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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/07/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1665/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1665/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLINI ENRICO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE N. 18 25100 BRESCIApresso il difensore avv.
BARTOLINI ENRICO
APPELLANTE contro
GIA' QUALE MANDATARIA DI 2 CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. TINELLI CELESTINA ) P.IVA_2 C.F._1
Email_1
EMILIA; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
Controparte_5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGHI ROBERTA e dell'avv. , elettivamente
[...] P.IVA_3 domiciliato in VIA RUA MURO, 31 41100 MODENApresso il difensore avv. RIGHI ROBERTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. TROTTA FRANCESCO Controparte_6 P.IVA_4
( ) C/O AVV. BARBARA MINCHINI VIA S. STEFANO 43 BOLOGNA;
MICHINI C.F._2
BARBARA ( MERO DOMICILIATARIO - VIA SANTO STEFANO 43 BOLOGNA;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
SIENA NPL Controparte_7 Controparte_8 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CITTANTI GIULIANO e dell'avv. , elettivamente
[...] P.IVA_5 domiciliato in VIA BERSAGLIERI DEL PO N.4 44121 FERRARApresso il difensore avv. CITTANTI
GIULIANO
pagina 1 di 16 APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, n. 964/2019 pubbl. il 06/06/2019
Conclusioni come da note
Motivi della decisione
1. Si dà contezza sinteticamente delle fattispecie negoziali oggetto del giudizio e successivamente delle vicende processuali e della decisione di primo grado.
2. Con atto del 28.7.2005, a rogito Notaio rep. 26764, racc. 12354, Persona_1 Parte_1 aveva stipulato mutuo fondiario con per l'importo di euro 400.000,00 Controparte_9
(doc. 2 opp.te).
Il tasso degli interessi corrispettivi era convenuto nella misura di un punto in più del valore della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del tasso Euribor/360 3 mesi lettera, pari – al momento della stipula – al 3,135% nominale in ragione d'anno; il tasso di mora nella misura del tasso contrattuale vigente maggiorato di due punti (art. 4 contratto).
3. Con atto del 17.5.2010, a rogito Notaio in rep. 44336, racc. 25617, Persona_2 CP_5
aveva stipulato mutuo fondiario con per Parte_1 Controparte_10
l'importo di euro 500.000,00 (doc. 4 opp.te).
Il tasso degli interessi corrispettivi era convenuto nel tasso variabile trimestralmente pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05% superiore maggiorato di 2,90% punti in ragione d'anno, pari, al momento della stipula, al 3,90% nominale in ragione d'anno; il tasso di mora nella misura del tasso contrattuale vigente, maggiorato di due punti in ragione d'anno (art. 5 contratto).
4. Con atto del 17.5.2010, a rogito Notaio rep. 44337, racc. 25618, l'opponente ha Persona_1 stipulato mutuo con per euro 160.000,00. Controparte_11
Il tasso degli interessi corrispettivi era convenuto nella somma tra il parametro di riferimento
Euribor/360 a 3 mesi lettera e uno spread del 2,25%, pari, al momento della stipula, al 2,286%; il tasso di mora nella misura del tasso contrattuale maggiorato di tre punti percentuali (art. 2 contratto).
5. Con atto di citazione successivo allo svolgimento della fase cautelare in sede di opposizione all'esecuzione, chiedeva accertarsi varie fattispecie di usura oggettiva e soggettiva Parte_1 in relazione ai suddetti mutui nonché varie fattispecie di invalidità come meglio descritte in prosieguo, chiedeva la condanna degli istituti di credito alle conseguenti restituzioni e infine chiedeva accertarsi la insussistenza del diritto di al pagamento delle somme portate nelle Controparte_5 cartelle esattoriali, in forza delle quali vi era stato intervento nella procedura esecutiva immobiliare
84/2017 RGE.
6. Il Tribunale così decideva:
pagina 2 di 16 - dichiara inammissibile l'opposizione limitatamente alle censure nei confronti di Controparte_5
;
[...]
- rigetta per il resto;
- condanna la società opponente a rifondere in favore degli opposti le spese del giudizio, che liquida in euro 20.000,00 per compensi (in favore di ciascuna parte opposta), oltre rimborso 15% per spese forfettarie, I.v.a. e c.p.a. come per legge.
7. Il Tribunale rigettava la domanda di accertamento della natura usuraria dei tassi.
Secondo il Tribunale, ai fini della verifica di usurarietà dei tassi, l'operazione di sommare la misura percentuale degli interessi corrispettivi e quella degli interessi moratori era errata sotto il profilo logico matematico, perché in tale maniera si sommavano due entità eterogenee, fondate su diverse basi di calcolo: non potevano cumularsi tasso corrispettivo e tasso di mora. Irrilevante ai fini dello scrutinio sull'usura era la sommatoria tra tasso corrispettivo e moratorio, rappresentando di fatto un “non tasso” od un “tasso creativo”, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario. Inoltre, i tassi effettivi globali medi non erano comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.
Nella pronuncia della RE Corte n. 350/2013, non si trovava conferma della teoria del cumulo degli interessi corrispettivi e di mora, emergendo al più che anche gli interessi di mora dovevano mantenersi entro i limiti della L. n. 108 del 1996. Il Tribunale affermava, in conclusione, la conformità
a diritto dell'indicazione metodologica seguita dalla Banca d'Italia la quale, nelle proprie Istruzioni finalizzate alla rilevazione del T.E.G.M. ai fini dell'art. 2 della L. n. 108/1996, disponeva espressamente quanto segue (v. ad es. la Comunicazione del 3.7.2013): "I TEG medi rilevati dalla
Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente”.
Il T.E.G. doveva essere determinato mediante la formula del T.E.G.M. indicata nelle istruzioni di
Banca d'Italia tempo per tempo vigenti, escludendo la commissione di massimo scoperto e gli oneri addebitati in sostituzione della stessa solo sino al quarto trimestre 2009.
Non era fondata neanche la (generica) doglianza inerente al calcolo degli interessi moratori sull'intera rata del mutuo, atteso che non vi era norma o uso normativo che vietasse il calcolo degli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte rappresentata dagli interessi corrispettivi (cfr. Cass., sez. I,
Sentenza n. 11400 del 22/05/2014).
Inoltre, quanto alla c.d. usura sopravvenuta, le Sezioni Unite nella sentenza n. 24675 del 19/10/201 ne avevano escluso la rilevanza giuridica.
pagina 3 di 16 Il riferimento alla “penale di estinzione anticipata occulta” non era stato chiaramente esplicato, risultando sostanzialmente incomprensibile. Peraltro, i mutui erano stati dichiarati risolti per inadempimento della società mutuataria (e non “estinti” in via anticipata per volontà di questa).
Non sussisteva la c.d. usura soggettiva, in mancanza di allegazioni in ordine all'asserita difficoltà economica rilevante ex art. 644 c.p., essendo irrilevante che la società avesse stipulato il mutuo per ripianare una precedente esposizione debitoria. Peraltro, che abbia applicato, per tale motivo, CP_6
“condizioni peggiorative e sproporzionate” rappresenta circostanza solo affermata: inoltre, l'importo di euro 378.042,67 su 500mila era stato utilizzato “per l'acquisto del fondo immobiliare”, non per ripianare altri debiti.
8. La mancata allegazione del piano di ammortamento era resa superflua dalla pattuizione di un tasso variabile.
Quantunque i piani non fossero stati allegati ai rispettivi contratti di mutuo - l'opponente era pacificamente in possesso di quelli relativi al mutuo di e al n. 33822 di MPS (doc. 5 CP_6 CP_2
5 MPS). Proprio in quest'ultimo era stato specificato “quota interessi e rata finanziaria non esposte perché a tasso variabile”.
Ciò precisato, in adesione all'orientamento maggioritario, il piano di ammortamento “alla francese” non celava un'illegittima pattuizione anatocistica. Infine, i contratti inter partes avevano previsto quel metodo di ammortamento e le parti lo avevano voluto, sicché esso era legittimo. Pa 9. Quanto al mutuo stipulato con parte opponente aveva dedotto che l' fosse pari al CP_6
4,268% e non al 3,863%, come indicato nel mutuo.
Parimenti quanto al mutuo stipulato con BAM e con MPS, laddove, nel primo, il TAEG sarebbe pari al
3,459% (e non al 3,2%) e, nel secondo, il TAEG corrispondente al 2,632% (e non al 2,960%).
Secondo il Tribunale, il requisito di determinatezza afferiva al tasso degli interessi corrispettivi e non al
TAEG/ISC, il quale rappresentava un indicatore quantificato sulla base del tasso e delle spese accessorie, iniziali e periodiche, ed era previsto al fine di una migliore comprensione delle condizioni economiche da parte del mutuatario. Pa Ciò detto, anche qualora l fosse di importo diverso rispetto a quello indicato nei mutui, ciò non avrebbe comportato l'indeterminatezza del tasso di interesse, né quindi dell'oggetto del contratto.
Inoltre, il tasso Euribor rappresentava un dato certo, rilevato da soggetto terzo rispetto agli istituti bancari e conoscibile, che, quindi, non inficia di indeterminatezza il tasso che ad esso si correla.
In conclusione, doveva essere respinta l'eccezione di nullità della clausola determinativa degli interessi.
L'allegazione secondo cui l'Euribor-EBF si fondava su “accordi di cartello tra gli stessi Istituti che lo applicano”, in violazione della Legge n. 287/1990, era generica, oltre che sfornita di pur minimi pagina 4 di 16 elementi probatori;
analoga conclusione doveva trarsi quanto all'asserita “illegittima creazione elettronica” dei prestiti.
