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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8686 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est. Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - Dott.ssa Ivana sassi - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 18055 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2022, avente per oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 sottoscritta in calce alla costituzione di nuovo procuratore del 20.9.2024, dall'avv. Giuseppe Martinelli presso il cui studio è elett.te dom.ta RICORRENTE E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE contumace
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in TS del 5.6.2025, il procuratore della ricorrente ha concluso come in atti, chiedendo assegnarsi la causa in decisione. Il PM esprimeva, con provvedimento del 9.6.2025, parere favorevole alla pronuncia della separazione con conferma della disciplina in atto in ordine alla regolamentazione dei rapporti delle parti con la figlia minore. Il GI riservava la causa in decisione con i termini del vecchio rito (60 e 20).
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 21.7.2022, la sign. – premesso di aver contratto Parte_1 Per_ matrimonio con il sign. il 6.8.2013 dal quale era nata il [...] – Controparte_1 esponeva di aver sempre fatto la casalinga per scelta condivisa con il marito e di essersi sempre occupata della famiglia. Dopo i primi anni di matrimonio si era creato un clima di insofferenza reciproca ed era venuta meno l'affectio coniugalis. Esponeva, inoltre, la ricorrente, che il è titolare di un negozio di parrucchiere in CP_1 Battipaglia e che si era sottratto a qualsiasi tentativo di accordo. Per_ Ha chiesto pronunciarsi la separazione con affidamento condiviso della minore con residenza privilegiata presso di sé, determinazione delle modalità di visita del padre, assegno di mantenimento per la figlia nella misura di € 400,00 mensili a carico del marito. Ha chiesto, inoltre, determinarsi l'assegno di mantenimento per sé nella misura di € 400,00 mensili, non avendo mai lavorato ed essendosi sempre occupata della famiglia.
All'udienza presidenziale del 16.1.2023, - assente il resistente – la ha dichiarato: Pt_1
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Per_ oltre ad che ha 8 anni, ho un altro figlio di primo letto che ha 13 anni. Ho sempre fatto la casalinga durante il matrimonio ma sono alla ricerca di un'occupazione come OSS. Mio marito è barbiere a Battipaglia ma non ne conosco il reddito;
non mi corrisponde nulla e vede la piccola raramente. Quando stavamo insieme mi dava 150/180 euro alla settimana e quando stavamo da soli, prima di trasferirci da mia madre, provvedeva anche al mantenimento delle utenze. Che io sappia, non è proprietario di immobili.
All'esito il Presidente adottava i seguenti provvedimenti urgenti:
Letti gli atti, sciogliendo la riserva di cui al verbale del 16.01.2023:
- rilevato che non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente, ritualmente citato ai sensi dell'art. 140 cpc;
I provvedimenti urgenti da adottare sono quelli relativi all'affidamento della figlia minore
, di 8 anni (nata il [...]). Persona_2 Per derogare alla regola dell'affidamento condiviso non è sufficiente la incompatibilità tra i genitori o la estrema conflittualità, bensì una situazione di fatto che, per sua oggettiva gravità ed insuperabilità, sia gravemente pregiudizievole per l'interesse del minore (cfr. fra le tante, Cassazione 2/12/2010 n. 24526 e 17/12/2009 n. 26587), da intendersi come riferito alle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica (Cass. n. 18559/2016; Cass. n. 977/2017). (…) Nella fattispecie non sussistono sufficienti presupposti per derogare alla regola dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre. Alcun provvedimento va assunto circa la casa coniugale, da tempo lasciata dai coniugi. Per quanto concerne le modalità di frequentazione del padre con la figlia minore, ferma restando la possibilità di diversi e più ampi accordi fra i coniugi, risulta necessario indicare un regime di visita, in modo tale da dare piena attuazione al principio della bigenitorialità, tenuto conto delle esigenze della minore. Pertanto, si dispone che la bambina resti con il padre: A) dalle ore 17,00 alle ore 20,30 del martedì e del giovedì di ogni settimana;
B) a fine settimana alternati, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,30 della domenica, con pernottamento;
C) ad anni alterni, la vigilia di Natale o il giorno di Natale;
il giorno di Santo Stefano o il 31 dicembre;
il 1° gennaio o il 6 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 21,00; D)durante le festività pasquali, ad anni alterni durante la giornata di Pasqua dalle ore 9,00 alle ore 21,00, ovvero il lunedì dell'Angelo dalle ore 9,00 alle ore 21,00; E) quindici giorni anche non continuativi durante il mese di luglio o di agosto, da concordarsi con la coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno. Per quanto concerne il contributo al mantenimento della figlia minore (…) quanto alla situazione economica del ricorrente, lo stesso svolge l'attività di barbiere. Non se ne conosce il reddito. La ricorrente ha dichiarato, in udienza, che, quando vivevano insieme nella casa coniugale, il marito, oltre a pagare tutte le utenze, le versava la somma di Euro 150/180,00 alla settimana. Per quanto riguarda la sig.ra , la stessa ha dichiarato di essere Pt_1 casalinga e, per volontà di entrambi i coniugi, di essersi sempre dedicata esclusivamente alla famiglia. Tanto premesso, salva ogni più approfondita successiva valutazione, si ritiene congruo stabilire a carico del padre un assegno mensile di Euro 350,00 in favore della figlia minore, con rivalutazione annuale secondo Indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno, come individuate nel protocollo d'Intesa, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli col Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Per quanto concerne la richiesta di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente, (…) considerate le circostanze di fatto sopra evidenziate, nonché l'obiettivo divario economico tra i coniugi, in ragione della maggiore capacità reddituale del resistente, si ritiene che quest'ultimo debba versare un contributo di mantenimento in favore della moglie. Quanto all'entità di tale assegno, stimasi congruo determinarla nella misura di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
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Rimetteva, pertanto, le parti dinanzi al GI. Espletata l'istruttoria a mezzo dell'acquisizione di relazione socio-ambientale dei SS sul nucleo della ricorrente e non anche del resistente - che non è stato possibile espletare in quanto il era irreperibile, - del libero interrogatorio della e dell'escussione di una CP_1 Pt_1 testimone ammessa, la causa è stata riservata al Collegio all'udienza del 5.6.2025.
Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, valutata, peraltro, anche la contumacia del resistente che ha scelto di non costituirsi. Elementi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per_ In ordine all'affido della figlia (nata i13.6.2014), la ricorrente ha chiesto nell'atto introduttivo disporsi l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso di sé. All'udienza del 21.11.2023 – ascoltata dal Gi – ha dichiarato:
da quando sono comparsa davanti al Presidente il 16 gennaio 2023, la situazione è
Per_ peggiorata. Il padre – da che ogni tanto prendeva con sé qualche fine-settimana, - pian piano non l'ha più tenuta con sé. Da subito dopo la separazione si trasferì a Battipaglia, ma ora, per quanto ne so, si è trasferito a Varese, ma ignoro la residenza. Ogni tanto manda
Per_ qualche messaggio ad ma non si informa sulla sua salute o sui suoi percorsi scolastici. Ad
Per_ agosto scorso è venuto ad NO ed ha visto e l'ha tenuta per due giorni. L'ha portata con sé ad Eboli a casa dei nonni. Non mi ha più dato nulla da circa due anni. I suoi genitori
Per_ non mi hanno mai contattato per chiedermi se avessi bisogno di aiuto per;
io vivo con mia
Per_ madre che mi aiuta;
va a scuola in IV elementare e non ha problemi;
ha una normale vita sociale ed è serena. Non parla del padre e non lo chiama neppure;
io la sprono a chiamare il padre ma lei è sempre molto vaga. Non ha nessuna problematica emotiva e vive serenamente. Chiedo la conferma dell'ordinanza presidenziale anche per il mio mantenimento. Durante il matrimonio non lavoravo perché manteneva lui il nucleo ed aveva un salone a Battipaglia e tornava a casa ogni due giorni a casa;
si appoggiava a casa dei genitori ad Eboli. Ho un attestato di OSS per l'infanzia ma il lavoro che ho trovato non mi consente di conciliare gli
Per_ Per_ impegni di lavoro con le esigenze di;
mia madre anche lavora ed io mi occupo di , della scuola e degli accompagnamenti vari il pomeriggio e dei compiti. La casa nella quale
Per_ abito con mia madre è di sua proprietà. Confermo l'affido condiviso di . Non sento il
Per_ padre che mi ha bloccato;
se ho bisogno di sentirlo scrivo dal cellulare di . Non mi ha
Per_ dato il consenso per la CI di con l'autorizzazione all'espatrio; diedi il modulo da firmare
Per_ ad quando lei è stata con il padre due giorni, quest'estate ma lui me lo rimandò indietro
Per_ senza firma. A Natale, a Pasqua e nelle vacanze estive non vuole trascorrerle con lui ma vuole stare con me ed il fratello (figlio della mia precedente unione). Non prendo il RDC perché non posso presentare il suo ISEE.
Successivamente, all'udienza del 28.11.2024 – fissata per l'escussione della teste ammessa - la ricorrente ha chiesto di essere nuovamente ascoltata in sede di libero interrogatorio ed ha
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dichiarato: da quando sono venuta l'ultima volta in Tribunale lo scorso 21.11.2023, non è
Per_ cambiato nulla. Mio marito non mi ha mai dato nulla per (che ha compiuto 10 anni) da novembre 2021. Sono venuti i SS a casa a settembre scorso e la bambina ha dichiarato che non vede il padre da circa 6 mesi. Effettivamente il padre le scrive messaggi sul cellulare una volta a settimana. Le dà solo il buon giorno e la buonanotte ma non le chiede nulla su di lei, sul suo studio, sulle amiche. Non le chiede se ha bisogno di qualcosa e i loro contatti si limitano a questo. Ormai lei si è abituata e risponde solo per educazione. La residenza mia e dei miei figli è rimasta a Portici ma per il momento stiamo io ed i ragazzi ad NO a casa di mia madre perché loro vanno a scuola ad NO. Pago 150 euro al mese a Portici e la sto anche mettendo un po' a posto. Il rapporto con il fratello è ottimo. Sto andando avanti con
Per_ l'aiuto di mia madre. Prendo l'assegno unico di 170 euro per e qualche volta faccio qualche lavoretto ma niente di più. Ci siamo bloccati a vicenda sul cellulare ma per fortuna la scuola non mi ha mai creato problemi per le autorizzazioni né per le visite mediche o per le vaccinazioni che le faccio fare quando è necessario. Il padre viene una volta ogni sei mesi ad
Per_ Eboli a casa dei genitori. Ora sa che il padre verrà a Natale e già è in ansia perché non vuole pernottare a casa dei nonni ma vuole stare con me. Devo dire che il padre non insiste, e
Per_ anche l'anno scorso non ha detto niente quando non ha voluto pernottare dai nonni. Quando ha fatto la Prima Comunione le ha regalato un cellulare;
ogni tanto le compra un vestito o un paio di scarpe. Di fatto la vede una volta ogni 5-6 mesi. I riferimenti maschili di
Per_
sono i miei fratelli o il mio compagno con il quale però non vivo insieme. A domanda del Per_ Giudice, rispondo che poiché non vi sono problemi con non penso sia necessario disporre il suo ascolto, anche perché è un po' ansiosa e quindi forse si spaventerebbe. Chiedo al Giudice, poiché il padre è completamente assente dalla vita della bambina, la modifica dell'affido condiviso e chiedo l'affido esclusivo anche per motivi organizzativi ed amministrativi. In ogni caso, come ho detto, mio marito si disinteressa completamente della Per_ figlia ed anche se sta bene, questa condizione non mi consentirà, in futuro di adottare eventuali decisioni che dovessero richiedere anche il consenso del padre.
