Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00105/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00198/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 198 del 2024, proposto da Fin. Cave s.r.l. (già Fin. Cave s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Baldoni, Mario Rampini e Simona Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Rampini in Perugia, piazza Piccinino, 9;
contro
Ministero dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
del decreto del Direttore generale del Ministero dell’università e della ricerca - n. 63 del 22 gennaio 2024, trasmesso all’interessata a mezzo pec in data 28 febbraio 2024, con il quale sono stati rispettivamente “revocati”:
- all’art. 1, il finanziamento concesso alla ricorrente (nella forma del contributo di spesa) con D.D. n. 373/Ric. del 25 marzo 2004:
- all’art. 2, il finanziamento concesso (nella forma del credito d’imposta) con D.D. 1902/Ric. del 5 settembre 2005;
del “parere” espresso dal “Gruppo di lavoro nominato con Decreto Ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005”, e di cui al verbale del 16 marzo 2017, solamente richiamato e riportato in minimo estratto nel provvedimento di revoca ma non conosciuto nel suo contenuto in quanto non allegato e/o altrimenti comunicato;
per quanto occorrer possa, della nota del Ministero dell’università e della ricerca prot. n. 4305 del 28 febbraio 2024 con la quale è stato trasmesso il citato D.D. n. 63/2024, preannunciando, altresì, una successiva comunicazione da parte del Ministero contenente indicazioni sulle modalità e i tempi di restituzione dell’importo revocato, maggiorato degli interessi;
di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’università e della ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa NI LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone in punto di fatto l’odierna ricorrente che nell’anno 2003 la Officine Piselli s.r.l. (società poi fusa, per incorporazione nella Fin. Cave s.p.a., a sua volta successivamente trasformata in Fin. Cave s.r.l.) presentava domanda al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) per accedere alle agevolazioni di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) del d.m. n. 593 dell’8 agosto 2000, per il progetto di ricerca intitolato “ Studi, analisi di fallibilità, ricerche, progettazione sul miglioramento degli impianti di frantumazione finalizzati al controllo sul prodotto, secondo la normativa europea sulla certificazione C.E. norme ISO 14001. Regolamento EMAS, alla ricerca del risparmio energetico e al rispetto delle norme sulla sicurezza ... ”, per un costo complessivo di € 413.165,51. Nella suddetta istanza era specificato che la Officine Piselli s.r.l. aveva commissionato alla EM s.c.a.r.l. (poi trasformata in S.P.R.I.S.S. LAB s.r.l.) un contratto per attività di ricerca avente ad oggetto: “ Studi, analisi, ricerche, progettazione e sviluppo sperimentale di tecniche innovative finalizzate all’implementazione della tecnologia di `Data-imput-database’ finalizzata al controllo di gestione e alla manutenzione programmata e preventiva di macchine operatrici e mezzi di trasporto, tramite un sistema innovativo per il controllo e la trasmissione in automatico dei dati di esercizio provenienti in output dai mezzi” , nonché “ Studi, analisi, ricerche, progettazione e sviluppo sperimentale di tecniche innovative finalizzate all’implementazione di un software innovativo per il controllo di gestione aziendale in grado di usare in tempo reale dati del tipo "data-input-database" in output da macchine operatrici e messi di trasporto ”.
Con D.D. n. 373/Ric. del 25 marzo 2004, il MIUR concedeva alla Officine Piselli s.r.l. una somma pari ad € 206.582,75, nella forma del contributo di spesa, per sostenere gli oneri di cui al contratto di ricerca stipulato con EM s.c.a.r.l.
Nell’anno 2004 la Officine Piselli s.r.l. commissionava un altro contratto di ricerca alla EM s.c.a.r.l. avente ad oggetto la prosecuzione della ricerca in precedenza intrapresa e, quindi, lo sviluppo delle linee di ricerca avviate con il precedente contratto. A tal fine, con istanza del 5 maggio 2004 relativa al bando 2004, veniva avanzata richiesta per un’agevolazione relativa al costo sostenuto per il contratto pari ad € 413.165,51. Con D.D. n. 1902/Ric. del 5 settembre 2005, il MIUR concedeva alla richiedente un contributo pari ad € 206.582,75 nella forma del credito d’imposta.