Non si comprendeva, quindi, quale “evidente duplicazione” sarebbe stata perpetrata nell'atto di precetto del 22.11.16 Unicredit
In caso di un mutuo dichiarato risolto, la Banca Aveva diritto al pagamento di tutte le rate impagate e alla restituzione del capitale residuo a quella data.
Con precetto aveva dichiarato di confermare l'avvenuta risoluzione per inadempimento del CP_6 mutuo e, quindi, intimare “il pagamento dell'intero debito residuo, ammontante al 31.10.16 ad euro
391.811,09 per capitale ed euro 6.883,18 per interessi…”: coerentemente il capitale era stato indicato in euro 391.811,09 al 31.10.16 e gli interessi in euro 6.883,18 al 31.10.16.
10. I contratti di mutuo sono stati stipulati con istituti bancari e non con “una decina di fondi speculatori
“hedge fund” stranieri”, sicchè era del tutto infondata l'eccezione di nullità per difetto di forma scritta del contratto.
11. In base alla prospettazione attorea, il limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. sarebbe stato superato perché la banca “ha moltiplicato l'iniziale prestito (creato elettronicamente) concedendo altro credito garantito dal medesimo bene immobile”: la circostanza era apoditticamente formulata, in contrasto, peraltro, con gli elementi formali.
12. Da ultimo, quanto all'asserita violazione dell'art. 38 T.U.B., la destinazione delle somme mutuate al finanziamento di altra società o alla ristrutturazione di debito preesistente non era ostativa alla stipula di mutuo fondiario, né tanto meno ne comporta la nullità per difetto di causa.
13. Quanto alle domande proposte nei confronti di , il Tribunale Controparte_12 osservava quanto segue.
Innanzitutto, poiché l'opposizione all'esecuzione era diretta all'accertamento della inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione per i motivi dedotti e sulla base di tutti gli elementi ed i fatti allegati ed esistenti al momento della sua proposizione, la domanda giudiziale doveva essere formulata con l'atto introduttivo del giudizio e le circostanze poste a fondamento dell'opposizione dovevano essere prospettate con esso;
la deduzione di nuovi motivi di contestazione basati su fatti esistenti e deducibili sin dal momento dell'introduzione dell'opposizione, si risolveva in una mutatio libelli, come tale non consentita dall'art. 183 c.p.c., il quale ammetteva solo la precisazione o la modificazione della domanda (cfr. oltre alle pronunce citate, Cass. 28/07/2011, n. 16610).
In secondo luogo, la sentenza sull'opposizione all'esecuzione passata in giudicato copriva il dedotto ed il deducibile, ovvero tutti i possibili motivi di contestazione del diritto a procedere basati su circostanze impeditive, modificative ed estintive preesistenti al giudizio o verificatesi nel corso di esso, precludendo la proposizione di nuove opposizioni.
pagina 5 di 16 “Atteso il carattere unitario (seppur con l'articolazione bifasica) della controversia oppositiva, non è invece ammissibile dedurre con l'atto introduttivo del giudizio di merito motivi di contestazione del diritto a procedere esecutivamente diversi rispetto a quelli già illustrati nel ricorso introduttivo della prima fase, configurando motivi del genere una non consentita domanda nuova. I motivi formulati avverso l'agente della riscossione vanno, quindi, dichiarati inammissibili”.
14. Proponeva appello IMMOBILIARE . Pt_1
15. Col primo motivo di gravame parte appellante deduceva che i tassi di mora erano stati applicati sulle rate non pagate, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale.
L'applicazione del tasso di mora alle rate impagate aveva determinato il superamento del tasso soglia.
16. Col secondo motivo di gravame parte appellante deduceva il superamento del tasso soglia da parte del tasso di mora e ciò implicava usurarietà dell'intero contratto.
Ai fini della verifica occorreva avere riguardo al TAEG o ISC e non al semplice TAN.
Il TAEG reale, calcolato non secondo le istruzioni della Banca d'Italia, era superiore al tasso soglia.
17. Col terzo motivo di gravame parte appellante deduceva che l'illegittimo addebito di somme non dovute, avvenuto nell'atto di precetto e nell'atto di intervento nella procedura esecutiva, aveva determinato di fatto l'applicazione di una penale occulta di estinzione.
Con atto di precetto aveva operato una duplicazione del importi dovuti, e dunque imposto CP_6 una sorta di penale occulta di estinzione, chiedendo il pagamento del capitale residuo e delle rate scadute già contenenti le quote capitali.
18. Col quarto motivo di gravame parte appellante deduceva che il piano di ammortamento alla francese produceva anatocismo. Pa
19. Col quinto motivo di gravame parte appellante deduceva che l'errata indicazione dell' dava luogo ad indeterminatezza dei tassi di interesse.
20. Col sesto motivo veniva dedotta la mancanza di causa del mutuo ( , in quanto destinato al CP_6 pagamento di debiti pregressi di euro 121957,33 con la stessa banca, ciò facendo venir meno la causa fondiaria (mutuo solutorio).
Analogamente la destinazione della somma mutuata da MPS per il finanziamento di altra società faceva venir meno la causa fondiaria con conseguente nullità del contratto.
21. Infine, parte appellante deduceva genericamente la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva definito come nuovi i motivi posti alla base della opposizione nei confronti di . Controparte_5
Si costituivano GIA' QUALE MANDATARIA DI CP_1 CP_2 [...]
, Controparte_13 Controparte_5
,
[...] Controparte_6 [...]
, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_14
pagina 6 di 16 22. Deve darsi atto preliminarmente che non tutte le questioni, sollevate in primo grado e su cui il tribunale si è pronunciato, sono state riproposte in appello nell'ambito dei motivi di gravame, dovendosi dunque ritenere le medesime coperte da giudicato.
23. Una di queste è la questione afferente alla invalidità del tasso di interesse determinato con riferimento all'Euribor.
Il tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità e nei motivi di appello non vi è traccia di una censura sul punto, non avendo alcuna rilevanza l'inserimento della questione all'interno del riassunto delle questioni proposte in primo grado, contenuto nell'atto di appello, avente il valore di un mero richiamo delle vicende processuali pregresse, in mancanza di un chiaro ed inequivoco inserimento nel novero delle doglianze espresse contro la sentenza appellata.
24. Quanto al primo motivo incentrato sulla illegittimità del calcolo del tasso di mora sulla intera rata impagata, da qualificarsi come fattispecie di usura originaria.
Infondato è il primo motivo.
In primo luogo, è scorretto sommare i due tassi, corrispettivi e moratori, ai fini dell'accertamento della fattispecie di usura. Infatti, secondo la RE Corte (si veda tra le altre, sez. 6 - 1, Ordinanza n.
31615 del 04/11/2021, resa in relazione a fattispecie di contratti di finanziamento), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per
i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” Vedi anche Sezioni Unite: N. 19597 del 2020.
In secondo luogo, non è sostenibile che la clausola contrattuale imponga tale operazione.
Le clausole dei tre mutui dedotti in giudizio non prevedono affatto che debba applicarsi il tasso di mora all'intera rata rimasta impagata, con conseguente cumulo usurario del tasso corrispettivo e di quello moratorio.
L'art. 5 del contratto di mutuo del 17 maggio 2010 rep 44336 stipulato con l'art. 4 del CP_6 contratto di mutuo, stipulato con B.A.M. in data 28 luglio 2005, nonché l'art. 2 del contratto di mutuo rep 44337 stipulato con MPS il 17 maggio 2010 si limitano infatti a prevedere le conseguenze dell'inadempimento della parte mutuataria, e cioè, tra l'altro, l'applicazione del tasso di mora.
Nessuna di tali clausole prevede espressamente che il tasso di mora debba essere nella sua interezza applicato all'intera rata rimasta impagata.
pagina 7 di 16 Al più, tenuto conto che il tasso di mora viene determinato mediante previsione di una maggiorazione percentuale rispetto al tasso corrispettivo, deve ritenersi che le clausole, laddove prevedono l'applicazione del tasso di mora in caso di mancato o ritardato pagamento della rata, debbano essere interpretate nel senso che debba applicarsi all'intera rata soltanto la suddetta maggiorazione percentuale.
In altre parole, le clausole contrattuali impongono senz'altro l'applicazione dell'interesse di mora sull'intera rata scaduta ma non escludono affatto in modo esplicito che tale applicazione possa avvenire limitatamente allo spread del tasso di mora rispetto all'interesse corrispettivo: in altre parole, le clausole non sono univocamente interpretabili nel senso dell'applicazione dell'intero tasso di mora sull'intera rata rimasta impagata.
In ogni caso, in omaggio al principio di interpretazione conservativa ex art. 1367 c.c., la clausola contrattuale deve essere interpretata nel senso di consentire l'applicazione dell'interesse di mora, costituito dalla percentuale dell'interesse corrispettivo, maggiorata della percentuale pattiziamente prevista, soltanto al capitale della rata scaduta, ferma restando l'applicazione del solo spread di mora alla quota costituita dagli interessi.
Dunque, non è ravvisabile alcuna pattuizione contrattuale che autorizzi l'applicazione diretta del tasso di mora all'intera rata rimasta impagata e determini in tal modo il cumulo usurario tra tasso corrispettivo già contenuto nella rata e tasso di mora.
Deve, dunque, escludersi la fattispecie usuraria, intesa quale pattuizione di un tasso usurario.