La teste sorella della ricorrente, ha dichiarato: mia nipote mi dice che il padre Testimone_1 le scrive un messaggio una volta alla settimana e lei ormai si è abituata a non vedere il padre. Qualche volta, quando viene la vede per un po' di tempo ma niente di più. Non l'ha mai portata a casa sua e anche d'estate o a non ha mai dormito a casa dei nonni ad Persona_3 Per_ Eboli. Alla Prima Comunione di alla quale era stato inviato, non è venuto e le ha spedito un cellulare per posta che ha fatto recapitare a casa mia.
Alla luce di tali dichiarazioni e della prova orale, il Gi ha disposto provvisoriamente l'affido Per_ esclusivo della piccola alla madre, autorizzandola ad adottare ogni decisione di ordinaria e straordinaria gestione della stessa. Non ha ritenuto opportuno l'ascolto della minore anche in ragione della sua età.
Orbene, osserva il Collegio che, in tema di affidamento dei figli alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010). Inoltre, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di
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relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015). In ragione di ciò, alla luce della giurisprudenza sopra citata e dell'istruttoria svolta, ritiene il Collegio che sussistano gli estremi per confermare d'ufficio quanto già statuito provvisoriamente dal GI, ovvero l'affidamento esclusivo della minore alla madre. Stabilire un regime di affidamento secondo il modello legale di riferimento non appare, allo stato, la Per_ migliore condizione per in quanto una scelta diversa di affido condiviso sarebbe dannosa per lei tenuto conto sia di quanto dichiarato dalla madre (e dalla zia) che di quanto emerso dalla relazione dei SS di Portici del 30.9.2024 (dott.ssa . Persona_4 I SS hanno verificato che la bambina è serena e ben accudita dalla madre e dalla nonna che Per_ aiuta la figlia in tutto. ha un ottimo rapporto con il fratello maggiore (figlio di primo letto della ) e vive con la nonna ad NO (dove si trova anche la scuola che frequenta). I Pt_1 docenti della classe frequentata dalla minore – presso la quale l'assistente sociale ha assunto Per_ informazioni- hanno descritto come una bambina seguita dalla madre, ben curata, sempre Per_ assidua nelle lezioni e senza alcuna criticità. ha contatti solo telefonici con il padre che si limitano solo a messaggi. E' stata ascoltata dall'assistente sociale ed ha dichiarato di aver fatto il campo estivo ad NO organizzato dalla Chiesa e di seguire il laboratorio di teatro durante l'anno scolastico. Ha espresso il desiderio di una maggiore vicinanza del padre che le manda solo messaggi (“buon giorno e buona notte”). Ha trascorso una giornata in piscina con il padre nel settembre 2024, e poi il padre si è reso di nuovo irreperibile. Infine, ulteriore elemento che conforta tale decisione è rappresentato dalla quasi totale inadempienza del riguardo agli obblighi di mantenimento della minore;
è evidente, CP_1 infatti, che la mancata contribuzione del padre è indice di totale disinteresse della figlia, delle sue necessità materiali e delle sue esigenze che aumentano con il passare degli anni. Il Collegio non può ignorare tale condotta omissiva del resistente che si riflette negativamente sulla crescita della minore che in tutto è mantenuta dalla madre e dal nucleo familiare di origine Per_ della stessa. Il pregiudizio che deriva ad dalla trascuratezza del padre in termini economici è di chiara evidenza.
Per_ Circa le modalità di visita, stante l'età di che oggi ha 11 anni, il Collegio ritiene che le visite vadano sospese e che dovrà essere il padre – previo percorso di sostegno alla genitorialità che dovrà iniziare per dare prova della sua responsabilità e per dimostrare di voler ricostruire il rapporto con la minore, ormai inesistente – a cercare la figlia. Si attiverà presso i SS di Portici.
Sulla domanda relativa al mantenimento della minore il Collegio osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
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Orbene, in ricorso la sign.ra ha dedotto di aver sempre fatto la casalinga e di essersi Pt_1 sempre occupata della casa e della figlia (oltre all'altro figlio facente parte del nucleo); nulla ha prodotto in atti circa le dichiarazioni reddituali del marito. Avuto riguardo al tenore di vita (che come è noto, va conservato, ove possibile, per i figli minori), ha dichiarato che il marito le dava 150/180 euro settimanalmente. Il nucleo familiare, quindi, era monoreddito. Il marito – prima che si trasferissero presso la casa della madre di lei in NO (di sua esclusiva proprietà) – pagava le utenze della casa familiare in Portici.