1.1. Con i decreti del Direttore generale del MIUR prot. nn. 561 e 562 del 27 marzo 2013, entrambi i finanziamenti concessi venivano revocati; entrambi i suddetti provvedimenti erano adottati a seguito dell’attività di indagine svolta dall’Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Perugia da cui sarebbero emersi, nel periodo d’imposta 2005 e 2006, crediti d’imposta per ricerca collegati a fatture oggettivamente inesistenti e, nell’anno 2004, la percezione di un contributo nella spesa concesso dal MIUR collegato a fatture oggettivamente inesistenti.
Avverso i suddetti provvedimenti la Officine Piselli s.r.l. agiva dinanzi all’a.g.o., che in sede cautelare dichiarava il proprio difetto di giurisdizione; la controversia veniva riassunta dinanzi al T.A.R. dell’Umbria ex art. 11 cod. proc. amm. (n.r.g. 200/2016), impugnando in questa sede anche la cartella di pagamento nelle more emessa dall’Agenzia delle entrate per il recupero delle somme.
Il T.A.R. Umbria, con sentenza 27 luglio 2020 n. 321, dichiarati irricevibili i motivi aggiunti, accoglieva il ricorso, annullando i provvedimenti di revoca per violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria e di motivazione, fatto salvo il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione.
1.3. Decorsi oltre tre anni dalla pubblicazione della sentenza n. 321 del 2024, con il D.D. n. 63 del 22 gennaio 2024, il Ministero ha nuovamente disposto la revoca delle agevolazioni concesse con i decreti n. 373/2004 e n. 1902/2005.
2. Con il ricorso in epigrafe Fin. Cave s.r.l. ha agito per l’annullamento del provvedimento n. 63 del 2024 e degli atti presupposti, proponendo tre motivi in via principale ed un motivo di doglianza subordinato, riassumibili come segue.
i. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e ss., l. n. 241 del 1990, violazione del giudicato rappresentato dalla sentenza T.A.R. Umbria n. 321 del 2020, attesa la violazione delle garanzie partecipative e, in particolare, l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
ii. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.m. 22 luglio 1998, n. 275, degli artt. 2 e 14, d.m. 8 agosto 2000 n. 593, e dell’art. 3 l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione (o motivazione apparente), difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e travisamento; violazione del giudicato rappresentato dalla sentenza T.A.R. Umbria n. 321 del 2020. Il provvedimento gravato viene fondato su un presupposto del tutto nuovo rispetto a quelli già cassati dalla sentenza n. 321 del 2020, ossia sul parere espresso nel verbale del 16 marzo 2017 da un apposito “Gruppo di lavoro” creato all’interno del Ministero, per cui «… le attività descritte nei progetti fanno riferimento a interventi di adeguamento, ammodernamento e, in generale a sviluppo industriale, in alcun modo valutabili come di prevalente ricerca industriale e, quindi, non finanziabili ».
La parte ricorrente ha evidenziato, in primo luogo, l’anomala la collocazione temporale di tale parere del 2017 (non conosciuto se non nella parte di cui sopra richiamata nel provvedimento) trattandosi di atto del tutto avulso da qualunque regolare iter procedimentale; il parere è, difatti, successivo, di ben quattro anni, ai decreti di revoca del 2013 (mentre avrebbe dovuto, quanto meno, precederli) e anticipa di ben sette anni il nuovo provvedimento di revoca (2024), senza aver ovviamente potuto tener conto dell’effetto conformativo della successiva sentenza n. 321 del 2020.
Inoltre, quella resa risulterebbe essere una motivazione meramente apparente che non consente di comprendere quale sia stato il concreto percorso logico-fattuale-giuridico-argomentativo che, con riferimento alle specifiche ricerche sovvenzionate ed al loro contenuto (altrettanto specifico), avrebbe potuto giustificare l’adozione di una revoca delle agevolazioni concesse.
iii. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 nonies, nonché dell’art. 1, comma 2 bis, l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per carenza dei presupposti.
