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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 767/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ET Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 3308392024 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 261/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato veniva proposto alla Commissione Tributaria Provinciale ricorso per l'annullamento della iscrizione di fermo amministrativo emesso su veicolo di proprietà del ricorrente per omesso pagamento di cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento per debiti tributari.
Il ricorrente sostiene la illegittimità del fermo trattandosi di bene destinato al trasporto di familiare con grave disabilità.
La ET spa si costituisce e chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e nel merito il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Si deve infatti ribadire come rispetto alla contestazione effettuata dal ricorrente che coinvolge anche gli atti impositivi presupposti che si assumono nulli perché non notificati al contribuente e le modalità di formulazione della pretesa esecutiva sia onere dell'imponente attestare in giudizio prova contraria circa la non definitività della pretesa stessa, laddove, come nel caso di specie, detti atti non siano stati allegati al fermo amministrativo;
anche in tal senso si richiama la giurisprudenza più recente cui questo giudicante non intende discostarsi (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 701 del 15/01/2014 (Rv. 629329), secondo cui “in materia di riscossione delle imposte, il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti”.
Ebbene nel caso di specie rispetto alle contestazioni riferite dal ricorrente, di non avere ricevuto la notifica dell'avviso e degli atti prodromici solo richiamati nel preavviso di fermo, deve invece ritenersi come detta articolazione probatoria sia stata correttamente allegata da parti resistenti con consegna al destinatario del preavviso di fermo,atto fondamentale della sequenza procedimentale prefigurata dal legislatore e che il contribuente aveva onere di impugnare tempestivamente per far valere tutti i vizi del rapporto tributario e le eventuali omesse ricezioni degli atti presupposti.
Si osserva sul punto che il contribuente medesimo avrebbe quindi dovuto diligentemente impugnare i suddetti atti, in primis il pregresso preavviso di fermo, per far valere eventuali vizi di merito del rapporto tributario dal momento che il successivo all'iscrizione del fermo amministrativo successivamente notificato e già applicato, può essere di seguito impugnata esclusivamente per far valere vizi propri dell'atto che in tale sede non è dato rilevare, dato che ciascuna di esse risulta compilata correttamente con indicazione dell'atto esattoriale attraverso cui è possibile risalire compiutamente alla pretesa tributaria di cui l'ente sollecita il pagamento. Tali complessive considerazioni rendono pertanto definitivo l'accertamento impositivo che non può quindi essere surrettiziamente reintrodotto e prospettato nuovamente in questa sede, con inevitabile declaratoria di legittimità del fermo iscritto , e ciò stante la carenza di ulteriori doglianze prospettate dal ricorrente stesso in merito a quest'ultimo atto, e della inammissibilità di ogni eccezione riferite al merito dell'accertamento all'epoca effettuato che non possono per i medesimi motivi essere reintrodotte nel presente giudizio.
Tanto premesso
P.Q.M.
rigetta il ricorso,spese compensate
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 767/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ET Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 3308392024 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 261/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato veniva proposto alla Commissione Tributaria Provinciale ricorso per l'annullamento della iscrizione di fermo amministrativo emesso su veicolo di proprietà del ricorrente per omesso pagamento di cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento per debiti tributari.
Il ricorrente sostiene la illegittimità del fermo trattandosi di bene destinato al trasporto di familiare con grave disabilità.
La ET spa si costituisce e chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e nel merito il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Si deve infatti ribadire come rispetto alla contestazione effettuata dal ricorrente che coinvolge anche gli atti impositivi presupposti che si assumono nulli perché non notificati al contribuente e le modalità di formulazione della pretesa esecutiva sia onere dell'imponente attestare in giudizio prova contraria circa la non definitività della pretesa stessa, laddove, come nel caso di specie, detti atti non siano stati allegati al fermo amministrativo;
anche in tal senso si richiama la giurisprudenza più recente cui questo giudicante non intende discostarsi (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 701 del 15/01/2014 (Rv. 629329), secondo cui “in materia di riscossione delle imposte, il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti”.
Ebbene nel caso di specie rispetto alle contestazioni riferite dal ricorrente, di non avere ricevuto la notifica dell'avviso e degli atti prodromici solo richiamati nel preavviso di fermo, deve invece ritenersi come detta articolazione probatoria sia stata correttamente allegata da parti resistenti con consegna al destinatario del preavviso di fermo,atto fondamentale della sequenza procedimentale prefigurata dal legislatore e che il contribuente aveva onere di impugnare tempestivamente per far valere tutti i vizi del rapporto tributario e le eventuali omesse ricezioni degli atti presupposti.
Si osserva sul punto che il contribuente medesimo avrebbe quindi dovuto diligentemente impugnare i suddetti atti, in primis il pregresso preavviso di fermo, per far valere eventuali vizi di merito del rapporto tributario dal momento che il successivo all'iscrizione del fermo amministrativo successivamente notificato e già applicato, può essere di seguito impugnata esclusivamente per far valere vizi propri dell'atto che in tale sede non è dato rilevare, dato che ciascuna di esse risulta compilata correttamente con indicazione dell'atto esattoriale attraverso cui è possibile risalire compiutamente alla pretesa tributaria di cui l'ente sollecita il pagamento. Tali complessive considerazioni rendono pertanto definitivo l'accertamento impositivo che non può quindi essere surrettiziamente reintrodotto e prospettato nuovamente in questa sede, con inevitabile declaratoria di legittimità del fermo iscritto , e ciò stante la carenza di ulteriori doglianze prospettate dal ricorrente stesso in merito a quest'ultimo atto, e della inammissibilità di ogni eccezione riferite al merito dell'accertamento all'epoca effettuato che non possono per i medesimi motivi essere reintrodotte nel presente giudizio.
Tanto premesso
P.Q.M.
rigetta il ricorso,spese compensate