La teste escussa, Sign.ra sorella della ricorrente, ha dichiarato: mio cognato Testimone_2 non si è più fatto vedere da quando si è separato da mia sorella. Non mi ha mai contattato Per_ personalmente né ha mai contattato mia madre per chiedere se mia sorella ed avessero bisogno di qualcosa. Non mi risulta che abbia mai dato nulla a mia sorella né per CP_1 Per_ lei né per;
quando stavano insieme faceva il parrucchiere ed aveva il suo negozio a Battipaglia. Il negozio di barbiere non era di sua proprietà, ma solo l'attività; quando stavano insieme era lui che manteneva la famiglia e lui diceva sempre che doveva stare a casa a Pt_1 badare alla famiglia. Lui pagava il canone, le bollette, e la spesa. Poi, dopo un po', poiché le spese erano troppe, mia sorella ed il marito andarono a casa di mia madre ad NO. Se non sbaglio, sono stati circa un paio di anni a casa di mia madre e poi si sono separati. Mi è stato detto che lui oggi vive al Nord, ma non so cosa faccia. non ha mai potuto lavorare Pt_1 perché il marito non voleva che lei lavorasse perché era geloso. Mia sorella avrebbe potuto lavorare come sarta ma lui gliel'ha sempre impedito. Ho assistito a queste conversazioni che diventavano litigi ed io stessa spesso gli dicevo di ripensarci ma non c'è stato mai niente da Per_ fare. Eppure, aveva trovato un paio di lavori, ed è stato un peccato. Mia sorella con Pt_1
e sta spesso a casa di nostra madre ed anche io abito di fronte e sia io che mia madre Per_5 Per_ Per_ l'aiutiamo in tutto. Ormai la famiglia di siamo noi, ed il riferimento maschile di sono gli zii ed il compagno di mia sorella. Attualmente mia sorella non lavora.
Orbene, stante la carenza di ulteriori elementi di valutazione, alla luce dell'istruttoria svolta, tenuto conto dei principi di diritto sopra enunciati, stante la contumacia del , il CP_1 Per_ Collegio ritiene ancora congruo - quale contributo al mantenimento della minore per la quale la madre provvede in via diretta - l'importo di € 350,00 già stabilito dal Presidente;
la decorrenza dell'importo va indicata dalla data del ricorso così come l'adeguamento Istat che sarà sempre da agosto 2022. A tale somma va aggiunto il 50% delle spese straordinarie, come indicate nel Protocollo d'Intesa tra COA e Presidenza del Tribunale del marzo 2018.
Per_ L'assegno unico per sarà percepito per intero dalla ricorrente, come di fatto già sta facendo (vedi dichiarazioni a verbale del 28.11.2024).
Avuto riguardo alla domanda di assegno ex art 156 comma 1 c.c. formulata dalla ricorrente, osserva il Collegio che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le altre Cass. n.1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005) al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi. Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita,
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ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
Orbene, nel caso concreto, la sig.ra – che ha dedotto di aver sempre fatto la Pt_1 casalinga e che il marito ha sempre mantenuto il nucleo familiare con il suo lavoro - nulla ha prodotto circa i redditi del marito;
il tenore di vita avuto dal nucleo in costanza di matrimonio era quello di una famiglia monoreddito nell'ambito della quale il marito, con il suo lavoro di barbiere, sosteneva le spese per moglie e figlia. Ha, inoltre, dichiarato all'udienza del 28.11.2024, di fare solo qualche lavoretto saltuario e di aver preso il diploma di OSS ma di non poter impegnarsi in un lavoro costante perché deve occuparsi della figlia;
la madre – con la quale vive con i figli – anch'essa lavora e non può contare sulla sua collaborazione quotidiana ma solo sull'aiuto che la madre le dà ospitandola a Per_ casa sua con e con l'altro figlio.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 16.1.2023 aveva posto a carico del CP_1 l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nella misura di € 300,00 mensili. La ricorrente, negli atti difensivi finali, ha confermato la sua richiesta di mantenimento nella misura di € 400,00 mensili.
Il Collegio – tenuto conto di quanto già sopra espresso riguardo al modesto tenore di vita del nucleo, tenuto conto del fatto che la è donna di giovane età (41 anni), lavora Pt_1 saltuariamente ma non può certamente fare affidamento su un lavoro stabile che le consenta una certa autonomia, valutata la circostanza che non sostiene spese di locazione in quanto vive presso la madre, - ritiene che sussistano ancora le condizioni per potersi riconoscere il suo diritto al mantenimento nei confronti del marito che va, però, quantificato nella misura di € 150,00 mensili, con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annuale da ottobre 2026.
In considerazione della contumacia e della natura del giudizio si ravvisano giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia ai sensi dell'art. 151- 1° comma c.c. la separazione personale dei coniugi Pt_1
e ;
[...] Controparte_1
- Dispone l'affido esclusivo di alla madre;
Persona_2
- Sospende le visite padre-figlia minore;
Per_
- PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1 nella misura di € 350,00 mensili con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annua dal ricorso (agosto 2022);
- Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie per la figlie come indicato in parte motiva;
- Autorizza a percepire per intero l'assegno unico per la minore;
Parte_1
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile Controparte_1 di € 150,00 a titolo di mantenimento, con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annuale da ottobre 2026;
- nulla per le spese di lite;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.56 parte I s., Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013);
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Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 26.9.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est. Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - Dott.ssa Ivana sassi - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 18055 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2022, avente per oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 sottoscritta in calce alla costituzione di nuovo procuratore del 20.9.2024, dall'avv. Giuseppe Martinelli presso il cui studio è elett.te dom.ta RICORRENTE E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE contumace
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in TS del 5.6.2025, il procuratore della ricorrente ha concluso come in atti, chiedendo assegnarsi la causa in decisione. Il PM esprimeva, con provvedimento del 9.6.2025, parere favorevole alla pronuncia della separazione con conferma della disciplina in atto in ordine alla regolamentazione dei rapporti delle parti con la figlia minore. Il GI riservava la causa in decisione con i termini del vecchio rito (60 e 20).