In tale contesto, l'eventuale applicazione di fatto dell'intero tasso di mora (e non già della sola maggiorazione percentuale pattiziamente prevista rispetto alla misura del tasso corrispettivo) all'intera rata impagata, già comprensiva del tasso corrispettivo, integrerebbe una fattispecie di pretesa creditoria sine titulo (arbitraria applicazione di un interesse non pattuito in contratto), riconducibile ad un'ipotesi di inadempimento contrattuale, peraltro mai dedotta ritualmente in giudizio e dunque non rilevabile ex officio, non trattandosi di fattispecie di invalidità negoziale.
Ciò rende inammissibile una c.t.u. sul punto.
In terzo luogo, in ogni caso, anche in caso di usurarietà dei tassi di mora, andrebbero comunque applicati i tassi corrispettivi, in quanto non usurari.
Si veda in tal senso Sentenza n. 19597 del 18/09/2020, di cui si riporta il principio di diritto:
“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.E.G.M., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione
pagina 8 di 16 media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”.
25. Col secondo motivo di gravame parte appellante ha dedotto la natura usuraria dei tassi contrattuali, corrispettivi e moratori.
Il motivo è infondato.
26. Quanto al contratto di mutuo, stipulato con atto del 17.5.2010, a rogito notaio in Persona_2
rep. 44336, racc. 25617, da con per CP_5 Parte_1 Controparte_10
l'importo di euro 500.000,00.
È stata espletata apposita CTU in appello al fine di accertare l'eventuale natura usuraria dei tassi contrattuali.
Il CTU ha così concluso:
“ciò precisato, il tasso effettivo globale è stato elaborato nella tabella 1, che si allega ed è parte integrante della presente relazione, da cui si evince che, assumendo le spese sopra evidenziate, nonché tenendo conto dell'importo erogato pari a € 500.000,00 e delle rate trimestrali previste nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo ipotecario, il t.e.g. risulta essere pari a 3,882%. il risultato ottenuto non è quindi altro che il tasso che rende uguale la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dalla banca alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. nello specifico, muovendo dal piano di ammortamento agli atti, opportunamente integrato con l'ulteriore documentazione bancaria, è stata determinata la somma erogata e a disposizione del cliente
- sottraendo da quella mutuata (€ 500.000,00) le spese di istruttoria -, e, poi inserite - con decorrenza dal 31.08.2010 - le rate di ammortamento trimestrali incrementate delle spese di invio avviso scadenza. dopodiché è stato individuato, sulla base delle rilevazioni della banca d'italia, il t.e.g.m. del trimestre di riferimento, cioè al momento della conclusione del contratto (ii trimestre 2010) riferito alla categoria dei “mutui ipotecari a tasso variabile (dal 1° luglio 2004)” - pari a 2,630% - che aumentato della metà restituisce un tasso soglia usura pari a 3,945%. pertanto, il t.e.g. calcolato al momento della conclusione del contratto di mutuo oggetto di contestazione non risulta superiore al tasso soglia: di conseguenza, la banca non ha illegittimamente addebitato e/o riscosso somme per interessi passivi. in ordine all'eventuale usurarietà del tasso di mora, si rileva che in ottemperanza al principio di diritto enunciato dalla corte suprema di cassazione con sentenza n. 26286/2019, secondo cui “qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuali, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”, è stato confrontato il tasso di mora pattuito in sede contrattuale - pari al 5,882% -, ottenuto maggiorando il tasso corrispettivo di 2 punti percentuali, con il tasso soglia di mora - pari al 7,095% - calcolato con i criteri dettati dai decreti ministeriali e maggiorato di 2,1 punti percentuali (così come previsto dal dm del 18.06.2010 - che rinvia all'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla banca d'italia e dall'ufficio italiano dei cambi).
pagina 9 di 16 dalla verifica di cui sopra si evince come anche il t.e.g. di mora calcolato al momento della conclusione del contratto di mutuo oggetto di contestazione non risulti superiore al tasso soglia di mora: di conseguenza, la banca non ha illegittimamente addebitato e/o riscosso somme per interessi passivi. in conclusione, e per chiarezza espositiva, si espongono di seguito i risultati cui si è giunti: t.e.g. 3,882% < tasso soglia 3,945% no usura t.e.g. mora 5,882% < tasso soglia 7,095% no usura 8. risposta al quesito alla luce di quanto rilevato nei precedenti paragrafi, lo scrivente ctu conclude che:
- il contratto di mutuo ipotecario sottoscritto tra le parti in data 17.05.2010 non risulta affetto da usura sia con riferimento agli interessi corrispettivi sia con riferimento agli interessi moratori;
- la banca non ha illegittimamente addebitato e/o riscosso somme per interessi passivi. Nessuna usura, dunque.
27. Deve evidenziarsi che il c.t.u. ha omesso di tenere conto del costo per polizza assicurativa, in quanto non tempestivamente documentato.
Il CTU dà conto dettagliatamente di quanto avvenuto.
“Perciò, ai fini di verificare se siano stati pattuiti interessi corrispettivi e moratori in misura superiore al tasso-soglia, gli ulteriori oneri assunti rispetto al tasso contrattuale sono quelli espressamente contemplati nelle istruzioni e provvedimenti della Banca d'Italia, ove documentati. Ciò precisato, l'unica specifica censura mossa sull'elaborato peritale ha riguardato la mancata assunzione del costo asseritamente sostenuto per il premio di polizza incendio sull'immobile posto a garanzia del mutuo: al riguardo il dr. afferma che “il CTU ha inspiegabilmente escluso questo Per_3 costo asserendo che le controparti hanno rifiutato la produzione in atti di nuovi documenti, ma la produzione della polizza incendio effettuata dal legale di , Avv. Enrico Bartolini, Parte_1 due giorni dopo l'incontro di CTU del 20 giugno 2023, non è una produzione di nuovi documenti, ma una specifica di documentazione già depositata, la polizza incendio era già stata depositata in atti, la banca nel corso del rapporto ne ha modificato l'intestazione quando ha Parte_1 solo modificato la sua forma sociale in quella attuale. No[n] si tratta di una nuova polizza, esempio vita, ma della stessa polizza incendio. La polizza incendio in un mutuo con a garanzia un immobile, è obbligatoria, senza di essa la banca non avrebbe potuto stipulare il mutuo”. Contrariamente a quanto affermato dal CTP, le ragioni per le quali non è stato considerato l'asserito onere sostenuto per la polizza sono state argomentate nel § 5) della relazione, cui si rimanda e in cui sono state puntualmente rilevate le criticità che hanno impedito di ricondurre al mutuo in esame i documenti prodotti a tale titolo con l'allegato 8) dell'atto di citazione nel primo grado di giudizio, criticità che per comodità di lettura si riassumono di seguito:
- rilevante discordanza delle date di sottoscrizione della prima polizza, o di volturazione della seconda, rispetto alla data di erogazione del mutuo, visto che il finanziamento è stato concesso con atto del 17.05.2010 mentre la prima sottoscrizione riporta la data del 12.07.1994 e la volturazione quella del 12.07.2014;
- non coincidenza dei soggetti giuridici contraenti le polizze rispetto alla società mutuataria. Peraltro, non vi è alcuna evidenza del pagamento del premio di polizza in capo alla società mutuataria in occasione dell'erogazione del mutuo. Il CTP rileva, altresì, che “Se il CTU avesse incluso anche la polizza incendio tra i costi del credito, il mutuo sarebbe risultato usuraio alla stipula”, senza tuttavia proporre alcun calcolo o elaborazione a supporto di tale tesi. In ordine, invece, alla contestazione che la produzione documentale del 23 giugno u.s. non fosse inquadrabile come “produzione di nuovi documenti”, ma piuttosto quale “specifica di documentazione già depositata”, si ritiene che ciò non rilevi.
pagina 10 di 16 Invero, come peraltro specificamente indicato nel quesito peritale, il CTU può esaminare documenti
“non prodotti in giudizio” e farne menzione nella relazione solo “previo consenso di tutte le parti ex art. 198, 2° comma c.p.c.”: è evidente come i documenti prodotti in sede di operazioni peritali siano
“non prodotti in causa” e, di conseguenza, acquisibili unicamente “previo il consenso di tutte” le parti, consenso che, nel caso di specie, non è stato fornito”.
In sostanza, dunque, da un lato, il documento già prodotto in primo grado non aveva alcuna attinenza col mutuo de quo.
Dall'altro lato, il documento, prodotto tardivamente in sede di operazioni peritali, non è stato considerato dal ctu, in quanto su di esso non si è formato il consenso delle parti appellate alla relativa acquisizione agli atti.
In effetti, la produzione di un documento nuovo in appello collide col divieto ex art. 345 c.p.c..
Bene ha fatto il ctu a non tener conto di tale produzione.
28. Quanto al mutuo con atto del 28.7.2005, a rogito Notaio rep. 26764, racc. 12354, Persona_1 mutuo fondiario stipulato con per l'importo di euro 400.000,00 (doc. Controparte_9
2 opp.te).
Applicando lo stesso metodo adottato dal c.t.u. e prendendo a parametro il TAEG indicato da parte appellante (3,459%), in primo luogo, il tasso predetto non supera il tasso soglia del 5,79% (TEGM del
3,86% moltiplicato per 1,5, pari al 5,79%).
