Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 luglio 2015 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 luglio 2015 |
Commentario • 1
- 1. Il diritto antidiscriminatorio - Uno squarcio nel velo di MayaGioia Boscariol · https://www.iusinitinere.it/
Il testo che segue è il primo di una serie di articoli che mirano a (in)formare il lettore sulle tematiche antidiscriminatorie. È essenziale a tal fine conoscere i lineamenti generali della disciplina per poi comprendere pronunce di organi giudiziari sovranazionali e gli orientamenti dei legislatori statali. Evoluzione storica del diritto antidiscriminatorio nel Diritto della Comunità Europea (poi Unione) Dall'esordio della CECA a oggi abbiamo assistito a un progressivo incremento della tutela antidiscriminatoria a opera dei Trattati. Quando parliamo di spazio europeo, però, non ci riferiamo esclusivamente a quell'istituzione che oggi denominiamo Unione Europea. Lo sguardo va allargato …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Minorenni Venezia, decreto 01/10/2024Provvedimento: N. 39/2023 RG IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: Dott. Savina Caruso Presidente Dott. Eugenia Italia Giudice relatore Dott. Gabriella Coppola Giudice onorario Dott. Francesco Pompei Giudice onorario ha pronunciato il seguente DECRETO ParteIl procedimento n. 39/2023 RG è stato promosso da promosso dal per il riconoscimento in Italia della Per_1 in favore di Parte_2 nato il [...] in [...] con affidamento a ra Persona_2 lmente in Italia, vicolo Lucchiari 9, 45011 Adria ( Rovigo); letto il ricorso introduttivo del PPM; esaminata in particolare il provvedimento del Regno del Marocco dell'11.3.2021 con cui è stato dichiarato in …Leggi di più...
Versioni del testo
- Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita' genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, di seguito denominata:
«Convenzione». - Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 61, paragrafo 2, lettera a), della medesima.
- Art. 3.
Autorita' centrale italiana
1. Ai fini della presente legge si intende per «autorita' centrale italiana» la Presidenza del Consiglio dei ministri.