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 21.7.2022, la sign. – premesso di aver contratto Parte_1 Per_ matrimonio con il sign. il 6.8.2013 dal quale era nata il [...] – Controparte_1 esponeva di aver sempre fatto la casalinga per scelta condivisa con il marito e di essersi sempre occupata della famiglia. Dopo i primi anni di matrimonio si era creato un clima di insofferenza reciproca ed era venuta meno l'affectio coniugalis. Esponeva, inoltre, la ricorrente, che il è titolare di un negozio di parrucchiere in CP_1 Battipaglia e che si era sottratto a qualsiasi tentativo di accordo. Per_ Ha chiesto pronunciarsi la separazione con affidamento condiviso della minore con residenza privilegiata presso di sé, determinazione delle modalità di visita del padre, assegno di mantenimento per la figlia nella misura di € 400,00 mensili a carico del marito. Ha chiesto, inoltre, determinarsi l'assegno di mantenimento per sé nella misura di € 400,00 mensili, non avendo mai lavorato ed essendosi sempre occupata della famiglia.
All'udienza presidenziale del 16.1.2023, - assente il resistente – la ha dichiarato: Pt_1
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Per_ oltre ad che ha 8 anni, ho un altro figlio di primo letto che ha 13 anni. Ho sempre fatto la casalinga durante il matrimonio ma sono alla ricerca di un'occupazione come OSS. Mio marito è barbiere a Battipaglia ma non ne conosco il reddito;
non mi corrisponde nulla e vede la piccola raramente. Quando stavamo insieme mi dava 150/180 euro alla settimana e quando stavamo da soli, prima di trasferirci da mia madre, provvedeva anche al mantenimento delle utenze. Che io sappia, non è proprietario di immobili.
All'esito il Presidente adottava i seguenti provvedimenti urgenti:
Letti gli atti, sciogliendo la riserva di cui al verbale del 16.01.2023:
- rilevato che non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente, ritualmente citato ai sensi dell'art. 140 cpc;
I provvedimenti urgenti da adottare sono quelli relativi all'affidamento della figlia minore
, di 8 anni (nata il [...]). Persona_2 Per derogare alla regola dell'affidamento condiviso non è sufficiente la incompatibilità tra i genitori o la estrema conflittualità, bensì una situazione di fatto che, per sua oggettiva gravità ed insuperabilità, sia gravemente pregiudizievole per l'interesse del minore (cfr. fra le tante, Cassazione 2/12/2010 n. 24526 e 17/12/2009 n. 26587), da intendersi come riferito alle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica (Cass. n. 18559/2016; Cass. n. 977/2017). (…) Nella fattispecie non sussistono sufficienti presupposti per derogare alla regola dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre. Alcun provvedimento va assunto circa la casa coniugale, da tempo lasciata dai coniugi. Per quanto concerne le modalità di frequentazione del padre con la figlia minore, ferma restando la possibilità di diversi e più ampi accordi fra i coniugi, risulta necessario indicare un regime di visita, in modo tale da dare piena attuazione al principio della bigenitorialità, tenuto conto delle esigenze della minore. Pertanto, si dispone che la bambina resti con il padre: A) dalle ore 17,00 alle ore 20,30 del martedì e del giovedì di ogni settimana;
B) a fine settimana alternati, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,30 della domenica, con pernottamento;
C) ad anni alterni, la vigilia di Natale o il giorno di Natale;
il giorno di Santo Stefano o il 31 dicembre;
il 1° gennaio o il 6 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 21,00; D)durante le festività pasquali, ad anni alterni durante la giornata di Pasqua dalle ore 9,00 alle ore 21,00, ovvero il lunedì dell'Angelo dalle ore 9,00 alle ore 21,00; E) quindici giorni anche non continuativi durante il mese di luglio o di agosto, da concordarsi con la coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno. Per quanto concerne il contributo al mantenimento della figlia minore (…) quanto alla situazione economica del ricorrente, lo stesso svolge l'attività di barbiere. Non se ne conosce il reddito. La ricorrente ha dichiarato, in udienza, che, quando vivevano insieme nella casa coniugale, il marito, oltre a pagare tutte le utenze, le versava la somma di Euro 150/180,00 alla settimana. Per quanto riguarda la sig.ra , la stessa ha dichiarato di essere Pt_1 casalinga e, per volontà di entrambi i coniugi, di essersi sempre dedicata esclusivamente alla famiglia. Tanto premesso, salva ogni più approfondita successiva valutazione, si ritiene congruo stabilire a carico del padre un assegno mensile di Euro 350,00 in favore della figlia minore, con rivalutazione annuale secondo Indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno, come individuate nel protocollo d'Intesa, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli col Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Per quanto concerne la richiesta di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente, (…) considerate le circostanze di fatto sopra evidenziate, nonché l'obiettivo divario economico tra i coniugi, in ragione della maggiore capacità reddituale del resistente, si ritiene che quest'ultimo debba versare un contributo di mantenimento in favore della moglie. Quanto all'entità di tale assegno, stimasi congruo determinarla nella misura di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
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Rimetteva, pertanto, le parti dinanzi al GI. Espletata l'istruttoria a mezzo dell'acquisizione di relazione socio-ambientale dei SS sul nucleo della ricorrente e non anche del resistente - che non è stato possibile espletare in quanto il era irreperibile, - del libero interrogatorio della e dell'escussione di una CP_1 Pt_1 testimone ammessa, la causa è stata riservata al Collegio all'udienza del 5.6.2025.
Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, valutata, peraltro, anche la contumacia del resistente che ha scelto di non costituirsi. Elementi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per_ In ordine all'affido della figlia (nata i13.6.2014), la ricorrente ha chiesto nell'atto introduttivo disporsi l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso di sé. All'udienza del 21.11.2023 – ascoltata dal Gi – ha dichiarato:
da quando sono comparsa davanti al Presidente il 16 gennaio 2023, la situazione è
Per_ peggiorata. Il padre – da che ogni tanto prendeva con sé qualche fine-settimana, - pian piano non l'ha più tenuta con sé. Da subito dopo la separazione si trasferì a Battipaglia, ma ora, per quanto ne so, si è trasferito a Varese, ma ignoro la residenza. Ogni tanto manda
Per_ qualche messaggio ad ma non si informa sulla sua salute o sui suoi percorsi scolastici. Ad
Per_ agosto scorso è venuto ad NO ed ha visto e l'ha tenuta per due giorni. L'ha portata con sé ad Eboli a casa dei nonni. Non mi ha più dato nulla da circa due anni. I suoi genitori
Per_ non mi hanno mai contattato per chiedermi se avessi bisogno di aiuto per;
io vivo con mia
Per_ madre che mi aiuta;
va a scuola in IV elementare e non ha problemi;
ha una normale vita sociale ed è serena. Non parla del padre e non lo chiama neppure;
io la sprono a chiamare il padre ma lei è sempre molto vaga. Non ha nessuna problematica emotiva e vive serenamente. Chiedo la conferma dell'ordinanza presidenziale anche per il mio mantenimento. Durante il matrimonio non lavoravo perché manteneva lui il nucleo ed aveva un salone a Battipaglia e tornava a casa ogni due giorni a casa;
si appoggiava a casa dei genitori ad Eboli. Ho un attestato di OSS per l'infanzia ma il lavoro che ho trovato non mi consente di conciliare gli
Per_ Per_ impegni di lavoro con le esigenze di;
mia madre anche lavora ed io mi occupo di , della scuola e degli accompagnamenti vari il pomeriggio e dei compiti. La casa nella quale
Per_ abito con mia madre è di sua proprietà. Confermo l'affido condiviso di . Non sento il
Per_ padre che mi ha bloccato;
se ho bisogno di sentirlo scrivo dal cellulare di . Non mi ha
Per_ dato il consenso per la CI di con l'autorizzazione all'espatrio; diedi il modulo da firmare
Per_ ad quando lei è stata con il padre due giorni, quest'estate ma lui me lo rimandò indietro
Per_ senza firma. A Natale, a Pasqua e nelle vacanze estive non vuole trascorrerle con lui ma vuole stare con me ed il fratello (figlio della mia precedente unione). Non prendo il RDC perché non posso presentare il suo ISEE.
Successivamente, all'udienza del 28.11.2024 – fissata per l'escussione della teste ammessa - la ricorrente ha chiesto di essere nuovamente ascoltata in sede di libero interrogatorio ed ha
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dichiarato: da quando sono venuta l'ultima volta in Tribunale lo scorso 21.11.2023, non è
Per_ cambiato nulla. Mio marito non mi ha mai dato nulla per (che ha compiuto 10 anni) da novembre 2021. Sono venuti i SS a casa a settembre scorso e la bambina ha dichiarato che non vede il padre da circa 6 mesi. Effettivamente il padre le scrive messaggi sul cellulare una volta a settimana. Le dà solo il buon giorno e la buonanotte ma non le chiede nulla su di lei, sul suo studio, sulle amiche. Non le chiede se ha bisogno di qualcosa e i loro contatti si limitano a questo. Ormai lei si è abituata e risponde solo per educazione. La residenza mia e dei miei figli è rimasta a Portici ma per il momento stiamo io ed i ragazzi ad NO a casa di mia madre perché loro vanno a scuola ad NO. Pago 150 euro al mese a Portici e la sto anche mettendo un po' a posto. Il rapporto con il fratello è ottimo. Sto andando avanti con
Per_ l'aiuto di mia madre. Prendo l'assegno unico di 170 euro per e qualche volta faccio qualche lavoretto ma niente di più. Ci siamo bloccati a vicenda sul cellulare ma per fortuna la scuola non mi ha mai creato problemi per le autorizzazioni né per le visite mediche o per le vaccinazioni che le faccio fare quando è necessario. Il padre viene una volta ogni sei mesi ad
Per_ Eboli a casa dei genitori. Ora sa che il padre verrà a Natale e già è in ansia perché non vuole pernottare a casa dei nonni ma vuole stare con me. Devo dire che il padre non insiste, e
Per_ anche l'anno scorso non ha detto niente quando non ha voluto pernottare dai nonni. Quando ha fatto la Prima Comunione le ha regalato un cellulare;
ogni tanto le compra un vestito o un paio di scarpe. Di fatto la vede una volta ogni 5-6 mesi. I riferimenti maschili di
Per_
sono i miei fratelli o il mio compagno con il quale però non vivo insieme. A domanda del Per_ Giudice, rispondo che poiché non vi sono problemi con non penso sia necessario disporre il suo ascolto, anche perché è un po' ansiosa e quindi forse si spaventerebbe. Chiedo al Giudice, poiché il padre è completamente assente dalla vita della bambina, la modifica dell'affido condiviso e chiedo l'affido esclusivo anche per motivi organizzativi ed amministrativi. In ogni caso, come ho detto, mio marito si disinteressa completamente della Per_ figlia ed anche se sta bene, questa condizione non mi consentirà, in futuro di adottare eventuali decisioni che dovessero richiedere anche il consenso del padre.