L’atto adottato nella fattispecie andrebbe correttamente inquadrata quale espressione di annullamento in autotutela disposto ai sensi dell’art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990 e non quale atto di “revoca” adottato “per sopravvenuti motivi di interesse pubblico” o per “mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento” ai sensi del precedente art. 21 quinquies.
Ha evidenziato la parte ricorrente che negli anni 2004 e 2005 il MIUR ha ammesso a contributo (diretto ed indiretto) il progetto di ricerca della ricorrente in via definitiva, posto che la relativa validità, serietà, efficienza ed effettività erano state assicurate ed attestate, in via preventiva, proprio dal fatto che il progetto stesso fosse stato condotto da organismi e società previamente accreditati, per svolgere proprio tali funzioni, presso un apposito albo. Conseguentemente, ogni successivo riesame in peius della documentazione già in precedenza positivamente vagliata dovrebbe essere qualificato quale forma di annullamento in autotutela del provvedimento che aveva riconosciuto le agevolazioni, in quanto attività volta a rimuovere eventuali illegittimità originarie. Tuttavia tale potere è stato esercitato ben oltre il termine di 12 mesi dai provvedimenti che hanno attribuito i vantaggi economici, ossia a distanza di venti e diciannove anni dagli stessi.
iv. In via subordinata, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.m. 22 luglio 1998, n. 275, degli artt. 2 e 14, d.m. 8 agosto 2000 n. 593, nonché dell’art. 3 l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti e travisamento. La parte ricorrente ha argomentato in merito alla piena sussistenza dei presupposti per l’emanazione dei decreti ministeriali che hanno concesso le agevolazioni economiche per cui è causa, evidenziando come l’attività di ricerca non solo sia stata svolta dalla EM s.c.a r.l., ma abbia altresì condotto al rilascio in favore dell’odierna ricorrente de brevetto per invenzione industriale avente ad oggetto il “sistema per il controllo degli inerti in uscita da una cava su mezzo di trasporto e relativo metodo di controllo”.
3. Si è costituito per resistere in giudizio il Ministero dell’università e della ricerca, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del g.a., vertendo la controversia sul ritiro del beneficio dipeso dalla constatazione di una decadenza dettata dalla legge e meramente rilevata e accertata dall’atto impugnato.
La difesa resistente ha poi argomentato nel merito circa l’infondatezza delle censure attoree, evidenziando, quanto al primo mezzo, la natura solo provvisoria dell’erogazione a suo tempo effettuata ai sensi del d.m. n. 593 del 2000 – pertanto suscettibile di “ritiro” a seguito dei controlli a campione eseguito dal Ministero sulla “validità della documentazione e sulla veridicità delle dichiarazioni presentate” in sede di ammissione al beneficio – e invocando, in ogni caso, l’applicabilità art. 21 octies l. n. 241 del 1990, atteso che il provvedimento non avrebbe potuto avere un diverso contenuto.
Quanto alle censure di cui al secondo motivo, il provvedimento sarebbe adeguatamente motivato per relationem con riferimento agli accertamenti del Gruppo di lavoro, nominato con apposito decreto, su parere del Comitato Scientifico di cui al d.lgs. n. 297 del 1999, per garantire la massima efficacia delle attività di selezione e monitoraggio della documentazione relativa ai progetti presentati ex art. 14 d.m. n. 593 del 2000, quindi organo per legge deputato a compiere le valutazioni, espressione di discrezionalità tecnica, versate nei provvedimenti dell’Amministrazione. Il provvedimento impugnato si configurerebbe come atto di decadenza, con conseguente non pertinenza dell’invocato art. 21 nonies l. n. 241 del 1990.
Parimenti infondate si presenterebbero, infine, le censure proposte in via subordinata, in quanto il MUR non contesta l’effettivo svolgimento di attività da parte della Fin. Cave s.r.l., bensì la sola “qualifica” dell’attività svolta, che non sarebbe riconducibile, in base alle valutazioni del Gruppo di lavoro, ad attività di “ricerca industriale”. Ha evidenziato la defesa resistente che l’onere di mettere seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica dell’operato dell’Amministrazione non sarebbe stato assolto da parte ricorrente. Per sua stessa ammissione, la Fin. Cave s.r.l. non avrebbe nessuna contezza delle considerazioni svolte dagli esperti tecnico-scientifici nel verbale del Gruppo di lavoro, né risulta essersi attivata in alcun modo per la relativa ostensione del medesimo; conseguentemente, la parte ricorrente non potrebbe contestare l’attendibilità tecnico-scientifica dell’operato dell’Amministrazione senza di fatto conoscere il contenuto del verbale che è stato posto a fondamento del decreto di revoca.
