CASS
Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2023, n. 22386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22386 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ER AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 28 luglio 2022 dal Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Debora Tripìccione; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto generale, Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le richieste del difensore, avv. Giuseppe lemma, che ha l'accoglimento del ricorso. Procuratore insistito per Penale Sent. Sez. 6 Num. 22386 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha annullato parzialmente l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di AN ER limitatamente ai reati di cui ai capi 15 e 16 dell'imputazione provvisoria, confermando la misura in relazione alle altre imputazioni. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di AN ER deducendo tre motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione di legge, mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione relativa alla sussistenza del quadro indiziario in ordine al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ed alla partecipazione dell'indagato. In particolare, la difesa insiste sulla carenza nella fattispecie concreta degli elementi sintomatici dell'esistenza del contestato sodalizio avuto riguardo alla sua durata circoscritta al periodo aprile-novembre 2016, alla carenza di una programmazione comune e di una adeguata organizzazione. A conferma della tesi sostenuta, si richiamano in particolare due conversazioni ambientali, in quanto fonte di elementi incompatibili con la ritenta partecipazione: una del 20/9/2016 tra il ricorrente e D'AM RT in cui quest'ultimo lo invitava ad allontanarsi prima dell'arrivo del capo del sodalizio, LU CA, che avrebbe potuto arrabbiarsi nel constatare che il ricorrente non si era rivolto a lui per il reperimento della sostanza stupefacente, ed altra del 10/11/2016 in cui ER diceva ad AN CO di non riferire ad alcuno degli accordi presi. Sostiene la difesa che il Tribunale è incorso in una violazione di legge laddove non ha considerato la presenza di indici idonei a configurare un concorso nel reato continuato e non una partecipazione al supposto sodalizio. 2.2 Violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., mancando elementi sintomatici della consapevolezza da parte del ricorrente della finalità agevolatrice del sodalizio mafioso. Si lamenta, a tale riguardo, la violazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8545/2019 in merito alla natura soggettiva dell'aggravante in questione. 2.3 Violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari. Si censura, in particolare, l'omessa considerazione del c.d. tempo silente a fronte di una contestazione chiusa al novembre 2016. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di, qùesta Corte, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è necessaria la sussistenza dei seguenti elementi costitutivi: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo;
c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796). Quanto al dato organizzativo, non è necessario che la consorteria sia dotata di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, essendo, a tal fine, sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (tra le tante, Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165). L'esistenza di una siffatta organizzazione, idonea alla realizzazione del programma criminoso, il carattere dell'accordo criminoso e la permanenza del vincolo associativo rappresentano, infine, gli elementi distintivi della fattispecie associativa in esame rispetto al concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008). Inoltre, con riferimento alla condotta di "partecipazione" a siffatto sodalizio, è stato condivisibilmente affermato, estendendosi un principio già affermato con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., che, trattandosi di un reato a forma libera, detta condotta può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139). La partecipazione può, dunque, emergere dall'accertamento di talune situazioni fattuali, particolarmente significative della stabilità del vincolo, quali i contatti 3 continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 2013, Barbetta, Rv. 255207; Sez. 4, n. 25471 del 07/02/2007, Cirasole, Rv. 237002). Anche la costante disponibilità a fornire le sostanze stupefacenti oggetto del traffico del sodalizio integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, allorché sia tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto e purché si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (cfr. Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020 Bellissima Rv. 279249). 