La teste sorella della ricorrente, ha dichiarato: mia nipote mi dice che il padre Testimone_1 le scrive un messaggio una volta alla settimana e lei ormai si è abituata a non vedere il padre. Qualche volta, quando viene la vede per un po' di tempo ma niente di più. Non l'ha mai portata a casa sua e anche d'estate o a non ha mai dormito a casa dei nonni ad Persona_3 Per_ Eboli. Alla Prima Comunione di alla quale era stato inviato, non è venuto e le ha spedito un cellulare per posta che ha fatto recapitare a casa mia.
Alla luce di tali dichiarazioni e della prova orale, il Gi ha disposto provvisoriamente l'affido Per_ esclusivo della piccola alla madre, autorizzandola ad adottare ogni decisione di ordinaria e straordinaria gestione della stessa. Non ha ritenuto opportuno l'ascolto della minore anche in ragione della sua età.
Orbene, osserva il Collegio che, in tema di affidamento dei figli alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010). Inoltre, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di
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relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015). In ragione di ciò, alla luce della giurisprudenza sopra citata e dell'istruttoria svolta, ritiene il Collegio che sussistano gli estremi per confermare d'ufficio quanto già statuito provvisoriamente dal GI, ovvero l'affidamento esclusivo della minore alla madre. Stabilire un regime di affidamento secondo il modello legale di riferimento non appare, allo stato, la Per_ migliore condizione per in quanto una scelta diversa di affido condiviso sarebbe dannosa per lei tenuto conto sia di quanto dichiarato dalla madre (e dalla zia) che di quanto emerso dalla relazione dei SS di Portici del 30.9.2024 (dott.ssa . Persona_4 I SS hanno verificato che la bambina è serena e ben accudita dalla madre e dalla nonna che Per_ aiuta la figlia in tutto. ha un ottimo rapporto con il fratello maggiore (figlio di primo letto della ) e vive con la nonna ad NO (dove si trova anche la scuola che frequenta). I Pt_1 docenti della classe frequentata dalla minore – presso la quale l'assistente sociale ha assunto Per_ informazioni- hanno descritto come una bambina seguita dalla madre, ben curata, sempre Per_ assidua nelle lezioni e senza alcuna criticità. ha contatti solo telefonici con il padre che si limitano solo a messaggi. E' stata ascoltata dall'assistente sociale ed ha dichiarato di aver fatto il campo estivo ad NO organizzato dalla Chiesa e di seguire il laboratorio di teatro durante l'anno scolastico. Ha espresso il desiderio di una maggiore vicinanza del padre che le manda solo messaggi (“buon giorno e buona notte”). Ha trascorso una giornata in piscina con il padre nel settembre 2024, e poi il padre si è reso di nuovo irreperibile. Infine, ulteriore elemento che conforta tale decisione è rappresentato dalla quasi totale inadempienza del riguardo agli obblighi di mantenimento della minore;
è evidente, CP_1 infatti, che la mancata contribuzione del padre è indice di totale disinteresse della figlia, delle sue necessità materiali e delle sue esigenze che aumentano con il passare degli anni. Il Collegio non può ignorare tale condotta omissiva del resistente che si riflette negativamente sulla crescita della minore che in tutto è mantenuta dalla madre e dal nucleo familiare di origine Per_ della stessa. Il pregiudizio che deriva ad dalla trascuratezza del padre in termini economici è di chiara evidenza.
Per_ Circa le modalità di visita, stante l'età di che oggi ha 11 anni, il Collegio ritiene che le visite vadano sospese e che dovrà essere il padre – previo percorso di sostegno alla genitorialità che dovrà iniziare per dare prova della sua responsabilità e per dimostrare di voler ricostruire il rapporto con la minore, ormai inesistente – a cercare la figlia. Si attiverà presso i SS di Portici.
Sulla domanda relativa al mantenimento della minore il Collegio osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
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Orbene, in ricorso la sign.ra ha dedotto di aver sempre fatto la casalinga e di essersi Pt_1 sempre occupata della casa e della figlia (oltre all'altro figlio facente parte del nucleo); nulla ha prodotto in atti circa le dichiarazioni reddituali del marito. Avuto riguardo al tenore di vita (che come è noto, va conservato, ove possibile, per i figli minori), ha dichiarato che il marito le dava 150/180 euro settimanalmente. Il nucleo familiare, quindi, era monoreddito. Il marito – prima che si trasferissero presso la casa della madre di lei in NO (di sua esclusiva proprietà) – pagava le utenze della casa familiare in Portici.
