Sentenza 13 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2003, n. 7286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7286 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto nefourallite SEZIONE TERZA CIVILE 0 7 2 8 6/ 03 Civile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 81/00 Dott. Angelo GIULIANO Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron. 16212 Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Rep. 1919 - Consigliere -Dott. Fabio MAZZA Ud.17/12/02 Dott. Bruno DURANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LB ME, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E ALMANSI 188, presso 10 studio dell'avvocato ALDO AMBROSIO, difeso dagli avvocati LUIGI AMBROSIO, ALBO AMBROSIO, giusta delega in atti;
-- ricorrente
contro
GENERALI ASSIC SPA, in persona dei ssuoi legali rappresentanti dr. Adriano Porri e dott. Alessandro Calzavara, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO 2002 BERNARDINI, che la difende, giusta delega in atti;
2557 controricorrente nonchè
contro
NO OV, NO LE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 482/99 del Tribunale di NOLA, Sezione II Civile, emessa il 05/05/99 e depositata il 19/05/99 (R. G. 2539/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Antonio BERNARDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NI IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AL NI, premesso che la sua autovettura AN DE era stata colpita e danneggiata da una grossa pietra, urtata e proiettata dall'autovettura Fiat Uno di proprietà di AN OD, condotta da AN QU ed assicurata dalla Generali Assicura- zioni s.p.a., convenne dinanzi al Giudice di pace di Ottaviano i AN e la Generali Assicurazioni per es- serne risarcito. Contumaci i AN, la Generali resi- stette alla domanda, che fu rigettata dal Giudice di pace con sentenza del 27/5/1997. Su appello del AL il Tribunale di Nola, con sentenza del 19/5/1999 ha con- 2 fermato la decisione del Giudice di pace, osservando che la acquisita documentazione fotografica rendeva inattendibile l'assunto dell'appellante. Ricorre il AL con due motivi. La Generali Assicurazioni resiste con controricorso. Gli intimati AN non hanno svol- to difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2702 Cod. Civ. e 320 Cod. Proc. Civ., non- ché vizi motivazionali. Deduce di aver eccepito nel giudizio dinanzi al Giudice di pace la inutilizzabilità di una consulenza tecnica fatta elaborare dalla Genera- li Assicurazioni, perché priva di sottoscrizione ed, inoltre, prodotta tardivamente. Lamenta che cionono- stante il Tribunale abbia fondato su detta consulenza la sua decisione. La doglianza è inammissibile, perché l'eccezione non è stata riproposta dall'appellante Bal- bi con la impugnazione di merito e pertanto, ai sensi dell'art. 346 Cod. Proc. Civ., deve considerarsi rinunziata, onde non può essere assunta in esame nel giudizio di legittimità. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazio- ne dell'art. 115 Cod. Proc. Civ. nonché insufficienza e contraddittorietà di motivazione. Lamenta che il Tri- bunale abbia espresso la propria decisione in contrasto 3 con la emergenza istruttoria. La doglianza non ha fon- damento. Il tribunale ha osservato che la versione del- l'accaduto prospettata dal AL non era attendibile, perché se realmente la Fiat Uno del AN Ludovico avesse proiettato la pietra contro la AN DE del AL avrebbe dovuto essa stessa restare danneggiata, mentre la incontestabile documentazione fotografica al- стом gіa il testo alla Силивенге, legata alla consulenza) che il ricorrente assume priva di sottoscrizione) attestava inequivocamente che l'auto del AN OD era rimasta assolutamente indenne. Questa esauriente motivazione non contraddetta dal ri- corrente con la indicazione della specifica consistenza dei denunciati vizi giuridici e motivazionali, ma con considerazioni di puro fatto, che non possono assumersi in esame, essendo volt a sollecitare una nuova valuta- zione delle acquisizioni processuali, non consentita nel giudizio di legittimità. Il ricorso va, dunque, rigettato. Stimasi di com- pensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compen- sa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 17/12/2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. in lion DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi MAG 2653 ISANGELAERE C1 4 IL CANCELLERE C1 tista Innocenzo Battista