premesso, va rilevato che la richiesta di addebito della separazione alla moglie, formulata dal , non può trovare accoglimento. CP_1
Come chiarito reiteratamente dalla Suprema Corte, "in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza"… "pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito" (ex multis Cass. civ. sez. I, sent. n. 13431 del 23.05.2008).
Nel caso in esame, dall'interrogatorio formale della ricorrente e dall'escussione dei testi
[...]
e non è Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 emersa la prova rigorosa che i comportamenti lamentati nei confronti della ricorrente, ovvero le asserite condotte di infedeltà e di trascuratezza nei confronti della famiglia, siano stati causa diretta dell'irreversibile crisi coniugale.
Invero, la giurisprudenza è unanime nel ritenere come “il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio”.
Evidenzia, però, che tale presupposto è “necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi. In particolare, deve sussistere il nesso di causalità fra tali condotte e la fine dell'unione coniugale e in tal senso il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza.
2 Nel caso in specie, né l'interrogatorio formale della ricorrente né i testi addotti dal resistente sono stati in grado di dare la prova che la relazione extraconiugale della sia stata l'unica e Pt_1 determinante causa della fine del rapporto.
Invero, la teste -all'udienza del 2.12.2024- ha riferito, per averlo appreso Testimone_2 dal , della relazione della ricorrente (….Il mi ha riferito che la moglie era andata CP_1 CP_1 via con il pretesto di avere bisogno di relax, ma poi lo stesso ha scoperto dal figlio che la moglie aveva una relazione. Ciò sempre perché mi ha riferito così il .); ha altresì dichiarato di Pt_2 avere visto su Facebook le foto della con altro uomo solo dopo la separazione dei Pt_1 coniugi ovvero “a novembre 2021”; ha confermato, per aver affittato la casa alle odierne parti in causa, che le stesse avevano ripreso la convivenza nel marzo 2022 poiché, come le aveva riferito, il “provava a riconciliarsi per i figli” ma nulla ha saputo dire sul fatto che la CP_1 Pt_1 continuasse a sentirsi con un altro uomo.
La teste ha dichiarato, inoltre, che c'erano frequenti litigi di coppia anche se non è mai intervenuta quando li sentiva litigare e che la moglie era agitata ed arrabbiata riferendo, per averlo appreso dal , dell'aggressività della La teste non è stata in grado di dire se il resistente CP_1 Pt_1 avesse mai usato la forza contro la ricorrente o viceversa (“Io non ero presente quindi non lo so…nulla so”); Del pari, ha riferito di altre relazioni extraconiugali passate della per Pt_1 averlo appreso dalla sorella del , così come episodi di trascuratezza della ricorrente nei CP_1 confronti della prole, per averlo appreso dal resistente, dal papà del e dalla di lui CP_1 compagna. Infine, ha riferito delle difficoltà del padre di incontrare i figli durante il trasferimento a Messina per quanto detto dal medesimo. CP_1
La teste escussa, in definitiva, non ha assistito direttamente a nessuno degli episodi riferiti, limitandosi a riportare quanto a lei riferito dal e dai suoi parenti. CP_1
La teste sorella del resistente, escussa all'udienza del 26.06.2025, Testimone_3 sull'allontanamento della resistente da casa nel marzo 2021 ha dichiarato “di sapere che è andata via di casa, per il resto io non abitavo con loro e sanno loro quello che è successo. So che ha portato i figli con sé a Messina, non so quale ragione ha addotto di questo allontanamento…; ha dichiarato che le foto su Facebook della cognata insieme ad altro uomo erano successive alla separazione di fatto tra i coniugi;
ha riferito, per averlo sentito dire in famiglia, che nel febbraio
2022 la ricorrente era tornata a vivere con il marito ma che dopo la riconciliazione la Pt_1 aveva riallacciato la relazione extraconiugale;
ha dichiarato che la ricorrente aveva avuto pure
3 una storia con il proprio marito;
non ha saputo dire se i nipoti fossero andati a vivere con la madre a Messina all'insaputa del fratello né se quest'ultimo avesse difficoltà a vederli.
In ordine all'ascritta trascuratezza della nei confronti della prole ha solo riferito della Pt_1 bocciatura della figlia maggiore nell'anno del CoViD e il fatto che il nonno paterno spesso si occupava di lavare i nipoti come anche lei, in passato (circa 14 anni prima), abitando nell'appartamento accanto.
Nulla ha saputo riferire, invece, su episodi di aggressività della verso il marito o Pt_1 viceversa “io non mi sono trovata presente ad episodi di tal tipo…Nulla so, non c'ero dove abitavano loro… Non li ho mai visti litigare e posso dire che davanti a me mio fratello non ha mia usato la forza con la moglie.”