La teste escussa, Sign.ra sorella della ricorrente, ha dichiarato: mio cognato Testimone_2 non si è più fatto vedere da quando si è separato da mia sorella. Non mi ha mai contattato Per_ personalmente né ha mai contattato mia madre per chiedere se mia sorella ed avessero bisogno di qualcosa. Non mi risulta che abbia mai dato nulla a mia sorella né per CP_1 Per_ lei né per;
quando stavano insieme faceva il parrucchiere ed aveva il suo negozio a Battipaglia. Il negozio di barbiere non era di sua proprietà, ma solo l'attività; quando stavano insieme era lui che manteneva la famiglia e lui diceva sempre che doveva stare a casa a Pt_1 badare alla famiglia. Lui pagava il canone, le bollette, e la spesa. Poi, dopo un po', poiché le spese erano troppe, mia sorella ed il marito andarono a casa di mia madre ad NO. Se non sbaglio, sono stati circa un paio di anni a casa di mia madre e poi si sono separati. Mi è stato detto che lui oggi vive al Nord, ma non so cosa faccia. non ha mai potuto lavorare Pt_1 perché il marito non voleva che lei lavorasse perché era geloso. Mia sorella avrebbe potuto lavorare come sarta ma lui gliel'ha sempre impedito. Ho assistito a queste conversazioni che diventavano litigi ed io stessa spesso gli dicevo di ripensarci ma non c'è stato mai niente da Per_ fare. Eppure, aveva trovato un paio di lavori, ed è stato un peccato. Mia sorella con Pt_1
e sta spesso a casa di nostra madre ed anche io abito di fronte e sia io che mia madre Per_5 Per_ Per_ l'aiutiamo in tutto. Ormai la famiglia di siamo noi, ed il riferimento maschile di sono gli zii ed il compagno di mia sorella. Attualmente mia sorella non lavora.
Orbene, stante la carenza di ulteriori elementi di valutazione, alla luce dell'istruttoria svolta, tenuto conto dei principi di diritto sopra enunciati, stante la contumacia del , il CP_1 Per_ Collegio ritiene ancora congruo - quale contributo al mantenimento della minore per la quale la madre provvede in via diretta - l'importo di € 350,00 già stabilito dal Presidente;
la decorrenza dell'importo va indicata dalla data del ricorso così come l'adeguamento Istat che sarà sempre da agosto 2022. A tale somma va aggiunto il 50% delle spese straordinarie, come indicate nel Protocollo d'Intesa tra COA e Presidenza del Tribunale del marzo 2018.
Per_ L'assegno unico per sarà percepito per intero dalla ricorrente, come di fatto già sta facendo (vedi dichiarazioni a verbale del 28.11.2024).
Avuto riguardo alla domanda di assegno ex art 156 comma 1 c.c. formulata dalla ricorrente, osserva il Collegio che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le altre Cass. n.1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005) al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi. Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita,
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ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
Orbene, nel caso concreto, la sig.ra – che ha dedotto di aver sempre fatto la Pt_1 casalinga e che il marito ha sempre mantenuto il nucleo familiare con il suo lavoro - nulla ha prodotto circa i redditi del marito;
il tenore di vita avuto dal nucleo in costanza di matrimonio era quello di una famiglia monoreddito nell'ambito della quale il marito, con il suo lavoro di barbiere, sosteneva le spese per moglie e figlia. Ha, inoltre, dichiarato all'udienza del 28.11.2024, di fare solo qualche lavoretto saltuario e di aver preso il diploma di OSS ma di non poter impegnarsi in un lavoro costante perché deve occuparsi della figlia;
la madre – con la quale vive con i figli – anch'essa lavora e non può contare sulla sua collaborazione quotidiana ma solo sull'aiuto che la madre le dà ospitandola a Per_ casa sua con e con l'altro figlio.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 16.1.2023 aveva posto a carico del CP_1 l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nella misura di € 300,00 mensili. La ricorrente, negli atti difensivi finali, ha confermato la sua richiesta di mantenimento nella misura di € 400,00 mensili.
Il Collegio – tenuto conto di quanto già sopra espresso riguardo al modesto tenore di vita del nucleo, tenuto conto del fatto che la è donna di giovane età (41 anni), lavora Pt_1 saltuariamente ma non può certamente fare affidamento su un lavoro stabile che le consenta una certa autonomia, valutata la circostanza che non sostiene spese di locazione in quanto vive presso la madre, - ritiene che sussistano ancora le condizioni per potersi riconoscere il suo diritto al mantenimento nei confronti del marito che va, però, quantificato nella misura di € 150,00 mensili, con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annuale da ottobre 2026.
In considerazione della contumacia e della natura del giudizio si ravvisano giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia ai sensi dell'art. 151- 1° comma c.c. la separazione personale dei coniugi Pt_1
e ;
[...] Controparte_1
- Dispone l'affido esclusivo di alla madre;
Persona_2
- Sospende le visite padre-figlia minore;
Per_
- PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1 nella misura di € 350,00 mensili con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annua dal ricorso (agosto 2022);
- Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie per la figlie come indicato in parte motiva;
- Autorizza a percepire per intero l'assegno unico per la minore;
Parte_1
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile Controparte_1 di € 150,00 a titolo di mantenimento, con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annuale da ottobre 2026;
- nulla per le spese di lite;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.56 parte I s., Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013);
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Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 26.9.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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