4. La ricorrente ha replicato, affermando la giurisdizione del g.a., dovendo il provvedimento gravato essere inteso con autotutela, sostanziatasi nel riesame dei presupposti a distanza di circa venti anni dalla concessione dei vantaggi economici, non essendo ipotizzati ne caso che occupa “inadempimenti” a carico del ricorrente.
5. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Deve essere prioritariamente scrutinata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente.
6.1. Giova rammentare che secondo quanto da tempo chiarito dalla sentenza n. 6 del 2014 dell’Adunanza plenaria, nel solco della giurisprudenza della Corte di Cassazione, « il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che: - sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione (cfr. Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150); - qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776); - viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 17) » (cfr., ex multis , T.A.R. Umbria 26 maggio 2025, n. 519).
Difatti, « [l]a situazione giuridica soggettiva individuabile in capo a colui che aspiri a finanziamenti o sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione possono sintetizzarsi secondo il seguente paradigma: a) tutte le volte in cui la norma di previsione affidi all’amministrazione il discrezionale apprezzamento circa l’erogazione del contributo, l’aspirante è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale che prevede il provvedimento di attribuzione del beneficio ed è tutelabile davanti al giudice amministrativo; b) l’emanazione di siffatto provvedimento determina, poi, l’insorgenza di un diritto soggettivo alla concreta erogazione, tutelabile davanti al giudice ordinario, qualora al provvedimento stesso non sia stata data concreta attuazione, per mero comportamento omissivo o perché l’amministrazione intenda far valere la decadenza del beneficiario del contributo, in relazione alla mancata osservanza, da parte del medesimo, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l’erogazione suddetta o la sua permanenza; c) la situazione giuridica soggettiva del destinatario della sovvenzione torna, invece, ad essere di interesse legittimo allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, dipenda dall’esercizio di poteri di autotutela dell’amministrazione, la quale intenda annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità da cui sia affetto o revocarlo per contrasto originario con l’interesse pubblico » (C.d.S., sez. V, 9 giugno 2022 n. 4716).
6.2. Pertanto, nel caso che occupa la delibazione della questione relativa alla giurisdizione non può prescindere dalla qualificazione del provvedimento gravato, al di là della terminologia utilizzata dall’Amministrazione.
Difatti, per giurisprudenza costante, « il nomen iuris attribuito dalle parti ad un provvedimento non vincola il giudice cui spetta la effettiva qualificazione giuridica del provvedimento stesso, tenendo conto del suo effettivo contenuto. Si tratta di un principio generale applicabile anche in ambito amministrativo, essendo stato precisato che, ai fini della corretta qualificazione della sua natura, l’atto amministrativo va interpretato non solo in base al tenore letterale, ma soprattutto in base al suo specifico contenuto e risalendo al potere concretamente esercitato dall’Amministrazione, senza che possa avere un valore dirimente il solo nomen iuris che gli è stato assegnato » (T.A.R. Piemonte, sez. I, 8 maggio 2025, n. 762; cfr. C.d.S., sez. VI, 11 gennaio 2023, n. 336).
Ciò posto, la lettura del D.D. n. 63 del 22 gennaio 2024 evidenzia la condivisibilità della ricostruzione attorea nel senso di ricondurre il provvedimento gravato nell’ambito dell’esercizio del potere di autotutela a seguito del riesame dei presupposti per la concessione dei benefici in favore dell’allora Officine Piselli s.r.l.
La stessa motivazione addotta dall’Amministrazione mediante il richiamo al parere espresso dal Gruppo di lavoro ministeriale – per cui « le attività descritte nei progetti fanno riferimento a interventi di adeguamento, ammodernamento e, in generale a sviluppo industriale, in alcun modo valutabili come di prevalente ricerca industriale e, quindi, non finanziabili » – palesa una rivalutazione degli originari presupposti della concessione del beneficio.