In secondo luogo, il tasso di mora, pari al 5,459%, non supera il tasso soglia previsto per il tasso di mora, pari al 8,94%, ottenuto sommando al tasso soglia del 3,86%, la percentuale del 2,1%
(maggiorazione media degli interessi moratori), per un tasso del 5,96% da moltiplicarsi per 1,5% e ottenendo così l'8,94%.
Il TEGM e il tasso soglia applicati al caso de quo si evincono dal DM relativo al terzo trimestre del
2005 (luglio – settembre 2005).
Si veda in tal senso Sentenza n. 19597 del 18/09/2020, di cui si riporta il principio di diritto:
“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.E.G.M., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”.
Deve evidenziarsi come, secondo la RE Corte, la penale per estinzione anticipata non rilevi ai fini del computo del TEG.
pagina 11 di 16 In tal senso si veda cass. 23866/2022: “Tanto premesso, la sentenza impugnata ha deciso in senso conforme al principio secondo cui, in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (cfr. Cass. n. 7352 del 2022)”.
Nessuna usura, dunque.
29. Quanto al mutuo con atto del 17.5.2010, a rogito Notaio rep. 44337, racc. 25618, Persona_1 stipulato con per euro 160.000,00. Controparte_11
In questo contratto viene indicato un TAEG del 2,960 addirittura superiore a quello dedotto in giudizio da parte appellante, pari al 2,632%.
Prendendo a parametro il TAEG contrattuale di 2,960, esso è inferiore al tasso soglia del 3,945%.
Il tasso di mora pari al 5,960 (2,960 + 3 punti percentuali) è inferiore al tasso soglia del 7,095%, ottenuto sommando al tasso soglia del 2,63%, la percentuale del 2,1% (maggiorazione media degli interessi moratori), per un tasso del 4,73% da moltiplicarsi per 1,5% e ottenendo così il 7,095%
Il TEGM e il tasso soglia applicati al caso de quo si evincono dal DM relativo al secondo trimestre del
2010 (aprile – giugno 2010).
30. Quanto al terzo motivo di gravame incentrato sulla applicazione di una c.d. penale di estinzione anticipata occulta.
Il motivo è infondato.
Come si evince dai motivi di appello, tale “penale di estinzione occulta” presuppone logicamente la natura usuraria dei tassi convenzionali (usura soggettiva).
Esclusa la prova dell'usura soggettiva, in mancanza dei presupposti di legge, ed escluse le invalidità solo genericamente allegate, deve, a tal riguardo, ribadirsi quanto già affermato in relazione al primo motivo di appello.
In sostanza, l'eventuale richiesta del pagamento di somme superiori a quelle contrattualmente pattuite integrerebbe una fattispecie di pretesa creditoria sine titulo (arbitraria applicazione di clausole non pattuite in contratto), riconducibile ad un'ipotesi di inadempimento contrattuale, peraltro mai dedotta ritualmente in giudizio e dunque non rilevabile ex officio, non trattandosi di fattispecie di invalidità negoziale.
Ciò rende inammissibile una c.t.u. sul punto.
31. Quanto al quarto motivo, incentrato sulla invalidità del contratto derivante dalla adozione del c.d. ammortamento alla francese.
pagina 12 di 16 Si vedano sul punto le seguenti pronunce.
La prima esclude la nullità quale conseguenza della mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi
(Sez. U, Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 , secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti).
La seconda esclude che il piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile” determini “alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti”: Sez. 1 - , Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025, secondo cui “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
Il motivo di gravame è dunque infondato.
32. Quanto al quinto motivo di gravame, incentrato sulla errata indicazione in contratto di . Parte_4
Parte appellante ha dedotto la violazione dell'obbligo di indicazione del TAEG – ISC.
Al riguardo, questa Corte ha in più occasioni osservato quanto segue:
“l'ISC è un mero indicatore e non già un tasso, un prezzo o una condizione e che pertanto ad esso non si applica l'art. 117 t.u.b. L'omessa o inesatta specificazione nel contratto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo non inficia, pertanto, la validità del contratto, costituendo tale indicatore, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed
pagina 13 di 16 indefettibile del regolamento negoziale. Tali conclusioni, come sostenuto in dottrina, sono avvalorate dalla stessa disciplina della Banca d'Italia, che – sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 e successive modifiche – regola l'ISC nell'ambito delle rispettive “II Sezione”, dedicate, per l'appunto, alla “pubblicità e informazione contrattuale”, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: il che evidenzia come tale disciplina non sia stata emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117, comma 8, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto (ed è significativo, nel senso indicato, che l'indicazione del TAEG/ISC sia prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto). La omessa o inesatta indicazione del TAEG/ISC non integra, dunque, una violazione del comma 4 dell'art. 117 TUB, con le conseguenze sanzionatorie del comma 7, poiché se il TAEG/ISC non è un elemento essenziale del contratto, è esclusa anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad “ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al comma 4 dell'art. 117. 7.2- Con particolare riferimento, poi, alla lamentata indicazione di un ISC errato (ossia difforme da quello ricalcolato dall'attore), va rilevato che mentre per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, soccorre la disposizione di cui all'art. 117, comma 6, TUB, ai sensi della quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG/ISC indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125-bis, TUB (la quale sancisce, fra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione) che è tuttavia è specificamente circoscritta alla clientela consumatrice: ne è espressamente esclusa ratione temporis (artt. 121 e 122 TUB) l'applicazione ai contratti relativi a finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare o garantiti da ipoteca su immobile. 7.3- ultima analisi, i commi sesto e settimo dell'art. 117 TUB (relativi alla pattuizione di interessi, prezzi e condizioni, non costi, del finanziamento) non riguardano in alcun modo la tematica dell' e delle conseguenze della sua erronea indicazione in contratto (Trib. Torino Pt_5 14/11/2018; Trib. Roma 3/1/2018; Tribu. Milano, 26/10/ 2017; Trib. Roma 5/4/2017; Trib. Monza 23/2/ 2018; Trib. Napoli 12/3/2018)” (motivazione tratta da Corte DI APPELLO DI BOLOGNA, 7 gennaio 2019, PRES. REL. APONTE).
Tale orientamento è stato di recente confermato dalla RE Corte nei termini seguenti
(sez. 1, Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023):
“In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.
Il motivo è dunque infondato.
33. Quanto al sesto motivo, incentrato sulla funzione totalmente o parzialmente solutoria del mutuo.
Tale evenienza non inficia la validità del mutuo.
Si veda in tal senso sez. U - , Sentenza n. 5841 del 05/03/2025, secondo cui “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio",
pagina 14 di 16 il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
Tale pronuncia è stata preceduta da sez. 3 - , Sentenza n. 23149 del 25/07/2022, secondo cui “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.
Il motivo è dunque infondato
34. Quanto al motivo di gravame attinente alla posizione dell' . Controparte_5
Parte appellante ha così articolato nella sua interezza il motivo di gravame:
“B.3) La posizione di . Controparte_5 Si legge nell'impugnata sentenza che (pag. 15 – 2° periodo) “Atteso il carattere unitario (seppure con l'articolazione bifasica) della controversia oppositiva, non è invece ammissibile dedurre con l'atto introduttivo del giudizio di merito motivi di contestazione del diritto a procedere esecutivamente diversi rispetto a quelli già illustrati nel ricorso introduttivo della prima fase, configurando motivi del genere una non consentita domanda nuova. I motivi formulati avverso l'agente della riscossione vanno, quindi, dichiarati inammissibili”. L'assunto è errato per i seguenti motivi. Anzitutto – premesso che non vi è alcuna “sentenza sull'opposizione passata in giudicato” - si osserva ed eccepisce che il Tribunale non ha minimamente precisato quali sarebbero gli asseriti “nuovi motivi” che sarebbero dedotti da questa difesa nell'atto di citazione introduttivo della precedente fase del giudizio, il ché, di per sé, rappresenta una NON motivazione e, comunque, un'insufficiente e/o carente motivazione che impedisce qualunque osservazione/replica a questa difesa. In ogni caso, dall'attenta lettura dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, è dato rilevare che nessun nuovo motivo è stato dedotto poiché, molto più semplicemente, nel corso del giudizio, sono stati prodotti documenti “formatisi” dopo l'instaurazione del giudizio”.
Orbene, appare del tutto evidente che parte appellante non ha affatto articolato una specifica censura, volta a spiegare le ragioni della erroneità della decisione in punto di ritenuta novità dei motivi estrinsecati nel presente giudizio.
Il riferimento alla produzione di nuovi documenti formatisi nel corso del giudizio di primo grado attiene al profilo probatorio ma non porta alcun contributo rispetto al profilo assertivo cioè quello della causa petendi della domanda.
pagina 15 di 16 In altre parole, l'argomentazione in ordine alla legittima produzione di documenti nuovi non contiene alcuna censura rispetto alla pronuncia di novità dei motivi, affermata dal tribunale.
35. Spese.
La soccombenza implica la condanna di parte appellante al rimborso delle spese del grado in favore delle parti appellate, spese liquidate come da dispositivo.
36. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione in favore di , GIA' Parte_1 CP_1
, QUALE MANDATARIA DI , CP_2 Controparte_13 Controparte_6
A MEZZO DI Controparte_14 CP_11
delle spese del grado, che liquida, per ciascuna di dette parti, in € 14.000,00 per Parte_2 compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III – condanna alla refusione in favore di Parte_1 CP_5
delle
[...] Controparte_5 spese del grado, che liquida in € 10.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
IV – pone il compenso per c.t.u. liquidato in separata sede definitivamente a carico di Parte_1
[...]
V - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, l'8 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1665/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLINI ENRICO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE N. 18 25100 BRESCIApresso il difensore avv.
BARTOLINI ENRICO
APPELLANTE contro
GIA' QUALE MANDATARIA DI 2 CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. TINELLI CELESTINA ) P.IVA_2 C.F._1
Email_1
EMILIA; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
Controparte_5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGHI ROBERTA e dell'avv. , elettivamente
[...] P.IVA_3 domiciliato in VIA RUA MURO, 31 41100 MODENApresso il difensore avv. RIGHI ROBERTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. TROTTA FRANCESCO Controparte_6 P.IVA_4
( ) C/O AVV. BARBARA MINCHINI VIA S. STEFANO 43 BOLOGNA;
MICHINI C.F._2
BARBARA ( MERO DOMICILIATARIO - VIA SANTO STEFANO 43 BOLOGNA;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
SIENA NPL Controparte_7 Controparte_8 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CITTANTI GIULIANO e dell'avv. , elettivamente
[...] P.IVA_5 domiciliato in VIA BERSAGLIERI DEL PO N.4 44121 FERRARApresso il difensore avv. CITTANTI
GIULIANO
pagina 1 di 16 APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, n. 964/2019 pubbl. il 06/06/2019
Conclusioni come da note
Motivi della decisione
1. Si dà contezza sinteticamente delle fattispecie negoziali oggetto del giudizio e successivamente delle vicende processuali e della decisione di primo grado.
2. Con atto del 28.7.2005, a rogito Notaio rep. 26764, racc. 12354, Persona_1 Parte_1 aveva stipulato mutuo fondiario con per l'importo di euro 400.000,00 Controparte_9
(doc. 2 opp.te).
Il tasso degli interessi corrispettivi era convenuto nella misura di un punto in più del valore della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del tasso Euribor/360 3 mesi lettera, pari – al momento della stipula – al 3,135% nominale in ragione d'anno; il tasso di mora nella misura del tasso contrattuale vigente maggiorato di due punti (art. 4 contratto).
3. Con atto del 17.5.2010, a rogito Notaio in rep. 44336, racc. 25617, Persona_2 CP_5
aveva stipulato mutuo fondiario con per Parte_1 Controparte_10
l'importo di euro 500.000,00 (doc. 4 opp.te).
Il tasso degli interessi corrispettivi era convenuto nel tasso variabile trimestralmente pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05% superiore maggiorato di 2,90% punti in ragione d'anno, pari, al momento della stipula, al 3,90% nominale in ragione d'anno; il tasso di mora nella misura del tasso contrattuale vigente, maggiorato di due punti in ragione d'anno (art. 5 contratto).
4. Con atto del 17.5.2010, a rogito Notaio rep. 44337, racc. 25618, l'opponente ha Persona_1 stipulato mutuo con per euro 160.000,00. Controparte_11
Il tasso degli interessi corrispettivi era convenuto nella somma tra il parametro di riferimento
Euribor/360 a 3 mesi lettera e uno spread del 2,25%, pari, al momento della stipula, al 2,286%; il tasso di mora nella misura del tasso contrattuale maggiorato di tre punti percentuali (art. 2 contratto).
5. Con atto di citazione successivo allo svolgimento della fase cautelare in sede di opposizione all'esecuzione, chiedeva accertarsi varie fattispecie di usura oggettiva e soggettiva Parte_1 in relazione ai suddetti mutui nonché varie fattispecie di invalidità come meglio descritte in prosieguo, chiedeva la condanna degli istituti di credito alle conseguenti restituzioni e infine chiedeva accertarsi la insussistenza del diritto di al pagamento delle somme portate nelle Controparte_5 cartelle esattoriali, in forza delle quali vi era stato intervento nella procedura esecutiva immobiliare
84/2017 RGE.
6. Il Tribunale così decideva:
pagina 2 di 16 - dichiara inammissibile l'opposizione limitatamente alle censure nei confronti di Controparte_5
;
[...]
- rigetta per il resto;
- condanna la società opponente a rifondere in favore degli opposti le spese del giudizio, che liquida in euro 20.000,00 per compensi (in favore di ciascuna parte opposta), oltre rimborso 15% per spese forfettarie, I.v.a. e c.p.a. come per legge.
7. Il Tribunale rigettava la domanda di accertamento della natura usuraria dei tassi.
Secondo il Tribunale, ai fini della verifica di usurarietà dei tassi, l'operazione di sommare la misura percentuale degli interessi corrispettivi e quella degli interessi moratori era errata sotto il profilo logico matematico, perché in tale maniera si sommavano due entità eterogenee, fondate su diverse basi di calcolo: non potevano cumularsi tasso corrispettivo e tasso di mora. Irrilevante ai fini dello scrutinio sull'usura era la sommatoria tra tasso corrispettivo e moratorio, rappresentando di fatto un “non tasso” od un “tasso creativo”, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario. Inoltre, i tassi effettivi globali medi non erano comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.
Nella pronuncia della RE Corte n. 350/2013, non si trovava conferma della teoria del cumulo degli interessi corrispettivi e di mora, emergendo al più che anche gli interessi di mora dovevano mantenersi entro i limiti della L. n. 108 del 1996. Il Tribunale affermava, in conclusione, la conformità
a diritto dell'indicazione metodologica seguita dalla Banca d'Italia la quale, nelle proprie Istruzioni finalizzate alla rilevazione del T.E.G.M. ai fini dell'art. 2 della L. n. 108/1996, disponeva espressamente quanto segue (v. ad es. la Comunicazione del 3.7.2013): "I TEG medi rilevati dalla
Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente”.
Il T.E.G. doveva essere determinato mediante la formula del T.E.G.M. indicata nelle istruzioni di
Banca d'Italia tempo per tempo vigenti, escludendo la commissione di massimo scoperto e gli oneri addebitati in sostituzione della stessa solo sino al quarto trimestre 2009.
Non era fondata neanche la (generica) doglianza inerente al calcolo degli interessi moratori sull'intera rata del mutuo, atteso che non vi era norma o uso normativo che vietasse il calcolo degli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte rappresentata dagli interessi corrispettivi (cfr. Cass., sez. I,
Sentenza n. 11400 del 22/05/2014).
Inoltre, quanto alla c.d. usura sopravvenuta, le Sezioni Unite nella sentenza n. 24675 del 19/10/201 ne avevano escluso la rilevanza giuridica.
pagina 3 di 16 Il riferimento alla “penale di estinzione anticipata occulta” non era stato chiaramente esplicato, risultando sostanzialmente incomprensibile. Peraltro, i mutui erano stati dichiarati risolti per inadempimento della società mutuataria (e non “estinti” in via anticipata per volontà di questa).
Non sussisteva la c.d. usura soggettiva, in mancanza di allegazioni in ordine all'asserita difficoltà economica rilevante ex art. 644 c.p., essendo irrilevante che la società avesse stipulato il mutuo per ripianare una precedente esposizione debitoria. Peraltro, che abbia applicato, per tale motivo, CP_6
“condizioni peggiorative e sproporzionate” rappresenta circostanza solo affermata: inoltre, l'importo di euro 378.042,67 su 500mila era stato utilizzato “per l'acquisto del fondo immobiliare”, non per ripianare altri debiti.
8. La mancata allegazione del piano di ammortamento era resa superflua dalla pattuizione di un tasso variabile.
Quantunque i piani non fossero stati allegati ai rispettivi contratti di mutuo - l'opponente era pacificamente in possesso di quelli relativi al mutuo di e al n. 33822 di MPS (doc. 5 CP_6 CP_2
5 MPS). Proprio in quest'ultimo era stato specificato “quota interessi e rata finanziaria non esposte perché a tasso variabile”.
Ciò precisato, in adesione all'orientamento maggioritario, il piano di ammortamento “alla francese” non celava un'illegittima pattuizione anatocistica. Infine, i contratti inter partes avevano previsto quel metodo di ammortamento e le parti lo avevano voluto, sicché esso era legittimo. Pa 9. Quanto al mutuo stipulato con parte opponente aveva dedotto che l' fosse pari al CP_6
4,268% e non al 3,863%, come indicato nel mutuo.
Parimenti quanto al mutuo stipulato con BAM e con MPS, laddove, nel primo, il TAEG sarebbe pari al
3,459% (e non al 3,2%) e, nel secondo, il TAEG corrispondente al 2,632% (e non al 2,960%).
Secondo il Tribunale, il requisito di determinatezza afferiva al tasso degli interessi corrispettivi e non al
TAEG/ISC, il quale rappresentava un indicatore quantificato sulla base del tasso e delle spese accessorie, iniziali e periodiche, ed era previsto al fine di una migliore comprensione delle condizioni economiche da parte del mutuatario. Pa Ciò detto, anche qualora l fosse di importo diverso rispetto a quello indicato nei mutui, ciò non avrebbe comportato l'indeterminatezza del tasso di interesse, né quindi dell'oggetto del contratto.
Inoltre, il tasso Euribor rappresentava un dato certo, rilevato da soggetto terzo rispetto agli istituti bancari e conoscibile, che, quindi, non inficia di indeterminatezza il tasso che ad esso si correla.
In conclusione, doveva essere respinta l'eccezione di nullità della clausola determinativa degli interessi.
L'allegazione secondo cui l'Euribor-EBF si fondava su “accordi di cartello tra gli stessi Istituti che lo applicano”, in violazione della Legge n. 287/1990, era generica, oltre che sfornita di pur minimi pagina 4 di 16 elementi probatori;
analoga conclusione doveva trarsi quanto all'asserita “illegittima creazione elettronica” dei prestiti.
