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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 24/11/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi N.R.G. 1785/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
AR LE Presidente
MA NA GI
CE De RN GI relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA nel procedimento instaurato da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BE IO SI, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Laura CP_1 C.F._2
Posa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “come nella comparsa di costituzione del nuovo difensore” e, dunque: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Fermo, contrariis rejectis: – Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso la sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel mutuo rispetto;
– Assegnare la casa coniugale di Porto Sant'Elpidio, via Isola di Ponza n.25, di proprietà dell' e condotta in locazione dalla conduttrice , giusto contratto in atti, CP_2 Parte_1
1 alla ricorrente che ivi convive con i figli e , adulti non Persona_1 Persona_2 autosufficienti, unitamente al mobilio ed arredi che la compongono;
– Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti pertanto non tenuti, l'uno verso l'altra, ad alcun contributo di mantenimento;
– dichiarare, passata in giudicato la sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni”
Parte resistente: “come da comparsa di costituzione di nuovo difensore” e, dunque: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle difese sopra illustrate, sia in fatto che in diritto: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) Dichiarare entrambi i coniugi non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
3) Rigettare la domanda di assegnazione della casa familiare in quanto inammissibile e priva dei presupposti di legge;
in subordine, qualora il
Tribunale si ritenesse competente a decidere sul punto, assegnare la casa familiare sita a Porto
Sant'Elpidio, via Isola di Ponza n.25, al sig. ove continuerà a vivere. 4) Dichiarare CP_1 che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898;
5) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto tra i sigg. Firmato Da: LUCIA Parte_1
IEZZI Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 170b683 e in data Pt_1 CP_1
06.06.1981 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di GG atto n. 383 parte II serie
A, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.12.2024, adiva l'intesto Tribunale chiedendo Parte_1 congiuntamente la pronuncia della separazione personale e lo scioglimento del matrimonio contratto con coniuge per matrimonio celebrato in GG, in data 06.06.1981. CP_1
La ricorrente, a sostegno delle proprie domande, esponeva che:
- dall'unione coniugale erano nati due figli, e entrambi Persona_2 Persona_1 maggiorenni;
2 - durante la vita matrimoniale, il resistente aveva tenuto dei comportamenti maltrattanti e aggressivi nei confronti della coniuge e della prole, tali da spingere , in data Parte_1
18.11.2023, a sporgere denuncia-querela nei confronti del marito per il reato di lesione aggravate;
- a seguito di detta denuncia-querela, così come integrata in data 07.02.2024, veniva incardinato, presso il Tribunale di Fermo, il procedimento penale n. 2561/2023 R.G.N.R. a carico del resistente, definitosi con sentenza di patteggiamento.
- successivamente, nei confronti di veniva incardinato altro procedimento penale CP_1 per maltrattamenti;
- a far data dal 18.11.2023, alloggiava in una struttura protetta;
Parte_1
- era interesse della ricorrente, poter tornare a vivere insieme ai figli presso l'abitazione coniugale (costituita da un alloggio popolare, sito in Porto Sant'Elpidio alla Via Isola di Ponza n. 25) possibilità questa negata a causa della presenza nell'immobile del coniuge e della mancata adozione, nei confronti di quest'ultimo, di un provvedimento di allentamento da pare dell'autorità giudiziaria.
La parte ricorrente chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Assegnare anche in via provvisoria ed urgente, poi definitivamente la casa coniugale, in affitto con contratto ERAP intestato alla Sig.ra con diritto di abitazione anche di marito Parte_1
e figli, sita in Porto Sant'Elpidio via Isola di Ponza n 25 insieme ai mobili e agli arredi che la compongono alla Sig.ra , affinché la stessa possa tornare finalmente a viverci Parte_1 sola insieme ai propri figli;
- Dichiarare entrambi i coniugi non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
- dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto
e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre
1970, n. 898;
- una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e in data Parte_1 CP_1
6.06.1981 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune GG atto n. 383 parte II serie A, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere”.
La parte resistente, costituitasi in giudizio, opponendosi alla sola domanda di assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
3 “ 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) Dichiarare entrambi i coniugi non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
3) Rigettare la domanda di assegnazione della casa familiare in quanto inammissibile e priva dei presupposti di legge;
in subordine, qualora il Tribunale si ritenesse competente a decidere sul punto, assegnare la casa familiare sita a Porto Sant'Elpidio, via Isola di Ponza n.25, al sig. CP_1 ove continuerà a vivere.
4) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre
1970, n. 898;
5) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto tra i sigg. e Parte_1 CP_1 in data 06.06.1981 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di GG atto n.
[...]
383 parte II serie A, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Istaurato il contraddittorio, esperito, invano, il tentativo di conciliazione ed omessa l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, all'udienza del 20.11.2025, il GI, udita la discussione orale delle parti, rimetteva la decisione al Collegio.
* * *
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Domanda di separazione e questioni accessorie
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
La domanda di separazione proposta deve, pertanto, essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, prevista dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alle statuizioni accessorie di carattere economico, il Collegio osserva che nulla deve essere disposto in tal senso avendo le parti dichiarato di essere entrambe economicamente autosufficienti, così come i figli, divenuti maggiorenni ormai da tempo.
Domanda di assegnazione della casa coniugale
4 Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale, sita in Porto Sant'Elpidio, alla via Isola di Ponza n.25, svolta da entrambe le parti, deve rilevarsi che, in assenza di prole minorenne o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, non può essere disposta l'assegnazione della casa coniugale, la cui sorte segue il regime dominicale.
Tale domanda deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.
Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Non è invece ancora procedibile la domanda di divorzio posto che non è ancora passata in giudicato la sentenza di separazione e non è ancora decorso il termine di legge di cui all'art. 3 L. 898 del 1970.
Con riferimento a tale domanda, pertanto, e conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 16 ottobre 2023, n. 28727), i coniugi devono essere, come da separata ordinanza, riconvocati ad una successiva udienza onde verificare la sussistenza dei presupposti per la procedibilità della domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e coniugi per Parte_1 CP_1 matrimonio contratto in GG, in data 06.06.1981;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
GG (FG) (Anno 1981 - atto n. 383 - Parte II - serie A);
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale svolta dalle parti;
- dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Presidente Il GI est.
AR LE CE De RN
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