2.1 L'ordinanza impugnata, uniformandosi a tali coordinate ermeneutiche, ha posto a fondamento del giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza del ricorrente, proprio della fase cautelare (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002) le risultanze delle più ampie investigazioni che hanno interessato la locale di 'ndrangheta di Locri facente capo alla cosca Cordì (la cui sussistenza non è contestata dal ricorrente) nell'ambito della quale è emersa la sussistenza di altra consorteria finalizzata al narcotraffico diretta da soggetti intranei alla cosca, LU AR e IC CE Cordì. L'ordinanza descrive, inoltre, la struttura organizzativa di tale ultimo sodalizio nel quale, accanto al gruppo investito di funzioni direttive, è stato individuato un secondo gruppo di persone, di stretta fiducia dei primi, con funzioni di coordinamento loro demandate dai capi e promotori dell'organizzazione. E' stato, inoltre, individuato un terzo gruppo di persone che assicurano le basi logistiche dell'associazione ed i canali di smercio "sicuro". Alla base della struttura organizzativa è stato, infine, individuato un quarto gruppo con funzioni meramente esecutive. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'indagato si collocherebbe nel secondo gruppo, occupandosi di coordinare una rete di spacciatori, tra cui anche soggetti minorenni. In relazione a tale ruolo, l'ordinanza impugnata ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati fine di cui ai capi 40, 42, 44, 45, 46, 47 e 48, non contestati dal ricorso in esame, tutti concernenti condotte di spaccio di sostanze stupefacenti, in alcuni casi anche a soggetti minorenni o avvalendosi di minori. L'ordinanza impugnata, inoltre, con motivazione non manifestamente illogica, rispondendo alle censure del ricorrente in merito alle conversazioni su cui insiste 4 anche il motivo in esame, ha ritenuto che l'eventuale occasionale approvvigionamento di sostanze stupefacenti da fonti alternative rispetto a quella facente capo al sodalizio guidato da ZZ non abbia una valenza idonea ad escludere la partecipazione del ricorrente all'associazione. Si è, infatti, posto l'accento sul contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali è emersa, al di là delle espressioni con le quali si autodefinivano l'ER e i sodali, l'esistenza di un rapporto gerarchico rispetto a AR (si riporta la conversazione al progr. 1813 in cui il ricorrente manifestava il timore che questo venisse a sapere che si era rifornito da terzi), e la divisione dei ruoli tra gli associati. Gli elementi considerati dall'ordinanza impugnata si saldano logicamente con gli ulteriori elementi, non contestati dal ricorrente, analizzati dall'ordinanza genetica ovvero: a) i rapporti del ricorrente con IC Cordì, RE GI e LU CA, oltre che con altri soggetti intranei alla cd. "Cordilandia"). b) l'intercettazione ambientale in cui sostanzialmente ER descriveva il suo ruolo di intermediario, limitato a mettere in contatto l'acquirente con lo spacciatore, senza correre altri rischi. In buona sostanza alla luce degli elementi descritti nelle due ordinanze nonché delle ulteriori argomentazioni, non censurate dal ricorso in esame, in merito alla solidità del quadro indiziario relativo ai reati fine oggetto dell'imputazione provvisoria, deve escludersi la sussistenza di alcun vizio nelle argomentazioni attraverso le quali l'ordinanza impugnata ha ricostruito il ruolo svolto dall'ER all'interno del sodalizio. Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi (cfr. da ultimo, Sez. 3, n. 20003 del 10/1/2020, Di Maggio, Rv. 279505 - 02). 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per mancanza di interesse del ricorrente. Sebbene, infatti, l'ordinanza impugnata ha errato nel ritenere la natura oggettiva dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, va, comunque, esclusa la sussistenza di un concreto interesse del ricorrente atteso che l'esistenza o meno di tale circostanza non incide sulla legittimità della disposta misura né sui termini di durata della misura cautelare applicata (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507). Va, in ogni caso, corretta la motivazione dell'ordinanza impugnata dovendosi ribadire che la circostanza aggravante dell'avere agito al fine di agevolare l'attività 5 Il Consigliere este@ I11111. di un'associazione di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere e si comunica al concorrente che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U., n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734). 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità. L'ordinanza impugnata ha, infatti, argomentato, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, considerando che nella fattispecie in esame opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e che le modalità della condotta ascritta al ricorrente rivelano una abitualità della scelta di vita delinquenziale. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Tribunale ha, inoltre, valutato il tempo trascorso dai fatti contestati, ritenendo tale elemento non rilevante ai fini del superamento della presunzione di cui al citato art. 275, in considerazione del fatto che, successivamente al 2016, l'ER è stato sottoposto a numerosi controlli da cui è emerso che lo stesso ha proseguito ad avere rapporti sia con i presunti sodali che con i clienti. 5. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 21 febbraio 2023