Non si comprendeva, quindi, quale “evidente duplicazione” sarebbe stata perpetrata nell'atto di precetto del 22.11.16 Unicredit
In caso di un mutuo dichiarato risolto, la Banca Aveva diritto al pagamento di tutte le rate impagate e alla restituzione del capitale residuo a quella data.
Con precetto aveva dichiarato di confermare l'avvenuta risoluzione per inadempimento del CP_6 mutuo e, quindi, intimare “il pagamento dell'intero debito residuo, ammontante al 31.10.16 ad euro
391.811,09 per capitale ed euro 6.883,18 per interessi…”: coerentemente il capitale era stato indicato in euro 391.811,09 al 31.10.16 e gli interessi in euro 6.883,18 al 31.10.16.
10. I contratti di mutuo sono stati stipulati con istituti bancari e non con “una decina di fondi speculatori
“hedge fund” stranieri”, sicchè era del tutto infondata l'eccezione di nullità per difetto di forma scritta del contratto.
11. In base alla prospettazione attorea, il limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. sarebbe stato superato perché la banca “ha moltiplicato l'iniziale prestito (creato elettronicamente) concedendo altro credito garantito dal medesimo bene immobile”: la circostanza era apoditticamente formulata, in contrasto, peraltro, con gli elementi formali.
12. Da ultimo, quanto all'asserita violazione dell'art. 38 T.U.B., la destinazione delle somme mutuate al finanziamento di altra società o alla ristrutturazione di debito preesistente non era ostativa alla stipula di mutuo fondiario, né tanto meno ne comporta la nullità per difetto di causa.
13. Quanto alle domande proposte nei confronti di , il Tribunale Controparte_12 osservava quanto segue.
Innanzitutto, poiché l'opposizione all'esecuzione era diretta all'accertamento della inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione per i motivi dedotti e sulla base di tutti gli elementi ed i fatti allegati ed esistenti al momento della sua proposizione, la domanda giudiziale doveva essere formulata con l'atto introduttivo del giudizio e le circostanze poste a fondamento dell'opposizione dovevano essere prospettate con esso;
la deduzione di nuovi motivi di contestazione basati su fatti esistenti e deducibili sin dal momento dell'introduzione dell'opposizione, si risolveva in una mutatio libelli, come tale non consentita dall'art. 183 c.p.c., il quale ammetteva solo la precisazione o la modificazione della domanda (cfr. oltre alle pronunce citate, Cass. 28/07/2011, n. 16610).
In secondo luogo, la sentenza sull'opposizione all'esecuzione passata in giudicato copriva il dedotto ed il deducibile, ovvero tutti i possibili motivi di contestazione del diritto a procedere basati su circostanze impeditive, modificative ed estintive preesistenti al giudizio o verificatesi nel corso di esso, precludendo la proposizione di nuove opposizioni.
pagina 5 di 16 “Atteso il carattere unitario (seppur con l'articolazione bifasica) della controversia oppositiva, non è invece ammissibile dedurre con l'atto introduttivo del giudizio di merito motivi di contestazione del diritto a procedere esecutivamente diversi rispetto a quelli già illustrati nel ricorso introduttivo della prima fase, configurando motivi del genere una non consentita domanda nuova. I motivi formulati avverso l'agente della riscossione vanno, quindi, dichiarati inammissibili”.
14. Proponeva appello IMMOBILIARE . Pt_1
15. Col primo motivo di gravame parte appellante deduceva che i tassi di mora erano stati applicati sulle rate non pagate, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale.
L'applicazione del tasso di mora alle rate impagate aveva determinato il superamento del tasso soglia.
16. Col secondo motivo di gravame parte appellante deduceva il superamento del tasso soglia da parte del tasso di mora e ciò implicava usurarietà dell'intero contratto.
Ai fini della verifica occorreva avere riguardo al TAEG o ISC e non al semplice TAN.
Il TAEG reale, calcolato non secondo le istruzioni della Banca d'Italia, era superiore al tasso soglia.
17. Col terzo motivo di gravame parte appellante deduceva che l'illegittimo addebito di somme non dovute, avvenuto nell'atto di precetto e nell'atto di intervento nella procedura esecutiva, aveva determinato di fatto l'applicazione di una penale occulta di estinzione.
Con atto di precetto aveva operato una duplicazione del importi dovuti, e dunque imposto CP_6 una sorta di penale occulta di estinzione, chiedendo il pagamento del capitale residuo e delle rate scadute già contenenti le quote capitali.
18. Col quarto motivo di gravame parte appellante deduceva che il piano di ammortamento alla francese produceva anatocismo. Pa
19. Col quinto motivo di gravame parte appellante deduceva che l'errata indicazione dell' dava luogo ad indeterminatezza dei tassi di interesse.
20. Col sesto motivo veniva dedotta la mancanza di causa del mutuo ( , in quanto destinato al CP_6 pagamento di debiti pregressi di euro 121957,33 con la stessa banca, ciò facendo venir meno la causa fondiaria (mutuo solutorio).
Analogamente la destinazione della somma mutuata da MPS per il finanziamento di altra società faceva venir meno la causa fondiaria con conseguente nullità del contratto.
21. Infine, parte appellante deduceva genericamente la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva definito come nuovi i motivi posti alla base della opposizione nei confronti di . Controparte_5
Si costituivano GIA' QUALE MANDATARIA DI CP_1 CP_2 [...]
, Controparte_13 Controparte_5
,
[...] Controparte_6 [...]
, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_14
pagina 6 di 16 22. Deve darsi atto preliminarmente che non tutte le questioni, sollevate in primo grado e su cui il tribunale si è pronunciato, sono state riproposte in appello nell'ambito dei motivi di gravame, dovendosi dunque ritenere le medesime coperte da giudicato.
23. Una di queste è la questione afferente alla invalidità del tasso di interesse determinato con riferimento all'Euribor.
Il tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità e nei motivi di appello non vi è traccia di una censura sul punto, non avendo alcuna rilevanza l'inserimento della questione all'interno del riassunto delle questioni proposte in primo grado, contenuto nell'atto di appello, avente il valore di un mero richiamo delle vicende processuali pregresse, in mancanza di un chiaro ed inequivoco inserimento nel novero delle doglianze espresse contro la sentenza appellata.
24. Quanto al primo motivo incentrato sulla illegittimità del calcolo del tasso di mora sulla intera rata impagata, da qualificarsi come fattispecie di usura originaria.
Infondato è il primo motivo.
In primo luogo, è scorretto sommare i due tassi, corrispettivi e moratori, ai fini dell'accertamento della fattispecie di usura. Infatti, secondo la RE Corte (si veda tra le altre, sez. 6 - 1, Ordinanza n.
31615 del 04/11/2021, resa in relazione a fattispecie di contratti di finanziamento), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per
i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” Vedi anche Sezioni Unite: N. 19597 del 2020.
In secondo luogo, non è sostenibile che la clausola contrattuale imponga tale operazione.
Le clausole dei tre mutui dedotti in giudizio non prevedono affatto che debba applicarsi il tasso di mora all'intera rata rimasta impagata, con conseguente cumulo usurario del tasso corrispettivo e di quello moratorio.
L'art. 5 del contratto di mutuo del 17 maggio 2010 rep 44336 stipulato con l'art. 4 del CP_6 contratto di mutuo, stipulato con B.A.M. in data 28 luglio 2005, nonché l'art. 2 del contratto di mutuo rep 44337 stipulato con MPS il 17 maggio 2010 si limitano infatti a prevedere le conseguenze dell'inadempimento della parte mutuataria, e cioè, tra l'altro, l'applicazione del tasso di mora.
Nessuna di tali clausole prevede espressamente che il tasso di mora debba essere nella sua interezza applicato all'intera rata rimasta impagata.
pagina 7 di 16 Al più, tenuto conto che il tasso di mora viene determinato mediante previsione di una maggiorazione percentuale rispetto al tasso corrispettivo, deve ritenersi che le clausole, laddove prevedono l'applicazione del tasso di mora in caso di mancato o ritardato pagamento della rata, debbano essere interpretate nel senso che debba applicarsi all'intera rata soltanto la suddetta maggiorazione percentuale.
In altre parole, le clausole contrattuali impongono senz'altro l'applicazione dell'interesse di mora sull'intera rata scaduta ma non escludono affatto in modo esplicito che tale applicazione possa avvenire limitatamente allo spread del tasso di mora rispetto all'interesse corrispettivo: in altre parole, le clausole non sono univocamente interpretabili nel senso dell'applicazione dell'intero tasso di mora sull'intera rata rimasta impagata.
In ogni caso, in omaggio al principio di interpretazione conservativa ex art. 1367 c.c., la clausola contrattuale deve essere interpretata nel senso di consentire l'applicazione dell'interesse di mora, costituito dalla percentuale dell'interesse corrispettivo, maggiorata della percentuale pattiziamente prevista, soltanto al capitale della rata scaduta, ferma restando l'applicazione del solo spread di mora alla quota costituita dagli interessi.
Dunque, non è ravvisabile alcuna pattuizione contrattuale che autorizzi l'applicazione diretta del tasso di mora all'intera rata rimasta impagata e determini in tal modo il cumulo usurario tra tasso corrispettivo già contenuto nella rata e tasso di mora.
Deve, dunque, escludersi la fattispecie usuraria, intesa quale pattuizione di un tasso usurario.