Il teste (padre del resistente), poi, ha dichiarato: …La era libera di Testimone_4 Pt_1 fare ciò che voleva, gli ultimi tempi non andavano più d'accordo e io ogni tanto li ho sentiti avere qualche parola, qualche discussione…Negli ultimi tempi litigavano ed alzavano la voce entrambi…Mio figlio usava solo la voce, le mani le teneva sempre al suo posto”.
La teste (sorella della ricorrente ed escussa all'udienza del 26.6.2025) ha Testimone_5 dichiarato: “a giungo del 2021 mia sorella dopo che chiamava ripetutamente così come i figli minori chiamavano noi parenti di Messina, perché mia sorella litigava sempre con il marito, non andavo più d'accordo, quindi, io personalmente sentendomi con il ho consigliato CP_1
l'allontanamento perché ciò poteva fargli bene. Il era d'accordo ha firmato una carta CP_1 dove lei gli scriveva che era a Messina e lui stesso ha preso questa carta e ha scritto che la moglie era a Messina, il ha fatto firmare la carta alla moglie. Non ricordo per quanto tempo è CP_1 durato l'allontanamento da casa di mia sorella, non andavano d'accordo neanche quando erano lontani, lui non le dava tregua, telefonava assiduamente e si posizionava anche sotto casa….; ha riferito che la relazione della sorella con un altro uomo era nata dopo la separazione di fatto dal marito (“stavo vicino a mia sorella passavo molto tempo con mia sorella ed in quel periodo non
c'è stato nulla, mi riferisco all'arco di tempo in cui è stata a Messina, prima che si riconciliasse con il marito…Il figlio ha scoperto della relazione, ma ciò dopo che i coniugi si erano Tes_4 lasciati definitivamente ossia dopo che si erano riconcialiati e poi lasciati”); ha dichiarato che la sorella, tradita in passato dal coniuge, aveva accettato una riconciliazione con il medesimo su minaccia dello stesso che le avrebbe tolto i bambini (“…mia sorella mi chiamava e si lamentava, mi diceva che si era pentita di essere tornata a Patti ed è stato in questa occasione che abbiamo
4 saputo del ricatto, del fatto cioè che era tornata con il marito perché minacciata di perdere i figli”); ha riferito che il era d'accordo per il trasferimento della prole a Messina (…”Il CP_1
ha firmato pure il nulla osta per il trasferimento della scuola dei figli…sono stata CP_1 direttamente coinvolta dalle parti nella fase della prima crisi coniugale, ho parlato direttamente con il che mi telefonava anche la notte e noi consigliavamo a lui di lasciare casa per un CP_1 periodo, mia sorella voleva che per il bene dei bambini potessero avere dei rapporti civili, ma il
non voleva lasciarli e quindi mia sorella è venuta a Messina…mia sorella riferiva di CP_1 avere paura del , tanto è vero che una volta lui è entrato a casa nostra con la forza, è CP_1 entrato con violenza nel momento in cui mia sorella ha aperto la porta per fare uscire i minori e noi lo abbiamo dovuto buttare fuori casa…lui era insistente e mia sorella no lo voleva più, c'era una crisi tra loro da molto tempo ”); ha negato che la prole fosse trascurata dalla madre (vedevo
i miei nipoti e non erano sottopeso, venivo spesso a Patti e loro venivano a Messina e li trovavo sempre fisicamente bene) così come che la aggredisse il marito (…”In mia presenza Pt_1 non è mai successo, il per altro aveva una fisicità che non consentiva un atteggiamento CP_1 di tal tipo nei sui confronti…Era il che alzava il tono di voce di notte, ciò so perché mia CP_1 sorella ci chiamava e sentivo lui che litigava, anche mia sorella rispondeva.. che io sappia non hanno mai usato la forza fisica, litigavano sia il giorno che la notte…per la stazza fisica era impossibile, anzi mia sorella mi ha raccontato che la notte quando voleva avere rapporti con la moglie era il ad usare la forza perché si arrabbiava per il rifiuto, mia sorella mi ha CP_1 confidato che ha usato la forza con lei. Io non ero lì presente, ma lei si è confidata con me dopo).
Ebbene, dalla disamina complessiva delle dichiarazioni testimoniali non emerge che la relazione extraconiugale imputata alla sia stata causa diretta della crisi del rapporto matrimoniale, Pt_1 quanto piuttosto conseguenza di un menage evidentemente compromesso per l'elevata conflittualità di coppia, con litigi e discussioni frequenti e dai toni esacerbati;
conflittualità non appianatasi neppure dopo la ripresa della convivenza nel marzo 2022, voluta peraltro fortemente dal marito nonostante l'asserito tradimento della moglie.
