TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 105
TAR
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione delle garanzie partecipative e del giudicato

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, evidenziando la pacifica omissione delle garanzie di partecipazione procedimentale, già affermata nella precedente sentenza passata in giudicato.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento

    Il Tribunale ha ritenuto assorbita tale censura dall'accoglimento del motivo relativo alla violazione delle garanzie partecipative e del giudicato.

  • Accolto
    Esercizio del potere di annullamento in autotutela oltre il termine ragionevole

    Il Tribunale ha accolto il ricorso sulla base di questo motivo, ritenendo che il potere di autotutela non sia stato esercitato entro un termine ragionevole, superando ampiamente i dodici mesi previsti, senza che sussistano le eccezioni di cui al comma 2 bis dell'art. 21 nonies.

  • Rigettato
    Sussistenza dei presupposti per la concessione delle agevolazioni e svolgimento dell'attività di ricerca

    Il motivo è stato assorbito dall'accoglimento dei motivi principali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 105
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 105
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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