In tale contesto, l'eventuale applicazione di fatto dell'intero tasso di mora (e non già della sola maggiorazione percentuale pattiziamente prevista rispetto alla misura del tasso corrispettivo) all'intera rata impagata, già comprensiva del tasso corrispettivo, integrerebbe una fattispecie di pretesa creditoria sine titulo (arbitraria applicazione di un interesse non pattuito in contratto), riconducibile ad un'ipotesi di inadempimento contrattuale, peraltro mai dedotta ritualmente in giudizio e dunque non rilevabile ex officio, non trattandosi di fattispecie di invalidità negoziale.
Ciò rende inammissibile una c.t.u. sul punto.
In terzo luogo, in ogni caso, anche in caso di usurarietà dei tassi di mora, andrebbero comunque applicati i tassi corrispettivi, in quanto non usurari.
Si veda in tal senso Sentenza n. 19597 del 18/09/2020, di cui si riporta il principio di diritto:
“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.E.G.M., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione
pagina 8 di 16 media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”.
25. Col secondo motivo di gravame parte appellante ha dedotto la natura usuraria dei tassi contrattuali, corrispettivi e moratori.
Il motivo è infondato.
26. Quanto al contratto di mutuo, stipulato con atto del 17.5.2010, a rogito notaio in Persona_2
rep. 44336, racc. 25617, da con per CP_5 Parte_1 Controparte_10
l'importo di euro 500.000,00.
È stata espletata apposita CTU in appello al fine di accertare l'eventuale natura usuraria dei tassi contrattuali.
Il CTU ha così concluso:
“ciò precisato, il tasso effettivo globale è stato elaborato nella tabella 1, che si allega ed è parte integrante della presente relazione, da cui si evince che, assumendo le spese sopra evidenziate, nonché tenendo conto dell'importo erogato pari a € 500.000,00 e delle rate trimestrali previste nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo ipotecario, il t.e.g. risulta essere pari a 3,882%. il risultato ottenuto non è quindi altro che il tasso che rende uguale la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dalla banca alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. nello specifico, muovendo dal piano di ammortamento agli atti, opportunamente integrato con l'ulteriore documentazione bancaria, è stata determinata la somma erogata e a disposizione del cliente
- sottraendo da quella mutuata (€ 500.000,00) le spese di istruttoria -, e, poi inserite - con decorrenza dal 31.08.2010 - le rate di ammortamento trimestrali incrementate delle spese di invio avviso scadenza. dopodiché è stato individuato, sulla base delle rilevazioni della banca d'italia, il t.e.g.m. del trimestre di riferimento, cioè al momento della conclusione del contratto (ii trimestre 2010) riferito alla categoria dei “mutui ipotecari a tasso variabile (dal 1° luglio 2004)” - pari a 2,630% - che aumentato della metà restituisce un tasso soglia usura pari a 3,945%. pertanto, il t.e.g. calcolato al momento della conclusione del contratto di mutuo oggetto di contestazione non risulta superiore al tasso soglia: di conseguenza, la banca non ha illegittimamente addebitato e/o riscosso somme per interessi passivi. in ordine all'eventuale usurarietà del tasso di mora, si rileva che in ottemperanza al principio di diritto enunciato dalla corte suprema di cassazione con sentenza n. 26286/2019, secondo cui “qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuali, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”, è stato confrontato il tasso di mora pattuito in sede contrattuale - pari al 5,882% -, ottenuto maggiorando il tasso corrispettivo di 2 punti percentuali, con il tasso soglia di mora - pari al 7,095% - calcolato con i criteri dettati dai decreti ministeriali e maggiorato di 2,1 punti percentuali (così come previsto dal dm del 18.06.2010 - che rinvia all'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla banca d'italia e dall'ufficio italiano dei cambi).
pagina 9 di 16 dalla verifica di cui sopra si evince come anche il t.e.g. di mora calcolato al momento della conclusione del contratto di mutuo oggetto di contestazione non risulti superiore al tasso soglia di mora: di conseguenza, la banca non ha illegittimamente addebitato e/o riscosso somme per interessi passivi. in conclusione, e per chiarezza espositiva, si espongono di seguito i risultati cui si è giunti: t.e.g. 3,882% < tasso soglia 3,945% no usura t.e.g. mora 5,882% < tasso soglia 7,095% no usura 8. risposta al quesito alla luce di quanto rilevato nei precedenti paragrafi, lo scrivente ctu conclude che:
- il contratto di mutuo ipotecario sottoscritto tra le parti in data 17.05.2010 non risulta affetto da usura sia con riferimento agli interessi corrispettivi sia con riferimento agli interessi moratori;
- la banca non ha illegittimamente addebitato e/o riscosso somme per interessi passivi. Nessuna usura, dunque.
27. Deve evidenziarsi che il c.t.u. ha omesso di tenere conto del costo per polizza assicurativa, in quanto non tempestivamente documentato.
Il CTU dà conto dettagliatamente di quanto avvenuto.
“Perciò, ai fini di verificare se siano stati pattuiti interessi corrispettivi e moratori in misura superiore al tasso-soglia, gli ulteriori oneri assunti rispetto al tasso contrattuale sono quelli espressamente contemplati nelle istruzioni e provvedimenti della Banca d'Italia, ove documentati. Ciò precisato, l'unica specifica censura mossa sull'elaborato peritale ha riguardato la mancata assunzione del costo asseritamente sostenuto per il premio di polizza incendio sull'immobile posto a garanzia del mutuo: al riguardo il dr. afferma che “il CTU ha inspiegabilmente escluso questo Per_3 costo asserendo che le controparti hanno rifiutato la produzione in atti di nuovi documenti, ma la produzione della polizza incendio effettuata dal legale di , Avv. Enrico Bartolini, Parte_1 due giorni dopo l'incontro di CTU del 20 giugno 2023, non è una produzione di nuovi documenti, ma una specifica di documentazione già depositata, la polizza incendio era già stata depositata in atti, la banca nel corso del rapporto ne ha modificato l'intestazione quando ha Parte_1 solo modificato la sua forma sociale in quella attuale. No[n] si tratta di una nuova polizza, esempio vita, ma della stessa polizza incendio. La polizza incendio in un mutuo con a garanzia un immobile, è obbligatoria, senza di essa la banca non avrebbe potuto stipulare il mutuo”. Contrariamente a quanto affermato dal CTP, le ragioni per le quali non è stato considerato l'asserito onere sostenuto per la polizza sono state argomentate nel § 5) della relazione, cui si rimanda e in cui sono state puntualmente rilevate le criticità che hanno impedito di ricondurre al mutuo in esame i documenti prodotti a tale titolo con l'allegato 8) dell'atto di citazione nel primo grado di giudizio, criticità che per comodità di lettura si riassumono di seguito:
- rilevante discordanza delle date di sottoscrizione della prima polizza, o di volturazione della seconda, rispetto alla data di erogazione del mutuo, visto che il finanziamento è stato concesso con atto del 17.05.2010 mentre la prima sottoscrizione riporta la data del 12.07.1994 e la volturazione quella del 12.07.2014;
- non coincidenza dei soggetti giuridici contraenti le polizze rispetto alla società mutuataria. Peraltro, non vi è alcuna evidenza del pagamento del premio di polizza in capo alla società mutuataria in occasione dell'erogazione del mutuo. Il CTP rileva, altresì, che “Se il CTU avesse incluso anche la polizza incendio tra i costi del credito, il mutuo sarebbe risultato usuraio alla stipula”, senza tuttavia proporre alcun calcolo o elaborazione a supporto di tale tesi. In ordine, invece, alla contestazione che la produzione documentale del 23 giugno u.s. non fosse inquadrabile come “produzione di nuovi documenti”, ma piuttosto quale “specifica di documentazione già depositata”, si ritiene che ciò non rilevi.
pagina 10 di 16 Invero, come peraltro specificamente indicato nel quesito peritale, il CTU può esaminare documenti
“non prodotti in giudizio” e farne menzione nella relazione solo “previo consenso di tutte le parti ex art. 198, 2° comma c.p.c.”: è evidente come i documenti prodotti in sede di operazioni peritali siano
“non prodotti in causa” e, di conseguenza, acquisibili unicamente “previo il consenso di tutte” le parti, consenso che, nel caso di specie, non è stato fornito”.
In sostanza, dunque, da un lato, il documento già prodotto in primo grado non aveva alcuna attinenza col mutuo de quo.
Dall'altro lato, il documento, prodotto tardivamente in sede di operazioni peritali, non è stato considerato dal ctu, in quanto su di esso non si è formato il consenso delle parti appellate alla relativa acquisizione agli atti.
In effetti, la produzione di un documento nuovo in appello collide col divieto ex art. 345 c.p.c..
Bene ha fatto il ctu a non tener conto di tale produzione.
28. Quanto al mutuo con atto del 28.7.2005, a rogito Notaio rep. 26764, racc. 12354, Persona_1 mutuo fondiario stipulato con per l'importo di euro 400.000,00 (doc. Controparte_9
2 opp.te).
Applicando lo stesso metodo adottato dal c.t.u. e prendendo a parametro il TAEG indicato da parte appellante (3,459%), in primo luogo, il tasso predetto non supera il tasso soglia del 5,79% (TEGM del
3,86% moltiplicato per 1,5, pari al 5,79%).