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Debora Tripìccione; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto generale, Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le richieste del difensore, avv. Giuseppe lemma, che ha l'accoglimento del ricorso. Procuratore insistito per Penale Sent. Sez. 6 Num. 22386 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha annullato parzialmente l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di AN ER limitatamente ai reati di cui ai capi 15 e 16 dell'imputazione provvisoria, confermando la misura in relazione alle altre imputazioni. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di AN ER deducendo tre motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione di legge, mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione relativa alla sussistenza del quadro indiziario in ordine al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ed alla partecipazione dell'indagato. In particolare, la difesa insiste sulla carenza nella fattispecie concreta degli elementi sintomatici dell'esistenza del contestato sodalizio avuto riguardo alla sua durata circoscritta al periodo aprile-novembre 2016, alla carenza di una programmazione comune e di una adeguata organizzazione. A conferma della tesi sostenuta, si richiamano in particolare due conversazioni ambientali, in quanto fonte di elementi incompatibili con la ritenta partecipazione: una del 20/9/2016 tra il ricorrente e D'AM RT in cui quest'ultimo lo invitava ad allontanarsi prima dell'arrivo del capo del sodalizio, LU CA, che avrebbe potuto arrabbiarsi nel constatare che il ricorrente non si era rivolto a lui per il reperimento della sostanza stupefacente, ed altra del 10/11/2016 in cui ER diceva ad AN CO di non riferire ad alcuno degli accordi presi. Sostiene la difesa che il Tribunale è incorso in una violazione di legge laddove non ha considerato la presenza di indici idonei a configurare un concorso nel reato continuato e non una partecipazione al supposto sodalizio. 2.2 Violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., mancando elementi sintomatici della consapevolezza da parte del ricorrente della finalità agevolatrice del sodalizio mafioso. Si lamenta, a tale riguardo, la violazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8545/2019 in merito alla natura soggettiva dell'aggravante in questione. 2.3 Violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari. Si censura, in particolare, l'omessa considerazione del c.d. tempo silente a fronte di una contestazione chiusa al novembre 2016. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di, qùesta Corte, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è necessaria la sussistenza dei seguenti elementi costitutivi: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo;
c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796). Quanto al dato organizzativo, non è necessario che la consorteria sia dotata di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, essendo, a tal fine, sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (tra le tante, Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165). L'esistenza di una siffatta organizzazione, idonea alla realizzazione del programma criminoso, il carattere dell'accordo criminoso e la permanenza del vincolo associativo rappresentano, infine, gli elementi distintivi della fattispecie associativa in esame rispetto al concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008). Inoltre, con riferimento alla condotta di "partecipazione" a siffatto sodalizio, è stato condivisibilmente affermato, estendendosi un principio già affermato con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., che, trattandosi di un reato a forma libera, detta condotta può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139). La partecipazione può, dunque, emergere dall'accertamento di talune situazioni fattuali, particolarmente significative della stabilità del vincolo, quali i contatti 3 continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 2013, Barbetta, Rv. 255207; Sez. 4, n. 25471 del 07/02/2007, Cirasole, Rv. 237002). Anche la costante disponibilità a fornire le sostanze stupefacenti oggetto del traffico del sodalizio integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, allorché sia tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto e purché si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (cfr. Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020 Bellissima Rv. 279249). 