Articolo 3 della Legge 3 novembre 1964, n. 1161
Articolo 2
Versione
2 dicembre 1964
Art. 3.
All'onere di lire 500 milioni relativo all'esercizio 1963-64 si la fronte con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 23 febbraio 1964, n. 26 , concernente l'imposta speciale sugli acquisti. A quello di lire 750 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 si fa fronte con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 23 febbraio 1964, n. 25 , concernente modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici, saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.
Il Ministro per il tesoro e autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 2 dicembre 1964