In secondo luogo, il tasso di mora, pari al 5,459%, non supera il tasso soglia previsto per il tasso di mora, pari al 8,94%, ottenuto sommando al tasso soglia del 3,86%, la percentuale del 2,1%
(maggiorazione media degli interessi moratori), per un tasso del 5,96% da moltiplicarsi per 1,5% e ottenendo così l'8,94%.
Il TEGM e il tasso soglia applicati al caso de quo si evincono dal DM relativo al terzo trimestre del
2005 (luglio – settembre 2005).
Si veda in tal senso Sentenza n. 19597 del 18/09/2020, di cui si riporta il principio di diritto:
“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.E.G.M., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”.
Deve evidenziarsi come, secondo la RE Corte, la penale per estinzione anticipata non rilevi ai fini del computo del TEG.
pagina 11 di 16 In tal senso si veda cass. 23866/2022: “Tanto premesso, la sentenza impugnata ha deciso in senso conforme al principio secondo cui, in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (cfr. Cass. n. 7352 del 2022)”.
Nessuna usura, dunque.
29. Quanto al mutuo con atto del 17.5.2010, a rogito Notaio rep. 44337, racc. 25618, Persona_1 stipulato con per euro 160.000,00. Controparte_11
In questo contratto viene indicato un TAEG del 2,960 addirittura superiore a quello dedotto in giudizio da parte appellante, pari al 2,632%.
Prendendo a parametro il TAEG contrattuale di 2,960, esso è inferiore al tasso soglia del 3,945%.
Il tasso di mora pari al 5,960 (2,960 + 3 punti percentuali) è inferiore al tasso soglia del 7,095%, ottenuto sommando al tasso soglia del 2,63%, la percentuale del 2,1% (maggiorazione media degli interessi moratori), per un tasso del 4,73% da moltiplicarsi per 1,5% e ottenendo così il 7,095%
Il TEGM e il tasso soglia applicati al caso de quo si evincono dal DM relativo al secondo trimestre del
2010 (aprile – giugno 2010).
30. Quanto al terzo motivo di gravame incentrato sulla applicazione di una c.d. penale di estinzione anticipata occulta.
Il motivo è infondato.
Come si evince dai motivi di appello, tale “penale di estinzione occulta” presuppone logicamente la natura usuraria dei tassi convenzionali (usura soggettiva).
Esclusa la prova dell'usura soggettiva, in mancanza dei presupposti di legge, ed escluse le invalidità solo genericamente allegate, deve, a tal riguardo, ribadirsi quanto già affermato in relazione al primo motivo di appello.
In sostanza, l'eventuale richiesta del pagamento di somme superiori a quelle contrattualmente pattuite integrerebbe una fattispecie di pretesa creditoria sine titulo (arbitraria applicazione di clausole non pattuite in contratto), riconducibile ad un'ipotesi di inadempimento contrattuale, peraltro mai dedotta ritualmente in giudizio e dunque non rilevabile ex officio, non trattandosi di fattispecie di invalidità negoziale.
Ciò rende inammissibile una c.t.u. sul punto.
31. Quanto al quarto motivo, incentrato sulla invalidità del contratto derivante dalla adozione del c.d. ammortamento alla francese.
pagina 12 di 16 Si vedano sul punto le seguenti pronunce.
La prima esclude la nullità quale conseguenza della mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi
(Sez. U, Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 , secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti).
La seconda esclude che il piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile” determini “alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti”: Sez. 1 - , Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025, secondo cui “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
Il motivo di gravame è dunque infondato.
32. Quanto al quinto motivo di gravame, incentrato sulla errata indicazione in contratto di . Parte_4
Parte appellante ha dedotto la violazione dell'obbligo di indicazione del TAEG – ISC.
Al riguardo, questa Corte ha in più occasioni osservato quanto segue:
“l'ISC è un mero indicatore e non già un tasso, un prezzo o una condizione e che pertanto ad esso non si applica l'art. 117 t.u.b. L'omessa o inesatta specificazione nel contratto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo non inficia, pertanto, la validità del contratto, costituendo tale indicatore, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed
pagina 13 di 16 indefettibile del regolamento negoziale. Tali conclusioni, come sostenuto in dottrina, sono avvalorate dalla stessa disciplina della Banca d'Italia, che – sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 e successive modifiche – regola l'ISC nell'ambito delle rispettive “II Sezione”, dedicate, per l'appunto, alla “pubblicità e informazione contrattuale”, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: il che evidenzia come tale disciplina non sia stata emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117, comma 8, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto (ed è significativo, nel senso indicato, che l'indicazione del TAEG/ISC sia prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto). La omessa o inesatta indicazione del TAEG/ISC non integra, dunque, una violazione del comma 4 dell'art. 117 TUB, con le conseguenze sanzionatorie del comma 7, poiché se il TAEG/ISC non è un elemento essenziale del contratto, è esclusa anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad “ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al comma 4 dell'art. 117. 7.2- Con particolare riferimento, poi, alla lamentata indicazione di un ISC errato (ossia difforme da quello ricalcolato dall'attore), va rilevato che mentre per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, soccorre la disposizione di cui all'art. 117, comma 6, TUB, ai sensi della quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG/ISC indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125-bis, TUB (la quale sancisce, fra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione) che è tuttavia è specificamente circoscritta alla clientela consumatrice: ne è espressamente esclusa ratione temporis (artt. 121 e 122 TUB) l'applicazione ai contratti relativi a finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare o garantiti da ipoteca su immobile. 7.3- ultima analisi, i commi sesto e settimo dell'art. 117 TUB (relativi alla pattuizione di interessi, prezzi e condizioni, non costi, del finanziamento) non riguardano in alcun modo la tematica dell' e delle conseguenze della sua erronea indicazione in contratto (Trib. Torino Pt_5 14/11/2018; Trib. Roma 3/1/2018; Tribu. Milano, 26/10/ 2017; Trib. Roma 5/4/2017; Trib. Monza 23/2/ 2018; Trib. Napoli 12/3/2018)” (motivazione tratta da Corte DI APPELLO DI BOLOGNA, 7 gennaio 2019, PRES. REL. APONTE).
Tale orientamento è stato di recente confermato dalla RE Corte nei termini seguenti
(sez. 1, Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023):
“In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.
Il motivo è dunque infondato.
33. Quanto al sesto motivo, incentrato sulla funzione totalmente o parzialmente solutoria del mutuo.
Tale evenienza non inficia la validità del mutuo.
Si veda in tal senso sez. U - , Sentenza n. 5841 del 05/03/2025, secondo cui “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio",
pagina 14 di 16 il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
Tale pronuncia è stata preceduta da sez. 3 - , Sentenza n. 23149 del 25/07/2022, secondo cui “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.
Il motivo è dunque infondato
34. Quanto al motivo di gravame attinente alla posizione dell' . Controparte_5
Parte appellante ha così articolato nella sua interezza il motivo di gravame:
“B.3) La posizione di . Controparte_5 Si legge nell'impugnata sentenza che (pag. 15 – 2° periodo) “Atteso il carattere unitario (seppure con l'articolazione bifasica) della controversia oppositiva, non è invece ammissibile dedurre con l'atto introduttivo del giudizio di merito motivi di contestazione del diritto a procedere esecutivamente diversi rispetto a quelli già illustrati nel ricorso introduttivo della prima fase, configurando motivi del genere una non consentita domanda nuova. I motivi formulati avverso l'agente della riscossione vanno, quindi, dichiarati inammissibili”. L'assunto è errato per i seguenti motivi. Anzitutto – premesso che non vi è alcuna “sentenza sull'opposizione passata in giudicato” - si osserva ed eccepisce che il Tribunale non ha minimamente precisato quali sarebbero gli asseriti “nuovi motivi” che sarebbero dedotti da questa difesa nell'atto di citazione introduttivo della precedente fase del giudizio, il ché, di per sé, rappresenta una NON motivazione e, comunque, un'insufficiente e/o carente motivazione che impedisce qualunque osservazione/replica a questa difesa. In ogni caso, dall'attenta lettura dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, è dato rilevare che nessun nuovo motivo è stato dedotto poiché, molto più semplicemente, nel corso del giudizio, sono stati prodotti documenti “formatisi” dopo l'instaurazione del giudizio”.
Orbene, appare del tutto evidente che parte appellante non ha affatto articolato una specifica censura, volta a spiegare le ragioni della erroneità della decisione in punto di ritenuta novità dei motivi estrinsecati nel presente giudizio.
Il riferimento alla produzione di nuovi documenti formatisi nel corso del giudizio di primo grado attiene al profilo probatorio ma non porta alcun contributo rispetto al profilo assertivo cioè quello della causa petendi della domanda.
pagina 15 di 16 In altre parole, l'argomentazione in ordine alla legittima produzione di documenti nuovi non contiene alcuna censura rispetto alla pronuncia di novità dei motivi, affermata dal tribunale.
35. Spese.
La soccombenza implica la condanna di parte appellante al rimborso delle spese del grado in favore delle parti appellate, spese liquidate come da dispositivo.
36. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione in favore di , GIA' Parte_1 CP_1
, QUALE MANDATARIA DI , CP_2 Controparte_13 Controparte_6
A MEZZO DI Controparte_14 CP_11
delle spese del grado, che liquida, per ciascuna di dette parti, in € 14.000,00 per Parte_2 compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III – condanna alla refusione in favore di Parte_1 CP_5
delle
[...] Controparte_5 spese del grado, che liquida in € 10.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
IV – pone il compenso per c.t.u. liquidato in separata sede definitivamente a carico di Parte_1
[...]
V - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, l'8 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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