2.1 L'ordinanza impugnata, uniformandosi a tali coordinate ermeneutiche, ha posto a fondamento del giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza del ricorrente, proprio della fase cautelare (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002) le risultanze delle più ampie investigazioni che hanno interessato la locale di 'ndrangheta di Locri facente capo alla cosca Cordì (la cui sussistenza non è contestata dal ricorrente) nell'ambito della quale è emersa la sussistenza di altra consorteria finalizzata al narcotraffico diretta da soggetti intranei alla cosca, LU AR e IC CE Cordì. L'ordinanza descrive, inoltre, la struttura organizzativa di tale ultimo sodalizio nel quale, accanto al gruppo investito di funzioni direttive, è stato individuato un secondo gruppo di persone, di stretta fiducia dei primi, con funzioni di coordinamento loro demandate dai capi e promotori dell'organizzazione. E' stato, inoltre, individuato un terzo gruppo di persone che assicurano le basi logistiche dell'associazione ed i canali di smercio "sicuro". Alla base della struttura organizzativa è stato, infine, individuato un quarto gruppo con funzioni meramente esecutive. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'indagato si collocherebbe nel secondo gruppo, occupandosi di coordinare una rete di spacciatori, tra cui anche soggetti minorenni. In relazione a tale ruolo, l'ordinanza impugnata ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati fine di cui ai capi 40, 42, 44, 45, 46, 47 e 48, non contestati dal ricorso in esame, tutti concernenti condotte di spaccio di sostanze stupefacenti, in alcuni casi anche a soggetti minorenni o avvalendosi di minori. L'ordinanza impugnata, inoltre, con motivazione non manifestamente illogica, rispondendo alle censure del ricorrente in merito alle conversazioni su cui insiste 4 anche il motivo in esame, ha ritenuto che l'eventuale occasionale approvvigionamento di sostanze stupefacenti da fonti alternative rispetto a quella facente capo al sodalizio guidato da ZZ non abbia una valenza idonea ad escludere la partecipazione del ricorrente all'associazione. Si è, infatti, posto l'accento sul contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali è emersa, al di là delle espressioni con le quali si autodefinivano l'ER e i sodali, l'esistenza di un rapporto gerarchico rispetto a AR (si riporta la conversazione al progr. 1813 in cui il ricorrente manifestava il timore che questo venisse a sapere che si era rifornito da terzi), e la divisione dei ruoli tra gli associati. Gli elementi considerati dall'ordinanza impugnata si saldano logicamente con gli ulteriori elementi, non contestati dal ricorrente, analizzati dall'ordinanza genetica ovvero: a) i rapporti del ricorrente con IC Cordì, RE GI e LU CA, oltre che con altri soggetti intranei alla cd. "Cordilandia"). b) l'intercettazione ambientale in cui sostanzialmente ER descriveva il suo ruolo di intermediario, limitato a mettere in contatto l'acquirente con lo spacciatore, senza correre altri rischi. In buona sostanza alla luce degli elementi descritti nelle due ordinanze nonché delle ulteriori argomentazioni, non censurate dal ricorso in esame, in merito alla solidità del quadro indiziario relativo ai reati fine oggetto dell'imputazione provvisoria, deve escludersi la sussistenza di alcun vizio nelle argomentazioni attraverso le quali l'ordinanza impugnata ha ricostruito il ruolo svolto dall'ER all'interno del sodalizio. Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi (cfr. da ultimo, Sez. 3, n. 20003 del 10/1/2020, Di Maggio, Rv. 279505 - 02). 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per mancanza di interesse del ricorrente. Sebbene, infatti, l'ordinanza impugnata ha errato nel ritenere la natura oggettiva dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, va, comunque, esclusa la sussistenza di un concreto interesse del ricorrente atteso che l'esistenza o meno di tale circostanza non incide sulla legittimità della disposta misura né sui termini di durata della misura cautelare applicata (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507). Va, in ogni caso, corretta la motivazione dell'ordinanza impugnata dovendosi ribadire che la circostanza aggravante dell'avere agito al fine di agevolare l'attività 5 Il Consigliere este@ I11111. di un'associazione di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere e si comunica al concorrente che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U., n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734). 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità. L'ordinanza impugnata ha, infatti, argomentato, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, considerando che nella fattispecie in esame opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e che le modalità della condotta ascritta al ricorrente rivelano una abitualità della scelta di vita delinquenziale. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Tribunale ha, inoltre, valutato il tempo trascorso dai fatti contestati, ritenendo tale elemento non rilevante ai fini del superamento della presunzione di cui al citato art. 275, in considerazione del fatto che, successivamente al 2016, l'ER è stato sottoposto a numerosi controlli da cui è emerso che lo stesso ha proseguito ad avere rapporti sia con i presunti sodali che con i clienti. 5. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 21 febbraio 2023