Deve pertanto essere riaffermata la giurisdizione del giudice amministrativo, collocandosi la fattispecie che occupa nella richiamata ipotesi sub c) e dovendo essere qualificata la situazione giuridica soggettiva della ricorrente in termini di interesse legittimo.
Né, d’altro canto, dal provvedimento gravato emerge che l’Amministrazione abbia addebitato alla Società beneficiaria l’inadempimento di obblighi discendenti dalla normativa o dai provvedimenti di concessione dei benefici sopra citati.
7. Procedendo con l’esame delle censure di merito, dalla qualificazione del provvedimento gravato con provvedimento di autotutela discende, in primo luogo, la fondatezza delle doglianze di cui al terzo mezzo.
7.1. Occorre premettere che la ricostruzione offerta dalla difesa resistente per cui l’originaria concessione dei benefici per cui è causa sarebbe avvenuta in via meramente provvisoria ed il suo definitivo riconoscimento in capo al beneficiario sarebbe conseguito unicamente al positivo esito del controllo eventualmente disposto dal Ministero (per cui la fase dell’erogazione provvisoria dell’aiuto e la successiva fase del controllo ministeriale costituirebbero solo steps endoprocedimentali, senza che sia richiesta una autonoma comunicazione di avvio del procedimento) è già stata espressamente respinta da questo Tribunale amministrativo regionale con la richiamata sentenza n. 321 del 2020 – resa inter partes e passata in giudicato – alla luce della ricostruzione del quadro normativo di riferimento e della previsione di controlli solo “a campione” da parte del Ministero nella fase successiva all’effettiva erogazione dei benefici (si rinvia, in particolare, al § 8).
7.2. L’assenza nel decreto direttoriale n. 63 del 2024 di qualunque riferimento a sopravvenuti motivi di interesse pubblico o ad un non prevedibile mutamento della situazione di fatto esclude che possa considerarsi quello contestato come esercizio del potere di revoca ex art. 21 quinquies l. n. 241 del 1990.
Come già evidenziato, anche la scarna motivazione ivi riportata fa riferimento ad una rivalutazione degli originari presupposti della concessione del beneficio, conducendo a qualificare quello gravato come esercizio del potere di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies l. n. 241 del 1990.
Da ciò discende, alla luce della tempistica già ricordata – provvedimento assunto a distanza di quasi dieci anni dalla concessione del primo contributo e ad oltre tre anni dalla precedente pronuncia di questo Tribunale amministrativo regionale del 27 luglio 2020 – che il potere non è stato esercitato in un termine ragionevole, e comunque ben oltre i dodici mesi, termine superabile solo nelle ipotesi di cui al comma 2 bis del medesimo art. 21 nonies, non ricorrenti nel caso che occupa (cfr. C.d.S., sez. VI, 13 ottobre 2025, n. 7987; Id., sez. IV, 8 agosto 2024, n. 7056).
Né può assumere rilievo il richiamo all’art. 7, comma 1, del d.m. n. 275 del 1998 in quanto – in disparte ogni ulteriore valutazione – detta disposizione precede la “revoca” delle agevolazioni in caso sia contestata la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda del beneficio, fattispecie non contestata nel caso che occupa, così come non è contestata la « mancata attuazione degli impegni contrattuali ».
7.3. Quanto sopra è sufficiente per l’accoglimento del ricorso, con logico assorbimento di ogni ulteriore censura.
Osserva, tuttavia, il Collegio, che parimenti fondato si presenta il primo mezzo, anche alla luce di quanto già affermato nella sentenza T.A.R. Umbria n. 321 del 2020, cui si rinvia, circa il necessario rispetto delle garanzie di partecipazione procedimentale (cfr. § 8 e 8.1.), nuovamente pacificamente omesse nel caso che occupa.
8. Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero resistente, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero resistente al pagamento in favore della ricorrente Fin. Cave s.r.l. delle spese del grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RF RI, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
NI LI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI LI | RF RI |
IL SEGRETARIO