Non è stato neppure provato che l'allontanamento della sia stato attuato in violazione Pt_1 dell'obbligo di coabitazione nascente dal matrimonio avendo avuto lo scopo di porre al riparo sé stessa e la prole da situazioni e reazioni più gravi quali veri e propri maltrattamenti (tanto da essere state applicate contro il misure restrittive). CP_1
5 La parte resistente, poi, non ha provato in concreto, sulla base di fatti specifici e circostanziati, la lamentata trascuratezza della ricorrente nei confronti della prole (non può certo essere considerata indice di trascuratezza la circostanza che un ragazzino di 10 anni vada a scuola calcio da solo o si trovi a piedi in un quartiere della sua città senza adulti accompagnatori come dichiarato dal teste né può essere considerata negligenza della madre la bocciatura della figlia Testimone_1 durante il periodo del covid o il fatto che qualche volta il nonno paterno lavasse i nipoti o che questi pranzassero in alcune occasioni dalla zia vicina di casa, per di più in un periodo in cui la coppia era ancora unita).
Né è stato provato che le lamentate difficoltà del di incontrare i figli a Messina durante la CP_1 separazione di fatto fossero da imputare alla Pt_1
Pertanto, la domanda del resistente di addebito della separazione alla moglie deve essere rigettata.
Va, poi, confermato l' affido condiviso dei figli minori nata l'[...], nelle more è Per_1 divenuta maggiorenne) ad entrambi i genitori non sussistendo ragioni per derogarvi e stante pure l'adesione della ricorrente, espressa nella memoria integrativa, e la rinunzia del resistente alla domanda di affido esclusivo, manifestata nella comparsa conclusionale, con collocazione privilegiata presso la madre e tempi di frequentazione e permanenza con il padre secondo le modalità statuite nell'ordinanza presidenziale, confacenti a garantire il diritto dei figli alla bigenitorialità.
In ragione della collocazione privilegiata della prole minore presso la madre, il padre dovrà contribuire al mantenimento dei due figli minori ma non economicamente autosufficiente mediante corresponsione alla moglie, entro i primi cinque giorni di ogni mese, di un assegno di mantenimento.
Per la determinazione di tale assegno occorre tenere conto di diversi parametri tra cui: le esigenze dei figli (in considerazione dell'età e di particolari condizioni degli stessi), il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori, la valenza economica dei compiti domestici di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, avuto riguardo all'età dei ragazzi ( di 13 e 10 anni), alle condizioni di salute precarie della figlia minore come pure evidenziate dal padre in conclusionale, ai compiti di cura prevalenti assunti dalla madre, appare equo confermare l'importo dell'assegno di mantenimento mensile ordinario a carico del per la prole in complessivi € 400,00 (200,00 euro a figlio) CP_1
6 rivalutabili annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi
-in difetto di accordo- secondo le linee guida del CNF. L'assegno unico universale erogato CP_ dall va percepito al 50% da ciascun genitore come richiesto dalla nelle comparse Pt_1 conclusionali. Quanto alla figlia maggiorenne, il padre nella comparsa conclusionale ha Per_1 dichiarato che ella vive a casa del nonno e la ricorrente non ha contestato tale Testimone_4 circostanza. Essendo la stessa fuoriuscita dal nucleo familiare, ove ne ricorreranno le condizioni, potrà chiedere ai soggetti legittimati di provvedere al proprio mantenimento.
L'importo dell'assegno appare congruo rispetto alla capacità economica dell'obbligato il quale,
a differenza della ricorrente (che ha dichiarato di essere disoccupata fruendo di misure di sostegno statali) lavora in un cantiere nautico percependo adeguato stipendio, come da dichiarazione in atti non aggiornata e risalente al 2021 ove si legge che i redditi da lavoro sono pari a € 19.040,00.
Quanto alla richiesta di mantenimento per sé, va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo la ricorrente rinunciato alla domanda con la memoria integrativa.
Le spese sono poste a carico del resistente soccombente e liquidate in dispositivo ex d.m. 55/14
e ss. mm. e ii. e con obbligo di pagamento in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M
. il Tribunale, visto il parere del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo, così provvede:
- rigetta la domanda di addebito della separazione alla ricorrente;
-dispone l'affido condiviso della prole minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e con tempi di frequentazione con il padre come previsti nell'ordinanza presidenziale del 4.12.2022;
-dispone che contribuisca al mantenimento dei tre figli corrispondendo alla Controparte_1
entro i primi cinque giorni di ogni mese, un assegno complessivo di € 600,00 mensili, Pt_1 rivalutabile annualmente ex Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi in difetto CP_ di accordo secondo il Protocollo CNF;
dispone che l'assegno unico universale erogato dall sia percepito al 50% da ciascuna parte;
-condanna il resistente al pagamento di € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con obbligo di refusione in favore dell'ERARIO stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
7 Così deciso in Patti nella camera di consiglio del 15.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
SA SO FE SS CA
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